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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID CO, EL
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4308/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11076/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3
e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002846 IMPOSTA DI SOGG 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3438/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Immobiliare 2001 s.r.l. impugnava l' avviso di accertamento in epigrafe indicato, emesso per omesso versamento del contributo di soggiorno per l'anno 2022, chiedendone l'annullamento. L'atto impositivo e' stati notificato da Roma Capitale, in ragione della maggiore imposta dovuta per insufficiente versamento relativamente alle strutture accertate gestite dalla società contribuente. La ricorrente eccepiva il difetto di motivazione degli atti impositivi in quanto l'Ufficio, genericamente, si e' limitato a motivare l'accertamento sulla base di verifiche d'ufficio e incrocio di dati, senza documentare in alcun modo la modalità di riscontro del maggior numero di pernotti asseriti, ovvero di indicare le relative fonti di prova. Parte ricorrente faceva inoltre presente di aver regolarmente dichiarato e versato il contributo per entrambe le strutture alberghiere gestite, mentre l'accertamento riguarda erroneamente i dati cumulativi come riferiti ad una sola struttura. Rilevava infine la sproporzione delle sanzioni applicate e il mancato contraddittorio preventivo.
I giudici di primo grado respingono il ricorso rilevando che l'atto di accertamente appare basato su elementi che la societa' ricorrente non ha contestato e nel contempo la predetta societa' non ha fornito gli elementi che era suo onere provare.
Avverso detta sentenza propone appello la societa' contribuente sulla base delle medesime eccezioni gia' formulate nel ricorso di primo grado.
Roma Capitale si e' regolarmente costituita per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Preliminarmente, giova ricordare che è l'ente impositore ad essere onerato della dimostrazione dei presupposti di fatto posti a base della pretesa impositiva e anche della sua quantificazione nella misura oggetto di richiesta (cfr. Cass. N. 8136/2012). Uniformandosi ad un ormai pressoché costante orientamento della Corte di primo e di secondo grado (ad es. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 958/15/2025; n. 738/12/2025; CGT di primo grado di Roma n. 970/33/2025; n.
7333/23/2024; n. 7674/39/2025), questa Corte ritiene fondato il ricorso. Gli avvisi impugnati sono stati emessi sulla base delle risultanze ottenute dalla comparazione tra i dati caricati all'interno della piattaforma gestita dal Comune di Roma e i dati presenti nella piattaforma gestita dall' Agenzia delle
Entrate ( i cui dati corrispondono a quelli comunicati dallo stesso contribuente alla Questura e successivamente resi disponibili all'Amministrazione dal Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle
Entrate). L'estratto dei dati dichiarati sulla piattaforma è stato allegato al ricorso ed è effettivamente difforme dall'accertato; ma l'estratto dei dati presenti sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate non è in atti, nemmeno in allegato alle difese di Roma Capitale. Dunque, dell'inattendibilità dei pernotti risultanti sulla piattaforma , che sono dichiarati dall'esercente così come quelli, peraltro, risultanti all' Agenzia delle
Entrate, non viene fornita alcuna dimostrazione. Gli avvisi indicano, apoditticamente, il numero di pernotti imponibili dichiarati, il numero di esenzioni applicate e il più alto numero di pernotti che risulterebbe aliunde. E' poi indimostrata la generica affermazione di Roma Capitale che nell'accertamento sarebbe stato tenuto conto di ogni ipotesi di esenzione prevista. Oltretutto e ad abundantiam, i dati presenti all'interno delle due piattaforme non possono essere equiparati, come noto, a causa della loro eterogeneità, soprattutto con riguardo alle annualità in discussione. Il contribuente che gestisce una struttura ricettiva è tenuto all'osservanza di una serie di obblighi di legge;
infatti, allo stesso tempo, è chiamato a comunicare i dati utili ai fini del pagamento del contributo di soggiorno mediante l'utilizzo della piattaforma e a trasmettere entro 24 ore alla Questura il nominativo degli ospiti e il numero di notti prenotate attraverso la piattaforma . Ma i dati raccolti dalle stesse non sono minimamente comparabili tra loro, atteso che il Comune di Roma prevede l'inserimento di numerose esenzioni del tutto assenti sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, la piattaforma misura la durata del soggiorno in "pernotti", prendendo in considerazione le notti effettivamente trascorse dagli ospiti presso la struttura, mentre la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate misura il soggiorno in "giorni", in modo che il medesimo periodo risulterà maggiore sulla seconda piattaforma perché terrà in considerazione anche il giorno di check out.
