Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/2002, n. 9126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9126 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA MED POPOLO ITALIANO LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZNE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 2005/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere 2006/99 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron. 24727 Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere Ud. 11/04/02 ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: RI IA OL, AC TA, OL RO, AR RI, NI ED, RG LI, AB AN, ND RC, LI RT,! elettivamente. domiciliati in ROMA VIA IP CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato ACCIAI COSTANZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
I.N.P.D. A. P.- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI ELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona 2002 elettivamentedel legale rappresentante pro tempore, 1591 -1- domiciliato in ROMA VIA C.BECARA 29, rappresentato difeso dall'avvocato BOVA ANTONIO, giusta procura speciale atto notar VALERIA MORGHEN di ROMA del 25/3/1999 rep. 108153; resistente con procura e sul 2° ricorso n'° 02006/99 proposto da: RE BR EI AN IA, AN EN, MA IN, AN CA, LL PI ' EN BR, EL AL NA, LI IA, IO CI, OS AN, OR LI, ND IA, RA MI, SC CI, RI UI, ER OR, NI LE, TI IT, TI CA, AN DI, AR BR,! AT EN, GR IA, LI LO, OS IP, LA IA, AS NA, EI IU, AI NO, DO RI, VI BE, RT UI, GU AL, LL IA, BE RE, RI IO, NI CI, PE RI, IS AN, RGNI TT, RA AN AR AL, AD TO, RI MO, EL LI, ZI CI, PE NA, CI NA, BA IO, RI OL, UC NO, ND AN, AS LI, CA NO, AT NA, ON ' LO, LI GI, ER DI, ER -2- PE, NO IV, RI OT, ES LI IR, NA, IO ER, NA, RA IA, SC IV, CARELLINI IA IU, LI IV, ST EZ, AR GR, CC NO, SI CI, IN IO, IS AB, BE CI, ELLO AR LI, EI PIERAN, IA SC, LL AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato ACCIAI COSTANZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in atti;
ricorrenti e da IN RA, RE GR, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA ELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato! ACCIAI COSTANZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERRAR I UMBERTO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
I.N.P.D.A.P.-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI ELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECARA 291 -3- rappresentato e difeso dall'avvocato BOVA ANTONIO, giusta procura speciale atto notar VALERIA MORGHEN di ROMA 25/3/99 rep. 108154; resistente con procura avverso la sentenza n. 654/98 del Tribunale di PISA, depositata il 30/07/98 R.G.N. 2148/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano. MORCAVALLO;
udito l'Avvocato CERRAI;
udito l'Avvocato MARINUZZI per delega BOVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetti di entrambi i ricorso. -4- Svolgimento del processo Con distinti ricorsi al pretore del lavoro di Pisa, RD AS ed altri (taluni in qualità di eredi degli aventi diritto) esponevano di avere lavorato la maggior parte alle dipendenze della U.S.L. n. 15 di Volterra ed altri alle dipendenze della Provincia e del Comune di Pisa, del Comune di Volterra e di quello di Pomarance, degli Istituti Ospedalieri e della Casa di Riposo S. Chiara di Volterra, restando assoggettati alla disciplina dei contratti collettivi di settore, resi esecutivi con i d. P. R. n. 384 (per il comparto del servizio sanitario nazionale) e n. 333 (per il comparto enti locali) del 1990; detti accordi prevedevano miglioramenti retributivi scaglionati nel periodo di vigenza contrattuale (1988/1990), ma essi ricorrenti avevano cessato il rapporto di lavoro durante la vigenza dei contratti collettivi, in data anteriore all'attribuzione di tutti gli scaglioni in cui i miglioramenti erano stati suddivisi. Tanto esposto, chiedevano che venisse incluso nel calcolo dell'indennità premio di servizio il computo integrale delle retribuzioni previste e maturate durante l'intero periodo di vigenza dei rispettivi contratti collettivi, così come vanamente richiesto in via amministrativa. Si costituiva l'INPDAP, in quasi tutte le controversie, deducendo che i menzionati d.P.R. in nulla modificavano la disciplina normativa dell'indennità premio di servizio, di cui alla legge n. 152 del 1968, stante che, peraltro, nessun potere 1 ملا derogatorio o integrativo di tale disciplina poteva riconoscersi alle fonti contrattuali. Il pretore, con distinte sentenze, accoglieva le domande e, per l'effetto, condannava l'Istituto a corrispondere le differenze fra l'indennità premio di servizio rideterminata mediante calcolo degli interi benefici economici suddetti e quella di fatto corrisposta. La decisione pretorile veniva riformata dal tribunale di Pisa che, riunite tutte le cause e disattesa l'eccezione preliminare di nullità delle procure conferite in appello al difensore dell'INPDAP mediante sola sottoscrizione, respingeva le domande. I giudici di appello ritenevano, quanto alla suddetta eccezione preliminare, che la persona fisica che aveva conferito i mandati per i processi di appello pur mediante la sola sottoscrizione fosse pienamente identificabile nel Presidente pro tempore dell'Istituto, in base alla sottoscrizione leggibile delle procure in questione, nonché in base al tenore letterale delle altre procure conferite nel grado pretorile e nel medesimo grado di appello;
