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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
APPIERTO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Ufficio Controlli 33170 Pordenone PN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TI71PPN00033-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TI71PPN00033-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TI71PPN00033-2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti depositato con la costituzione in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso regolarmente notificato, impugnava l'intimazione di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nr. TI71PPA00033/2025 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato a mezzo di raccomandata, per un importo complessivo lordo pari ad Euro 13.241,60.
Evidenziava la ricorrente che in data 20.11.2024 le era stato notificato un avviso di accertamento Irpef con relative addizionali regionali e comunali, nonché sanzioni, per l'anno 2017. Nei confronti di tale atto era stato presentato ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone, rigettato con sentenza n. 61/02/2025 depositata il 9.06.2025.
La contribuente eccepiva, a fronte dell'atto di intimazione regolarmente ricevuto e legittimato dal passaggio in giudicato della citata sentenza (perché mai tempestivamente impugnata dalla ricorrente), un insieme di lagnanze afferenti, tra l'altro, alla proporzionalità della sanzione, a presunte violazioni costituzionali in tema di rispetto di giustizia nell'imposizione, e capacità contributiva.
Evocava la ricorrente la responsabilità aggravata da porre a carico dell'Agenzia delle Entrate per aver perseverato nella riscossione di tributi e sanzioni nonostante l'infondatezza delle pretese, eccepiva l'assenza di motivazione dell'intimazione impugnata, la carenza del rispetto dell'onere probatorio, la mancanza della prova del possesso dei requisiti del funzionario firmatario. Sollevava, infine, rilievi di incostituzionalità dell'assetto organizzativo della giurisdizione tributaria.
In data 4.11.2025 si costituiva l'Ufficio, contestando puntualmente tutte le eccezioni proposte dal ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso e per la conseguente condanna, non solo alle spese del giudizio, ma anche ex art. 96 cpc.
All'udienza fissata in data 28 gennaio 2026, il difensore della ricorrente non compariva benché avesse richiesto la UAD. Compariva, in presenza, la rappresentante dell'Agenzia della Entrate, insistendo per le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'esito, il Giudice monocratico si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello sciogliere la riserva di cui sopra, si osserva:
1. Che l'atto impugnato non rappresenta altro che la richiesta di quanto dovuto ex art. 68 Nominativo_1 n. 546/92 in esito alla presentazione di ricorso avverso un avviso di accertamento e successiva sentenza, favorevole all'Ufficio, che confermava la pretesa erariale. Tale sentenza nr. 61/02/2025 depositata il 09.06.2025 era regolarmente notificata in data 22.07.2025 alla ricorrente. La pronuncia si Ricorrente_1rendeva definitiva in quanto la signora non risulta averla impugnata tempestivamente;
2. Che, pertanto, le eccezioni sub 1, 2, 3 e 4 del ricorso in oggetto sono inammissibili. Afferma, infatti, la Suprema Corte con orientamento univoco e condivisibile, che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19 comma 3 Nominativo_1 31.12.1992 n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (vedi tra le altre Cass. Civile sez. V, Sent. 23046/2016, Sent. 16641/2011 e Sent. 8704/2013). Ne consegue che i vizi lamentati dalla contribuente nel contesto delle eccezioni sub 1, 2, 3 e 4, riferendosi ad eventuali carenze degli atti prodromici, avrebbero dovuto costituire oggetto, quantomeno, del ricorso in appello avverso la sentenza nr. 61/2025, ma non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Si osserva, inoltre, che la ricorrente era venuta a conoscenza della pretesa impositiva non già con la notifica dell'intimazione oggi impugnata bensì con l'avviso di accertamento pretermesso relativo ad Irpef 2017, per il quale fu presentato ricorso, successivamente respinto dalla Corte di primo grado con sentenza passata in giudicato;
3. Che quanto alle eccezioni sub 6, 9 e 12 dalla lettura dell'atto impugnato si desume la completezza e sufficienza della motivazione, risultando richiamate le norme giuridiche poste alla base della pretesa erariale, gli estremi dell'avviso di accertamento originario nonché della sentenza che legittima il recupero e la liquidazione delle imposte e sanzioni dovute. Avviso di accertamento originario nonché sentenza della Corte di Giustizia di primo grado passata in giudicato regolarmente notificati alla contribuente e le cui motivazioni legittimanti l'avviso di intimazione impugnato sono dalla stessa, pertanto, perfettamente conosciute. Le eccezioni dedotte risultano quindi infondate non necessitando l'allegazione all'intimazione impugnata degli atti presupposti;
