Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
In tema di decisioni del Consiglio di Stato di cui si lamenti esorbitanza dei limiti della giurisdizione, la pronuncia con cui il supremo organo di giustizia amministrativa confermi la sentenza del TAR di annullamento delle delibere di opposizione delle graduatorie di un concorso (nella specie, per la promozione a dirigente dell'ENAV) per illegittima composizione della relativa commissione giudicatrice (nella specie, per difetto di un requisito soggettivo di un componente) deve ritenersi autoesecutiva (tale, cioè, da non consentire all'ente destinatario dell'annullamento alcun potere discrezionale di scelta tra diverse modalità di esecuzione del giudicato, dovendosi semplicemente provvedere alla nomina di una nuova commissione - nella specie, con esclusione del componente incompatibile -), sicché, costituendo tale autoesecutività una conseguenza diretta ed immediata dell'interpretazione e dell'applicazione di una norma di legge (e non l'effetto di una volontà del giudice di sostituirsi all'amministrazione nella determinazione di una tra le possibili modalità di esecuzione della decisione), risulta del tutto inconfigurabile qualsivoglia profilo di eccesso di potere giurisdizionale da parte del C.d.S..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11484 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO AMMIANTE - Presidente di sezione -
Dott. FF CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. CE PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNAN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO, in persona EL legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale ELlo Stato, che lo rappresenta e difende per legge,
- ricorrente -
contro
DE CA CE, IA CA, elettivamente domiciliati in Roma in via Giuseppe Ferrari 2, presso l'avv. Giorgio Antonini che li rappresenta e difende per procura speciale a margine EL controricorso,
- controricorrenti -
nonché contro
-H FF, GU RO, NZ AN AN, NA IS, DE JU EN, DI LL LB, AN ER,
- intimati -
avverso la decisione EL Consiglio di Stato ELl'8 febbraio 2000. Sentita la relazione ELla causa svolta dal cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza EL 25 ottobre 2001;
sentito l'avv. ELlo Stato Figliolia e l'avv. Antonini;
sentito il p.m., in persona EL sost. proc. gen. Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto EL ricorso.
Svolgimento EL processo
Con sentenze n. 500 e n. 1163 EL 1992 il t.a.r. EL Lazio, su ricorso, rispettivamente, di IN EL DU e di RL NE, ha annullato i provvedimenti emessi nel 1988 ELl'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo e al Traffico Aereo (ora, Ente Nazionale di Assistenza al Volo - EN -) aventi ad oggetto l'approvazione ELle graduatorie per la nomina di dirigenti EL comparto tecnico, operativo ed amministrativo, formate ai sensi ELl'art. 107, 2^ comma EL d.p.r. n. 279 EL 1983, che riserva una quota di posti ELle
qualifiche dirigenziali a coloro che già appartengono alla carriera direttiva ELl'Azienda. L'appello al Consiglio di Stato proposto dall'Ente è stato dichiarato improcedibile perché, nelle more EL giudizio d'impugnazione, la procedura concorsuale era stata rinnovata, previa modifica dei criteri di valutazione precedentemente adottati.
Avverso le ELibere di approvazione ELle graduatorie EL nuovo concorso adottate il 19 marzo 1993, IN EL DU e RL NE, collocati in posizione non utile per la nomina, hanno nuovamente proposto distinti ricorsi al t.a.r. EL Lazio, che, con sentenze, rispettivamente, EL 5 gennaio 1996 e EL 17 gennaio 1996, li ha accolti, annullando gli atti impugnati.
Quanto al ricorso EL EL DU, l'annullamento è stato pronunciato;
a) a causa ELla situazione di incompatibilità di uno dei membri ELla commissione giudicatrice, fratello uterino di un concorrente;
b) per la violazione EL principio d'imparzialità per avere lo stesso soggetto, nella qualità di direttore generale, formato i giudizi poi posti a base ELla valutazione dei concorrenti;
c) per avere la commissione giudicatrice basato la valutazione dei concorrenti esclusivamente sui giudizi espressi dai superiori gerarchici, invece che sui curricula dei concorrenti;
d) per l'incompletezza EL fascicolo personale e ELlo stato matricolare acquisiti;
e) infine, per avere attribuito ai titoli di studio punteggi in modo illogico e irrazionale.
