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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2407/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2407/2020 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGUCCI CLAUDIA e dell'avv. CLEMENTI CHIARA, elettivamente domiciliata in VIA FRATELLI CERVI 51 PONTASSIEVE presso il difensore avv. RIGUCCI CLAUDIA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIROTTI GAUDENZI Controparte_1 P.IVA_2
ENRICO, elettivamente domiciliata in VIA CHIARAMONTI 34 47521 CESENA presso il difensore avv. SIROTTI GAUDENZI ENRICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito
pagina 1 di 11 - NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Accertata la mancanza delle qualità promesse da parte venditrice con riferimento ai due mezzi compattatori acquistati dalla Parte_2
DICHIARARE la risoluzione del contratto di compravendita dei due mezzi
[...]
compattatori targati FZ410CA e FZ411CA e conseguentemente CONDANNARE la convenuta alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno pari ad € 43.820,77, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo.
- SEMPRE NEL MERITO, MA IN VIA SUBORDINATA Accertata la mancanza delle qualità promesse da parte dell'odierna convenuta e/o una incauta prospettazione di qualità da parte della stessa e/o comunque l'inadempimento contrattuale della medesima con riferimento ai due mezzi compattatori acquistati dalla CONDANNARE la Parte_2 CP_1 al risarcimento del danno pari ad € 43.820,77, o alla diversa somma maggiore o minore
[...]
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA Con riserva di ulteriormente precisare, integrare, capitolare, indicare testi e produrre documenti nei termini e nei modi di legge.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis rejectis:
In via preliminare:
-Accertare che i mezzi venduti da non sono affetti da alcun vizio né, tantomeno, CP_1
carenti delle qualità promesse.
- Accertare che - in particolare – nulla è stato richiesto, in sede di trattative, in merito a una particolare dotazione opzionale del sistema frenante da parte di
[...]
. Parte_3
Nel merito:
- Rigettare la domanda attorea in quanto manifestamente infondata.
- Rigettare la domanda attorea per la mancata responsabilità di parte convenuta, in considerazione delle motivazioni esposte nel presente atto e in considerazione, peraltro, del fatto che la domanda formulata da parte attrice non è suffragata da alcun elemento probatorio.
pagina 2 di 11 - Rigettare la domanda per decadenza di tutti i termini e condizioni ex art. 1495 c.c.
- Rigettare la domanda di risoluzione del contratto per le motivazioni espresse nel presente atto, in considerazione - peraltro - del lasso di tempo trascorso tra l'acquisto dei mezzi e la denuncia della presunta mancanza di “qualità promesse” oltre che dell'utilizzo degli stessi con conseguente modifica da parte della al sistema Parte_3
frenante.
- Rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto infondata
- Condannare controparte ex art. 96 c.p.c per evidente e grave mala fede.
In via subordinata:
- Nell'ipotesi in cui ritenga, svolta l'attività istruttoria del caso, provata la domanda attorea della , statuendo così la relativa responsabilità Parte_3 in capo alla condannare quest'ultima al solo risarcimento delle spese Controparte_1
sostenute per l'installazione del sistema ausiliario frenante nei mezzi acquistati, considerando nell'eventuale quantificazione della somma, l'utilizzo svolto dei mezzi acquistati e il comportamento tenuto da parte attrice in sede di trattative pre e post contrattuali, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, accertata in corso di causa da liquidarsi all'attore.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorati di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì al fine di sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “Accertata la mancanza delle qualità promesse da parte venditrice con riferimento ai due mezzi compattatori acquistati dalla Parte_2
DICHIARARE la risoluzione del contratto di compravendita dei due mezzi compattatori targati
FZ410CA e FZ411CA e conseguentemente CONDANNARE la convenuta alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno pari ad € 43.820,77, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. - SEMPRE NEL MERITO, MA IN VIA SUBORDINATA
Accertata la mancanza delle qualità promesse da parte dell'odierna convenuta e/o una incauta
pagina 3 di 11 prospettazione di qualità da parte della stessa e/o comunque l'inadempimento contrattuale della medesima con riferimento ai due mezzi compattatori acquistati dalla Parte_2
CONDANNARE la al risarcimento del danno pari ad € 43.820,77, o
[...] Controparte_1
alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo”.
A sostegno delle proprie domande l'attrice precisava:
a) di avere acquistato dalla convenuta due mezzi compattatori marca SCANIA modello CL20N al prezzo di € 180.000,00 cadauno oltre iva, in data 10.06.2019, e che nella proposta di vendita accettata dalla erano elencate le caratteristiche dei costosi mezzi compattatori poi Parte_2
acquistati, con la precisazione che nella proposta era indicato che i mezzi erano provvisti di controllo freni elettronico (EBS) con ABS e di controllo freni ausiliari (freno motore e rallentatore);
b) Che i mezzi compattatori venivano impiegati nell'ambito dell'appalto con committenza
[...]
