Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8767 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e l . a E N n E e , p N 1 O 8 a I 9 Z m 1 A e - LA CORTE SUP018 767/0 2 t R 1 s T i 1 S s - I l 4 G 2 a E R . e REPUBBLICA ITALIANA L h A c D i 3 f i 2 E d T IN NOME . o N T m E R S E A ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 1760/00 Consigliere Cron. 24027 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Ugo VITRONE Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud.25/02/02 Rel. Consigliere - Dott. Vittorio RAGONESI - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA NANNINI GILBERTO, elettivamente VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso l'avvocato GIUSEPPE CALA', che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente Sp
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - 2002 contro 482 -1- SORIT RAVENNA SpA;
- intimata avversO il provvedimento del Tribunale di RAVENNA, Sezione distaccata di LUGO, emesso il 14/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione del 18.11.1998, emessa dal Servizio Ispezione del Lavoro di Ravenna, relativa alla violazione della legge 727/78 in ordine alle modalità d'uso di un 'apparecchio cronotachigrafo. Il ET fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.10. 1999 e, non essendo a tale udienza nessuno comparso, convalidava l'ingiunzione ai sensi dell'art. 23 comma 5 L. 689/81. Il NN ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. Si è costituito con controricorso il Prefetto di Ravenna. All'udienza del 25.02.02 la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il NN assume la violazione degli art.181 e 309 cpc da parte della sentenza impugnata, per non avere il giudice disposto il rinvio dell'udienza del 14.10.99, in cui nessuna delle parti era comparsa, invece di convalidare il provvedimento impugnato. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 23 comma 5° della legge 689/81, per avere omesso il giudice di motivare l'ordinanza impugnata anche in ordine alla verifica della documentazione allegata. Con ulteriore argomentazione il ricorrente chiede la rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis cpc. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché trova applicazione, nella specie, in ragione del principio di specialità, l'articolo 23 della legge 689/81,che si pone come norma speciale rispetto all'art. 181 cpc, e che prescrive che in caso di mancata comparizione dell'ingiunto alla prima udienza di comparizione si deve procedere a convalida dell'ordinanza- ingiunzione. Ne consegue che correttamente il giudice di merito non ha fatto ricorso al disposto del citato art. 181 cpc e non ha, quindi, proceduto al rinvio ad altra udienza.. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che, in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, la convalida del provvedimento opposto per mancata comparizione dell'opponente all'udienza può essere adottata solo ove difetti la evidenza della illegittimità "ex actis" dell'atto opposto. A tal fine il giudice deve, sia pur sinteticamente, motivare in ordine alla non fondatezza dell'opposizione da valutare in base ai motivi del ricorso ed alla documentazione allegata agli atti .Pertanto, l'assoluta mancanza di motivazione al riguardo importa la illegittimità dell'ordinanza di convalida (Cass 1003/98; Cass 6571/99;Cass 1694/00; Cass 3763/01) . Nel caso di specie, il tribunale di Ravenna si è limitato a dar atto della mancata comparizione delle parti ed ha convalidato l'ordinanza ingiunzione senza fornire alcuna motivazione in ordine alla mancanza di ogni evidenza della illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso va,pertanto, accolto limitatamente a tale motivo,restando assorbito il terzo,e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al tribunale di Ravenna che si atterrà nel decidere al principio dianzi esposto e che provvederà anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di
PQM
Ravenna anche per le spese. Roma 25.02.02. Il Cons.est. ісу Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GIU. 2002 IL CANCELLIERE Maria Di NuzzoMarie Di Oggi, IL CANCELLIERE Maria DiNozzo Diruzzo I 9 L 8 L 6 O B . E e N l a , E n 1 N e 8 O p I 9 Z 1 a A - m 1 R e 1 T t - S I s 4 i G s 2 E l . R a L A e 3 D h 2 c E i f . T i N T d E o R S m A E