nel merito, osservavano che la legge n. 152 del 1968 prevedeva che l'indennità premio di servizio fosse pari all'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'Istituto, per cui, dovendo essere obbligatoriamente presa come base la retribuzione effettivamente percepita nell'anno precedente, non poteva tenersi conto degli aumenti non ancora effettivamente percepiti sui quali non era 5دهد 2 stato pagato alcun contributo, tanto più con riguardo al d. P.R. n. 333 del 1990 relativo al comparto degli enti locali- che la potestà regolamentare esercitata sulla base degli accordi sindacali non poteva intervenire in materia previdenziale, a norma dell'art. 17 legge n. 440 del 1988 (sulla disciplina dell'attività di governo) e dell'art. 3 legge n. 93 del 1988 (legge-quadro sul pubblico impiego), sicchè la relativa previsione regolamentare andava in ogni caso disapplicata perché illegittima. Avverso tale decisione hanno proposto distinti ricorsi per cassazione due diversi gruppi di ex dipendenti, deducendo rispettivamente due e un motivo di impugnazione. L'INPDAP ha depositato procura. Motivi della decisione Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo del ricorso di Gremigni e altri (ricorso n. 2006/1999), deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 83 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione, si lamenta che il tribunale abbia erroneamente ritenuto identificabile la persona fisica che aveva conferito i mandati al difensore dell'INPDAP in appello, mentre in realtà nessun elemento di identificazione era rinvenibile nei relativi atti di conferimento, data l'illeggibilità delle sottoscrizioni apposte e stante 3 دلد l'impossibilità di pervenire a tale identificazione mediante altri elementi. Il motivo è infondato. Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome. Ne consegue che, in caso di atto processuale proposto da un ente collettivo, affinché l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, renda invalida la procura ed inammissibile l'atto, occorre che né nell'intestazione dell'atto medesimo né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita, perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile (cfr. Cass. n. 4139, 5963, 9596 del 2001, n. 8969 del 1995). Nella specie, l'identificazione del conferente è possibile mediante la sottoscrizione apposta in calce alle procure de quibus, la cui leggibilità come EP O" risulta evidente all'esame diretto degli atti, consentito in questa sede essendosi dedotto un vizio procedimentale. Con il secondo motivo del medesimo ricorso e con l'unico motivo del ricorso di RE e altri (ricorso n. 2005/1999) motivi di identico contenuto -, deducendosi violazione degli art. 46 d. P. R. n. 333 del 1990 e 43 d.P.R. n. 384 del 1990 nonché vizio A دلد di motivazione, si lamenta che il tribunale non abbia considerato che le norme in esame, modificando la previgente disciplina collettiva, hanno introdotto il principio della piena operatività dei benefici economici per i dipendenti cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, prevedendo esplicitamente la corresponsione integrale dei benefici medesimi, e ciò senza alcuna deroga rispetto alla disciplina legale dettata dalla legge n. 152 del 1968, la quale si riferisce alla "retribuzione contributiva degli ultimi mesi", senza alcun riferimento, invece, alle somme effettivamente percepite, e richiama espressamente, peraltro, fonti di natura regolamentare ai fini del calcolo della retribuzione contributiva, sicchè il meccanismo introdotto dai d.P.R., differendo al termine del periodo contrattuale la retribuzione utile a tali fini, viene semplicemente ad integrare il dettato legislativo. Anche tali motivi sono infondati, sotto tutti i profili sopra evidenziati. La tesi dei ricorrenti, non condivisa dal tribunale, è che, ai fini dell'indennità premio di fine servizio, la retribuzione dovrebbe essere parametrata a quella spettante a regime, secondo le disposizioni dell'art. 46 d.P.R. n. 333 del 1990 e dell'art. 43 d. P. R. n. 384 del 1990. Sulla questione la giurisprudenza della Corte si è già espressa, dissentendo dagli orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico ed enunciando il principio di diritto secondo S is il quale, qualora il dipendente pubblico abbia percepito, prima del collocamento a riposo, solo una parte dei benefici stipendiali, previsti complessivamente ma scaglionati nel tempo dal decreto presidenziale emanato in materia, l'indennità premio di servizio, nella cui base di calcolo deve essere assunta, a norma dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968, la retribuzione effettivamente spettante negli ultimi dodici mesi e per la quale è versata o dovuta la contribuzione, va determinata senza tenere conto degli aumenti retributivi cui l'ex dipendente non ha diritto, in quanto previsti per scaglioni successivi alla cessazione dal servizio (v. ex plurimis Cass. n. 5200 del 1997, n. 13222 del 2000, n. 5397 del 2002). Tale orientamento giurisprudenziale deve essere qui confermato, anche in base allo specifico rilievo che, a norma del'art. 11 della stessa legge n. 152 del 1968, la retribuzione contributiva, cui va commisurata l'indennità in questione, è costituita dallo stipendio ("degli ultimi dodici mesi", ex art. 4 cit.), comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento, e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Ciò vale ad evidenziare che l'indennità, finanziata con i contributi versati obbligatoriamente dai dipendenti e dagli enti datori di lavoro, è in rapporto di corrispondenza con l'effettivo versamento contributivo, secondo un meccanismo di corrispettività 27 del tutto coerente con la funzione previdenziale dell'istituto; ond'è che ogni componente della retribuzione, ivi compresi gli aumenti periodici di origine regolamentare, in tanto computabile ai fini dell'indennità in quanto sia effettivamente soggetta a contribuzione nel periodo di riferimento, e cioè negli ultimi dodici mesi. Non è determinante, quindi, che la struttura dello stipendio venga integrata mediante aumenti periodici, che possono essere introdotti - come sottolineano i ricorrenti - per via regolamentare, trattandosi di verificare, piuttosto, su quali componenti retributive, ivi compresi gli aumenti periodici, si sia versata la contribuzione. Ma è certo, nella specie, che il dipendente, il quale cessi dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale, ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi, dato che non si è in presenza di una rateizzazione in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva (se così fosse, l'aumento a regime comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza fra meri anticipi e saldo spettante), bensì di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi con la nascita, in quel momento e non prima, della corrispondente 7 5 obbligazione retributiva del datore di lavoro (v. in tal senso Cass. n. 13222 del 2000, sopra richiamata). E, d'altra parte, non è contestato, nel caso dei ricorrenti, che essi siano cessati dal servizio in data anteriore al completamento dell'attribuzione di tutti gli scaglioni in cui i miglioramenti erano stati suddivisi, percependo quindi uno stipendio non comprensivo degli aumenti che sarebbero maturati successivamente, cosicchè è solo l'ammontare di questo stipendio a fornire la base di calcolo per la liquidazione dell'indennità premio di fine servizio, secondo la predetta regolamentazione legale dell'istituto. Ciò posto, deve anche aggiungersi che tale regolamentazione non potrebbe essere derogata in alcun modo dalla contrattazione collettiva, la quale non può disporre dei rapporti previdenziali (fra i quali va annoverato quello relativo all'indennità in esame, in ragione della predetta funzione previdenziale: v. Cass. n. 10753 del 2001, Cass. Sez. Unite n. 1152 e 1182 del 2000), che sono distinti dai rapporti di lavoro, intercorrono fra soggetti diversi e sono retti da normative legali inderogabili, salvo specifica disposizione di legge (cfr. Cass. n. 10400 del 1998). Venendo in rilievo, nella fattispecie, il potere regolamentare disciplinato dalla c.d. legge-quadro sul pubblico impiego (legge 9 marzo 1983 n. 93), la materia previdenziale esula completamente dal suo oggetto, essendo demandato alla contrattazione collettiva solo il regime retributivo dell'attività dei pubblici dipendenti. 8 er Del resto, l'estraneità della materia in esame all'ambito del suddetto potere regolamentare pienamente confermata dalle successive vicende normative che hanno investito il pubblico impiego, soltanto con la riforma di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 essendosi prevista ex nunc la sottrazione dall'ambito previdenziale del trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti, gradualmente attratto in linea con la privatizzazione del rapporto nella materia retributiva, soggetta alla negoziazione collettiva. Si desume, da ciò, che, se davvero la disciplina regolamentare, di cui ai d.P.R. n. 333 e 384 del 1990, anteriore alle riferite innovazioni, avesse inteso incidere sulla determinazione dell'indennità premio di servizio in contrasto con la legge, il giudice dovrebbe senz'altro procedere alla sua disapplicazione per violazione dei limiti della potestà normativa secondaria. Ne consegue l'irrilevanza di un approfondimento delle questioni connesse con l'interpretazione delle disposizioni dei decreti presidenziali di recepimento degli accordi collettivi in questione (per tale ordine di argomentazioni in controversie analoghe, v. le richiamate sentenze di questa Corte n. 13222 del 2000 e n. 5397 del 2002; cfr. anche la sentenza n. 6655 del 1997, richiamata nella sentenza impugnata, che, interpretando la disciplina regolamentare ex d.P.R. n. 333 del 1990 come innovativa rispetto al precedente d.P.R. n. 270 del 1987 e dunque nel senso della 9 子 computabilità degli aumenti a regime, l'ha tuttavia disapplicata in carenza di potestà regolamentare ex legge n. 93 del 1983). Conclusivamente, dunque, i ricorsi, come sopra riuniti, devono essere rigettati. Non deve farsi luogo a pronunzia sulle spese, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non ravvisandosi, nella specie, gli estremi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, 1'11 aprile 2002. ✗1 Presidente Il Consigliere estensore Veli's More ll IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria'2" oggi, 1 /21/6/02 CANCELLIERE ESENTE DA IMPORTA DI BOLLO, DI REGIST E OGNI SPESA, TASSA ODI AL SENSI ELL'ART. 10 ELL LOG 11-8-13 N. 53 10