4. Che con riferimento alla eccezione sub 10 con cui viene contestata l'assenza di prova del possesso da parte del firmatario dell'intimazione dei requisiti necessari, si richiama l'allegato 5 alla memoria “ordine di servizio nr. 24/2025”, regolarmente protocollato, con cui la Direttrice Provinciale dell'Agenzia Entrate delegava, come è avvenuto per l'intimazione impugnata, il capo dell'ufficio legale alla sottoscrizione delle intimazioni di pagamento e di altri atti con valore nel limite massimo di € 200.000,00. Ne discende la piena prova della legittimazione della firmataria e l'infondatezza anche della relativa eccezione;
5. Che con riferimento alle eccezioni sub 7 e 8 se ne evidenzia non solo la dubbia intellegibilità, ma se ne palesa l'assenza di alcun collegamento con la presente vertenza. Le stesse considerazioni si estendono anche alla eccezione sub 11 del ricorso introduttivo. Va affermata pertanto per l'eccezione sub 7, 8 e 11 l'inammissibilità e comunque l'infondatezza;
6. Che per quanto attiene alla eccezione sub 5, mediante la quale la ricorrente contesta all'Agenzia delle Entrate la responsabilità aggravata ex art 96 cpc per aver perseverato nel coltivare la propria pretesa nonostante ne fosse evidente l'infondatezza appare, in realtà, evidente, a fronte della inammissibilità ovvero della infondatezza delle eccezioni contenute nel ricorso introduttivo, l'insussistenza di condotte illegittime dell'Agenzia delle Entrate nel reiterare mediante l'avviso di intimazione le proprie legittime pretese;
7. Che non rileva, tuttavia, il giudicante la malafede o la colpa grave della contribuente nel proporre il presente ricorso, in quanto le eccezioni dedotte avverso l'intimazione di pagamento impugnata appaiono di preminente carattere procedimentale e, verosimilmente, estranee al bagaglio di conoscenze e competenze della Chiarion.
Per l'insieme delle ragioni esposte, quindi, il ricorso sarà rigettato con conseguente condanna alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso perché infondato ed in parte inammissibile. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 3.040,60 onnicomprensive. Rigetta ogni altra istanza od eccezione perché infondata. Pordenone, 28/01/2026
Il Giudice Monocratico Dott. Gaetano Appierto
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
APPIERTO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Ufficio Controlli 33170 Pordenone PN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TI71PPN00033-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TI71PPN00033-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TI71PPN00033-2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti depositato con la costituzione in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso regolarmente notificato, impugnava l'intimazione di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nr. TI71PPA00033/2025 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato a mezzo di raccomandata, per un importo complessivo lordo pari ad Euro 13.241,60.
Evidenziava la ricorrente che in data 20.11.2024 le era stato notificato un avviso di accertamento Irpef con relative addizionali regionali e comunali, nonché sanzioni, per l'anno 2017. Nei confronti di tale atto era stato presentato ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone, rigettato con sentenza n. 61/02/2025 depositata il 9.06.2025.
La contribuente eccepiva, a fronte dell'atto di intimazione regolarmente ricevuto e legittimato dal passaggio in giudicato della citata sentenza (perché mai tempestivamente impugnata dalla ricorrente), un insieme di lagnanze afferenti, tra l'altro, alla proporzionalità della sanzione, a presunte violazioni costituzionali in tema di rispetto di giustizia nell'imposizione, e capacità contributiva.
Evocava la ricorrente la responsabilità aggravata da porre a carico dell'Agenzia delle Entrate per aver perseverato nella riscossione di tributi e sanzioni nonostante l'infondatezza delle pretese, eccepiva l'assenza di motivazione dell'intimazione impugnata, la carenza del rispetto dell'onere probatorio, la mancanza della prova del possesso dei requisiti del funzionario firmatario. Sollevava, infine, rilievi di incostituzionalità dell'assetto organizzativo della giurisdizione tributaria.
In data 4.11.2025 si costituiva l'Ufficio, contestando puntualmente tutte le eccezioni proposte dal ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso e per la conseguente condanna, non solo alle spese del giudizio, ma anche ex art. 96 cpc.
All'udienza fissata in data 28 gennaio 2026, il difensore della ricorrente non compariva benché avesse richiesto la UAD. Compariva, in presenza, la rappresentante dell'Agenzia della Entrate, insistendo per le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'esito, il Giudice monocratico si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nello sciogliere la riserva di cui sopra, si osserva:
1. Che l'atto impugnato non rappresenta altro che la richiesta di quanto dovuto ex art. 68 Nominativo_1 n. 546/92 in esito alla presentazione di ricorso avverso un avviso di accertamento e successiva sentenza, favorevole all'Ufficio, che confermava la pretesa erariale. Tale sentenza nr. 61/02/2025 depositata il 09.06.2025 era regolarmente notificata in data 22.07.2025 alla ricorrente. La pronuncia si Ricorrente_1rendeva definitiva in quanto la signora non risulta averla impugnata tempestivamente;
2. Che, pertanto, le eccezioni sub 1, 2, 3 e 4 del ricorso in oggetto sono inammissibili. Afferma, infatti, la Suprema Corte con orientamento univoco e condivisibile, che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19 comma 3 Nominativo_1 31.12.1992 n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (vedi tra le altre Cass. Civile sez. V, Sent. 23046/2016, Sent. 16641/2011 e Sent. 8704/2013). Ne consegue che i vizi lamentati dalla contribuente nel contesto delle eccezioni sub 1, 2, 3 e 4, riferendosi ad eventuali carenze degli atti prodromici, avrebbero dovuto costituire oggetto, quantomeno, del ricorso in appello avverso la sentenza nr. 61/2025, ma non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. Si osserva, inoltre, che la ricorrente era venuta a conoscenza della pretesa impositiva non già con la notifica dell'intimazione oggi impugnata bensì con l'avviso di accertamento pretermesso relativo ad Irpef 2017, per il quale fu presentato ricorso, successivamente respinto dalla Corte di primo grado con sentenza passata in giudicato;
3. Che quanto alle eccezioni sub 6, 9 e 12 dalla lettura dell'atto impugnato si desume la completezza e sufficienza della motivazione, risultando richiamate le norme giuridiche poste alla base della pretesa erariale, gli estremi dell'avviso di accertamento originario nonché della sentenza che legittima il recupero e la liquidazione delle imposte e sanzioni dovute. Avviso di accertamento originario nonché sentenza della Corte di Giustizia di primo grado passata in giudicato regolarmente notificati alla contribuente e le cui motivazioni legittimanti l'avviso di intimazione impugnato sono dalla stessa, pertanto, perfettamente conosciute. Le eccezioni dedotte risultano quindi infondate non necessitando l'allegazione all'intimazione impugnata degli atti presupposti;
4. Che con riferimento alla eccezione sub 10 con cui viene contestata l'assenza di prova del possesso da parte del firmatario dell'intimazione dei requisiti necessari, si richiama l'allegato 5 alla memoria “ordine di servizio nr. 24/2025”, regolarmente protocollato, con cui la Direttrice Provinciale dell'Agenzia Entrate delegava, come è avvenuto per l'intimazione impugnata, il capo dell'ufficio legale alla sottoscrizione delle intimazioni di pagamento e di altri atti con valore nel limite massimo di € 200.000,00. Ne discende la piena prova della legittimazione della firmataria e l'infondatezza anche della relativa eccezione;
5. Che con riferimento alle eccezioni sub 7 e 8 se ne evidenzia non solo la dubbia intellegibilità, ma se ne palesa l'assenza di alcun collegamento con la presente vertenza. Le stesse considerazioni si estendono anche alla eccezione sub 11 del ricorso introduttivo. Va affermata pertanto per l'eccezione sub 7, 8 e 11 l'inammissibilità e comunque l'infondatezza;
6. Che per quanto attiene alla eccezione sub 5, mediante la quale la ricorrente contesta all'Agenzia delle Entrate la responsabilità aggravata ex art 96 cpc per aver perseverato nel coltivare la propria pretesa nonostante ne fosse evidente l'infondatezza appare, in realtà, evidente, a fronte della inammissibilità ovvero della infondatezza delle eccezioni contenute nel ricorso introduttivo, l'insussistenza di condotte illegittime dell'Agenzia delle Entrate nel reiterare mediante l'avviso di intimazione le proprie legittime pretese;
7. Che non rileva, tuttavia, il giudicante la malafede o la colpa grave della contribuente nel proporre il presente ricorso, in quanto le eccezioni dedotte avverso l'intimazione di pagamento impugnata appaiono di preminente carattere procedimentale e, verosimilmente, estranee al bagaglio di conoscenze e competenze della Chiarion.
Per l'insieme delle ragioni esposte, quindi, il ricorso sarà rigettato con conseguente condanna alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso perché infondato ed in parte inammissibile. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 3.040,60 onnicomprensive. Rigetta ogni altra istanza od eccezione perché infondata. Pordenone, 28/01/2026
Il Giudice Monocratico Dott. Gaetano Appierto