Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 13982
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

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Non integra una ipotesi di difetto di capacità del giudice, causa di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il provvedimento d'urgenza del Presidente del Tribunale, adottato ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2 quinquies, ord. giud. (introdotto dall'art. 57 della l. n. 479 del 1999), e con il quale, in apparente violazione del comma 2 quater di tale disposizione, aveva attribuito le funzioni di giudice monocratico del Tribunale a un magistrato che difettava del requisito dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali per non meno di tre anni, atteso che la causa di nullità va ravvisata soltanto nel difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale e non nella mancanza delle condizioni specifiche per esercitare le funzioni giudicanti.

La nozione di ristrutturazione edilizia, desumibile dall'art. 31, lett. d), legge n. 457 del 1978, postula la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura; di conseguenza, l'attività di ricostruzione su ruderi costituisce una nuova costruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 13982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13982
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

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