Art. 17.
Dal 1 novembre 1948 e' soppresso l'aumento provvisorio di cui all' articolo 2 della legge 19 agosto 1948, n. 1186 , continuandosene peraltro la corresponsione a titolo di acconto sull'assegno supplementare, fino alla definitiva liquidazione del medesimo e salvo conguaglio.
Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653 .
Dal 1 novembre 1948 e' soppresso l'aumento provvisorio di cui all' articolo 2 della legge 19 agosto 1948, n. 1186 , continuandosene peraltro la corresponsione a titolo di acconto sull'assegno supplementare, fino alla definitiva liquidazione del medesimo e salvo conguaglio.
Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653 .