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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10682 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA nei confronti di: IN CH nato a [...] il [...] NI SE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi E SUI RICORSI DI IN E NI avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. DEL RIESAME di CALTANISSETTA Lette le conclusioni del Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi del pubblico ministero e di OR ed il rigetto del ricorso di IC;
letta la memoria dell'Avv. RAFFAELE PALERMO, per OR e IC, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei propri assistiti ed il rigetto del ricorso del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2022 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta e concerne le istanze di riesame reale presentate da EP IC e EL OR avverso il decreto di sequestro preventivo (inglobato in un'ordinanza dispositiva anche di misure cautelari personali) di due Penale Sent. Sez. 5 Num. 10682 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/01/2023 aree su cui sorgono opifici — con annessa corte ed uffici — di proprietà della "Sicula Ciclat società cooperativa s.r.l." (società di cui è stato giudizialmente dichiarato lo stato di insolvenza il 20 gennaio 2021), concessi in locazione — con contratto, in tesi accusatoria, simulato quanto al pagamento del corrispettivo — alla "Lotus Global system s.r.l.", con ciò sostanziandosi un'ipotesi bancarotta fraudolenta distrattiva. L'operazione — secondo il Tribunale del riesame — andava valutata in uno ad altra sostanzialmente coeva, che aveva visto la cessione delle quote societarie della Lotus di proprietà della Sicula, a prezzo vile, a EP IC e TT Di NO. Le compagini delle due società presentavano molti elementi di collegamento e la sede delle medesime era la stessa. Il Tribunale del riesame ha: dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato da EP IC, non essendo questi legale rappresentante né della società locatrice, né di quella locataria;
accolto parzialmente il ricorso di EL OR (legale rappresentante della Lotus Global System s.r.I.), annullando il decreto di sequestro preventivo laddove disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; rigettato, per il resto, la richiesta di riesame di OR. L'annullamento quanto al sequestro disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. è fondato sulla circostanza che il Tribunale del riesame non ha ritenuto che i due immobili costituiscano il profitto del reato, appartenendo tuttora alla "Sicula Ciclat società cooperativa s.r.l.". 2. Contro l'ordinanza predetta hanno proposto ricorso per cassazione sia il pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta che il difensore di fiducia di OR (quale legale rappresentante della Lotus Global system) e IC, che ha redatto due atti distinti, uno per ciascuno dei propri assistiti. 3. Il ricorso del pubblico ministero si compone di due motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 223, 216, comma 1 n. 1) e 237 legge fall. Dopo aver riportato un tratto dell'ordinanza impugnata significativo delle ragioni del parziale annullamento quanto al sequestro disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il pubblico ministero ricorrente lamenta che il concetto di cessione fatto proprio dal Collegio della cautela reale sia restrittivo mentre, nel diritto penale, ne è accreditato un significato più ampio, relativo anche a quelle situazioni in cui la disponibilità di un bene venga ceduta in via di fatto. Il meccanismo escogitato dagli indagati ha permesso alla società affittuaria di 2 disporre dei beni immobili e, con la possibilità del rinnovo del contratto alla scadenza, avrebbe consentito di disporne anche in futuro, secondo i tempi e la volontà degli indagati. A sostegno di suo assunto, il ricorrente riporta due sentenze di questa sezione. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. dal momento che i ripetuti riferimenti del Tribunale del riesame alla ricchezza trasferita con l'operazione "incriminata", che sarebbe il 'reale oggetto della distrazione in luogo dei due immobili, sarebbe oscuro. 4. Il ricorso di EP IC, a firma del suo difensore di fiducia, consta di tre motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto agli artt. 61, comma 1, 321, 322, 324, 568, comma 3, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost e 6 CEDU. Il dettato dell'art. 322 cod. proc. pen. — esordisce il ricorrente — non lascia dubbi circa la legittimazione a proporre riesame reale, attribuita, tra gli altri, all'imputato ed al suo difensore. A sostegno, poi, dell'esistenza di un interesse in tal senso, il ricorrente riporta gli estremi di alcune sentenze di legittimità, pur non negando che esiste un orientamento divergente e più restrittivo, che richiede la dimostrazione di un interesse concreto ed attuale da parte dell'indagato non titolare del bene in sequestro. Nella specie, tale interesse — prosegue il ricorso — risiederebbe in un "certo riverbero processuale" che la conferma del decreto di sequestro avrebbe sulla cautela personale — in particolare sulle esigenze cautelari — e sul procedimento di merito. Inoltre, all'epoca della presentazione dell'istanza di riesame, il ricorrente era socio della Lotus e, quindi, vantava e vanta tuttora un interesse economico ad ottenere lo svincolo dei beni in sequestro. E' paradossale — aggiunge il ricorrente — che si sia affermato che l'indagato, in concorso con altri soggetti, abbia sottratto beni alla "Sicula Ciclat" e poi non si sia consentito al ricorrente di dimostrare che il contratto è legittimo e che il bene va restituito alla "Lotus Global System". 