Quanto al ricorso NE, l'annullamento ELla ELibera è stato pronunciato a causa a) ELla doppia situazione d'incompatibilità EL componente ELla commissione, di cui si è già fatta menzione;
b) ELla mancata valutazione EL Curricula;
c) ELl'illogicità e irrazionalità dei punteggi attribuiti ai titoli di studio. Il Consiglio di Stato, con decisione ELl'8 febbraio 2000, riuniti gli appelli proposti dall'Ente e dai controinteressati, ha confermato le sentenze EL t.a.r. EL Lazio. Il giudice amministrativo ha, innanzi tutto, escluso che l'adozione da parte ELl'Ente di una ELibera in data 3 ottobre 1996 con la quale, sulla base ELl'art. 8 settimo comma EL d.l. n. 490 EL 1996, erano state convalidate a tutti gli effetti le posizioni giuridiche ed economiche in precedenza attribuite al personale dirigente ai sensi ELl'art. 107 secondo comma EL d.p.r. n. 279 EL 1983, potesse valere come acquiescenza alle sentenze impugnate, per la ragione assorbente che l'art. 15, primo comma ELla legge 21 dicembre 1996, n. 665 che convalidava gli atti adottati nella vigenza EL d.l. n. 490 EL 1996, non convertito, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza ELla Corte cost. 5 dicembre 1999, n. 14 (pronunciata a seguito di ordinanza di remissione adottata nel corso EL giudizio davanti al Consiglio di Stato) e pertanto detta ELibera doveva intendersi caducata.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, osservato che:
a) correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistere la causa d'incompatibilità, relativamente al componente ELla commissione giudicatrice fratello di uno dei concorrenti, perché era irrilevante che il concorrente di cui si tratta non fosse risultato vincitore (essendosi comunque collocato in una posizione più favorevole rispetto a quella dei ricorrenti in primo grado), dovendosi accertare la sussistenza ELla situazione d'incompatibilità sulla base di un giudizio ex ante e astratto;
b) tale incompatibilità non era neppure eliminata dall'astensione EL componente al momento ELla valutazione EL parente, sia perché per costante giurisprudenza la situazione d'incompatibilità comporta l'obbligo di astensione dall'intera procedura e non da singoli atti, sia perché l'eventuale vantaggio per il concorrente legato da vincoli di parentela poteva derivare anche dalla predisposizione e specificazione dei criteri di valutazione e dai giudizi espressi nei confronti degli altri concorrenti;
c) la valutazione dei concorrenti, tradottasi nella semplice attribuzione, sulla base di una tabella di corrispondenza, di espressioni numeriche alle aggettivazioni contenute nelle schede redatte dai superiori, aveva comportato l'abdicazione all'esercizio di poteri valutativi autonomi EL curricula di ogni candidato;
ne' la valutazione d'illegittimità di questo criterio era preclusa dalla circostanza che analogo criterio, adottato nel concorso EL 1988, era sfuggito all'annullamento da parte EL giudice amministrativo, perché sul punto la sentenza EL t.a.r. non costituiva giudicato, in quanto non era stata impugnata e l'appello era divenuto improcedibile solo perché l'ente aveva proceduto alla rinnovazione ELla procedura concorsuale;
d) era irrazionale, e quindi contraria al principio di buona amministrazione, l'attribuzione ai diplomi di scuola media superiore, che costituivano requisito di ammissione alla procedura, di punteggi maggiori o poco inferiori a quelli attribuiti a diplomi di laurea, nonché l'attribuzione al diploma di laurea in giurisprudenza di un punteggio quadruplo rispetto a quello attribuito al diploma di laurea in scienze politiche, pur trattandosi di discipline omogenee e ritenute equipollenti dall'art. 168 EL d.p.r. n. 1592 EL 1933. Il carattere assorbente ELle censure accolte dal t.a.r., tali da imporre la ripetizione ELla procedura concorsuale e la riformulazione dei criteri di valutazione nel loro complesso, secondo il Consiglio di Stato, rendeva inutile l'esame ELle ulteriori censure proposte dal EL DU e dallo NE con gli appelli incidentali, che, pertanto, erano dichiarati improcedibili per difetto di interesse.
Avverso la decisione EL Consiglio di Stato l'EN ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Resistono con controricorso, illustrato con memoria, il EL DU e lo NE. Motivi ELla decisione
1. L'Ente ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato, senza alcuna motivazione sul punto, abbia annullato tutti i criteri selettivi, mentre il giudice di primo grado ne aveva dichiarato illegittimi solo alcuni e gli appelli incidentali, diretti a censurarne altri, non erano stati esaminati. Con ciò la decisione impugnata, per un verso, avrebbe interferito nell'ambito riservato all'amministrazione, dettando puntuali e vincolanti indicazioni sulle modalità di esecuzione dei capi ELle sentenze di primo grado gravate con gli appelli incidentali, dichiarati improcedibili, e per altro verso, avrebbe esorbitato dai limiti ELla giurisdizione di legittimità sconfinando nel merito.
L'amministrazione ricorrente lamenta anche "l'apparente mancato esame ELl'eccezione di giudicato" che si sarebbe formato sulle sentenze EL t.a.r. EL 1992 e che porterebbe a ritenere che la decisione impugnata sarebbe andata oltre tale giudicato.
2. I controricorrenti eccepiscono l'improcedibilità e l'inammissibilità EL ricorso.
Sostengono, in primo luogo, che, poiché il patrocinio erariale per L'EN è meramente facoltativo, sarebbe necessaria la ELiberazione a stare in giudizio da parte EL consiglio d'amministrazione e il rilascio di procura speciale da parte EL presidente ELl'ente. L'eccezione è infondata, perché, come è stato affermato da queste sezioni unite con orientamento costante (Cass. n. 10894/2001, 484/1999, 8594/1998, 9523/1996), anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte ELl'avvocatura ELlo stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'avvocatura medesima, ne' che questa produca il provvedimento EL competente organo ELl'ente recante l'autorizzazione EL legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma ELl'art. 45 r.d. n. 1611 EL 1933, anche al patrocinio c.d. facoltativo si applica il 2^ comma
ELl'art. 1 r.d. cit., alla stregua EL quale gli avvocati ELlo stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità.
L'inammissibilità EL ricorso, secondo i controricorrenti, deriverebbe dal fatto che lo stesso è diretto nei confronti di una sola ELle molteplici autonome rationes decidendi, con la conseguenza che, anche in caso di accoglimento, non potrebbe mai cassarsi la decisione impugnata, in quanto sorretta dalle rationes decidendi non impugnate. Inoltre, oggetto di censura sarebbe la dichiarazione di improcedibilità degli appelli incidentali che è pregiudizievole ad essi controricorrenti ma non all'Ente.
Anche l'eccezione di inammissibilità non è fondata. Il ricorso, infatti, non è diretto a censurare la pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati, in quanto affetta dai vizi riscontrati dalle sentenze EL t.a.r., integralmente confermata, ma si dirige piuttosto nei confronti EL capo ELla decisione con il quale, secondo l'assunto EL ricorrente, sarebbero state dettate modalità di esecuzione ELl'annullamento. Questo capo è EL tutto autonomo rispetto all'accertamento ELle cause d'illegittimità dei provvedimenti impugnati e alla statuizione con la quale tali provvedimenti sono stati annullati, e, pertanto, l'ente ricorrente ha un concreto interesse a chiederne la cassazione.
