Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
Non è configurabile la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che faccia riferimento ad un fatto diversamente qualificato rispetto a quello contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2016, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
01705-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2489/2016 MAURIZIO FUMO Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.43718/2015 GRAZIA LAPALORCIA FRANCESCA MORELLI GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/06/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI che ha concluso per i dobarbateostarlite del socorses;
Udit i difensor Avv. Cs. Lombards;
RITENUTO IN FATTO 1. ER AN è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale di Modena sez. dist. di Sassuolo, del furto aggravato di un autocarro.
2. Con ricorso personale deduce violazione di legge per non essere stato rinnovato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio in cui il fatto era qualificato come furto, mentre nell'avviso era qualificato come ricettazione, con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unica questione prospettata, già disattesa in sentenza, è manifestamente priva di fondamento per le ragioni indicate dalla corte territoriale.
2. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio è infatti prevista nei casi tassativi di cui all'art. 416 cod. proc. pen. tra i quali non figura quello invocato dal ricorrente mentre l'invio della richiesta ex art. 415 bis stesso codice, previsto tra le condizioni di validità della richiesta di rinvio a giudizio, è stato puntualmente effettuato. Né va trascurato che tale avviso, il quale prelude all'instaurazione del contraddittorio sul contenuto dell'accusa, deve contenere soltanto la sommaria enunciazione del fatto e delle norme di legge che si assumono violate, segno della sostanziale fluidità dell'accusa, a differenza della richiesta di rinvio a giudizio in cui l'enunciazione del fatto deve essere chiara e precisa, a dimostrazione della possibile progressività della formazione dell'accusa anche alla luce dell'esercizio delle facoltà attribuite all'indagato dall'art. 415 bis, comma 3, cod. proc. pen.. 3. La riqualificazione giuridica del fatto (da ricettazione a furto) effettuata nella richiesta di rinvio a giudizio non solo, dunque, non integra alcuna nullità -potendo ad essa procedersi perfino nelle fasi e nei gradi successivi purché l'imputato sia posto in condizione di difendersi-, ma nella specie, a definitiva dimostrazione dell'assenza di qualunque possibile nullità per violazione del diritto di difesa, detta riqualificazione risulta addirittura sollecitata dalla linea difensiva del NI che, come ricordato in sentenza, nell'interrogatorio richiesto ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen. aveva confessato il furto dell'autocarro.
4. Seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in € 2000 la somma che il ricorrente, essendo la causa di inammissibilità ascrivibile a sua colpa (Corte Cost. 186/2000), deve corrispondere alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6-10-2016 Il Consigliere est. Il Presidente Love lov e Grazia Lapalorcia Maurizio Fumo esuizin adm 13 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cormos Lanzu ou jeux 3