Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
0 556 1 /03 E S O P IM ITALIANA ск A D . P . E D T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N at 27 tak L E b S a E t CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INDENNITA' DI SEZIONE PRIMA CIVILE ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 17895/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron. 12277 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. 1521 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 05/12/2002 Dott. Fabrizio FORTE Dott. Angelo SPIRITO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL LI, ND STEFANO, NELLA QUALITA' DI EREDI DI CARABINI ANDREA CARABINI ANGELA, CARABINI MARIA, BETTOLO 4, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. MAGRONE, presso l'avvocato FABRIZIO BROCHIERO rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO MIGANI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti
contro
IDICE SPA, in persona del legale rappresentante pro 2002 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ITALO 2261 CARLO FALBO 22, presso l'avvocato FRANCESCO COLUCCI, 1 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 689/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato MIGANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato COLUCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Prefetto di Forlì, con decreto in data 4.8.1984, disponeva l'occupazione temporanea e d'urgenza di una porzione dei terreni di proprietà di LA, DE e AR AB, dell' estensione di mq. 586, necessari per la costruzione della variante, tra Cesenatico e Vi- serba, della SS. n 16. Succcessivamente la s.p.a. Indice, società espro- priante, comunicava alle AB l' indennità provvi- soria di espropriazione quantificata in £ 2.810.707 e, 2 con distinto atto, notificato in data 14.3.1991 veniva poi comunicata l'indennità definitiva quantificata in £ 7.205.280 di cui £ 4.596.000 per il terreno espropriato pari a mq. 383, e £ 2.532.340 per indennità di occupa- zione d'urgenza, per mesi 77. Avverso le indennità di espropriazione e di occupa- zione legittima proponevano opposizione LA, DE e AR AB convenendo avanti alla Corte di appel- lo di Bologna la società espropriante. Costituitasi in giudizio la società IDICE eccepiva, in rito, l'incompetenza del giudice adito, essendosi realizzata, prima della pronunzia del decreto di espro- pric, l'accessione invertita del terreno per la sua ir- reversibile destinazione all'opera pubblica e nel meri- to l'infondatezza dell'opposizione. Con sentenza in data 23.6.1999 la Corte d'appello di Bologna respingeva l'eccezione di incompetenza e de- terminava in £ 10.711.042 l'indennità di espropriazione ed in £ 9.378.400 l'indennità di occupazione legittima. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello proponevano ricorso IN LI e TE ON, quali eredi di DE AB, nonchè LA e AR AB. Resiste con controricorso la s.p.a. IDICE Motivi della decisione 3 Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamenta- no violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992, così come modificato dalla L. 549/1995. Osservano i LI che la Corte di appello al fine di determinare l'edificabilità о meno dell' area in questione ha dato esclusiva rilevanza all'edificabilità legale senza tenere nel dovuto conto che l'art. 5 bis 4. n 359/1992 prevede che, al fine che qui rileva, si debba tenere conto delle possibilità legali ed effetti- ve di edificazione, dizione che rende evidente che la valutazione della natura di un suolo debba essere ef- fettuata tenendo conto, disgiuntamente, di entrambe le possibilità previste dalla legge. Ciò sulla base dell'ovvia considerazione che qualo- un'area sia già legalmente edificabile non residua ra spazio per la ricerca e valutazione di ulteriori possi- bilità fattuali, che possono al più rilevare al fine di determinare la maggiore o minore appetibilità del ter- reno ma non al fine di determinarne l'edificabilità. Qualora la riportata interpretazione dell'art. 5 bis L. 359/1992 non dovesse essere seguita irrilevante diverrebbe il quinto comma dell'articolo stesso che de- manda ad un emanando regolamento del Ministero dei LL.PP. il compito di indicare i requisiti ed i principi che definiscono l'edificabilità di fatto. 4 Edificabilità di fatto esistente nella specie come esattamente rilevato dal C.T.U. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Invero la Corte di cassazione ha più volte precisa- esaminando proprio le questioni oggi riproposte con to, ricorso in esame, che l'edificabilità di un 'area, il nell'ipotesi di vigenza di uno strumento urbanistico, deve essere accertata solo sulla base di tale strumen- to, avendo l'edificabilità di fatto valenza residuale all'e sclusivo fine di determinare l'esatto valore di mercato del bene. (ex plurimis Cass. civ. sez. I 19.9.2001 n 11764%; Cass. civ. sez. I 26.6.2001 n 8685). A tale giurisprudenza si ritiene di dover dare con- tinuità posto che, come già precisato, le argomentazio- ni oggi riproposte sono già state esaminate e respinte sia nelle sentenze indicate che in numerose altre deci- sioni. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna i ricorrenti al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità di cui Euro 100/00 per esborsi, Euro 1300/00 per onorari di avvocato, oltre alle spese forfettarie d'ufficio ed 5 agli altri accessori, come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 5 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Giovanni, Losavio Mazo daring CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Domeinterlacalufe Depositato in Cancelleria - 9 APR. 2003 it IL CAND 6