Sentenza 17 ottobre 2005
Massime • 1
L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa - da una pretesa tracotante, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.
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- 2. Rissa: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 588 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? 2. Quando si configura il reato di rissa? 3. L'elemento soggettivo della rissa 4. Cause di giustificazione del reato di rissa 5.Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa 6.I rapporti con gli altri reati 7. Faq 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? L'art. 588 del codice penale stabilisce che: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2005, n. 43383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43383 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI GI - Presidente - del 17/10/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2033
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 040939/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA PI ER N. IL 21/08/1973;
2) SS GI AN N. IL 08/07/1979;
3) MA IO N. IL 10/12/1979;
avverso SENTENZA del 26/02/2004 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Procuratore Generale Dr. G. Galati, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
- che con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bolzano, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, DA PI CO, MA GI e SS GI NU vennero dichiarati responsabili di rissa aggravata e condannati ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione;
- che, su appello degl'imputati, la corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, nel confermare il giudizio di penale responsabilità degli stessi, previa reiezione dell'eccezione procedurale basata sulla denunciata violazione dell'art. 33 sexies c.p.p., ridusse tuttavia la pena, anche per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, a mesi due e giorni dieci di reclusione per ciascuno;
- che avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione gl'imputati denunciando, con motivi tutti, sostanzialmente, di analogo contenuto:
1) violazione del diritto di difesa, per essere stato aperto il dibattimento d'appello alle ore 9.31 e chiuso alle ore 9.33, così impedendo ai difensori, giunti con appena tre o quattro minuti di ritardo, dovuti alla distanza dal luogo di provenienza ed alle pessime condizioni atmosferiche, rispetto alle 9.30, indicate sull'avviso come ora d'inizio dell'udienza), di svolgere il mandato difensivo;
2) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. e), per non essere stata accolta, sulla sola base di una inesistente connessione con altri reati, l'eccezione tempestivamente proposta con la quale si denunciava l'illegittimità dell'avvenuta instaurazione del processo mediante udienza preliminare anziché, come previsto dalla norma sopracitata, mediante citazione diretta;
3) inosservanza o erronea applicazione di norme processuali unitamente a mancanza ed illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati, sulla sola base non della loro accertata, effettiva partecipazione alla rissa - come invece erroneamente ed apoditticamente affermato nell'impugnata sentenza, sulla scorta di una inesatta e parziale lettura delle risultanze processuali, ivi comprese quelle che vengono indicate come ammissioni da parte degli stessi difensori - ma soltanto della loro presenza sul luogo del fatto, ben prima dello scoppio della rissa, essenzialmente originato dal non gradito afflusso di taluni "skinheads" veneti - tra cui appunto gli attuali imputati - nel luogo in cui si svolgeva una festa organizzata da "skinheads" locali;
4) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 c.p., n. 2, per mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, nonostante fosse risultata dimostrato il comportamento gravemente offensivo tenuto dai locali nei confronti del gruppo di cui facevano parte gl'imputati;
5) vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, sulla sola base della pretesa connotazione razzista del fatto, peraltro non addebitata agl'imputati;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, salvo quanto si dirà a proposito del quinto motivo;
- che, in particolare, il primo motivo di ricorso è da ritenere infondato giacché, pur trovando conferma negli atti (esaminabili anche in questa sede, essendo stato denunciato un preteso vizio "in procedendo"), quanto dedotto dai difensori, e pur potendosi convenire con questi ultimi circa la singolarità del fatto costituito dall'avvenuta celebrazione del giudizio d'appello (peraltro disciplinato dall'art. 599 c.p.p., trattandosi di giudizio abbreviato), in appena due minuti, non può tuttavia trarsi da ciò solo la prova che detta celebrazione non abbia, in effetti avuto luogo o che sia stata affetta da nullità denunciabili o comunque riconoscibili, in difetto di specifica indicazione, in questa sede;
