Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 2
Non integra una ipotesi di difetto di capacità del giudice, causa di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il provvedimento d'urgenza del Presidente del Tribunale, adottato ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2 quinquies, ord. giud. (introdotto dall'art. 57 della l. n. 479 del 1999), e con il quale, in apparente violazione del comma 2 quater di tale disposizione, aveva attribuito le funzioni di giudice monocratico del Tribunale a un magistrato che difettava del requisito dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali per non meno di tre anni, atteso che la causa di nullità va ravvisata soltanto nel difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale e non nella mancanza delle condizioni specifiche per esercitare le funzioni giudicanti.
La nozione di ristrutturazione edilizia, desumibile dall'art. 31, lett. d), legge n. 457 del 1978, postula la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura; di conseguenza, l'attività di ricostruzione su ruderi costituisce una nuova costruzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 13982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13982 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 20/02/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 658
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 24445/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
- TI DO, nato a [...] il [...], e
- AR AN AR, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 1097/00 del 22/2-8/3/2000 pronunciata dal Tribunale di Massa - Sezione distaccata di Carrara. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio, con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente all'elemento psicologico del reato;
- udito il difensore, avv. A. Martini, che insiste sui motivi di impugnazione;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione riportata in premessa, il Tribunale di Massa - Sezione distaccata di Carrara condannava PE DO e RI AN RI, il primo quale titolare della concessione e la seconda quale direttore dei lavori, alla pena di L. 20.000.000 di ammenda ciascuno in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a) L. n. 47/1985, commessa in epoca posteriore al 23/2/98, per aver demolito e ricostruito un immobile in difformità dallo strumento urbanistico;
in particolare, avendo ottenuto una concessione ex artt.
5-bis e 5-ter L.R. Toscana n. 64/1985, per ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, ricostruivano una parte dell'immobile demolito da decenni, e quindi da tempo non più esistente, in violazione, oltre che delle predette norme, anche della destinazione agricola della zona.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con due distinti atti di impugnazione, di contenuto in larga parte analogo, deducendo: 1) difetto delle condizioni di capacità del giudice, con conseguente nullità del giudizio ex artt. 177, 178 lett. a) e 179 c.p.p., in quanto il magistrato giudicante, quale Tribunale in composizione monocratica, non aveva esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni, come prescrive l'art.
7-bis, comma 2 quater, R.D. 30/1/1941, come modificato dall'art. 57 L. n. 479/1999, ed il provvedimento derogatorio "in via d'urgenza" adottato dal Presidente del Tribunale, oltre ad essere stato emanato "in palese assenza dei presupposti richiesti dalla legge", non indica ne' la delibera di variazione tabellare da parte del C.S.M., ne' il parere del Consiglio Giudiziario;
2) violazione dell'art. 521 c.p.p., per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto, pur essendo stata chiamata l'imputata RI a rispondere quale direttore dei lavori, era stata poi affermata la sua responsabilità, senza ulteriore contestazione, a titolo di concorso dell'extraneus nel reato proprio addebitato al committente-proprietario; 3) erronea applicazione dell'art. 20 lett. a) L. n. 47/1985, essendo state realizzate solamente le opere assentite dalla concessione edilizia, ritenute però difformi dallo strumento urbanistico, sulla base di una errata scelta interpretativa, per essere stata ricostruita una porzione di fabbricato crollato da tempo, ma comunque prima esistente e quindi non contrastante con l'ambiente ed il paesaggio;
peraltro non poteva farsi carico ad essi imputati del ritardo della pubblica amministrazione, giacché, se l'iter procedimentale si fosse concluso "nei tempi di legge", la concessione edilizia non sarebbe stata in contrasto con lo strumento urbanistico, vigente solo dal novembre '98; 4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardante il concorso dell'extraneus nel reato proprio, giacché la sentenza non indica quale "contributo casualmente efficiente" sia, nel caso di specie, riferibile al direttore dei lavori, essendo state realizzate le opere consentite dalla concessione edilizia;
5) manifesta illogicità della motivazione in relazione al modello di incriminazione, in quanto, mentre al direttore dei lavori è stata imputata una condotta concorsuale nel reato proprio commesso dal committente, a questi è stato addebitato di non aver esercitato la dovuta vigilanza sull'attività del direttore dei lavori;
6) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermata macroscopica illegittimità della concessione edilizia, cui il giudicante è potuto pervenire solo a seguito di perizia disposta alla conclusione del dibattimento;
7) assoluta mancanza di motivazione sulla colpevolezza, che è presunta de iure, nonostante l'affermazione contenuta in sentenza che la concessione in questione appare "prima facie legittima"; 8) manifesta illogicità della motivazione e falsa applicazione dell'art. 47, secondo capoverso, c.p.p., avendo il giudice ritenuto sussistente la condotta dolosa degli imputati, pur risultando che, al momento della richiesta concessione edilizia e del rilascio del parere della Commissione Urbanistica integrata del Comune di Fosdinovo, non era vigente la normativa di salvaguardia con la quale contrasterebbe la concessione, per cui deve ravvisarsi non il dolo, ma addirittura l'affidamento incolpevole degli imputati circa la legittimità dell'operato della P.A.; 9) difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena nel limite massimo edittale;
10) difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza degli imputati;
11-12) difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna pur sussistendone tutti i presupposti.
All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
La prima doglianza è manifestamente infondata. Infatti causa della nullità - assoluta ed insanabile - prevista dall'art. 178, comma 1 lett. a), c.p.p., deve ritenersi il difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale e non la mancanza delle condizioni specifiche di esercizio della funzione giudicante, mancanza che non elimina nel giudice la sua capacità di organo giudiziario (Cass. Sez. 6^, 5 marzo 1992, n. 2402, Unzamo;
Sez. 3^, 13 novembre 2000, Sammito). Nel caso di specie, poi, i ricorrenti deducono il difetto di capacità del giudice dalla supposta illegittimità del provvedimento d'urgenza del Presidente del Tribunale (adottato ai sensi del comma 2 -quinques dell'art.
7-bis dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'art. 57 L. n. 479/1999, secondo cui le disposizioni del comma 2- quater, che prescrive l'anzianità minima per esercitare funzioni di giudice monocratico, "possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio"), in tal modo però esercitando un non consentito sindacato sulle scelte discrezionali del dirigente di un ufficio giudiziario circa l'organizzazione interna dell'ufficio stesso.
Per quanto concerne la seconda doglianza, ribadisce il Collegio il consolidato orientamento di questa Corte Suprema, secondo cui in tema di correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che le norme che disciplinano le contestazioni aggiuntive hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa - contraddittorio che costituisce garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato - esse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma piuttosto con riferimento alle finalità cui sono dirette. Pertanto, non qualsiasi modificazione rispetto alla accusa originaria appare atta a violare i principi enunciati dalle suddette norme;
cio, avverrà solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi e precluda, in concreto, la possibilità di difesa da parte dell'imputato. Orbene, nel caso di specie, è evidente che l'imputata RI, per la formulazione del capo di imputazione, è stata sempre in condizione di difendersi "a tutto campo", come peraltro ha puntualmente fatto, da ogni possibile condotta relativa alla contravvenzione contestatale, donde l'infondatezza della doglianza. La terza doglianza, peraltro abbastanza articolata, è comunque infondata.
Partendo dall'ultimo rilievo dei ricorrenti, deve innanzi tutto ribadirsi il pacifico principio che la compatibilità di un intervento edilizio con lo strumento urbanistico va valutata al momento del rilascio della concessione, e non certo a quello della richiesta di essa, giacché in tanto una concessione edilizia può ritenersi legittima in quanto sia rispettosa della normativa vigente e non certo di quella previgente. Ne consegue che non può ritenersi in buona fede il richiedente, soprattutto se - come nel caso in questione - tecnicamente qualificato, quando gli venga rilasciata una concessione in aperto contrasto con l'attuale strumento urbanistico. Detto ciò, passando ad un secondo punto della doglianza, deve ricordarsi che - secondo la giurisprudenza, anche amministrativa (C. Stato, Sez. 5^, 10 marzo 1997, n. 240; C. Stato, Sez. 5^, 12 agosto 1998, n. 1255; T.A.R. Valle d'Aosta, 18 aprile 1996, n. 86; T.A.R.Sicilia, Sez. Catania, 6 maggio 1997, n. 739) - il concetto di ristrutturazione edilizia, desumibile dall'art. 31, lett. d), L. n.457/1978, postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, e quindi di un organismo edilizio dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura: la ricostruzione su ruderi - come quella effettuata nella fattispecie in esame - non costituisce pertanto ristrutturazione, bensì, a tutti gli effetti, nuova costruzione. La trasformazione degli organismi edilizi preesistenti può comportare, infatti, un aumento della superficie utile, ma non aumento di volumetria, ad eccezione dei c.d. volumi tecnici.
Pertanto, in ipotesi di ricostruzione su ruderi con ampliamento e sopraelevazione dell'esistente, deve essere riconsiderato, dalla competente autorità amministrativa, anche il potenziale vulnus all'ambiente, non potendosi escludere solo perché diversi decenni prima esisteva in loco una costruzione avente determinate caratteristiche.
Va infine ricordato che - a seguito dalla pronuncia delle SS.UU. 12 novembre 1993, Borgia, innovativa rispetto al precedente orientamento, segnato da SS.UU. 31 gennaio 1987, Giordano - nell'ipotesi di realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, il giudice non deve concludere per la mancanza di illiceità penale solo perché sia stata rilasciata la concessione edilizia, giacché su di lui incombe l'onere di procedere ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata. La quarta e la sesta censura sono anch'esse infondate. Per quanto concerne la responsabilità dell'imputata, il giudice ha correttamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez. 3^, 12 giugno 1996, n. 7310, Venè ed altri), secondo cui il direttore dei lavori, pur non essendo tenuto - a norma dell'art. 6 L. n. 47/1985 - al controllo della conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche, ben può concorrere nella relativa violazione allorché alla realizzazione di questa abbia dato un contributo causalmente efficiente, il che si verifica nell'ipotesi di concessione edilizia macroscopicamente illegittima. Tale principio va inteso - ad avviso del Collegio - nel senso che, quando ricorre detta palese illegittimità del provvedimento concessorio, il contributo "causalmente efficiente" del direttore dei lavori deve, per ciò solo, ritenersi sussistente;
quindi la motivazione del provvedimento impugnato non è carente sul punto della mancata individuazione del predetto contributo. In ordine poi alla macroscopicità dell'illegittimità della concessione edilizia de qua, essa risulta non solo dal fatto che consente la "ristrutturazione" dell'immobile in questione, pur non ricorrendone - come si è detto - le condizioni di legge, ma anche e soprattutto dall'essere stato assentito un intervento in zona agricola, comportante aumento di volumetria, in palese contrasto - come ha spiegato il Tribunale - sia con il piano regolatore, sia con le misure di salvaguardia stabilite dal Consiglio Regionale della Toscana (art. 16 D.C.R. n. 296/1988), che vietano comunque la ristrutturazione nelle aree classificate dagli strumenti urbanistici come "Zona E", a meno che non sia prevista da piani di recupero approvati ai sensi della L.R. 59/1980, ovviamente non sussistenti nella fattispecie in esame. Deve, dunque, la detta illegittimità ritenersi talmente evidente da non poter sfuggire a un soggetto normalmente informato a livelli minimi di conoscenza normativa. Dalle argomentazioni che precedono, si deduce anche l'infondatezza della settima ed ottava doglianza, che attengono alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
tenuto conto, infatti, che trattasi di contravvenzione, per cui è sufficiente la condotta colposa degli agenti, la stessa non può non riscontrarsi quanto meno sotto il profilo della inosservanza di leggi (regolamenti, ordini e discipline) o della negligenza per una non adeguata informazione sulla normativa disciplinante della materia. In ogni caso la sussistenza di detta condotta colposa si evince dal contesto della motivazione, donde l'infondatezza delle censure, anche in relazione ad un eventuale errore scusabile sul fatto, determinato dal comportamento della pubblica amministrazione.
Per quanto concerne la quinta doglianza, osserva il Collegio che la responsabilità del committente-proprietario è correttamente individuata dalla sentenza impugnata come responsabilità per fatto proprio e non per culpa in vigilando sul comportamento del direttore dei lavori, come si evince da tutto il tenore della motivazione, nonostante il poco felice richiamo da parte del giudice (pag. 5 sent.) ad un orientamento di questa Corte Suprema, assolutamente non pertinente al caso in trattazione.
Relativamente alla quantificazione della pena (nono e decimo motivo di ricorso), rileva il Collegio che trattasi di determinazioni assolutamente discrezionali del giudice del merito, che lo stesso ha motivato adeguatamente, seppure molto sinteticamente, donde la loro incensurabilità in questa sede;
deve tenersi presente peraltro che nel caso di specie, essendo stata ritenuta illegittimamente accordata la concessione edilizia, poteva configurarsi anche più grave contravvenzione dell'art. 20 L. n. 47/1985, punita con pena congiunta, per cui non hanno ragione di dolersi i prevenuti. Inammissibili, infine, sono anche le ultime due censure perché il giudice, in mancanza di espressa ed argomentata richiesta della difesa, non aveva alcuno specifico obbligo motivazionale circa la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001