Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA 0 33 3 IN NOME DEL POPOLO LIAN ONE LA CORTE SUPLEM Oggetto inadempimento di SEZIONE TERZA CIVILE obbligazione fideii ssoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10976/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron. 6883 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep. Morмог Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 20/11/00 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZ ONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta RE sul ricorso proposto da: dal Sig. domiciliata in ROMA VIAper diritti L3000 MUSILLI ANNA, elettivamente il IL CANCELL ERE ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DI GRAVIO DARIO, difesa dall'avvocato DI GRAVIO CESIDIO, giusta delega in atti;
ricorrente - CANCELLER A
contro
CARISPAQ CASSA DI RISPARMIO PROVINCIA DELL'AQUILA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEFFICIO CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVANNI Richiesta copia esecutiva LELY, con studio in 67100 L'AQUILA VIA S.ANDREA, 18 dal Sig. E 24,000th dirittiper LUG. 2001 2000 giusta delega in atti;
CANCELLIERE 1858 controricorrente avversO la sentenza n. 47/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA SEZIONE CIVILE, emessa il 20/1/98, depositata il 27/02/98; RG.747/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il LIRE 2000 CANCELLERIA rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 212 del 1996 il tribunale BE145500 dell'Aquila respinse l'opposizione di NA MU al BE145135 decreto ingiuntivo (n. 121 del 1995) di pagamento della BE145498 somma di L. 38.864.952, oltre agli interessi ed alle BE145497 BE145496 spese, emesso nei suoi confronti, su istanza della Cas- sa di Risparmio della provincia di L'Aquila, quale fi- deiussore di EF OC, che non aveva adempiuto le proprie obbligazioni verso la banca. La corte d'appello ha respinto il gravame LIRE 2000 dell'opponente, cui aveva resistito la banca, sui ri- CANCELLERIA lievi: che correttamente il tribunale aveva escluso la nullità della fideiussione omnibus prestata nel 1986, BE145495 prima della modifica dell'art. 1938 c.c. ad opera della BE145434 BE145493legge n. 154 del 1992, alle cui prescrizioni la banca BE145492 BE145491 2 BE145473 si era comunque adeguata, avendo la MU, con di- chiarazione del 22.5.1992, limitato la garanzia presta- ta fino alla concorrenza dell'importo di L. 60.000.000, contestualmente obbligandosi ad informarsi delle condi- zioni patrimoniali del debitore principale e dell'andamento dei suoi rapporti con l'azienda di cre- dito;
che del tutto impropriamente la MU aveva dunque prospettato, peraltro in modo generico, compor- tamenti della banca contrari ai principi di correttezza e buona fede, richiamando altresì le disposizioni di cui agli artt. 1956 e 1957 C.C. senza chiarire a quali situazioni specifiche intendesse riferirsi;
che neppure era il caso di indugiare sulla que- stione relativa al saggio di interesse praticato, posto che esso "in conformità del contratto, risulta definito nel decreto nella misura del 21,50%, ivi inclusa la prevista maggiorazione di tre punti per eccedenze di utilizzo". Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NA MU affidandosi a due motivi, cui resiste con con- troricorso, illustrato anche da memoria, la Carispaq s.p.a.- Cassa di Risparmio della provincia di L'aquila. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sulla scorta dell'assunto di fondo che la omessa 3 predeterminazione del tasso di interesse convenzional- mente applicabile rendesse "l'intero accordo fideiusso- rio assolutamente indeterminabile nel suo ammontare", con la conseguente nullità del contratto "per contrasto con una norma imperativa vigente a causa dell'intervenuta indeterminatezza dell'oggetto della prestazione", la ricorrente con i due motivi di ricorso deduce, riportandosi “integralmente a tutti i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo": a) nullità e/o inefficacia della fideiussione omni- bus, ex legge 17.2.1992, n. 154, per essere stata la fideiussione rilasciata senza la previsione dell'importo massimo garantito e con rinuncia alla li- berazione ex art. 1956 c.c.; b) nullità e/o inefficacia della fideiussione in base al diritto previgente ed ai principi enunciati dalle sentenze della cassazione del 1989, “in via gra- data eccependo" che nella specie l'operato della Cari- spaq era stato gravemente contrario agli obblighi di corretezza e buona fede, talché la fideiussione deve ritenersi nulla o quantomeno inefficace.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto, non con- sentendo una chiara ricostruzione della vicenda proces- suale, non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c.. Né rileva che il ricorrente abbia pedis- 4 sequamente riprodotto, nell'esporre il fatto, quanto si legge nella sentenza della corte d'appello nella parte dedicata allo "svolgimento del processo". A prescinde- re, invero, dalla circostanza che nella specie la parte della sentenza dedicata ai "motivi della decisione" e dal ricorrente non riportata consente la piena compren- sione della vicenda processuale, va affermato che, poi- ché è onere del ricorrente consentire alla corte di le- gittimità di avere piena contezza della vicenda nella quale si innesta la decisione sulla base della lettura ex art.del solo atto di impugnazione, è inammissibile 366, comma 1, n. 3, c.p.c. il ricorso che si limiti a riprodurre l'esposizione del fatto come sintetizzato nella gravata sentenza senza ulteriori illustrazioni, se questa contenga un'esposizione inadeguata al fine suddetto. Le censure che sostanziano il ricorso, inoltre, ri- calcano piuttosto i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero di appello, del tutto prescindendo da quanto affermato dalla sentenza di secondo grado (che pure è quella impugnata) in ordine all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riguardo alla previgen- te formulazione dell'art. 1938 c.C., che aveva escluso la configurabilità della nullità del contratto in caso di cosiddetta fideiussione omnibus. 5 secondo motivo, poi, in contrasto col principio Il autosufficienza del ricorso per cassazione, non di chiarisce in alcun modo le ragioni per le quali si as- sume che il comportamento della banca sia stato contra- rio agli obblighi di correttezza, diligenza e buona fe- de;
mentre il primo non contiene alcun cenno alla SO- pravvenuta delimitazione convenzionale della garanzia a L. 60.000.000, costituente cifra superiore a quella ri- chiesta dalla banca per capitale ed interessi. Né il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1284, comma 3, C.C. laddove - peraltro in contrasto con l'orientamento secondo il quale il tasso di interesse convenzionale è determinabile anche per relationem, me- diante rinvio a dati estrinseci al contratto, purché individuabili con sicurezza e sottratti all'arbitrio del creditore sembra dolersi che tanto non sia stato fatto. Ma neppure qui spiega in quale senso il tasso non fosse, a suo avviso, predeterminato.
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna il ricorrente alle spese, che liquida in L.179.900 oltre a L.
2.000.000 per onorari. Roma, 20 novembre 2000 Il presidente Il consigliere estensore Ярибон Fiducia Hiffores Huntin 6 hoooo 2900001 CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Abby Depositata in Cancelleria -7 MAR. 2001 Oggi, li IL CANCELLIERE Giovanni Giambattistathey ROMA 2 UFFICIO DELLE 23 APR. Corie 4 Registrato in dala 290.000 14.197versate S. al n. NT (lire p. Il Dirigento Area Servizi APPO) (D.ssa Maria Grazia Ciudiziari All Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHINI)