Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
Competente a disporre la revoca del decreto ammissivo al patrocinio a spese dello Stato era, nella vigenza dell'art. 10 della l. n. 217 del 1990, il giudice procedente. (Fattispecie nella quale la revoca era stata disposta dal presidente del Tribunale in luogo della Corte d'assise, giudice procedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2008, n. 35022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35022 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/06/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1377
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 038566/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TARTARO SALVATORE;
in proc.
contro
:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 19/07/2005 TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di fiducia di LE NI, avv. Tartaro Salvatore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 19 luglio 2005 dal Presidente delegato del Tribunale di Bari, reiettiva della opposizione proposta avverso il provvedimento datato 12 gennaio 2000, con il quale il Presidente della Corte di Assise di Bari aveva revocato il decreto con il quale, in data 4 novembre 1999, LE NI, imputato nel procedimento n. 3/98 pendente avanti la suddetta Corte, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con la prescrizione di depositare a pena di revoca, entro un determinato termine (non rispettato dal richiedente), documentazione costituita dal numero di codice fiscale dei due figli e dalla dichiarazione "relativa ad eventuali beni immobili o reali dei componenti del nuclei familiare".
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione laddove nel provvedimento del giudice della opposizione:
1) è stato erroneamente ritenuto che la L. n. 271 del 1990, art. 5 prevedesse la specifica dichiarazione richiesta nel decreto ammissivo al beneficio;
2) è stata esclusa la sussistenza della la nullità del decreto di revoca per omessa notifica al del medesimo al difensore;
3) non è stato rilevato ne' che la revoca è stata disposta di ufficio al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla L. 217 del 1990, art. 10 vigente all'epoca (tassatività riferibile anche ai casi di revoca previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 successivamente entrato in vigore), ne' che il Presidente della Corte di Assise non era competente ad emettere il decreto di revoca, in quanto a norma della L. n. 217 del 1990, art. 10 la competenza apparteneva "al giudice che procede", in questo caso la Corte d'Assise di Bari, organo collegiale, e non già il Presidente della stessa.
È fondata, con conseguente assorbimento di tutte le questioni ulteriormente dedotte, l'ultima delle censure sopra riportate, atteso che effettivamente, ai sensi della L. n. 217 del 1990, art. 10 norma vigente al momento nel quale la revoca è stata disposta, competente a disporre la revoca del decreto ammissivo al patrocinio a spese dello Stato era il giudice procedente, cioè quello davanti al quale pendeva il procedimento, da individuarsi nella Corte di Assise. Non può essere condivisa, a fronte di una norma specifica che individuava il giudice competente a provvedere, l'affermazione del giudice della opposizione - postosi il problema "per mera completezza di motivazione" dal momento che l'eccezione di incompetenza non era stata sollevata dall'opponente - secondo la quale il provvedimento opposto poteva essere adottato dal Presidente della Corte "in mancanza di una specifica normativa in senso contrario";
nè la competenza funzionale ad adottare il provvedimento de quo, normativamente individuata, poteva subire deroghe in ragione del fatto che esso non comportava una valutazione di merito, o del fatto che ad emetterlo fosse stato lo stesso giudice (comunque non "procedente" nel senso inteso dalla norma in esame) il quale aveva provveduto sulla istanza di ammissione di LE NI al patrocinio a spese dello Stato.
La violazione di legge in oggetto si è tradotta, in quanto concernente la competenza funzionale del giudice, in una nullità insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ma non rilevata nell'ordinanza gravata di ricorso, la quale va pertanto annullata, così come il decreto di revoca datato 12-1-2002, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, e precisamente alla Corte di Assise del predetto Tribunale, per nuovo esame in ordine alla revocabilità o meno del decreto 4-11-1999, di ammissione di LE NI al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento di revoca reso il 12-1-2000 dal Presidente della Corte d'Assise di Bari, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2008