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 321, 324, comma 7, 309, comma 9 e 292, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame — sostiene il ricorrente — non avrebbe valutato l'eccezione difensiva circa le gravi omissioni motivazionali che caratterizzerebbero il decreto genetico. La valutazione delle esigenze cautelari da parte del Giudice per le indagini preliminari sarebbe del tutto disancorata da 3 qualsiasi elemento fattuale e priva dell'esposizione delle ragioni del periculum in mora, mentre il percorso argomentativo si era risolto nella trasposizione della richiesta del pubblico ministero. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 321, 275 e 125 cod. proc. pen. perché il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro sulla scorta della disposizione di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. nonostante il pubblico ministero avesse chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari il provvedimento cautelare solo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il mero richiamo, da parte del Giudice per le indagini preliminari, con formule di stile, al rischio di aggravamento delle conseguenze del reato non costituirebbe — sostiene il ricorrente — la prova che la misura sia stata applicata anche a fini impeditivi. Lo stesso Tribunale del riesame non ha spiegato come gli indagati, tutti estromessi dalle società affittuarie e sottoposti alla misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche, possano distrarre i due opifici di proprietà della "Sicula Ciclat" dalla massa creditoria. Sarebbe stato onere del Collegio della cautela individuare le conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto all'avvenuta consumazione del reato e gli elementi che rendevano concreto il pericolo che tali conseguenze si producano concretamente. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che la "Sicula Ciclat" è in liquidazione e che la società affittuaria non vede nessuno degli indagati ricoprire incarichi direttivi. Sarebbe falso il presupposto su cui aveva fondato il proprio ragionamento il Tribunale del riesame, cioè che i due opifici fossero ancora nella disponibilità loro, mentre essi erano sottoposti a vincolo di indisponibilità a seguito della declaratoria di liquidazione giudiziale della "Sicula Ciclat". Il sequestro dei due opifici — e così la sua conferma da parte del Tribunale del riesame — violerebbe i principi di gradualità, adeguatezza e proporzionalità che devono permeare anche le misure cautelari reali. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di EL OR fa precedere ai motivi di ricorso una ricostruzione in fatto circa la dinamica del rapporto di locazione dei due immobili in sequestro tra la "Sicula Ciclat società coop." e la "Lotus Global System". 5.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 321, 324, comma 7, 309, comma 9 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. ed è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso nell'interesse di IC, alla cui illustrazione si rinvia. 5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 321, 275 e 125 cod. proc. pen. ed è identico al terzo motivo del ricorso IC, a cui pure si rinvia. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi del pubblico ministero e di IC sono inammissibili, mentre quello di OR è infondato. 1. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile per carenza di interesse giacché, seppure il sequestro è rimasto in piedi quanto alle sue finalità impeditive, la parte pubblica ricorrente non ha chiarito — come sarebbe stato suo onere — le ragioni alla base della richiesta di rivisitazione del giudizio del Tribunale del riesame circa l'insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro prodromico alla confisca sui due opifici. In questo senso il Collegio ritiene di ribadire il principio sancito da questa Corte in un caso identico al presente, principio secondo cui, ai fini della sussistenza del necessario interesse a ricorrere per cassazione, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata. In applicazione del principio la Corte ha escluso la sussistenza dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame di annullamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a fronte della contestuale intervenuta conferma del sequestro impeditivo avente ad oggetto i medesimi beni (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274). Per giungere a questa conclusione, il precedente evocato ha ricordato come l'interesse a ricorrere si identifichi con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione, che deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo ovvero in una situazione pratica più vantaggiosa, per la parte impugnante, rispetto a quella esistente o anche in una finalità negativa di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; in termini Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172). La sentenza Chiocchio ha poi rievocato la giurisprudenza di questa Corte formatasi quanto al ricorso del pubblico ministero ed ha sostenuto che non è sufficiente, ai fini dell'interesse ad impugnare della parte pubblica, la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o 5 dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, El Harchi, Rv. 273630; Sez. U, n. 29529 cit.), oltre che attuale. Ebbene, il Collegio, condivisa la premessa teorica, conviene anche con le conclusioni che la sentenza Chiocchi ne ha tratto, escludendo che l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero e un'eventuale rimeditazione, da parte del Tribunale del riesame, sulla sussistenza dei presupposti per il sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. possano portare un risultato concreto;
né il ragionamento può farsi sul diverso ma connesso versante della rimozione di un effetto negativo concreto che il ricorso potrebbe perseguire, dal momento che l'annullamento parziale ed il coevo mantenimento del vincolo per altra causa scongiura il rischio di dispersione dei beni (finalità cui è precipuamente volto il vincolo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ma che è proprio anche del sequestro di cui al capoverso dell'art. 321 codice di rito) e non pregiudica le possibilità future di confisca, nulla escludendo che i cespiti possano comunque essere confiscati dal Giudice della cognizione. 2. Il ricorso di EP IC è manifestamente infondato in quanto il Tribunale del riesame ha correttamente escluso l'interesse, concreto ed attuale, del ricorrente a presentare l'istanza ex art. 324 cod. proc. pen. 2.1. A questo riguardo, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte ormai assolutamente maggioritaria, secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 ; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 ; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 ; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016 , Conte, Rv. 267336; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Cavallini, Rv. 263756). Ebbene, tale interesse non è stato dimostrato. Il ricorso è debole quando àncora l'interesse ad un "certo riverbero processuale" che la conferma del decreto di sequestro avrebbe sulla cautela personale — in particolare sulle esigenze cautelari — e sul procedimento di merito, dal momento che l'interesse deve essere, oltre che attuale, specifico rispetto alla procedura cui la parte intende rivendicare il diritto alla partecipazione attiva ed alla sua finalità, che non è quella di fornire elementi al 6 Giudice della cautela personale o a quello del merito, ma di decidere se il bene debba essere restituito alla Lotus. Da questo punto di vista, la sentenza Ruan sopra citata ha condivisibilmente escluso che l'interesse dell'indagato possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dalla disarticolazione, in sede di impugnazione cautelare, del fumus delicti, dal momento che un'eventuale pronunzia favorevole in tal senso non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (richiama Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132). D'altra parte, la ragione di ciò risiede principalmente nello scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare, che è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale. Né va trascurato che il riesame ha riguardato le sole esigenze cautelari e non il fumus (che il Tribunale del riesame ritiene non contestato, senza obiezioni da parte del ricorrente). Quanto alla finalità della partecipazione di IC al giudizio di riesame per dimostrare la necessità di restituzione alla Lotus, l'argomentazione non giova alla tesi del ricorrente dal momento che viene in rilievo proprio la circostanza evidenziata dal Tribunale del riesame per negare l'interesse al ricorso, vale a dire che IC non riveste un ruolo rappresentativo in quest'ultima società Avuto riguardo, infine, all'altro argomento adoperato per sostenere l'interesse al ricorso, quello della sua qualità di socio (peraltro esclusa a pag. 4 dell'ordinanza impugnata), il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735; in tema di impugnativa del provvedimento di confisca, cfr. Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934; Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215834). 2.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto, non avendo il ricorrente interesse a proporre riesame, non ha neanche interesse a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, salvo che per quanto concerne la ritenuta carenza di interesse, tema di cui si è scritto a proposito del primo motivo. 7 3. Il ricorso di EL OR, presentato quale legale rappresentante della "Lotus Global System", è, come anticipato, nel suo complesso infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta che il Tribunale del riesame non abbia censurato la carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari — è manifestamente infondato, Il Collegio della cautela infatti, ha correttamente valutato come indicativa di un effettivo vaglio, da parte del primo Giudice, delle ragioni del vincolo, la riflessione svolta nel decreto genetico circa il rischio insito nella disponibilità, in capo agli indagati, dei beni distratti, che consentirebbe loro un'ulteriore sottrazione alle prerogative creditorie, con aggravamento delle conseguenze del reato;
