CASS
Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G., d.ssa Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 419 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto, nell'interesse di AN RO, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara in data 6.5.2019 di rigetto del reclamo ex art. 35-bis Ord. Pen., con il quale il predetto aveva impugnato la decisione dell'adunanza del Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale, che, in data 21.7.2014, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare di quindici giorni di esclusione dalle attività in comune. A ragione della decisione, rilevava che: l'AN era stato rapportato disciplinarmente in data 16.7.2014 e che per la contestazione di tale addebito era stato convocato il 21.7.2014 davanti il Direttore dell'istituto penitenziario, alla presenza del Comandante del reparto;
a seguito della contestazione, nel corso della quale l'AN era stato informato della facoltà di esporre le proprie discolpe, era stata disposta la convocazione del Consiglio di disciplina per lo stesso giorno, ma tale convocazione non era stata notificata al detenuto, in quanto egli implicitamente si era rifiutato di averne conoscenza, andando via;
il Consiglio di disciplina si teneva immediatamente dopo la contestazione dell'addebito in assenza del detenuto. Tanto premesso, riteneva che l'AN non potesse dolersi del fatto di non avere avuto conoscenza della data di celebrazione del Consiglio di disciplina e della eccessiva brevità del tempo trascorso dalla contestazione dell'addebito; che, infatti, l'AN, allontanatosi dal luogo dove era avvenuta la contestazione dell'addebito disciplinare, avesse perso la possibilità, implicitamente rinunciandovi, di conoscere quando si sarebbe celebrato il Consiglio di disciplina, perdendo, altresì, la possibilità di potersi dolere della mancata attribuzione di un tempo sufficiente per l'elaborazione delle proprie difese. Il Tribunale di sorveglianza rigettava anche la richiesta avanzata dalla difesa nell'atto di impugnazione di disporre una approfondita istruttoria volta ad accertare i fatti, poiché essa non era stata formulata dal detenuto nell'originario reclamo disciplinare;
aggiungeva che, anche ove tale richiesta fosse stata avanzata, non sussistesse alcun obbligo per il Magistrato di sorveglianza di ottemperarvi, apparendo l'istruttoria completa, essendo stati acquisiti tutti gli atti del procedimento disciplinare e che, peraltro, nell'atto di impugnazione la difesa non aveva esposto quali fossero i fatti controversi che avrebbero meritato un approfondimento. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'AN, avvocata Roberta Formica, deducendo "inosservanza ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 38 Ord. Pen. e 81 Reg. Esec., 2 nonché inosservanza ex art. 606, comma 1, lett, e) cod. proc. pen. per difetto di motivazione". Premesso il carattere vincolante, ai fini della legittimità del provvedimento disciplinare, delle disposizioni che sono funzionalmente preposte a garantire la piena esplicitazione dei diritti difensivi dell'interessato, la difesa ha sostenuto che dette disposizioni non sarebbero state rispettate nel caso di specie;
ha specificato che la circostanza che l'AN, dopo la contestazione dell'addebito, si fosse allontanato non avrebbe potuto essere considerata esplicita rinuncia alla partecipazione all'adunanza del Consiglio disciplinare, che si svolse immediatamente dopo in sua assenza;
che, inoltre, il ricorrente avrebbe, in sede di reclamo, fornito una precisa ricostruzione dei fatti, chiedendo anche che venisse disposta attività istruttoria, attività che, senza alcuna motivazione non sarebbe avvenuta. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Mariaemanuela Guerra, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento e, pertanto, va respinto. Giova, innanzitutto, osservare che, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 -bis, Ord. Pen., la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo "è ricorribile per cassazione per violazione di legge". Ne consegue che è escluso il controllo di legittimità sui vizi di motivazione del provvedimento impugnato, essendo ammesso solo nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché in questo caso a essere violata è la norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice l'obbligo di motivazione. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che infondata sia la prima censura difensiva. Richiamata la sequenza procedimentale descritta nell'ordinanza impugnata (e in precedenza riportata), correttamente il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo del detenuto;
