Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di accesso alle pensioni di anzianità, l'art 59 comma cinquantaquattresimo della legge n. 449 del 1997, che nel quinto periodo prevede che "per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1 gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa è consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 1998", non attribuisce anche a tali lavoratori il diritto potestativo, previsto per i lavoratori considerati nel quarto periodo del comma, di richiedere, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, il prolungamento dei termini di preavviso, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 aprile 1998. Tuttavia, qualora le parti del rapporto di lavoro abbiano raggiunto un accordo volto a consentire la proroga del periodo di preavviso in corso, sostituendo a quello precedente, avente scadenza il 31 dicembre 1997, un nuovo periodo di preavviso con scadenza al 31 marzo 1998, si rende ugualmente applicabile il disposto del periodo quarto del comma, che attribuisce il diritto di accesso alla pensione per chi aveva in corso comunque un periodo di preavviso con scadenza coincidente con la decorrenza della pensione dall'1 aprile 1998.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ENPALS -, in persona del commissario straordinario Gabriele Mori, elettivamente domiciliato in Roma, via Regina Margherita, n. 206, presso gli avv. Angelo Curti e Domenico De Luca, che lo difendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TE NN, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Martiri di Belfiore, n. 2, presso l'avv. Domenico Concetti, che, unitamente all'avv. Giuseppe Bosso, lo difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 101 data 22 marzo 2001 (R.G. 1369/2000);
sentiti, nella Pubblica udienza dell'8 luglio 2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Domenico Concetti;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Torino ha giudicato infondato l'appello dell'Enpals, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento della domanda di NN MO, aveva condannato l'Ente al pagamento della pensione di anzianità con decorrenza 1^ aprile 1998.
La tesi difensiva dell'Enpals, secondo cui le disposizioni della legge n. 449 del 1997 avevano impedito la maturazione, con la decorrenza pretesa, del diritto alla pensione di anzianità per il MO, è stata disattesa dalla Corte di Torino perché ricorreva, nel caso di specie, l'eccezione al blocco delle pensioni di anzianità prevista per coloro che, avendo in corso il periodo di preavviso alla data del 3.11.1997 e possedendo i requisiti per l'accesso alla pensione dall'1.1.1998, avessero chiesto entro 10 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1^ aprile 1998.
La cassazione della sentenza è chiesta sulla base di un unico motivo dall'Enpals; resiste con controricorso NN MO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché vizio di motivazione.
Premette l'Enpals che, come accertato nel giudizio di merito, il MO era in possesso di tutti i requisiti per accedere alla pensione di anzianità con decorrenza 1.1.1998, requisiti che maturavano entro il 31 dicembre 1997, al termine del periodo di preavviso;
senonché il MO aveva continuato a lavorare dopo la data predetta per aver chiesto e ottenuto dal datore di lavoro il prolungamento del preavviso fino al 31 marzo 1998.
Pertanto, a giudizio dell'Ente, non ricorreva l'ipotesi dei periodo di preavviso con scadenza successiva al 31.12.1997, per la quale soltanto si dava la possibilità di prolungamento ai fini del pensionamento con decorrenza 1.4.1998, ma quella, diversa, della possibilità di accedere al pensionamento dall'1.1.1998, possibilità di cui il MO non si era avvalso, continuando a permanere in servizio.
Aggiunge il ricorrente che, comunque, il MO non aveva fornito la prova della richiesta di prolungamento del preavviso entro 10 giorni dall'entrata in vigore della l. 449/1997 e la sentenza impugnata non conteneva alcuna confutazione di questa argomentazione difensiva formulata ai giudizi di merito.
La Corte giudica il motivo di ricorso infondato sotto entrambi i profili di censura prospettati.
Il testo dell'art. 58, comma 54, della legge n. 449 del 1997, è il seguente: Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio domanda;
le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1^ gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1^ aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1^ gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1^ gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso. Vengono in considerazione, ai fini della decisione della controversia, le disposizioni contenuteci quarto e nel quinto periodo del comma.
La tesi dell'Ente previdenziale è che, ricorrendo le condizioni di applicabilità delle previsioni di cui al quinto periodo, non sarebbe stato consentito al MO di determinare, mediante l'iniziativa di prolungare il preavviso fino al 31 marzo 1998, l'applicabilità delle previsioni di cui al quarto periodo.
La tesi non può essere condivisa, ancorché debbano essere in parte corrette le argomentazioni in diritto della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme al diritto (art. 384, secondo comma, c.p.c.). La legge ha attribuito ai lavoratori considerati, e nei confronti del datore di lavoro, il diritto potestativo di prolungare il rapporto di lavoro, da esercitare entro termini di decadenza (revoca delle dimissioni per i dipendenti pubblici;
richiesta di prolungamento del preavviso in modo da far coincidere la data di cessazione del rapporto di lavoro con quella di decorrenza della pensione di anzianità).
È pacifico che il MO versava nella situazione descritta nel quinto periodo del comma, cosicché non era titolare del diritto potestativo di determinare la protrazione del rapporto di lavoro come attribuito ai sensi del quarto periodo.
Ma, nel caso di specie, ciò non assumeva rilevanza, siccome è certo che il datore di lavoro aveva accettato la richiesta (non interessa stabilire per quali ragioni avanzata ed accolta, pur nell'insussistenza del diritto potestativo) di protrazione del rapporto di lavoro fino al 31 marzo 1998.
La situazione determinata da tale accordo ha reso applicabile alla posizione del MO il disposto del quarto periodo del comma, siccome era in corso un periodo di preavviso con scadenza successiva al 31.12.1997.
Del resto, non vi è neppure bisogno del soccorso del criterio interpretativo della conformità del precetto al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), che obbliga il giudice persino a discostarsi dal significato maggiormente plausibile sul piano letterale (cfr., da ultimo, in tema di c.d. principio di supremazia costituzionale, C. cost. n. 198 del 2003), dal momento che la disposizione è chiaramente preordinata ad attribuire agli interessati il diritto potestativo di prolungare il rapporto di lavoro solo in caso di scadenza del preavviso prima della data di decorrenza della pensione;
non certo ad escludere dall'accesso alla pensione coloro che, comunque, avevano in corso un periodo di preavviso con scadenza coincidente con la decorrenza della pensione dall'1.4.1998.
In conclusione, l'accordo intervenuto con il datore di lavoro aveva sostituito un nuovo periodo di preavviso a quello precedente, avente scadenza al 31 marzo 1998; di conseguenza, il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza 1.4.1998 era attribuito al MO dal disposto del quarto periodo del comma 54 dell'art. 591. 449/1997, sebbene non avesse esercitato il diritto potestativo al prolungamento del preavviso (attribuito solo in caso di termine inferiore); resta nell'ultima considerazione assorbito il profilo di censura circa la mancanza di prova dell'esercizio del diritto nel termine di decadenza, siccome, come si è detto, non vi era alcun diritto da esercitare a pena di decadenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorali del giudizio di Cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Enpals al pagamento delle spese, in E. 25,90 e degli onorari, in E. 2000, del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004