dai primi giorni di gennaio 2020 e che, fin dai primi giorni di impiego, emergevano delle CP_2
criticità relative al sistema frenante dei suddetti mezzi compattatori, in quanto i freni si surriscaldavano con emissione di odori di bruciato non appena gli operatori dell'odierna attrice affrontavano dei tratti in lieve pendenza;
c) che tale problematica veniva immediatamente denunziata dalla al Dott. Parte_2
amministratore della società convenuta, con comunicazione mail del giorno Persona_1
09.01.2020;
d) che veniva interpellata, altresì, la casa produttrice dei mezzi, la , la quale, in CP_3
seguito ad un sopralluogo dei propri tecnici, dapprima notiziava verbalmente la che Parte_2
la causa dell'eccessivo surriscaldamento dei freni e quindi della impossibilità di impiegarli in sicurezza nel territorio del comune di Prato doveva rinvenirsi nella inesistenza sui mezzi acquistati del freno motore e, poi, relazionava in merito anche per iscritto;
e) che, facendo seguito alla prima denunzia di malfunzionamento inoltrata dalla Parte_2
all'inizio di gennaio 2020, appurata la causa dell'eccessivo surriscaldamento del sistema frenante dei due mezzi acquistati, l'attrice inviava alla convenuta una seconda comunicazione con cui chiedeva alla il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della Controparte_1
mancanza/inadeguatezza del freno motore sui mezzi acquistati e, quindi, di farsi carico di tutti i pagina 4 di 11 costi relativi alla installazione dei retarder (o rallentatori) sui mezzi compattatori, essendo questa l'unica soluzione possibile per renderli utilizzabili in sicurezza;
f) che la , infatti, avendo già speso una somma ingente per l'acquisto dei mezzi Parte_2
compattatori, aveva la necessità di impiegarli e quindi si vedeva costretta, dapprima, a noleggiare quantomeno un mezzo compattatore per non compromettere il servizio che doveva comunque garantire alla committenza e, in seguito, ad installare a proprie spese i rallentatori sui veicoli acquistati dalla (noleggio del compattatore targato FV894WF, dal CP_1
13.01.2020 al 31.03.2020 con costo pari ad € 10.880,77 ed installazione necessitata dei freni ausiliari rallentatori sui mezzi acquistati con esborso di ulteriori 32.940,00);
g) che la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento da parte della convenuta rimaneva senza esito, vedendosi parte attrice costretta ad agire giudizialmente.
Si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni “1- In via preliminare: accertare l'avvenuta decadenza ex art. 1495 c.c. della per aver denunciato gli asseriti vizi dei prodotti acquistati oltre gli otto Controparte_4
giorni dalla scoperta, previsti dalla norma;
2. In via principale, nel merito: premesse le declaratorie del caso, accertare l'assenza originaria di vizi e difformità nei 2 gruppi manuali
Opti Flex 2 W Kit venduti dalla e per l'effetto rigettare ogni petitum Controparte_5
attoreo rispetto alla richiesta risoluzione del contratto ed al risarcimento degli asseriti danni.
3. In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della società attrice e valutarlo nel calcolo dei danni eventualmente dovuti.
4. In ogni caso con vittoria di compensi e spese, comprese quelle eventualmente affrontate per la CTU e per il costo del CTP”.
In fatto, parte convenuta assumeva che:
a) quanto lamentato da parte di , relativamente Parte_3
alla mancanza di un optional (nello specifico: freno motore o rallentatore “retarder”) era ben noto a parte attrice, non essendo menzionato tale optional nell'ordine di acquisto e nello scambio di mail che ha preceduto l'acquisto;
b) per la tipologia dei mezzi acquistati e alimentati a metano non viene installato alcun freno ausiliario di serie, come peraltro aveva riferito dettagliatamente , concessionaria CP_3
per l'Italia dei veicoli CP_6
pagina 5 di 11 c) è una società che opera da anni nel campo Parte_3 Parte_3
dell'ecologia, non essendo credibile che non avesse le capacità per comprendere le specifiche tecniche di quanto veniva dalla stessa ordinato;
d) parte attrice, se avesse richiesto mezzi provvisti di tale optional, avrebbe dovuto specificare quale tipo di freno a motore o quale tipo di rallentatore desiderava venisse installato, ciò in quanto esistono diverse tipologie di rallentatore o “retarder”;
e) è pacifico che i mezzi (tipo L 340 B 6x2*4N B ) acquistati dalla
[...]
non hanno alcun difetto di funzionamento, né sono inadatti Parte_3
all'utilizzo da parte della società attrice;
f) la mancanza dell'ulteriore “freno motore o del rallentatore”, quale optional non presente nella conferma d'ordine, consentirebbe peraltro di limitare la normale usura del sistema Pt_4
frenante, qualora i mezzi fossero impegnati in particolari pendenze, come dichiarato anche da un responsabile della casa costruttrice;
g) la dizione "controllo freni ausiliari (freno motore e rallentatore) automatico" presente nell'offerta di vendita indica che è automatica la predisposizione del controllo dell'eventuale freno ausiliario, e che gli apparati tra parentesi "(freno motore e rallentatore)" sono da considerare esclusi in quanto opzionali non richiesti, secondo usi e consuetudini per le descrizioni tecniche, contestando inoltre l'applicabilità dell'art. 1370 c.c., posto che l'offerta non era una condizione generale di contratto, ma un'offerta personalizzata frutto di trattative dettagliate, non potendo ritenersi contraente debole, ma piuttosto un operatore Parte_2
professionale del settore.