e ciò in quanto - come già evidenziato - ha ritenuto che l'AN non potesse dolersi del fatto di non avere avuto conoscenza della data di celebrazione del Consiglio di disciplina e della eccessiva brevità del tempo trascorso dalla contestazione dell'addebito, poiché, allontanatosi dal luogo dove era avvenuta la contestazione dell'addebito disciplinare, aveva perso la possibilità, implicitamente rinunciandovi, di conoscere quando si sarebbe celebrato il Consiglio di disciplina, perdendo, altresì, la 3 Il Presidente possibilità di potersi dolere della mancata attribuzione di un tempo sufficiente per l'elaborazione delle proprie difese. 3. Sul punto, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, "in tema di provvedimenti disciplinari dell'Amministrazione penitenziaria, è onere del detenuto interessato a eccepire, al momento della contestazione dell'addebito, l'inadeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza dinnanzi al Consiglio di disciplina, cosicché, in caso di mancata contestazione, deve ritenersi detto termine utile ad apprestare la necessaria difesa e l'insussistenza dell'interesse del detenuto a dedurre in sede di reclamo la violazione solo in astratto configurabile" (Cass. Sez. 1, n. 33145 del 18/04/2019, Rv. 276722 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Rv. 278894 - 01, Cass. Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Rv. 279733 - 01). 4. Inammissibile è, invece, la seconda censura, con la quale la difesa ha contestato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha respinto la richiesta di disporre una approfondita istruttoria volta ad accertare i fatti. E in vero, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 -bis, Ord. Pen., la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo "è ricorribile per cassazione per violazione di legge", va osservato che il ricorrente si è limitato ad affermare (peraltro, non confrontandosi con la stessa decisione del Tribunale che, al contrario, ha spiegato le ragioni del rigetto, come già in premessa evidenziato) che l'ordinanza impugnata, sul punto, sarebbe carente di motivazione;
ma ciò esula dal presente scrutinio di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del P.G., d.ssa Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 419 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto, nell'interesse di AN RO, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara in data 6.5.2019 di rigetto del reclamo ex art. 35-bis Ord. Pen., con il quale il predetto aveva impugnato la decisione dell'adunanza del Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale, che, in data 21.7.2014, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare di quindici giorni di esclusione dalle attività in comune. A ragione della decisione, rilevava che: l'AN era stato rapportato disciplinarmente in data 16.7.2014 e che per la contestazione di tale addebito era stato convocato il 21.7.2014 davanti il Direttore dell'istituto penitenziario, alla presenza del Comandante del reparto;
a seguito della contestazione, nel corso della quale l'AN era stato informato della facoltà di esporre le proprie discolpe, era stata disposta la convocazione del Consiglio di disciplina per lo stesso giorno, ma tale convocazione non era stata notificata al detenuto, in quanto egli implicitamente si era rifiutato di averne conoscenza, andando via;
il Consiglio di disciplina si teneva immediatamente dopo la contestazione dell'addebito in assenza del detenuto. Tanto premesso, riteneva che l'AN non potesse dolersi del fatto di non avere avuto conoscenza della data di celebrazione del Consiglio di disciplina e della eccessiva brevità del tempo trascorso dalla contestazione dell'addebito; che, infatti, l'AN, allontanatosi dal luogo dove era avvenuta la contestazione dell'addebito disciplinare, avesse perso la possibilità, implicitamente rinunciandovi, di conoscere quando si sarebbe celebrato il Consiglio di disciplina, perdendo, altresì, la possibilità di potersi dolere della mancata attribuzione di un tempo sufficiente per l'elaborazione delle proprie difese. Il Tribunale di sorveglianza rigettava anche la richiesta avanzata dalla difesa nell'atto di impugnazione di disporre una approfondita istruttoria volta ad accertare i fatti, poiché essa non era stata formulata dal detenuto nell'originario reclamo disciplinare;
aggiungeva che, anche ove tale richiesta fosse stata avanzata, non sussistesse alcun obbligo per il Magistrato di sorveglianza di ottemperarvi, apparendo l'istruttoria completa, essendo stati acquisiti tutti gli atti del procedimento disciplinare e che, peraltro, nell'atto di impugnazione la difesa non aveva esposto quali fossero i fatti controversi che avrebbero meritato un approfondimento. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'AN, avvocata Roberta Formica, deducendo "inosservanza ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 38 Ord. Pen. e 81 Reg. Esec., 2 nonché inosservanza ex art. 606, comma 1, lett, e) cod. proc. pen. per difetto di motivazione". Premesso il carattere vincolante, ai fini della legittimità del provvedimento disciplinare, delle disposizioni che sono funzionalmente preposte a garantire la piena esplicitazione dei diritti difensivi dell'interessato, la difesa ha sostenuto che dette disposizioni non sarebbero state rispettate nel caso di specie;
ha specificato che la circostanza che l'AN, dopo la contestazione dell'addebito, si fosse allontanato non avrebbe potuto essere considerata esplicita rinuncia alla partecipazione all'adunanza del Consiglio disciplinare, che si svolse immediatamente dopo in sua assenza;
che, inoltre, il ricorrente avrebbe, in sede di reclamo, fornito una precisa ricostruzione dei fatti, chiedendo anche che venisse disposta attività istruttoria, attività che, senza alcuna motivazione non sarebbe avvenuta. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Mariaemanuela Guerra, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento e, pertanto, va respinto. Giova, innanzitutto, osservare che, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 -bis, Ord. Pen., la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo "è ricorribile per cassazione per violazione di legge". Ne consegue che è escluso il controllo di legittimità sui vizi di motivazione del provvedimento impugnato, essendo ammesso solo nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché in questo caso a essere violata è la norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice l'obbligo di motivazione. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che infondata sia la prima censura difensiva. Richiamata la sequenza procedimentale descritta nell'ordinanza impugnata (e in precedenza riportata), correttamente il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo del detenuto;
e ciò in quanto - come già evidenziato - ha ritenuto che l'AN non potesse dolersi del fatto di non avere avuto conoscenza della data di celebrazione del Consiglio di disciplina e della eccessiva brevità del tempo trascorso dalla contestazione dell'addebito, poiché, allontanatosi dal luogo dove era avvenuta la contestazione dell'addebito disciplinare, aveva perso la possibilità, implicitamente rinunciandovi, di conoscere quando si sarebbe celebrato il Consiglio di disciplina, perdendo, altresì, la 3 Il Presidente possibilità di potersi dolere della mancata attribuzione di un tempo sufficiente per l'elaborazione delle proprie difese. 3. Sul punto, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, "in tema di provvedimenti disciplinari dell'Amministrazione penitenziaria, è onere del detenuto interessato a eccepire, al momento della contestazione dell'addebito, l'inadeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza dinnanzi al Consiglio di disciplina, cosicché, in caso di mancata contestazione, deve ritenersi detto termine utile ad apprestare la necessaria difesa e l'insussistenza dell'interesse del detenuto a dedurre in sede di reclamo la violazione solo in astratto configurabile" (Cass. Sez. 1, n. 33145 del 18/04/2019, Rv. 276722 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Rv. 278894 - 01, Cass. Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Rv. 279733 - 01). 4. Inammissibile è, invece, la seconda censura, con la quale la difesa ha contestato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha respinto la richiesta di disporre una approfondita istruttoria volta ad accertare i fatti. E in vero, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 -bis, Ord. Pen., la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo "è ricorribile per cassazione per violazione di legge", va osservato che il ricorrente si è limitato ad affermare (peraltro, non confrontandosi con la stessa decisione del Tribunale che, al contrario, ha spiegato le ragioni del rigetto, come già in premessa evidenziato) che l'ordinanza impugnata, sul punto, sarebbe carente di motivazione;
ma ciò esula dal presente scrutinio di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore