Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
La querela priva dell'enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l'ente.
Commentario • 1
- 1. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2012, n. 39839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39839 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/06/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 1335
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 47115/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PISA;
nei confronti di:
1) SA LE N. IL 04/05/1962 C/;
2) MA LL N. IL 14/02/1960 C/;
avverso la sentenza n. 4566/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISA, del 24/09/2004;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Difensore Avv. Moroni Roberto in sostituzione dell'Avv. Marciano Monica, che ha concluso per il rigetto del ricorso del PM;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
SA LE;
MA LL;
1.1)-venivano tratti all'udienza preliminare dinanzi al UP presso il Tribunale di Pisa perché indagati per il reato ex art. 416 c.p. per avere costituito, unitamente ad altri, un'associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di diversi reati fine, tra i quali: -ricettazione di documenti di identità rubati, - falso sui predetti documenti e - truffe ai danni di varie concessionarie per la vendita di autovetture;
-in particolare i reati truffa venivano consumati con il raggiro e l'artifizio di esibire le false carte di identità e false attestazioni di fonti di reddito, così da con seguire i finanziamenti per l'acquisto delle automobili e da impossessarsi delle medesime senza onorare il finanziamento;
1.2)-il UP , con sentenza del 24.09.2004, dichiarava, tra l'altro, non luogo a procedere nei confronti di SA AL, LL CA, ed altri, relativamente ai reati ascritti ai predetti ex art. 640 c.p., ai capi D) M) R) per difetto di querela validamente proposta;
-in particolare il UP rilevava che, per le predette imputazioni, le querele erano state presentate in violazione dell'art. 337 c.p.p. da soggetti che, dichiarandosi rappresentanti di persone giuridiche, avevano però omesso di dichiarare e specificare la fonte dei poteri di rappresentanza;
1.3)- Avverso tale sentenza il PM presso il tribunale di Pisa ha proposto appello lamentando: a)-la violazione dell'art. 337 c.p.p. atteso che i querelanti avevano enunciato le rispettive qualifiche di procuratore per i capi D) e R) ovvero di amministratore delegato per il capo M), sicché le querele dovevano ritenersi validamente proposte, salvo il controllo sulla effettività del rapporto fra il querelante e l'ente che si assumeva rappresentato;
b)-violazione dell'art. 422 c.p.p. atteso che il UP, in tale situazione, avrebbe dovuto procedere direttamente alla verifica con i poteri di cui all'art. 422 c.p.p. ovvero demandare l'accertamento alla fase dibattimentale.
1.4)-La Corte di appello di Firenze investita dell'impugnazione, con ordinanza del 30.09.2011, considerato che a mente dell'art. 428 c.p.p. era preclusa al PM la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere, riqualificava come ricorso per cassazione l'appello proposto dal PM a carico di LL CA e SA AL e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte;
1.5)- Il ricorso in esame è stato ristretto dal PM impugnante solo a LL CA e SA AL ed ai soli reati di truffa loro ascritti ai capi D) M) R) con gli stessi motivi oggetto dell'originario appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-In primo luogo si deve osservare che questa Corte di legittimità, sia pure in riferimento airinterpretazione della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2, ha espresso il principio applicabile in via generale, che nella nozione di "sentenza di proscioglimento" non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista per le sentenze di proscioglimento. (Cassazione penale, sez. 6, 09/04/2008, n. 16365). 3.2-In secondo luogo si deve ricordare che l'art. 428 c.p.p., come novellato, stabilisce che le avverso la sentenza di non luogo a procedere è con sentito solo il ricorso per cassazione, legittimando a tanto espressamene sia il PM che il PG, sicché correttamente la Corte di appello ha trasmesso, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a questa Corte di cassazione l'appello erroneamente proposto dal
PM , anche con riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale. (Corte Costituzionale, 24/07/2009, n. 242). 3.3)-Tanto premesso, va osservato che il ricorso è fondato in diritto.
3.4)- L'omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, ma, nel caso in cui l'effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza. (Cassazione penale, sez. 6, 16/02/2010, n. 8699). In specie, nel caso di querela sporta dal legale rappresentante di una società di capitali è pacifico in Giurisprudenza che l'onere dell'indicazione specifica della fonte dei poteri è adempiuto con la mera indicazione della sussistenza del rapporto di legale rappresentanza, incombendo poi su chi nega la sussistenza di tale rapporto provare la propria eccezione. (Cass, Pen. Sez. 5, 14 febbraio 2006, n. 19368). 3.5)-La sentenza impugnata è incorsa in palese violazione di legge procedendo alla pronuncia di non luogo a procedere sul presupposto della semplice mancata indicazione dei poteri di rappresentanza dei querelanti, ignorando la costante Giurisprudenza che afferma il principio per il quale l'art. 337 c.p.p., comma 3, non commina la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica che ha proposto l'istanza di punizione, sì che, in tal caso, non si verifica nullità, in virtù del principio di tassati vita sancito dall'art. 177 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. 2, 20 settembre 2005, n. 37365, Muroni, in C.E.D. Cass., n. 232691) e che solo alla mancanza di un effettivo rapporto tra il querelante e l'ente si ricollega l'inefficacia della querela e non alla mancata enunciazione formale della fonte del potere di rappresentanza. (Sez. 2, 19 settembre 2003, n. 37377). 3.6)-Il UP è incorso in ulteriore violazione di legge perché, anche se vi è stata contestazione dei poteri di rappresentanza dei querelanti nel corso dell'udienza preliminare (circostanza che, per altro, non emerge dal testo della sentenza impugnata), ha omesso, in ogni caso, la doverosa verifica sulla scorta dei poteri a lui conferiti dall'art. 422 c.p.p., provvedendo al diretto controllo della effettività del succitato rapporto di rappresentanza. 3.7)-Invero, l'udienza preliminare ha natura prevalentemente processuale, avendo, pur anche a seguito dell'intervenuto ampliamento dei poteri officiosi in tema di prova, lo specifico scopo di evitare dibattimenti inutili, piuttosto che quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato.
Ciò è desumibile anche dal dato normativo contenuto nell'art. 425 c.p.p., comma 3 secondo cui il giudice pronuncia "sentenza di non luogo a procedere" anche quando gli elementi acquisiti risultano "insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": per l'effetto, il giudice, contemperando l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.) con i criteri di economia processuale imposti dall'art. 111 Cost., deve aprire all'ulteriore corso anche se si trova in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori, i quali però appaiano destinati, con ragionevole previsione, a essere chiariti nel dibattimento ove, nella specie, poteva utilmente procedersi alla succitata verifica. (Cassazione penale, sez. 4, 13/05/2011, n. 24573). 3.8)- Allo stato, tuttavia, corre l'obbligo di rilevare che i reati di truffa ascritti ai capi D) M) R), di cui si discute, risultano consumati, rispettivamente, alle date del 22.06.2001, del 08.09.2001, del 19.09.2001, indicate nei capi di imputazione, sicché si sono prescritti, al più tardi, alla data dell'8.03.2009.
3.9)-Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai suddetti reati, perché estinti per sopravvenuta prescrizione;
-Corre l'obbligo della segnalazione della vicenda processuale al Sig. Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione per quanto di sua eventuale competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi: D) M) ed R) perché estinti per prescrizione. Dispone darsene comunicazione , con allegazione degli atti relativi al Procuratore Generale presso questa Corte per quanto di sua eventuale competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2012. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012