D'altra parte, non è neppure esatto affermare che il ricorrente muova critiche alla dichiarazione d'improcedibilità degli appelli incidentali degli attuali controricorrenti, con i quali venivano riproposti i motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati non accolti dal t.a.r., perché, anzi, nel presupposto ELla correttezza di tale dichiarazione d'improcedibilità, l'EN sostiene che erroneamente sarebbe stata disposta l'integrale rinnovazione ELla procedura, mentre alcuni dei criteri selettivi adottati sarebbero immuni da qualsiasi vizio di illegittimità.
3. Il ricorso, pur procedibile e ammissibile, è tuttavia manifestamente infondato.
Dopo avere confermato le valutazioni EL t.a.r. circa i molteplici profili di illegittimità ELla procedura di cui si tratta, il Consiglio di Stato ha affermato che "Il carattere assorbente ELle censure reputate fondate dal tribunale, tali da imporre la riedizione ELla procedura e la riformulazione dei criteri di valutazione nel loro complesso, rende superfluo l'esame ELle doglianze riproposte in sede di appelli incidentali. Va conseguentemente dichiarata l'improcedibilità di questi ultimi per difetto di interesse". La statuizione oggetto EL ricorso, anche alla semplice lettura, non appare dettare modalità di esecuzione ELla pronuncia di annullamento, limitandosi a confermare la sentenza impugnata la quale aveva già accertato che le censure diverse da quelle accolte erano assorbite, essendo tali da imporre la rinnovazione integrale ELla procedura. Si tratta cioè di una statuizione che attiene al normale procedimento logico - giuridico ELla decisione, con il quale il giudice amministrativo stabilisce l'ordine di esame dei motivi di annullamento dedotti ovvero accerta se la propria attività debba arrestarsi all'esito di uno o di alcuni degli accertamenti compiuti (v. in tal senso Cass. n. 8959 EL 1996). L'accertamento da parte EL Consiglio di Stato ELla natura assorbente ELle censure accolte attiene, cioè, all'esatta individuazione ELl'ambito dei propri poteri di cognizione, rispetto alla pluralità di motivi di illegittimità dedotti. Ora, poiché uno dei vizi accertati dal tribunale, riguardava la composizione ELla commissione che aveva fissato i criteri di selezione, è consequenziale che Consiglio di Stato abbia ribadito che la rinnovazione ELl'intera procedura, imposta dall'accoglimento di tale motivo, assorbe ogni altro profilo di illegittimità, perché da tale rinnovazione integrale deriva la necessità ELla riformulazione dei criteri di selezione.
Non si è verificata, pertanto, pertanto alcuna esorbitanza dall'ambito ELla giurisdizione di legittimità ne' alcuna interferenza sui poteri discrezionali ELl'amministrazione, la quale, peraltro, a fronte ELl'annullamento ELla procedura per illegittima composizione ELla commissione giudicatrice, non aveva alcun potere discrezionale di scelta tra diverse modalità di esecuzione EL giudicato, dovendo semplicemente procedere alla nomina di una nuova commissione, con l'esclusione EL componente incompatibile. Si tratta cioè di una di quelle ipotesi nelle quali, per la parte in cui la pronuncia di annullamento può ritenersi autoesecutiva (annullamento ELla nomina ELla commissione giudicatrice per difetto di un requisito soggettivo di un componente), tale autoesecutività costituisce una conseguenza diretta ELl'interpretazione e ELl'applicazione ELla norma di legge al caso di specie e non l'effetto di una volontà EL giudice di sostituirsi all'amministrazione nella determinazione di una tra le possibili modalità di esecuzione ELla decisione (v. Cass. n. 1908 EL 1997). La riformulazione dei criteri selettivi nel loro complesso è una mera conseguenza logica EL rinnovo ELla commissione, rispetto alla quale la statuizione impugnata ha peraltro natura meramente ricognitiva e non costitutiva.
È, infine inammissibile la censura con la quale l'ente lamenta "l'apparente mancato esame ELl'eccezione di giudicato" che si sarebbe formato sulle sentenze EL t.a.n EL 1992, perché, al di là EL carattere perplesso ELla censura, viene dedotta una questione (difetto di motivazione EL rigetto ELl'eccezione di giudicato) che esula dai motivi attinenti alla giurisdizione. EL pari inammissibile sarebbe la censura se si potesse interpretare come deduzione ELla violazione di giudicato, perché, come è già stato affermato (Cass., sez. un., n. 5 EL 1993) è inammissibile, perché prospetta questione di merito e non di giurisdizione, il ricorso in cassazione con il quale si impugna una decisione EL consiglio di stato per asserita violazione di precedente giudicato.
