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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25100 BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H05301442 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H05301442 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H05301442 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso per II.DD. pro 2017 a suo carico, quale socio di Società_1 Srl, dall'Agenzia delle Entrate di Brescia, che ha dapprima accertato maggiori ricavi in capo alla predetta società e successivamente maggiori redditi di capitale in capo ai soci.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato il seguente articolato motivo:
1) violazione del divieto di concatenazione di presunzioni semplici ex art. 2727 e 2729 c.c. - difetto di istruttoria - carenza / insufficienza di motivazione - ingiustizia grave e manifesta - violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'avviso di accertamento impugnato origina da altro atto impositivo emesso a carico della Società_1 Srl, che, nella specie, è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Si evidenzia, altresì, che gli utili extra-bilancio accertati in capo alla società predetta ammontano complessivamente ad € 171.831,00 e che la quota del 25% attribuibile al sig. Ricorrente_1 risulta quindi pari ad
€ 42.957,75, sulla quale è stata applicata, poi, la percentuale del 58,14 % (art. 1 D.M. 26/05/2017), nella misura di € 24.975,64.
2. Tanto premesso, e tenendo, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre in primo luogo affrontare le questioni sollevate in ordine all'evocato difetto di motivazione, nonché con riferimento ad un asserita violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
Ora, devesi anzitutto rilevare che, nella specie, l'avviso emesso nei confronti della società è stato notificato al contribuente insieme all'avviso a suo carico.
Occorre, inoltre, evidenziare come le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere al ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000. (cfr. Cass. n. 20784/2020).
Nello specifico, l'avviso di accertamento censurato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno orientato l'attività di accertamento dell'Ufficio in modo tale da consentire al ricorrente di valutare, con pienezza di cognizione, i contenuti della pretesa fiscale e di contestare l'an e il quantum debeatur, e, quindi, risulta nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dai contenuti dell'atto difensivo. Le dedotte censure sono quindi prive di pregio.
3. Con ulteriori doglianze - trattate congiuntamente, stante la stretta ed intima connessione tra le stesse -, il ricorrente contesta l'illegittimità dell'accertamento per assenza della prova della distribuzione degli utili, negando, altresì, la possibilità di un accertamento presuntivo della distribuzione dei maggiori utili induttivamente accertati in capo ad una società di capitali, ancorché a ristretta base azionaria, per effetto del divieto di doppia presunzione (cd. presunzione a catena o praesumptio de praesumpto).
L'attuale, consolidato orientamento della Suprema Corte, cui questa Sezione si è uniformata e dal quale non ritiene di potersi discostare, è di diverso tenore.
Considerando che nella specie la ristrettezza della base sociale appare pacifica (tre soli soci), è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr. Cass. nn.
9519/2009, 9894/2011, 27049/19 e 25322/2022).
In disparte il fatto che il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare detta presunzione, affinché, però tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce, come nel caso in esame, il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.
A tal proposito, il Collegio osserva che l'accertamento societario – come già detto - non è stato oggetto di separata e tempestiva impugnazione, risultando quindi definitivo e inoppugnabile.
In definitiva, i conclamati elementi addotti dall'Ufficio restano impregiudicati, non essendo le contrarie prospettazioni del contribuente idonee a depotenziare l'oggettivo significato di quanto l'Agenzia ha adeguatamente enucleato e precisato a supporto del proprio operato.
Di qui l'infondatezza delle doglianze.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25100 BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H05301442 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H05301442 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H05301442 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso per II.DD. pro 2017 a suo carico, quale socio di Società_1 Srl, dall'Agenzia delle Entrate di Brescia, che ha dapprima accertato maggiori ricavi in capo alla predetta società e successivamente maggiori redditi di capitale in capo ai soci.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato il seguente articolato motivo:
1) violazione del divieto di concatenazione di presunzioni semplici ex art. 2727 e 2729 c.c. - difetto di istruttoria - carenza / insufficienza di motivazione - ingiustizia grave e manifesta - violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova anzitutto premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'avviso di accertamento impugnato origina da altro atto impositivo emesso a carico della Società_1 Srl, che, nella specie, è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Si evidenzia, altresì, che gli utili extra-bilancio accertati in capo alla società predetta ammontano complessivamente ad € 171.831,00 e che la quota del 25% attribuibile al sig. Ricorrente_1 risulta quindi pari ad
€ 42.957,75, sulla quale è stata applicata, poi, la percentuale del 58,14 % (art. 1 D.M. 26/05/2017), nella misura di € 24.975,64.
2. Tanto premesso, e tenendo, altresì, conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre in primo luogo affrontare le questioni sollevate in ordine all'evocato difetto di motivazione, nonché con riferimento ad un asserita violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
Ora, devesi anzitutto rilevare che, nella specie, l'avviso emesso nei confronti della società è stato notificato al contribuente insieme all'avviso a suo carico.
Occorre, inoltre, evidenziare come le diverse ragioni enunciate nell'atto impositivo siano tutte esposte con quel grado d'intelligibilità da permettere al ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000. (cfr. Cass. n. 20784/2020).
Nello specifico, l'avviso di accertamento censurato espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno orientato l'attività di accertamento dell'Ufficio in modo tale da consentire al ricorrente di valutare, con pienezza di cognizione, i contenuti della pretesa fiscale e di contestare l'an e il quantum debeatur, e, quindi, risulta nel suo complesso idoneo a garantire il diritto di difesa, come si evince, peraltro, dai contenuti dell'atto difensivo. Le dedotte censure sono quindi prive di pregio.
3. Con ulteriori doglianze - trattate congiuntamente, stante la stretta ed intima connessione tra le stesse -, il ricorrente contesta l'illegittimità dell'accertamento per assenza della prova della distribuzione degli utili, negando, altresì, la possibilità di un accertamento presuntivo della distribuzione dei maggiori utili induttivamente accertati in capo ad una società di capitali, ancorché a ristretta base azionaria, per effetto del divieto di doppia presunzione (cd. presunzione a catena o praesumptio de praesumpto).
L'attuale, consolidato orientamento della Suprema Corte, cui questa Sezione si è uniformata e dal quale non ritiene di potersi discostare, è di diverso tenore.
Considerando che nella specie la ristrettezza della base sociale appare pacifica (tre soli soci), è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr. Cass. nn.
9519/2009, 9894/2011, 27049/19 e 25322/2022).
In disparte il fatto che il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare detta presunzione, affinché, però tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce, come nel caso in esame, il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.
A tal proposito, il Collegio osserva che l'accertamento societario – come già detto - non è stato oggetto di separata e tempestiva impugnazione, risultando quindi definitivo e inoppugnabile.
In definitiva, i conclamati elementi addotti dall'Ufficio restano impregiudicati, non essendo le contrarie prospettazioni del contribuente idonee a depotenziare l'oggettivo significato di quanto l'Agenzia ha adeguatamente enucleato e precisato a supporto del proprio operato.
Di qui l'infondatezza delle doglianze.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00).