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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1657/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FINAMORE FABRIZIO, EL
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16668/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICH COMPENSAZ n. 07128202500001035
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1316/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 07120259028363865 per l'importo di euro 83.564,84, notificatagli in data 27.8.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120190002427602002 e
07120200097458217002, in materia di imposta di successione anno 2017.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-la nullità e/o illegittimità della suddetta intimazione di pagamento per mancata notificazione di atto presupposto, segnatamente delle due cartelle di pagamento, sopra richiamate, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento;
-il conseguente difetto di motivazione dell'atto impositivo in oggetto, in violazione dell'art. 7 L. n.
212/2000;
-intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
In data 13.10.2025, parte ricorrente dichiarava di voler rinunciare al ricorso introduttivo del presente giudizio, iscritto erroneamente a ruolo, in quanto mera duplicazione del ricorso avente RGR n.
16665/2025 e, dunque, domandava l'annullamento dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso, chiedendo la decisione solamente in riferimento al prefato ricorso avente RGR n. 16665/2025, di cui il presente, come detto, costituiva mera duplicazione.
3. Non si costituivano le parti resistenti, restando contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata senz'altro l'estinzione del giudizio, atteso che è sopravvenuta una carenza di interesse alla prosecuzione e definizione del presente giudizio, per un fatto sopraggiunto che muta la situazione sostanziale oggetto del processo, determinandosi, quindi,
l'estinzione del presente giudizio (cfr., sul punto, anche Cass, sent. 21 settembre 2010, n. 19947; confor.:
Cass., sent. 12 novembre 2003 n. 16987 e Circ. M in. 23 aprile 1996 n. 98/E).
2.Il provvedimento non può, inoltre, contenere alcuna statuizione sul merito del procedimento e della pretesa tributaria (Cass., sent. 11 febbraio 2004 n. 2604), a meno che il giudice tributario, come detto, non sia obbligato a operare un giudizio “prognostico” sull'eventuale esito vittorioso della causa, qualora non si fosse verificato il motivo di rinuncia, secondo il cd. principio della “soccombenza virtuale”, proprio del processo civile ma che trova applicazione anche in sede di processo tributario.
4.Tuttavia, nel caso di specie, ai fini della disciplina in ordine alle spese del presente giudizio, questa
Corte – atteso l'evidente errore di iscrizione del presente giudizio, che risulta già iscritto con RGR n.
16665/2025-, ritiene che tal circostanza possa assurgere a grave ed eccezionale ragione (ex art. 15 co. II
D. Lgs. n. 546/92, come da ultimo modificato dall'art. 9 co. I lett. F) n. 2)D. Lgs. n. 156/2015) per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio (cfr., sul punto, sulla possibilità di dichiarare l'integrale compensazione delle spese anche in caso di “soccombenza virtuale”, Cass., sent.
21 settembre 2010, n. 21530; confor.: Cass., sent. 21 giugno 2004 n. 11494; Cass., sent. 9 aprile 1997 n.
3075; cfr. altresì, in materia di applicazione del criterio della “soccombenza virtuale” che deve tenere conto non solo della valutazione prognostica dell'esito della vertenza ma anche della condotta complessiva assunta dalle parti nei vari gradi di giudizio, Cass., sent. 11 maggio 2010 n. 11358 e Cass., sent. 15 ottobre 2007 n. 21530).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FINAMORE FABRIZIO, EL
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16668/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RICH COMPENSAZ n. 07128202500001035
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1316/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 07120259028363865 per l'importo di euro 83.564,84, notificatagli in data 27.8.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120190002427602002 e
07120200097458217002, in materia di imposta di successione anno 2017.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-la nullità e/o illegittimità della suddetta intimazione di pagamento per mancata notificazione di atto presupposto, segnatamente delle due cartelle di pagamento, sopra richiamate, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento;
-il conseguente difetto di motivazione dell'atto impositivo in oggetto, in violazione dell'art. 7 L. n.
212/2000;
-intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
In data 13.10.2025, parte ricorrente dichiarava di voler rinunciare al ricorso introduttivo del presente giudizio, iscritto erroneamente a ruolo, in quanto mera duplicazione del ricorso avente RGR n.
16665/2025 e, dunque, domandava l'annullamento dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso, chiedendo la decisione solamente in riferimento al prefato ricorso avente RGR n. 16665/2025, di cui il presente, come detto, costituiva mera duplicazione.
3. Non si costituivano le parti resistenti, restando contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata senz'altro l'estinzione del giudizio, atteso che è sopravvenuta una carenza di interesse alla prosecuzione e definizione del presente giudizio, per un fatto sopraggiunto che muta la situazione sostanziale oggetto del processo, determinandosi, quindi,
l'estinzione del presente giudizio (cfr., sul punto, anche Cass, sent. 21 settembre 2010, n. 19947; confor.:
Cass., sent. 12 novembre 2003 n. 16987 e Circ. M in. 23 aprile 1996 n. 98/E).
2.Il provvedimento non può, inoltre, contenere alcuna statuizione sul merito del procedimento e della pretesa tributaria (Cass., sent. 11 febbraio 2004 n. 2604), a meno che il giudice tributario, come detto, non sia obbligato a operare un giudizio “prognostico” sull'eventuale esito vittorioso della causa, qualora non si fosse verificato il motivo di rinuncia, secondo il cd. principio della “soccombenza virtuale”, proprio del processo civile ma che trova applicazione anche in sede di processo tributario.
4.Tuttavia, nel caso di specie, ai fini della disciplina in ordine alle spese del presente giudizio, questa
Corte – atteso l'evidente errore di iscrizione del presente giudizio, che risulta già iscritto con RGR n.
16665/2025-, ritiene che tal circostanza possa assurgere a grave ed eccezionale ragione (ex art. 15 co. II
D. Lgs. n. 546/92, come da ultimo modificato dall'art. 9 co. I lett. F) n. 2)D. Lgs. n. 156/2015) per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio (cfr., sul punto, sulla possibilità di dichiarare l'integrale compensazione delle spese anche in caso di “soccombenza virtuale”, Cass., sent.
21 settembre 2010, n. 21530; confor.: Cass., sent. 21 giugno 2004 n. 11494; Cass., sent. 9 aprile 1997 n.
3075; cfr. altresì, in materia di applicazione del criterio della “soccombenza virtuale” che deve tenere conto non solo della valutazione prognostica dell'esito della vertenza ma anche della condotta complessiva assunta dalle parti nei vari gradi di giudizio, Cass., sent. 11 maggio 2010 n. 11358 e Cass., sent. 15 ottobre 2007 n. 21530).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese di giudizio.