solo dopo aver svolto questo ragionamento e manifestando condivisione rispetto al costrutto della mozione cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ne ha trascritto un brano, in cui erano illustrate le ragioni, in fatto e in diritto, della richiesta del pubblico ministero. 3.2. Il secondo motivo del ricorso OR lamenta la conferma del sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari lo avesse disposto solo ai fini di confisca, come da richiesta del pubblico ministero .. Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato — sostiene il ricorrente — come gli indagati, tutti estromessi dalle società affittuarie e sottoposti alla misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche, possano distrarre i due opifici di proprietà della "Sicula Ciclat" dalla massa creditoria. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che la "Sicula Ciclat" è in liquidazione e che la società affittuaria non vede nessuno degli indagati ricoprire incarichi direttivi. Sarebbe falso il presupposto su cui aveva fondato il proprio ragionamento il Tribunale del riesame, cioè che i due opifici fossero ancora nella disponibilità loro, mentre essi erano sottoposti a vincolo di indisponibilità a seguito della declaratoria di liquidazione giudiziale della "Sicula Ciclat". Il sequestro dei due opifici — e così la sua conferma da parte del Tribunale del riesame — violerebbe i principi di gradualità, adeguatezza e proporzionalità che devono permeare anche le misure cautelari reali. Ebbene, il ricorso è, in parte qua, infondato anche se, per taluni profili, non supera il vaglio di ammissibilità. In primo luogo, è evidente, dalla motivazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari a pag. 112 del provvedimento genetico, che la misura cautelare reale sia stata applicata anche — e soprattutto — per esigenze impeditive, come dimostra la motivazione in tal senso cui si è fatto riferimento per rispondere al primo motivo di ricorso. 8 E tale motivazione del provvedimento genetico è sufficiente, laddove collegata alla richiamata richiesta del pubblico ministero, a delineare le ragioni che imponevano, in fase genetica, il vincolo sugli immobili sottraendoli alla Lotus (restituzione a cui era diretto il riesame del ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della società); in particolare, il Giudice per le indagini preliminari ha fatto propria, ad illustrare le ragioni impeditive del sequestro, quella parte della richiesta del pubblico ministero in cui si faceva riferimento al deprezzamento dei beni a seguito di consunzione ed alla volontà, manifestata dagli indagati, di continuare ad utilizzare gli impianti della Ciclat. Quanto alle osservazioni difensive circa il vizio argomentativo che affliggerebbe l'ordinanza impugnata in ordine alle conseguenze della permanente disponibilità degli opifici in capo alla Lotus, va ricordato che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di «violazione di legge» ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nel quale rientrano anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice;
esulano, invece, dal novero dei vizi deducibili l'illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). E' poi appena il caso di osservare che, naturalmente, come in ogni delibazione affidata a questa Corte, giammai può essere richiesta in questa sede una rivalutazione che concerna il merito della regiudicanda, esulando tale scrutinio non solo dai limiti cognitivi della Corte di cassazione in materia di riesame reale, ma anche da ogni altra valutazione che sia rimessa al Giudice di legittimità. .E', quindi, solo all'interno di detto ambito che potrà svolgersi il giudizio demandato al Collegio e tale precisazione era doverosa proprio in ragione dell'approccio adottato dal ricorrente. Il Collegio deve escludere, infatti, che vi sia un'omissione motivazionale sui rischi che il sequestro è diretto a scongiurare (avendo il Tribunale del riesame argomentato sul punto a pag. 10) tale da poter essere ricondotta ad una violazione di legge, sicché la doglianza si risolve nella denunzia di una vizio di motivazione e, a ben vedere, anche in considerazioni di fatto estranee ad ogni scrutinio di legittimità. 9 Quando poi il ricorrente assume che i beni non erano a rischio di deterioramento in quanto ormai nella disponibilità del liquidatore, allora propone un'argomentazione contraddittoria rispetto alla tesi dell'interesse ad ottenerne la restituzione. Per il resto il ricorso si risolve nella generica evocazione di principi teorici, priva di un affiato critico specifico. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso di EP IC comporta la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). Il rigetto del ricorso di EL OR ne comporta, invece, la sola condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di IC EP e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso di OR EL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/1/2023.
letta la memoria dell'Avv. RAFFAELE PALERMO, per OR e IC, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei propri assistiti ed il rigetto del ricorso del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2022 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta e concerne le istanze di riesame reale presentate da EP IC e EL OR avverso il decreto di sequestro preventivo (inglobato in un'ordinanza dispositiva anche di misure cautelari personali) di due Penale Sent. Sez. 5 Num. 10682 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/01/2023 aree su cui sorgono opifici — con annessa corte ed uffici — di proprietà della "Sicula Ciclat società cooperativa s.r.l." (società di cui è stato giudizialmente dichiarato lo stato di insolvenza il 20 gennaio 2021), concessi in locazione — con contratto, in tesi accusatoria, simulato quanto al pagamento del corrispettivo — alla "Lotus Global system s.r.l.", con ciò sostanziandosi un'ipotesi bancarotta fraudolenta distrattiva. L'operazione — secondo il Tribunale del riesame — andava valutata in uno ad altra sostanzialmente coeva, che aveva visto la cessione delle quote societarie della Lotus di proprietà della Sicula, a prezzo vile, a EP IC e TT Di NO. Le compagini delle due società presentavano molti elementi di collegamento e la sede delle medesime era la stessa. Il Tribunale del riesame ha: dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato da EP IC, non essendo questi legale rappresentante né della società locatrice, né di quella locataria;
accolto parzialmente il ricorso di EL OR (legale rappresentante della Lotus Global System s.r.I.), annullando il decreto di sequestro preventivo laddove disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; rigettato, per il resto, la richiesta di riesame di OR. L'annullamento quanto al sequestro disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. è fondato sulla circostanza che il Tribunale del riesame non ha ritenuto che i due immobili costituiscano il profitto del reato, appartenendo tuttora alla "Sicula Ciclat società cooperativa s.r.l.". 2. Contro l'ordinanza predetta hanno proposto ricorso per cassazione sia il pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta che il difensore di fiducia di OR (quale legale rappresentante della Lotus Global system) e IC, che ha redatto due atti distinti, uno per ciascuno dei propri assistiti. 3. Il ricorso del pubblico ministero si compone di due motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 223, 216, comma 1 n. 1) e 237 legge fall. Dopo aver riportato un tratto dell'ordinanza impugnata significativo delle ragioni del parziale annullamento quanto al sequestro disposto ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il pubblico ministero ricorrente lamenta che il concetto di cessione fatto proprio dal Collegio della cautela reale sia restrittivo mentre, nel diritto penale, ne è accreditato un significato più ampio, relativo anche a quelle situazioni in cui la disponibilità di un bene venga ceduta in via di fatto. Il meccanismo escogitato dagli indagati ha permesso alla società affittuaria di 2 disporre dei beni immobili e, con la possibilità del rinnovo del contratto alla scadenza, avrebbe consentito di disporne anche in futuro, secondo i tempi e la volontà degli indagati. A sostegno di suo assunto, il ricorrente riporta due sentenze di questa sezione. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. dal momento che i ripetuti riferimenti del Tribunale del riesame alla ricchezza trasferita con l'operazione "incriminata", che sarebbe il 'reale oggetto della distrazione in luogo dei due immobili, sarebbe oscuro. 4. Il ricorso di EP IC, a firma del suo difensore di fiducia, consta di tre motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto agli artt. 61, comma 1, 321, 322, 324, 568, comma 3, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost e 6 CEDU. Il dettato dell'art. 322 cod. proc. pen. — esordisce il ricorrente — non lascia dubbi circa la legittimazione a proporre riesame reale, attribuita, tra gli altri, all'imputato ed al suo difensore. A sostegno, poi, dell'esistenza di un interesse in tal senso, il ricorrente riporta gli estremi di alcune sentenze di legittimità, pur non negando che esiste un orientamento divergente e più restrittivo, che richiede la dimostrazione di un interesse concreto ed attuale da parte dell'indagato non titolare del bene in sequestro. Nella specie, tale interesse — prosegue il ricorso — risiederebbe in un "certo riverbero processuale" che la conferma del decreto di sequestro avrebbe sulla cautela personale — in particolare sulle esigenze cautelari — e sul procedimento di merito. Inoltre, all'epoca della presentazione dell'istanza di riesame, il ricorrente era socio della Lotus e, quindi, vantava e vanta tuttora un interesse economico ad ottenere lo svincolo dei beni in sequestro. E' paradossale — aggiunge il ricorrente — che si sia affermato che l'indagato, in concorso con altri soggetti, abbia sottratto beni alla "Sicula Ciclat" e poi non si sia consentito al ricorrente di dimostrare che il contratto è legittimo e che il bene va restituito alla "Lotus Global System". 