Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Minor. E ے M . N T O R 4 I ک A 8 Z ' 1 A L L R ° 1 0 41 02 /0 1 E T N S D I I 3 G S d 8 E N 9 R E 1 - S A A 5 I - D A 4 E O E T REPUBBLICA ITALIANA L R.G.N. 10092/2000 G N L E G O S E B E L Cron. 8790 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 13.12.2000 Dott. Pasquale REALE - Presidente - 66 Vincenzo FERRO - Consigliere - 66 Mario Rosario MORELLI -> SE SALME' rel. A -> 66 Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DA NA, HE IA AZ, elettivamente domiciliati in Roma, via G. Giolitti 208, presso l'avv. Rocco Bianco, rappresentate e difese dall'av. Carolina De Pasquale Miano, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti contro cons. SE LM 1 2374 2000 TURRINI ELISABETTA, quale curatrice speciale del minore AN ET;
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO, intimati avverso la sentenza della corte d'appello di Torino del 14 marzo 2000. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. SE LM alla pubblica udienza del 13 dicembre 2000; sentito l'avv. Savino IO Musto, con delega, per le ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. IO Martone che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto del 24 giugno 1998 il tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore IO PE, nato il [...] da IC PE e AR NI, confermando l'affidamento dello . stesso a un'idoena famiglia, già disposta con provvedimento urgente nel corso del procedimento. Con sentenza del 3 dicembre 1999 il tribunale ha respinto le opposizioni proposte dalla madre del minore e dall'ava materna IA ZI RD. Questa pronuncia è stata confermata dalla corte d'appello di Torino la quale ha affermato che sussisteva la situazione di abbandono del minore, perché la famiglia non era stata in grado di offrire l'apporto minimo di sostegno affettivo, psicologico e materiale di cui il minore aveva bisogno e anzi aveva cons. SE LM 2 posto in essere una situazione di maltrattamenti prolungati, che aveva inciso gravemente sulla sua personalità, compromettendone l'armonico sviluppo. Ciò, secondo la corte territoriale, era conseguenza di una situazione radicata e immodificabile a causa della personalità disturbata dei genitori e dell'ava materna. La corte territoriale ha aggiunto che il minore era felicemente inserito nel nucleo familiare degli affidatari provvisori e aveva accolto con gioia la prospettiva dell'interruzione dei rapporti con la propria famiglia d'origine. Avverso la sentenza della corte d'appello di Torino AR NI e IA ZI RD hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Denunciando la violazione degli articoli 8, 12, 15 e 17 della legge n. 184 del 1983, in relazione all'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. le ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia omesso di valutare le prove dell'interessamento della madre e della sua disponibilità ad occuparsi del figlio. Erroneamente, poi, la stessa corte avrebbe affermato che la NI sarebbe stata succube del marito, dal quale, invece, si era di fatto separata, e della propria madre e non avrebbe considerato che dopo l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine i servizi sociali non avrebbero più posto in essere alcun intervento di sostegno nei confronti della famiglia stessa. In sintesi la corte territoriale non avrebbe basato la sua decisione "sulle peculiarità del caso concreto, che non sono state oggetto di adeguato accertamento, ma sulla mera supposizione dell'esistenza dello stato ل ے cons. SE LM 3 di abbandono e non ostante che la madre avesse sempre manifestato la sua intenzione e disponibilità all'attuazione degli interventi di sostegno”. Il ricorso non è ammissibile. E' principio pacifico che il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità previsto dall'art. 17, ultimo comma, della legge. 4 maggio 1983 n. 184, è proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, il quale, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto, è configurabile soltanto nel caso della mancanza della motivazione, la quale ricorre, oltre che nell'ipotesi di totale omissione, allorquando la motivazione si articola in argomentazioni idonee a rivelare la ratio decidendi o fra di loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse od obiettivamente incomprensibili (c.d. motivazione apparente), mentre non è configurabile allorché si solleciti il controllo in ordine alla sufficienza e razionalità della motivazione con riguardo alle risultanze probatorie. Ora, nella specie, le ricorrenti appuntano le proprie critiche proprio sulla motivazione adottata dalla corte territoriale, censurandone la sufficienza, e sulla valutazione del materiale probatorio. Entrambe le censure non possono invece trovare ingresso in questa sede di legittimità. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. 4 ル cons. SE LM Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dicembre 2000. L'estensore CORTE SUPREMAD ONG Prima Sezione Civ Depositato in Cancelleria • 2.2 MAR. 2001. IL CANCELLIERE cons. SE LM S della prima sezione civile il 13 Much Il presidente ний IL CANCELLIE Liisa Passinetti M a Caminicon E N O . 4 I 8 T Z 1 R A A ° ' R L T N L S I E 3 8 G D 9 E I 1 S R - N 5 A - E D S 4 I E E A T G N O G E L E S L L E O B 2 8 E