In diritto evidenziava che:
a) parte attrice era decaduta dalla possibilità di denunciare eventuali presunti vizi, in quanto i mezzi erano stati acquistati nel giugno 2019, consegnati a fine 2019 e immatricolati nel gennaio
2020, laddove la prima comunicazione di contestazione via PEC è del 14 febbraio 2020;
b) l'incertezza dell'atto di controparte, essendo richiesta la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, dovendo ritenersi l'azione di risoluzione prescritta e, in ogni caso inammissibile, in ragione dell'utilizzo dei mezzi compattatori e delle modifiche apportate sugli stessi da parte compratrice;
pagina 6 di 11 c) in ogni caso, l'insussistenza di vizi o la mancanza di qualità promesse, avendo i veicoli oggetto del contratto tutte le caratteristiche tecniche richieste da e risultanti dalla Parte_2
dettagliata conferma d'ordine sottoscritta da parte attrice ed essendo i mezzi sicuri e idonei a circolare su qualsiasi tipo di strada e a svolgere il loro servizio, comportando la mancanza del freno ausiliario, mero optional, unicamente la necessità di una più frequente manutenzione dell'impianto frenante, senza che ciò possa incidere sulla sicurezza dei veicoli;
contestava, inoltre, che il territorio del Comune di Prato sia caratterizzato da particolari pendenze, tali da rendere i mezzi inadatti all'uso per cui gli stessi sono stati acquistati.
All'udienza del 03.02.2021 venivano concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. ed alla successiva udienza del 29.09.2021 le parti venivano invitate ad instaurare il procedimento di mediazione cd. facoltativa, che tuttavia si concludeva con esito negativo;
alla successiva udienza, veniva formulata dallo scrivente una proposta conciliativa cui aderiva soltanto parte attrice;
conseguentemente, la causa veniva istruita mediante CTU, redatta dall'Ing. cui Persona_2 veniva sottoposto il seguente quesito: “Proceda il ctu, letti ed esaminati gli atti di causa, a verificare le potenziali conseguenze della mancanza di un freno ausiliario sui due mezzi compattatori per i quali è causa, anche in relazione alle specifiche esigenze di utilizzo, nonché
a statuire circa la natura reversibile o meno dell'installazione dei retarder operata dalla
; dica inoltre se in commercio esistano diversi sistemi ausiliari frenanti, Parte_2 specificandone la natura”.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda attorea è infondata e come tale non può trovare accoglimento.
1. Sulla insussistenza dei vizi e/o della mancanza di qualità promesse.
Parte attrice ha, fin dall'atto introduttivo del presente giudizio, affermato di aver concluso con la parte venditrice una compravendita relativa a due mezzi compattatori (marca , CP_6
modello CL20N, targati FZ410CA e FZ411CA) e che nella offerta di acquisto era espressamente prevista la presenza di freni ausiliari ed, in particolare, del freno motore e del retarder, invocando all'uopo, laddove necessario, l'applicazione dell'art. 1370 c.c.
pagina 7 di 11 Parte convenuta ha, sin dalla propria costituzione, negato tale circostanza, invocando peraltro la decadenza del compratore dall'esercizio delle azioni edilizie e la prescrizione delle stesse.
In proposito, deve osservarsi che la denuncia dei vizi non necessita di formule sacramentali, decorrendo peraltro il breve termine di decadenza dal momento in cui il compratore può avere una ragionevole certezza dell'esistenza del vizio o della mancanza di qualità promesse, come pare essere avvenuto nel caso di specie. Ancor più evidente l'insussistenza di qualsivoglia prescrizione, in ragione del fatto che la stessa decorre dal momento della consegna (dicembre
2019) e che già l'invito per la negoziazione assistita ha effetti interruttivi della prescrizione medesima.
Ciò posto, deve osservarsi, d'altra parte, che non può trovare applicazione nella fattispecie in esame l'art. 1370 c.c.: ed infatti, il criterio della interpretazione contra stipulatorem rientra fra gli strumenti sussidiari di interpretazione della volontà negoziale, cui è possibile fare ricorso, da un lato, quando risulti non appagante il ricorso agli artt. 1362-1365 c.c. e, dall'altro lato, quando non ci si trovi al cospetto di contratti stipulati individualmente;
presupposto di applicabilità dell'art. 1370 c.c. è, infatti, che il negozio sia stato concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità indistinta di eventuali controparti (cfr. in termini Cass. 3392/2001), come non è avvenuto nel caso di specie, essendoci stata una complessa trattativa individuale fra le parti
(cfr. docc. 1, 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta).
