TAR Catania, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1244
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, come modificato, si applichi al personale della Polizia di Stato cessato dal servizio, anche a domanda, purché in possesso dei requisiti di età e servizio, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. Ha altresì escluso che il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda comporti decadenza.

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva

    L'eccezione è infondata in quanto l'INPS è l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione è infondata poiché il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità e l'onere di provare la decorrenza spetta all'INPS. Inoltre, il ricorrente è cessato dal servizio in data recente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1244
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1244
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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