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 321, 324, comma 7, 309, comma 9 e 292, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame — sostiene il ricorrente — non avrebbe valutato l'eccezione difensiva circa le gravi omissioni motivazionali che caratterizzerebbero il decreto genetico. La valutazione delle esigenze cautelari da parte del Giudice per le indagini preliminari sarebbe del tutto disancorata da 3 qualsiasi elemento fattuale e priva dell'esposizione delle ragioni del periculum in mora, mentre il percorso argomentativo si era risolto nella trasposizione della richiesta del pubblico ministero. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 321, 275 e 125 cod. proc. pen. perché il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro sulla scorta della disposizione di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. nonostante il pubblico ministero avesse chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari il provvedimento cautelare solo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il mero richiamo, da parte del Giudice per le indagini preliminari, con formule di stile, al rischio di aggravamento delle conseguenze del reato non costituirebbe — sostiene il ricorrente — la prova che la misura sia stata applicata anche a fini impeditivi. Lo stesso Tribunale del riesame non ha spiegato come gli indagati, tutti estromessi dalle società affittuarie e sottoposti alla misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche, possano distrarre i due opifici di proprietà della "Sicula Ciclat" dalla massa creditoria. Sarebbe stato onere del Collegio della cautela individuare le conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto all'avvenuta consumazione del reato e gli elementi che rendevano concreto il pericolo che tali conseguenze si producano concretamente. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che la "Sicula Ciclat" è in liquidazione e che la società affittuaria non vede nessuno degli indagati ricoprire incarichi direttivi. Sarebbe falso il presupposto su cui aveva fondato il proprio ragionamento il Tribunale del riesame, cioè che i due opifici fossero ancora nella disponibilità loro, mentre essi erano sottoposti a vincolo di indisponibilità a seguito della declaratoria di liquidazione giudiziale della "Sicula Ciclat". Il sequestro dei due opifici — e così la sua conferma da parte del Tribunale del riesame — violerebbe i principi di gradualità, adeguatezza e proporzionalità che devono permeare anche le misure cautelari reali. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di EL OR fa precedere ai motivi di ricorso una ricostruzione in fatto circa la dinamica del rapporto di locazione dei due immobili in sequestro tra la "Sicula Ciclat società coop." e la "Lotus Global System". 5.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 321, 324, comma 7, 309, comma 9 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. ed è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso nell'interesse di IC, alla cui illustrazione si rinvia. 5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 321, 275 e 125 cod. proc. pen. ed è identico al terzo motivo del ricorso IC, a cui pure si rinvia. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi del pubblico ministero e di IC sono inammissibili, mentre quello di OR è infondato. 1. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile per carenza di interesse giacché, seppure il sequestro è rimasto in piedi quanto alle sue finalità impeditive, la parte pubblica ricorrente non ha chiarito — come sarebbe stato suo onere — le ragioni alla base della richiesta di rivisitazione del giudizio del Tribunale del riesame circa l'insussistenza dei presupposti per disporre il sequestro prodromico alla confisca sui due opifici. In questo senso il Collegio ritiene di ribadire il principio sancito da questa Corte in un caso identico al presente, principio secondo cui, ai fini della sussistenza del necessario interesse a ricorrere per cassazione, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata. In applicazione del principio la Corte ha escluso la sussistenza dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame di annullamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a fronte della contestuale intervenuta conferma del sequestro impeditivo avente ad oggetto i medesimi beni (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274). Per giungere a questa conclusione, il precedente evocato ha ricordato come l'interesse a ricorrere si identifichi con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione, che deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo ovvero in una situazione pratica più vantaggiosa, per la parte impugnante, rispetto a quella esistente o anche in una finalità negativa di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; in termini Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172). La sentenza Chiocchio ha poi rievocato la giurisprudenza di questa Corte formatasi quanto al ricorso del pubblico ministero ed ha sostenuto che non è sufficiente, ai fini dell'interesse ad impugnare della parte pubblica, la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o 5 dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, El Harchi, Rv. 273630; Sez. U, n. 29529 cit.), oltre che attuale. Ebbene, il Collegio, condivisa la premessa teorica, conviene anche con le conclusioni che la sentenza Chiocchi ne ha tratto, escludendo che l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero e un'eventuale rimeditazione, da parte del Tribunale del riesame, sulla sussistenza dei presupposti per il sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. possano portare un risultato concreto;