Non ricorre, peraltro, neppure la prima condizione onde poter procedere all'applicazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c., in quanto dalla documentazione agli atti è possibile desumere che, pur richiesti due mezzi compattatori full optional da parte dell'attrice, gli stessi non potevano ritenersi equipaggiati del freno motore e del retarder per i seguenti, decisivi, rilievi:
1) nella proposta di vendita – poi accettata- si faceva espresso riferimento alla sola installazione del controllo automatico dei freni ausiliari (freno motore e retarder), non anche all'installazione dei freni ausiliari (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice);
2) il prezzo dedotto in contratto per l'installazione del controllo automatico dei freni ausiliari (€
182,00 - cfr. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) è assolutamente irrisorio rispetto al costo di installazione dei freni ausiliari medesimi, pari ad oltre € 13.500 più iva (cfr. doc. 9 del
pagina 8 di 11 fascicolo di parte attrice), di talchè la parte acquirente non poteva essere ragionevolmente convinta che l'installazione dei freni ausiliari fosse un'obbligazione dedotta in contratto, anche alla luce dei rapporti commerciali pregressi esistenti fra le parti e per la propria particolare conoscenza tecnica, come confermato dalla mail di un dipendente di parte attrice (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte convenuta, in cui è, fra l'altro, possibile leggere che al momento dell'acquisto il retarder non era stato richiesto);
3) come indicato da parte convenuta in comparsa di costituzione, non contestato da parte attrice e confermato dal ctu, esistono sul mercato diverse tipologie (almeno tre) di sistemi di frenata ausiliari, di talchè laddove fosse stata convinta di richiedere l'installazione di un sistema di frenata ausiliario, parte attrice avrebbe dovuto altresì scegliere il tipo di impianto, come non è avvenuto nel caso di specie.
Tanto precisato, deve altresì rilevarsi l'insussistenza di vizi o della inidoneità all'uso dei mezzi meccanici oggetto di causa, alla luce di quanto evidenziato in sede di perizia, dove è possibile leggere che “In merito alle specifiche esigenze di utilizzo citate nel quesito, queste riguardano sostanzialmente il percorso che la parte ricorrente ha scelto per adempiere al mandato. La presente CTU non entra nel merito sull' idoneità del percorso scelto, ma si limita ad affermare che detto percorso risulta affrontabile, come specificato più sopra” e che “Le potenziali conseguenze dovute alla mancanza di un freno ausiliario si riflettono unicamente su una più frequente manutenzione richiesta dall'impianto frenante. Non vi sono conseguenze di nessun tipo relativamente alla sicurezza del veicolo. Tale conclusione deriva essenzialmente dalle seguenti motivazioni:
1. Il veicolo ha superato le prove per l'immatricolazione e
l'autorizzazione relativa alla circolazione su strada 2. Le regole di immatricolazione stabiliscono in maniera chiara ed inequivocabile quale debba essere la prestazione minima necessaria perché un impianto frenante possa essere considerato adatto ad equipaggiare un veicolo per la libera circolazione su strada.
3. Il confronto fra le prestazioni minime richieste dalle regole di immatricolazione e le prestazioni minime necessarie ad affrontare il percorso stradale abituale scelto dalla parte ricorrente ha dato un risultato che garantisce la fattibilità del suddetto percorso” (cfr. perizia a firma ing. depositata il 28.11.2023), Persona_2
implicando pertanto la mancanza di un sistema frenante ausiliario esclusivamente la necessità di una maggiore manutenzione.
pagina 9 di 11 In merito alla consulenza agli atti, deve ritenersi che la stessa abbia risposto adeguatamente e chiaramente al quesito formulato, non sussistendo alcuna necessità di rinnovazione della stessa, come pure richiesto da parte attrice.
2. Conclusioni.
Alla luce della insussistenza di vizi e della inesistente mancanza di qualità promesse la domanda attorea non può trovare accoglimento, non ricorrendo, tuttavia, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
In proposito, deve osservarsi che l'art. 96 comma 3° c.p.c. consente al Giudice di adottare, anche d'ufficio, una “sanzione processuale” anche in casi in cui non sia ravvisabile una lite temeraria, come dimostra l'incipit della disposizione (“in ogni caso”, che sta a significare
“anche in casi diversi dai precedenti”), e di ammontare non parametrato ai pregiudizi subiti dalla parte vittoriosa, la quale non ha onere né di allegazione, né di prova (solo i primi due commi si riferiscono ai “danni”), essendo tale meccanismo preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Purtuttavia, nel caso in esame, deve ritenersi che non sussistano i requisiti per applicare la citata norma, posto che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta di per sé (ed in mancanza di ulteriori elementi) rimproverabile (cfr. in termini
Cass. 21570/2012).
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in base alla regola generale della soccombenza, dovendo tuttavia essere compensate per la metà in ragione del contegno processuale delle parti.
Si applicano i valori medi del D.M. 55/201, come da ultimo novellato.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa per la metà le spese processuali;
condanna per il resto parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 10 di 11 3) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte attrice.
