Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto impositivo

    L'intimazione di pagamento non è un nuovo atto impositivo, ma una richiesta di quanto dovuto a seguito di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione. Pertanto, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Le questioni relative all'atto impositivo avrebbero dovuto essere sollevate nel ricorso avverso l'avviso di accertamento, che è passato in giudicato.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata dell'Agenzia delle Entrate

    A fronte dell'inammissibilità o infondatezza delle eccezioni contenute nel ricorso introduttivo, appare evidente l'insussistenza di condotte illegittime dell'Agenzia delle Entrate nel reiterare mediante l'avviso di intimazione le proprie legittime pretese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone
    Numero : 22
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo