Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
ce *NG CA D.P.B. 26/4/1916 DA REGISTRAL 0 39 55 /0 3 TAS. ALL. B-X. 50 IN NO DELIK OL U TRIB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget Tributapa SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 7847/99 Dott. Francesco Cron. 3048 Presidente - CICALA Consigliere Dott. Mario Rep. - Rel. Consigliere Ud.10/07/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER Y Dott. Nino FICO Consigliere SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: BO IA, in qu a de legale rappresentante dello s.di f. SE NA & DA, poi SE NA e IA AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, preaso 10 studio dell'avvocato NATOLI GIORGIO, che la difende unitamente all'avvocato GINALDI ALEALDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UFF IVA GORIZIA, COMUNE DI MONFALCONE;
intimati 2002 avversO la sentenza 11. 29/98 della Commissione 3198 tributaria regionale di TRIESTE, depositata il -1- 15/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per la ricorrente, l'Avvocato GINALDI, che ha chiesto l'acoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con distinti ricorsi SE NA,quale legale rappresentante della SE NA & IE sdf( poi SE NA e IA DI sdf) con sede in Monfalcone, impugnava il diniego di rimborso accelerato Iva per l'anno 1988,espresso dall'Ufficio Iva di Gorizia per ritenuta inesistenza dei relativi presupposti di diritto, nonchè gli avvisi di rettifica delle dichiarazioni annuali Iva per gli anni 1988 e 1989 con i quali il medesimo Ufficio contestava alla SE nella indicata qualità l'indebita detrazione d'Iva e l'omessa - fatturazione di corrispettivi. La ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego di rimborso nonché degli avvisi di accertamento in rettifica,inoltre, che fosse accertato il diritto di essa ricorrente,ai sensi dell'art.2 del DL 853/1984, alla detrazione Iva per l'anno 1988 a fronte di un contratto di affitto di azienda concluso con il Comune di Monfalcone ed avente ad oggetto la gestione del servizio di pesa pubblica;
infine, la condanna dell'Ufficio finanziario al pagamento della somma di £.16.085.000 relativa al negato rimborso,con gli interessi di legge. La Commissione Tributaria di primo grado di Gorizia,riuniti i ricorsi,con decisione n.46/3/1996, li rigettava. L'appello della contribuente veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia con sentenza n.29/12/1998,depositata il 15.5.1998. La SE,nella sua indicata qualità ha proposto ricorso per cassazione,evocando in giudizio l'Ufficio Iva di Gorizia,in persona del direttore in carica e il Comune di Monfalcone, in persona del sindaco pro tempore. Gli intimati cui il ricorso è stato notificato in data 14.4.1999 - non si sono costituiti. Motivi della decisione Con un unico articolato motivo la ricorrente deduce violazione del n.5 dell'art.360 cpc, per omessa,carente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Ritiene la Corte di dovere rilevare,d'ufficio trattandosi di questione attinente alla regolare instaurazione del 1 contraddittorio), la inammissibilità del ricorso per le ragioni di seguito esposte. Nei confronti del Comune di Monfalcone,poiché è un soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio e la cui legittimazione a partecipare al giudizio è stata comunque esclusa dalla CTR,sul rilievo che detto Ente non è destinatario degli atti impugnati dalla contribuente e neppure parte del rapporto tributario controverso,ex art.14 comma terzo D.Lgs.vo 546/1992. Sul punto,nel ricorso non vengono mosse alla sentenza delle censure specifiche sicchè, deve ritenersi del tutto erronea la evocazione in questo giudizio del predetto Ente territoriale. Quanto poi alla proposizione del ricorso nei confronti dell'Ufficio Iva di Gorizia, la inammissibilità deriva dall'essere gli Uffici periferici dell'Amministrazione Finanziaria privi di soggettività esterna e quindi di legittimazione in ordine al giudizio di cassazione conseguente all'impugnazione delle sentenze cmnesse dalle Commissioni tributarie. Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato - sicchè il relativo orientamento può dirsi consolidato Cass.217/2002;Cass. 13730,8714 1217/2001 Cass.5657/2000;Cass.2807/1999; Cass.6034/1998 che la facoltà riconosciuta dall'art. 12 D.Lgs.vo 546/1992 agli Uffici periferici dell'A.F. di curare,relativamente ai tributi di loro spettanza la rappresentanza e la difesa dell'amministrazione stessa innanzi alle anzidette Commissioni,si esaurisce con il giudizio di secondo grado. -Con la conseguenza che in assenza di esplicita deroga normativa al giudizio innanzi alla Corte di cassazione deve - partecipare ai sensi degli artt. 11 RD 1611/1933 e 9 L. 103/1979,il Ministero delle Finanze,in persona del Ministro in carica,cui il ricorso stesso va notificato,ex art.144 cpc,presso l'Avvocatura Generale dello Stato,in Roma ciò che invece nel caso in esame non è avvenuto. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile. La pronunzia preclude ovviamente l'esame di ogni questione introdotta con il ricorso medesimo. 2 Quanto alle spese del presente giudizio,sulle stesse non vi è luogo a provvedere,posto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte,dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.07.2002 Il consigliere estensore Il Presidente stain IL CANCELLIERE CT DRIN AGO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Ogg:
1-8 MOR 2003 IL CANCELLERE C1 Qeveldo Ascanio 1 3