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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1157/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SO MARIA PIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3449/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001322763000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso il ricorso con il quale la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320259001322763 notificata in data 22.03.2025 avente ad oggetto il pagamento della somma di
€ 1.250,32, comprensivo di interessi e oneri di riscossione, in relazione alla prodromica cartella di pagamento n.29320150010148244000 relativa ad Imposta di Registro anno 2011.
Esaminati i motivi addotti (nullità ed illegittimità della impugnata intimazione di pagamento in quanto sarebbe già avvenuto l'integrale pagamento del debito portato dalla prodromica cartella di pagamento).
Lette le controdeduzioni di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ritenuto che all'odierna udienza, la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto dalla produzione documentale offerta dalla ricorrente si evince che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 29320150010148244000 in assenza di pagamento nei termini di legge , l'agente della riscossione procedette alla emissione di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ( che faceva riferimento anche ad altre cartelle di pagamento) nei confronti della Regione IC in qualità di datore di lavoro della ricorrente.
In conseguenza di tale procedura esecutiva la Regione ICna avviò degli accantonamenti mensili per poi procedere al versamento delle somme accantonate in favore di ADER nel mese di Ottobre 2023).
La documentazione offerta dalla ricorrente è costituita dalle trattenute effettuate dal proprio datore di lavoro Regione IC (busta paga del mese di Novembre 2015 e del Settembre 2023) e da una attestazione dello stesso datore di lavoro del 30.04.2025 nella quale questi dà atto di avere provveduto al versamento delle somme pignorate e accantonate in favore di ADER nel mese di Ottobre 2023.
A fronte di tanto, benchè in tale nota non sia stato specificato l'ammontare esatto dell'importo versato, ritiene questa Corte che la ricorrente abbia provato l'estinzione del debito, mentre nulla può evincersi in segno contrario dall'estratto di ruolo della cartella offerto da ADER.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni dedotte, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SO MARIA PIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3449/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001322763000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso il ricorso con il quale la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320259001322763 notificata in data 22.03.2025 avente ad oggetto il pagamento della somma di
€ 1.250,32, comprensivo di interessi e oneri di riscossione, in relazione alla prodromica cartella di pagamento n.29320150010148244000 relativa ad Imposta di Registro anno 2011.
Esaminati i motivi addotti (nullità ed illegittimità della impugnata intimazione di pagamento in quanto sarebbe già avvenuto l'integrale pagamento del debito portato dalla prodromica cartella di pagamento).
Lette le controdeduzioni di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ritenuto che all'odierna udienza, la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto dalla produzione documentale offerta dalla ricorrente si evince che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 29320150010148244000 in assenza di pagamento nei termini di legge , l'agente della riscossione procedette alla emissione di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ( che faceva riferimento anche ad altre cartelle di pagamento) nei confronti della Regione IC in qualità di datore di lavoro della ricorrente.
In conseguenza di tale procedura esecutiva la Regione ICna avviò degli accantonamenti mensili per poi procedere al versamento delle somme accantonate in favore di ADER nel mese di Ottobre 2023).
La documentazione offerta dalla ricorrente è costituita dalle trattenute effettuate dal proprio datore di lavoro Regione IC (busta paga del mese di Novembre 2015 e del Settembre 2023) e da una attestazione dello stesso datore di lavoro del 30.04.2025 nella quale questi dà atto di avere provveduto al versamento delle somme pignorate e accantonate in favore di ADER nel mese di Ottobre 2023.
A fronte di tanto, benchè in tale nota non sia stato specificato l'ammontare esatto dell'importo versato, ritiene questa Corte che la ricorrente abbia provato l'estinzione del debito, mentre nulla può evincersi in segno contrario dall'estratto di ruolo della cartella offerto da ADER.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni dedotte, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.