né il ragionamento può farsi sul diverso ma connesso versante della rimozione di un effetto negativo concreto che il ricorso potrebbe perseguire, dal momento che l'annullamento parziale ed il coevo mantenimento del vincolo per altra causa scongiura il rischio di dispersione dei beni (finalità cui è precipuamente volto il vincolo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ma che è proprio anche del sequestro di cui al capoverso dell'art. 321 codice di rito) e non pregiudica le possibilità future di confisca, nulla escludendo che i cespiti possano comunque essere confiscati dal Giudice della cognizione. 2. Il ricorso di EP IC è manifestamente infondato in quanto il Tribunale del riesame ha correttamente escluso l'interesse, concreto ed attuale, del ricorrente a presentare l'istanza ex art. 324 cod. proc. pen. 2.1. A questo riguardo, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte ormai assolutamente maggioritaria, secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 ; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 ; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 ; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016 , Conte, Rv. 267336; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Cavallini, Rv. 263756). Ebbene, tale interesse non è stato dimostrato. Il ricorso è debole quando àncora l'interesse ad un "certo riverbero processuale" che la conferma del decreto di sequestro avrebbe sulla cautela personale — in particolare sulle esigenze cautelari — e sul procedimento di merito, dal momento che l'interesse deve essere, oltre che attuale, specifico rispetto alla procedura cui la parte intende rivendicare il diritto alla partecipazione attiva ed alla sua finalità, che non è quella di fornire elementi al 6 Giudice della cautela personale o a quello del merito, ma di decidere se il bene debba essere restituito alla Lotus. Da questo punto di vista, la sentenza Ruan sopra citata ha condivisibilmente escluso che l'interesse dell'indagato possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dalla disarticolazione, in sede di impugnazione cautelare, del fumus delicti, dal momento che un'eventuale pronunzia favorevole in tal senso non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (richiama Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132). D'altra parte, la ragione di ciò risiede principalmente nello scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare, che è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale. Né va trascurato che il riesame ha riguardato le sole esigenze cautelari e non il fumus (che il Tribunale del riesame ritiene non contestato, senza obiezioni da parte del ricorrente). Quanto alla finalità della partecipazione di IC al giudizio di riesame per dimostrare la necessità di restituzione alla Lotus, l'argomentazione non giova alla tesi del ricorrente dal momento che viene in rilievo proprio la circostanza evidenziata dal Tribunale del riesame per negare l'interesse al ricorso, vale a dire che IC non riveste un ruolo rappresentativo in quest'ultima società Avuto riguardo, infine, all'altro argomento adoperato per sostenere l'interesse al ricorso, quello della sua qualità di socio (peraltro esclusa a pag. 4 dell'ordinanza impugnata), il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735; in tema di impugnativa del provvedimento di confisca, cfr. Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934; Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215834). 2.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto, non avendo il ricorrente interesse a proporre riesame, non ha neanche interesse a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, salvo che per quanto concerne la ritenuta carenza di interesse, tema di cui si è scritto a proposito del primo motivo. 7 3. Il ricorso di EL OR, presentato quale legale rappresentante della "Lotus Global System", è, come anticipato, nel suo complesso infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta che il Tribunale del riesame non abbia censurato la carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari — è manifestamente infondato, Il Collegio della cautela infatti, ha correttamente valutato come indicativa di un effettivo vaglio, da parte del primo Giudice, delle ragioni del vincolo, la riflessione svolta nel decreto genetico circa il rischio insito nella disponibilità, in capo agli indagati, dei beni distratti, che consentirebbe loro un'ulteriore sottrazione alle prerogative creditorie, con aggravamento delle conseguenze del reato;