4. I controricorrenti hanno chiesto, con il controricorso, che l'ente sia condannato non solo al pagamento ELle spese di questo giudizio, ma anche al risarcimento dei danni ai sensi ELl'art. 96 c.p.c., perché dalla valutazione ELl'intera vicenda processuale emergerebbe la prova ELla mancanza di qualsiasi preventivo riscontro ELl'erroneità ELla tesi sostenuta e, perfino, ELla consapevolezza ELl'inconsistenza ELle ragioni addotte.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
L'art. 96 c.p.c. prevede che possa essere condannato al risarcimento dei danni il soccombente che abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, e cioè nella coscienza ELla infondatezza ELla domanda e ELle tesi sostenute ovvero nel difetto ELla normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
Per quanto riguarda la domanda presentata nel giudizio di cassazione la Corte dovrà accertare se la presentazione EL ricorso o EL controricorso sia avvenuta per mala fede o colpa grave, essendo estranea alla valutazione richiesta l'accertamento ELl'eventuale mala fede o colpa grave nella vicenda processuale che precede la proposizione EL ricorso.
Nella specie, dalla bozza di verbale ELl'adunanza EL consiglio d'amministrazione ELl'ente tenutasi il 12 e 14 aprile 2000, il cui contenuto non è stato contestato nella discussione orale, risulta che il direttore ELl'ufficio legale, avv. Marina Giachetti, prospettò l'idea di proporre ricorso per cassazione anche &&per avere un po' di tempo per esaminare tutte le possibilità di soluzione", in particolare la disponibilità a una transazione da parte dei controricorrenti, tenendo presente che "per gravame può essere sempre non coltivato". Inoltre il dott. Antonio Barrella, magistrato ELla Corte dei conti ELegato, espresse perplessità sull'ammissibilità ELl'eventuale ricorso per cassazione e dichiarò che a suo avviso l'ente avrebbe dovuto solo eseguire la decisione EL Consiglio di Stato, in conformità con l'opinione espressa dal collegio dei revisori dei conti.
Nè appare priva di rilievo la valutazione espressa dal t.a.r. EL Lazio con la sentenza 23 aprile 2001 (pronunciata in sede di ottemperanza ELla decisione EL Consiglio di Stato oggetto EL presente giudizio) secondo cui "L'introduzione EL ricorso per cassazione appare un ulteriore manifestazione EL pervicace atteggiamento ostruzionistico ELl'EN...".
Deve quindi ritenersi provata, se non la consapevolezza ELl'infondatezza EL ricorso, quanto meno ELla negligenza nella acquisizione di tale consapevolezza, anche perché già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 EL 1999, di dichiarazione di illegittimità costituzionale ELla sanatoria degli effetti derivanti dai concorsi EL 1988 disposta con l'art. 15, primo comma ELla legge n. 665 EL 1996, aveva pesantemente censurato l'intento di legittimare quanto attribuito in modo illegittimo a determinati soggetti con effetti premiali palesemente non giustificati, definendolo (in conformità con quanto già affermato con la sentenza n. 16 EL 1992) "un esempio di diseducazione civile". Ai fini ELla quantificazione EL danno, la corte può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa ELl'avversario non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso ELle spese e degli onorari EL procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente. Si stima equo, pertanto, liquidare tali danni in L.
5.000.000. Le spese seguono ovviamente la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna l'ente ricorrente al pagamento ELle spese di questo giudizio nella misura di L. 70.000 oltre a L.
5.000.000 per onorari.
Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni, ai sensi ELl'art. 96 c.p.c., liquidati in L.
5.000.000 in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELle sezioni unite civili, il 25 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002