Forlì, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2407/2020 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGUCCI CLAUDIA e dell'avv. CLEMENTI CHIARA, elettivamente domiciliata in VIA FRATELLI CERVI 51 PONTASSIEVE presso il difensore avv. RIGUCCI CLAUDIA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIROTTI GAUDENZI Controparte_1 P.IVA_2
ENRICO, elettivamente domiciliata in VIA CHIARAMONTI 34 47521 CESENA presso il difensore avv. SIROTTI GAUDENZI ENRICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito
pagina 1 di 11 - NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Accertata la mancanza delle qualità promesse da parte venditrice con riferimento ai due mezzi compattatori acquistati dalla Parte_2
DICHIARARE la risoluzione del contratto di compravendita dei due mezzi
[...]
compattatori targati FZ410CA e FZ411CA e conseguentemente CONDANNARE la convenuta alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno pari ad € 43.820,77, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo.
- SEMPRE NEL MERITO, MA IN VIA SUBORDINATA Accertata la mancanza delle qualità promesse da parte dell'odierna convenuta e/o una incauta prospettazione di qualità da parte della stessa e/o comunque l'inadempimento contrattuale della medesima con riferimento ai due mezzi compattatori acquistati dalla CONDANNARE la Parte_2 CP_1 al risarcimento del danno pari ad € 43.820,77, o alla diversa somma maggiore o minore
[...]
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA Con riserva di ulteriormente precisare, integrare, capitolare, indicare testi e produrre documenti nei termini e nei modi di legge.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis rejectis:
In via preliminare:
-Accertare che i mezzi venduti da non sono affetti da alcun vizio né, tantomeno, CP_1
carenti delle qualità promesse.
- Accertare che - in particolare – nulla è stato richiesto, in sede di trattative, in merito a una particolare dotazione opzionale del sistema frenante da parte di
[...]
. Parte_3
Nel merito:
- Rigettare la domanda attorea in quanto manifestamente infondata.
- Rigettare la domanda attorea per la mancata responsabilità di parte convenuta, in considerazione delle motivazioni esposte nel presente atto e in considerazione, peraltro, del fatto che la domanda formulata da parte attrice non è suffragata da alcun elemento probatorio.
pagina 2 di 11 - Rigettare la domanda per decadenza di tutti i termini e condizioni ex art. 1495 c.c.
- Rigettare la domanda di risoluzione del contratto per le motivazioni espresse nel presente atto, in considerazione - peraltro - del lasso di tempo trascorso tra l'acquisto dei mezzi e la denuncia della presunta mancanza di “qualità promesse” oltre che dell'utilizzo degli stessi con conseguente modifica da parte della al sistema Parte_3
frenante.
- Rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto infondata
- Condannare controparte ex art. 96 c.p.c per evidente e grave mala fede.
In via subordinata:
- Nell'ipotesi in cui ritenga, svolta l'attività istruttoria del caso, provata la domanda attorea della , statuendo così la relativa responsabilità Parte_3 in capo alla condannare quest'ultima al solo risarcimento delle spese Controparte_1
sostenute per l'installazione del sistema ausiliario frenante nei mezzi acquistati, considerando nell'eventuale quantificazione della somma, l'utilizzo svolto dei mezzi acquistati e il comportamento tenuto da parte attrice in sede di trattative pre e post contrattuali, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, accertata in corso di causa da liquidarsi all'attore.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorati di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì al fine di sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “Accertata la mancanza delle qualità promesse da parte venditrice con riferimento ai due mezzi compattatori acquistati dalla Parte_2
DICHIARARE la risoluzione del contratto di compravendita dei due mezzi compattatori targati
FZ410CA e FZ411CA e conseguentemente CONDANNARE la convenuta alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno pari ad € 43.820,77, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. - SEMPRE NEL MERITO, MA IN VIA SUBORDINATA
Accertata la mancanza delle qualità promesse da parte dell'odierna convenuta e/o una incauta
pagina 3 di 11 prospettazione di qualità da parte della stessa e/o comunque l'inadempimento contrattuale della medesima con riferimento ai due mezzi compattatori acquistati dalla Parte_2
CONDANNARE la al risarcimento del danno pari ad € 43.820,77, o
[...] Controparte_1
alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo”.
A sostegno delle proprie domande l'attrice precisava:
a) di avere acquistato dalla convenuta due mezzi compattatori marca SCANIA modello CL20N al prezzo di € 180.000,00 cadauno oltre iva, in data 10.06.2019, e che nella proposta di vendita accettata dalla erano elencate le caratteristiche dei costosi mezzi compattatori poi Parte_2
acquistati, con la precisazione che nella proposta era indicato che i mezzi erano provvisti di controllo freni elettronico (EBS) con ABS e di controllo freni ausiliari (freno motore e rallentatore);
b) Che i mezzi compattatori venivano impiegati nell'ambito dell'appalto con committenza
[...]
dai primi giorni di gennaio 2020 e che, fin dai primi giorni di impiego, emergevano delle CP_2
criticità relative al sistema frenante dei suddetti mezzi compattatori, in quanto i freni si surriscaldavano con emissione di odori di bruciato non appena gli operatori dell'odierna attrice affrontavano dei tratti in lieve pendenza;
c) che tale problematica veniva immediatamente denunziata dalla al Dott. Parte_2
amministratore della società convenuta, con comunicazione mail del giorno Persona_1
09.01.2020;
d) che veniva interpellata, altresì, la casa produttrice dei mezzi, la , la quale, in CP_3
seguito ad un sopralluogo dei propri tecnici, dapprima notiziava verbalmente la che Parte_2
la causa dell'eccessivo surriscaldamento dei freni e quindi della impossibilità di impiegarli in sicurezza nel territorio del comune di Prato doveva rinvenirsi nella inesistenza sui mezzi acquistati del freno motore e, poi, relazionava in merito anche per iscritto;
e) che, facendo seguito alla prima denunzia di malfunzionamento inoltrata dalla Parte_2
all'inizio di gennaio 2020, appurata la causa dell'eccessivo surriscaldamento del sistema frenante dei due mezzi acquistati, l'attrice inviava alla convenuta una seconda comunicazione con cui chiedeva alla il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della Controparte_1
mancanza/inadeguatezza del freno motore sui mezzi acquistati e, quindi, di farsi carico di tutti i pagina 4 di 11 costi relativi alla installazione dei retarder (o rallentatori) sui mezzi compattatori, essendo questa l'unica soluzione possibile per renderli utilizzabili in sicurezza;
f) che la , infatti, avendo già speso una somma ingente per l'acquisto dei mezzi Parte_2
compattatori, aveva la necessità di impiegarli e quindi si vedeva costretta, dapprima, a noleggiare quantomeno un mezzo compattatore per non compromettere il servizio che doveva comunque garantire alla committenza e, in seguito, ad installare a proprie spese i rallentatori sui veicoli acquistati dalla (noleggio del compattatore targato FV894WF, dal CP_1
13.01.2020 al 31.03.2020 con costo pari ad € 10.880,77 ed installazione necessitata dei freni ausiliari rallentatori sui mezzi acquistati con esborso di ulteriori 32.940,00);
g) che la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento da parte della convenuta rimaneva senza esito, vedendosi parte attrice costretta ad agire giudizialmente.
Si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni “1- In via preliminare: accertare l'avvenuta decadenza ex art. 1495 c.c. della per aver denunciato gli asseriti vizi dei prodotti acquistati oltre gli otto Controparte_4
giorni dalla scoperta, previsti dalla norma;
2. In via principale, nel merito: premesse le declaratorie del caso, accertare l'assenza originaria di vizi e difformità nei 2 gruppi manuali
Opti Flex 2 W Kit venduti dalla e per l'effetto rigettare ogni petitum Controparte_5
attoreo rispetto alla richiesta risoluzione del contratto ed al risarcimento degli asseriti danni.
3. In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della società attrice e valutarlo nel calcolo dei danni eventualmente dovuti.
4. In ogni caso con vittoria di compensi e spese, comprese quelle eventualmente affrontate per la CTU e per il costo del CTP”.
In fatto, parte convenuta assumeva che:
a) quanto lamentato da parte di , relativamente Parte_3
alla mancanza di un optional (nello specifico: freno motore o rallentatore “retarder”) era ben noto a parte attrice, non essendo menzionato tale optional nell'ordine di acquisto e nello scambio di mail che ha preceduto l'acquisto;
b) per la tipologia dei mezzi acquistati e alimentati a metano non viene installato alcun freno ausiliario di serie, come peraltro aveva riferito dettagliatamente , concessionaria CP_3
per l'Italia dei veicoli CP_6
pagina 5 di 11 c) è una società che opera da anni nel campo Parte_3 Parte_3
dell'ecologia, non essendo credibile che non avesse le capacità per comprendere le specifiche tecniche di quanto veniva dalla stessa ordinato;
d) parte attrice, se avesse richiesto mezzi provvisti di tale optional, avrebbe dovuto specificare quale tipo di freno a motore o quale tipo di rallentatore desiderava venisse installato, ciò in quanto esistono diverse tipologie di rallentatore o “retarder”;
e) è pacifico che i mezzi (tipo L 340 B 6x2*4N B ) acquistati dalla
[...]
non hanno alcun difetto di funzionamento, né sono inadatti Parte_3
all'utilizzo da parte della società attrice;
f) la mancanza dell'ulteriore “freno motore o del rallentatore”, quale optional non presente nella conferma d'ordine, consentirebbe peraltro di limitare la normale usura del sistema Pt_4
frenante, qualora i mezzi fossero impegnati in particolari pendenze, come dichiarato anche da un responsabile della casa costruttrice;
g) la dizione "controllo freni ausiliari (freno motore e rallentatore) automatico" presente nell'offerta di vendita indica che è automatica la predisposizione del controllo dell'eventuale freno ausiliario, e che gli apparati tra parentesi "(freno motore e rallentatore)" sono da considerare esclusi in quanto opzionali non richiesti, secondo usi e consuetudini per le descrizioni tecniche, contestando inoltre l'applicabilità dell'art. 1370 c.c., posto che l'offerta non era una condizione generale di contratto, ma un'offerta personalizzata frutto di trattative dettagliate, non potendo ritenersi contraente debole, ma piuttosto un operatore Parte_2
professionale del settore.