Ancora, si osserva che alla Questura, per le ragioni proprie della norma di pubblica sicurezza, e non ai fini fiscali, debbono essere comunque denunciati (art. 109 TUPLS) tutti i soggetti che entrano nella struttura e, quindi, anche quelli che soggiornano poche ore (DayUse) cioè coloro che lasciano la stanza prima dei giorni fissati, finanche coloro che si rifiutano di versare la imposta di soggiorno rifiutando di sottoscrivere la dichiarazione, etc. E' pertanto evidente che i dati ricevuti dalla Questura - Polizia di Stato, senza una effettiva depurazione e lavorazione, non possano essere direttamente utilizzati ai fini del calcolo reale dei pernottamenti, perché riportanti dati non finalizzati a tale scopo. Roma Capitale, al di là di generiche allegazioni, non risulta avere riscontrato, nel concreto, i dati raccolti. Pertanto, non essendovi omogeneità nei processi di raccolta dei dati tra le due piattaforme (quantomeno fino alle modifiche del 2023, successive alle annualità in contestazione), qualsivoglia confronto porterà sovente ad individuare un'omissione da parte del contribuente. Il ricorso va dunque accolto sia per la mancata prova del presupposto di imposta e sia per la scarsa chiarezza della motivazione dell'atto, a fronte della complessità dell'accertamento del presupposto contributivo, tale da non consentire semplici automatismi.
Ed invero, come si è detto, l'accertamento impugnato si limita a riportare la discrasia tra i dati relativi ai pernotti dichiarati dal contribuente e quelli acquisiti in quanto resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, senza rendere edotta la parte ricorrente della tipologia dei calcoli effettivamente compiuti e alla natura dei dati utilizzati per verificare la correttezza della dichiarazione presentata, impedendole così di effettuare qualsivoglia valutazione riguardo alla fondatezza del provvedimento
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento in favore di controparte delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per il primo grado ed in euro 2.00,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge se dovuti, da corrispondersi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID CO, EL
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4308/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11076/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3
e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002846 IMPOSTA DI SOGG 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3438/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Immobiliare 2001 s.r.l. impugnava l' avviso di accertamento in epigrafe indicato, emesso per omesso versamento del contributo di soggiorno per l'anno 2022, chiedendone l'annullamento. L'atto impositivo e' stati notificato da Roma Capitale, in ragione della maggiore imposta dovuta per insufficiente versamento relativamente alle strutture accertate gestite dalla società contribuente. La ricorrente eccepiva il difetto di motivazione degli atti impositivi in quanto l'Ufficio, genericamente, si e' limitato a motivare l'accertamento sulla base di verifiche d'ufficio e incrocio di dati, senza documentare in alcun modo la modalità di riscontro del maggior numero di pernotti asseriti, ovvero di indicare le relative fonti di prova. Parte ricorrente faceva inoltre presente di aver regolarmente dichiarato e versato il contributo per entrambe le strutture alberghiere gestite, mentre l'accertamento riguarda erroneamente i dati cumulativi come riferiti ad una sola struttura. Rilevava infine la sproporzione delle sanzioni applicate e il mancato contraddittorio preventivo.
I giudici di primo grado respingono il ricorso rilevando che l'atto di accertamente appare basato su elementi che la societa' ricorrente non ha contestato e nel contempo la predetta societa' non ha fornito gli elementi che era suo onere provare.
Avverso detta sentenza propone appello la societa' contribuente sulla base delle medesime eccezioni gia' formulate nel ricorso di primo grado.
Roma Capitale si e' regolarmente costituita per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' fondato.
Preliminarmente, giova ricordare che è l'ente impositore ad essere onerato della dimostrazione dei presupposti di fatto posti a base della pretesa impositiva e anche della sua quantificazione nella misura oggetto di richiesta (cfr. Cass. N. 8136/2012). Uniformandosi ad un ormai pressoché costante orientamento della Corte di primo e di secondo grado (ad es. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 958/15/2025; n. 738/12/2025; CGT di primo grado di Roma n. 970/33/2025; n.
7333/23/2024; n. 7674/39/2025), questa Corte ritiene fondato il ricorso. Gli avvisi impugnati sono stati emessi sulla base delle risultanze ottenute dalla comparazione tra i dati caricati all'interno della piattaforma gestita dal Comune di Roma e i dati presenti nella piattaforma gestita dall' Agenzia delle
Entrate ( i cui dati corrispondono a quelli comunicati dallo stesso contribuente alla Questura e successivamente resi disponibili all'Amministrazione dal Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle
Entrate). L'estratto dei dati dichiarati sulla piattaforma è stato allegato al ricorso ed è effettivamente difforme dall'accertato; ma l'estratto dei dati presenti sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate non è in atti, nemmeno in allegato alle difese di Roma Capitale. Dunque, dell'inattendibilità dei pernotti risultanti sulla piattaforma , che sono dichiarati dall'esercente così come quelli, peraltro, risultanti all' Agenzia delle
Entrate, non viene fornita alcuna dimostrazione. Gli avvisi indicano, apoditticamente, il numero di pernotti imponibili dichiarati, il numero di esenzioni applicate e il più alto numero di pernotti che risulterebbe aliunde. E' poi indimostrata la generica affermazione di Roma Capitale che nell'accertamento sarebbe stato tenuto conto di ogni ipotesi di esenzione prevista. Oltretutto e ad abundantiam, i dati presenti all'interno delle due piattaforme non possono essere equiparati, come noto, a causa della loro eterogeneità, soprattutto con riguardo alle annualità in discussione. Il contribuente che gestisce una struttura ricettiva è tenuto all'osservanza di una serie di obblighi di legge;
infatti, allo stesso tempo, è chiamato a comunicare i dati utili ai fini del pagamento del contributo di soggiorno mediante l'utilizzo della piattaforma e a trasmettere entro 24 ore alla Questura il nominativo degli ospiti e il numero di notti prenotate attraverso la piattaforma . Ma i dati raccolti dalle stesse non sono minimamente comparabili tra loro, atteso che il Comune di Roma prevede l'inserimento di numerose esenzioni del tutto assenti sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, la piattaforma misura la durata del soggiorno in "pernotti", prendendo in considerazione le notti effettivamente trascorse dagli ospiti presso la struttura, mentre la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate misura il soggiorno in "giorni", in modo che il medesimo periodo risulterà maggiore sulla seconda piattaforma perché terrà in considerazione anche il giorno di check out.
Ancora, si osserva che alla Questura, per le ragioni proprie della norma di pubblica sicurezza, e non ai fini fiscali, debbono essere comunque denunciati (art. 109 TUPLS) tutti i soggetti che entrano nella struttura e, quindi, anche quelli che soggiornano poche ore (DayUse) cioè coloro che lasciano la stanza prima dei giorni fissati, finanche coloro che si rifiutano di versare la imposta di soggiorno rifiutando di sottoscrivere la dichiarazione, etc. E' pertanto evidente che i dati ricevuti dalla Questura - Polizia di Stato, senza una effettiva depurazione e lavorazione, non possano essere direttamente utilizzati ai fini del calcolo reale dei pernottamenti, perché riportanti dati non finalizzati a tale scopo. Roma Capitale, al di là di generiche allegazioni, non risulta avere riscontrato, nel concreto, i dati raccolti. Pertanto, non essendovi omogeneità nei processi di raccolta dei dati tra le due piattaforme (quantomeno fino alle modifiche del 2023, successive alle annualità in contestazione), qualsivoglia confronto porterà sovente ad individuare un'omissione da parte del contribuente. Il ricorso va dunque accolto sia per la mancata prova del presupposto di imposta e sia per la scarsa chiarezza della motivazione dell'atto, a fronte della complessità dell'accertamento del presupposto contributivo, tale da non consentire semplici automatismi.
Ed invero, come si è detto, l'accertamento impugnato si limita a riportare la discrasia tra i dati relativi ai pernotti dichiarati dal contribuente e quelli acquisiti in quanto resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, senza rendere edotta la parte ricorrente della tipologia dei calcoli effettivamente compiuti e alla natura dei dati utilizzati per verificare la correttezza della dichiarazione presentata, impedendole così di effettuare qualsivoglia valutazione riguardo alla fondatezza del provvedimento
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento in favore di controparte delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per il primo grado ed in euro 2.00,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge se dovuti, da corrispondersi in favore del difensore antistatario.