Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 619
CASS
Sentenza 16 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di accesso alle pensioni di anzianità, l'art 59 comma cinquantaquattresimo della legge n. 449 del 1997, che nel quinto periodo prevede che "per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1 gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa è consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 1998", non attribuisce anche a tali lavoratori il diritto potestativo, previsto per i lavoratori considerati nel quarto periodo del comma, di richiedere, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, il prolungamento dei termini di preavviso, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 aprile 1998. Tuttavia, qualora le parti del rapporto di lavoro abbiano raggiunto un accordo volto a consentire la proroga del periodo di preavviso in corso, sostituendo a quello precedente, avente scadenza il 31 dicembre 1997, un nuovo periodo di preavviso con scadenza al 31 marzo 1998, si rende ugualmente applicabile il disposto del periodo quarto del comma, che attribuisce il diritto di accesso alla pensione per chi aveva in corso comunque un periodo di preavviso con scadenza coincidente con la decorrenza della pensione dall'1 aprile 1998.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 619
    Data del deposito : 16 gennaio 2004

    Testo completo