In diritto evidenziava che:
a) parte attrice era decaduta dalla possibilità di denunciare eventuali presunti vizi, in quanto i mezzi erano stati acquistati nel giugno 2019, consegnati a fine 2019 e immatricolati nel gennaio
2020, laddove la prima comunicazione di contestazione via PEC è del 14 febbraio 2020;
b) l'incertezza dell'atto di controparte, essendo richiesta la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, dovendo ritenersi l'azione di risoluzione prescritta e, in ogni caso inammissibile, in ragione dell'utilizzo dei mezzi compattatori e delle modifiche apportate sugli stessi da parte compratrice;
pagina 6 di 11 c) in ogni caso, l'insussistenza di vizi o la mancanza di qualità promesse, avendo i veicoli oggetto del contratto tutte le caratteristiche tecniche richieste da e risultanti dalla Parte_2
dettagliata conferma d'ordine sottoscritta da parte attrice ed essendo i mezzi sicuri e idonei a circolare su qualsiasi tipo di strada e a svolgere il loro servizio, comportando la mancanza del freno ausiliario, mero optional, unicamente la necessità di una più frequente manutenzione dell'impianto frenante, senza che ciò possa incidere sulla sicurezza dei veicoli;
contestava, inoltre, che il territorio del Comune di Prato sia caratterizzato da particolari pendenze, tali da rendere i mezzi inadatti all'uso per cui gli stessi sono stati acquistati.
All'udienza del 03.02.2021 venivano concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. ed alla successiva udienza del 29.09.2021 le parti venivano invitate ad instaurare il procedimento di mediazione cd. facoltativa, che tuttavia si concludeva con esito negativo;
alla successiva udienza, veniva formulata dallo scrivente una proposta conciliativa cui aderiva soltanto parte attrice;
conseguentemente, la causa veniva istruita mediante CTU, redatta dall'Ing. cui Persona_2 veniva sottoposto il seguente quesito: “Proceda il ctu, letti ed esaminati gli atti di causa, a verificare le potenziali conseguenze della mancanza di un freno ausiliario sui due mezzi compattatori per i quali è causa, anche in relazione alle specifiche esigenze di utilizzo, nonché
a statuire circa la natura reversibile o meno dell'installazione dei retarder operata dalla
; dica inoltre se in commercio esistano diversi sistemi ausiliari frenanti, Parte_2 specificandone la natura”.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda attorea è infondata e come tale non può trovare accoglimento.
1. Sulla insussistenza dei vizi e/o della mancanza di qualità promesse.
Parte attrice ha, fin dall'atto introduttivo del presente giudizio, affermato di aver concluso con la parte venditrice una compravendita relativa a due mezzi compattatori (marca , CP_6
modello CL20N, targati FZ410CA e FZ411CA) e che nella offerta di acquisto era espressamente prevista la presenza di freni ausiliari ed, in particolare, del freno motore e del retarder, invocando all'uopo, laddove necessario, l'applicazione dell'art. 1370 c.c.
pagina 7 di 11 Parte convenuta ha, sin dalla propria costituzione, negato tale circostanza, invocando peraltro la decadenza del compratore dall'esercizio delle azioni edilizie e la prescrizione delle stesse.
In proposito, deve osservarsi che la denuncia dei vizi non necessita di formule sacramentali, decorrendo peraltro il breve termine di decadenza dal momento in cui il compratore può avere una ragionevole certezza dell'esistenza del vizio o della mancanza di qualità promesse, come pare essere avvenuto nel caso di specie. Ancor più evidente l'insussistenza di qualsivoglia prescrizione, in ragione del fatto che la stessa decorre dal momento della consegna (dicembre
2019) e che già l'invito per la negoziazione assistita ha effetti interruttivi della prescrizione medesima.
Ciò posto, deve osservarsi, d'altra parte, che non può trovare applicazione nella fattispecie in esame l'art. 1370 c.c.: ed infatti, il criterio della interpretazione contra stipulatorem rientra fra gli strumenti sussidiari di interpretazione della volontà negoziale, cui è possibile fare ricorso, da un lato, quando risulti non appagante il ricorso agli artt. 1362-1365 c.c. e, dall'altro lato, quando non ci si trovi al cospetto di contratti stipulati individualmente;
presupposto di applicabilità dell'art. 1370 c.c. è, infatti, che il negozio sia stato concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità indistinta di eventuali controparti (cfr. in termini Cass. 3392/2001), come non è avvenuto nel caso di specie, essendoci stata una complessa trattativa individuale fra le parti
(cfr. docc. 1, 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta).
Non ricorre, peraltro, neppure la prima condizione onde poter procedere all'applicazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c., in quanto dalla documentazione agli atti è possibile desumere che, pur richiesti due mezzi compattatori full optional da parte dell'attrice, gli stessi non potevano ritenersi equipaggiati del freno motore e del retarder per i seguenti, decisivi, rilievi:
1) nella proposta di vendita – poi accettata- si faceva espresso riferimento alla sola installazione del controllo automatico dei freni ausiliari (freno motore e retarder), non anche all'installazione dei freni ausiliari (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice);
2) il prezzo dedotto in contratto per l'installazione del controllo automatico dei freni ausiliari (€
182,00 - cfr. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) è assolutamente irrisorio rispetto al costo di installazione dei freni ausiliari medesimi, pari ad oltre € 13.500 più iva (cfr. doc. 9 del
pagina 8 di 11 fascicolo di parte attrice), di talchè la parte acquirente non poteva essere ragionevolmente convinta che l'installazione dei freni ausiliari fosse un'obbligazione dedotta in contratto, anche alla luce dei rapporti commerciali pregressi esistenti fra le parti e per la propria particolare conoscenza tecnica, come confermato dalla mail di un dipendente di parte attrice (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte convenuta, in cui è, fra l'altro, possibile leggere che al momento dell'acquisto il retarder non era stato richiesto);
3) come indicato da parte convenuta in comparsa di costituzione, non contestato da parte attrice e confermato dal ctu, esistono sul mercato diverse tipologie (almeno tre) di sistemi di frenata ausiliari, di talchè laddove fosse stata convinta di richiedere l'installazione di un sistema di frenata ausiliario, parte attrice avrebbe dovuto altresì scegliere il tipo di impianto, come non è avvenuto nel caso di specie.
Tanto precisato, deve altresì rilevarsi l'insussistenza di vizi o della inidoneità all'uso dei mezzi meccanici oggetto di causa, alla luce di quanto evidenziato in sede di perizia, dove è possibile leggere che “In merito alle specifiche esigenze di utilizzo citate nel quesito, queste riguardano sostanzialmente il percorso che la parte ricorrente ha scelto per adempiere al mandato. La presente CTU non entra nel merito sull' idoneità del percorso scelto, ma si limita ad affermare che detto percorso risulta affrontabile, come specificato più sopra” e che “Le potenziali conseguenze dovute alla mancanza di un freno ausiliario si riflettono unicamente su una più frequente manutenzione richiesta dall'impianto frenante. Non vi sono conseguenze di nessun tipo relativamente alla sicurezza del veicolo. Tale conclusione deriva essenzialmente dalle seguenti motivazioni:
1. Il veicolo ha superato le prove per l'immatricolazione e
l'autorizzazione relativa alla circolazione su strada 2. Le regole di immatricolazione stabiliscono in maniera chiara ed inequivocabile quale debba essere la prestazione minima necessaria perché un impianto frenante possa essere considerato adatto ad equipaggiare un veicolo per la libera circolazione su strada.
3. Il confronto fra le prestazioni minime richieste dalle regole di immatricolazione e le prestazioni minime necessarie ad affrontare il percorso stradale abituale scelto dalla parte ricorrente ha dato un risultato che garantisce la fattibilità del suddetto percorso” (cfr. perizia a firma ing. depositata il 28.11.2023), Persona_2
implicando pertanto la mancanza di un sistema frenante ausiliario esclusivamente la necessità di una maggiore manutenzione.
pagina 9 di 11 In merito alla consulenza agli atti, deve ritenersi che la stessa abbia risposto adeguatamente e chiaramente al quesito formulato, non sussistendo alcuna necessità di rinnovazione della stessa, come pure richiesto da parte attrice.
2. Conclusioni.
Alla luce della insussistenza di vizi e della inesistente mancanza di qualità promesse la domanda attorea non può trovare accoglimento, non ricorrendo, tuttavia, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
In proposito, deve osservarsi che l'art. 96 comma 3° c.p.c. consente al Giudice di adottare, anche d'ufficio, una “sanzione processuale” anche in casi in cui non sia ravvisabile una lite temeraria, come dimostra l'incipit della disposizione (“in ogni caso”, che sta a significare
“anche in casi diversi dai precedenti”), e di ammontare non parametrato ai pregiudizi subiti dalla parte vittoriosa, la quale non ha onere né di allegazione, né di prova (solo i primi due commi si riferiscono ai “danni”), essendo tale meccanismo preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Purtuttavia, nel caso in esame, deve ritenersi che non sussistano i requisiti per applicare la citata norma, posto che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta di per sé (ed in mancanza di ulteriori elementi) rimproverabile (cfr. in termini
Cass. 21570/2012).
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in base alla regola generale della soccombenza, dovendo tuttavia essere compensate per la metà in ragione del contegno processuale delle parti.
Si applicano i valori medi del D.M. 55/201, come da ultimo novellato.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa per la metà le spese processuali;
condanna per il resto parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 10 di 11 3) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte attrice.
Forlì, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
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