solo dopo aver svolto questo ragionamento e manifestando condivisione rispetto al costrutto della mozione cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ne ha trascritto un brano, in cui erano illustrate le ragioni, in fatto e in diritto, della richiesta del pubblico ministero. 3.2. Il secondo motivo del ricorso OR lamenta la conferma del sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari lo avesse disposto solo ai fini di confisca, come da richiesta del pubblico ministero .. Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato — sostiene il ricorrente — come gli indagati, tutti estromessi dalle società affittuarie e sottoposti alla misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche, possano distrarre i due opifici di proprietà della "Sicula Ciclat" dalla massa creditoria. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che la "Sicula Ciclat" è in liquidazione e che la società affittuaria non vede nessuno degli indagati ricoprire incarichi direttivi. Sarebbe falso il presupposto su cui aveva fondato il proprio ragionamento il Tribunale del riesame, cioè che i due opifici fossero ancora nella disponibilità loro, mentre essi erano sottoposti a vincolo di indisponibilità a seguito della declaratoria di liquidazione giudiziale della "Sicula Ciclat". Il sequestro dei due opifici — e così la sua conferma da parte del Tribunale del riesame — violerebbe i principi di gradualità, adeguatezza e proporzionalità che devono permeare anche le misure cautelari reali. Ebbene, il ricorso è, in parte qua, infondato anche se, per taluni profili, non supera il vaglio di ammissibilità. In primo luogo, è evidente, dalla motivazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari a pag. 112 del provvedimento genetico, che la misura cautelare reale sia stata applicata anche — e soprattutto — per esigenze impeditive, come dimostra la motivazione in tal senso cui si è fatto riferimento per rispondere al primo motivo di ricorso. 8 E tale motivazione del provvedimento genetico è sufficiente, laddove collegata alla richiamata richiesta del pubblico ministero, a delineare le ragioni che imponevano, in fase genetica, il vincolo sugli immobili sottraendoli alla Lotus (restituzione a cui era diretto il riesame del ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della società); in particolare, il Giudice per le indagini preliminari ha fatto propria, ad illustrare le ragioni impeditive del sequestro, quella parte della richiesta del pubblico ministero in cui si faceva riferimento al deprezzamento dei beni a seguito di consunzione ed alla volontà, manifestata dagli indagati, di continuare ad utilizzare gli impianti della Ciclat. Quanto alle osservazioni difensive circa il vizio argomentativo che affliggerebbe l'ordinanza impugnata in ordine alle conseguenze della permanente disponibilità degli opifici in capo alla Lotus, va ricordato che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di «violazione di legge» ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nel quale rientrano anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice;
esulano, invece, dal novero dei vizi deducibili l'illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). E' poi appena il caso di osservare che, naturalmente, come in ogni delibazione affidata a questa Corte, giammai può essere richiesta in questa sede una rivalutazione che concerna il merito della regiudicanda, esulando tale scrutinio non solo dai limiti cognitivi della Corte di cassazione in materia di riesame reale, ma anche da ogni altra valutazione che sia rimessa al Giudice di legittimità. .E', quindi, solo all'interno di detto ambito che potrà svolgersi il giudizio demandato al Collegio e tale precisazione era doverosa proprio in ragione dell'approccio adottato dal ricorrente. Il Collegio deve escludere, infatti, che vi sia un'omissione motivazionale sui rischi che il sequestro è diretto a scongiurare (avendo il Tribunale del riesame argomentato sul punto a pag. 10) tale da poter essere ricondotta ad una violazione di legge, sicché la doglianza si risolve nella denunzia di una vizio di motivazione e, a ben vedere, anche in considerazioni di fatto estranee ad ogni scrutinio di legittimità. 9 Quando poi il ricorrente assume che i beni non erano a rischio di deterioramento in quanto ormai nella disponibilità del liquidatore, allora propone un'argomentazione contraddittoria rispetto alla tesi dell'interesse ad ottenerne la restituzione. Per il resto il ricorso si risolve nella generica evocazione di principi teorici, priva di un affiato critico specifico. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso di EP IC comporta la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). Il rigetto del ricorso di EL OR ne comporta, invece, la sola condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di IC EP e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso di OR EL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/1/2023.