- che parimenti infondato appare il secondo motivo di ricorso giacché la pretesa nullità derivante dalla denunciata violazione dell'art. 550 c.p.p., oltre a non aver dato luogo ad alcun apprezzabile pregiudizio rispetto al diritto di difesa (atteso che la celebrazione dell'udienza preliminare comporta, di per sè, il massimo delle garanzie), non avrebbe comunque carattere assoluto e la sua deducibilità sarebbe quindi esclusa, a seguito della scelta degl'imputati di valersi del rito abbreviato (ved., in proposito, Cass. S.U. 21-30 giugno 2000 n. 16, Tammaro, la quale, pur riferendosi essenzialmente alla categoria dell'inutilizzabilità, per limitare solo a quella definita "patologica" la deducibilità e rilevabilità in sede di giudizio abbreviato, afferma, nel corso della motivazione, che lo stesso vale - e non avrebbe potuto, del resto, essere altrimenti - per le nullità assolute, quali previste dall'art. 179 c.p.p. e caratterizzate, come tali, dalla insanabilità e rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento);
- che, quanto al terzo motivo, se è vero che nell'impugnata sentenza non si da specifica risposta a quanto dedotto nei motivi d'appello circa la non equivalenza tra accertata presenza degl'imputati sul luogo del fatto e partecipazione degli stessi alla rissa successivamente scoppiata, è altrettanto vero che detta deduzione non teneva a sua volta alcun conto del fatto che nella sentenza di primo grado si precisava come la rissa fosse scoppiata "quasi immediatamente", alla sola vista, da parte degli "skinheads" locali, del gruppo dei veneti, peraltro giunti sul posto già "muniti di mazze e coltelli", e quindi con la chiara consapevolezza ed accettazione di quanto sarebbe avvenuto;
il che - alla luce del noto principio della integrabilità, in punto di motivazione, tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, quando il "decisum" sia conforme - vale a rendere comunque giustificata la conferma, in appello, della penale responsabilità dei ricorrenti;
- che neppure merita censura l'impugnata sentenza - contrariamente a quanto dedotto con il quarto motivo - in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, essendo questa normalmente incompatibile (secondo quanto più volte affermato da questa Corte) con il reato di rissa, salvo - come talvolta si è puntualizzato - il caso eccezionale "in cui l'azione offensiva di uno dei gruppi contendenti nella rissa sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa - da una tracotante pretesa, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo (così, in particolare, Cass. 1^, 24 settembre 1987 - 20 gennaio 1988 n. 730, Logiudice); ipotesi, quest'ultima, alla quale si richiamano, in effetti, i ricorrenti, non considerando, però, che in ogni caso l'attenuante in parola è esclusa quando vi sia reciprocità di condotte provocatorie (in tal senso, fra le altre, Cass. 1^, 24 ottobre 1996 - 13 febbraio 1997 n. 1285, Trapani, RV 206927); e, nella specie, non può dubitarsi che fosse ragionevolmente da ritenere condotta provocatoria anche quella costituita dall'avvenuta comparsa, sul luogo della programmata festa degli "skinheads" locali, del gruppo dei veneti già animati da intenzioni riconoscibilmente non pacifiche, attesa la già ricordata circostanza che essi, secondo la non contestata affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, si erano preventivamente muniti di mazze e coltelli;
- che, con riguardo al quinto motivo, la doglianza in esso espressa deve invece trovare accoglimento non, tuttavia, sotto il dedotto profilo della possibile conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, quale prevista dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 53, ma sotto il diverso ed assorbente profilo - rilevabile anche d'ufficio in questa sede, in quanto attinente alla legalità del trattamento sanzionatorio - della individuazione della pena applicabile, una volta riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, ivi compresa quella - per tale pacificamente qualificabile - di cui al comma secondo dell'art. 588 c.p.; riconoscimento, quello anzidetto, in forza del quale non sarebbe stata comunque applicabile la pena detentiva ma soltanto quella pecuniaria della multa prevista per la rissa non aggravata dall'art. 588 c.p., comma 1;
- che detta pena, per evidenti ragioni di economia processuale e con indubbio vantaggio anche per i ricorrenti (rispetto a quello che sarebbe stato l'importo della pena risultante dalla richiesta conversione della pena detentiva) può essere direttamente fissata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), , nella misura di euro ottanta di multa (p.b. euro centottanta, ridotta di un terzo per le riconosciute attenuanti e di un altro terzo per il rito);
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro 80,00 di multa.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005