Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2004, n. 13253
CASS
Sentenza 27 gennaio 2004

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La revoca del decreto di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato è immediatamente ricorribile in cassazione solo se emessa su richiesta dell'ufficio finanziario competente, ai sensi del disposto di cui agli artt. 112, comma primo lett. d) e 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre negli altri casi, in mancanza di una specifica disciplina, deve applicarsi in via analogica l'art. 99 d.P.R. cit., che prevede la reclamabilità dell'originario provvedimento di diniego di ammissione davanti al presidente del tribunale o della corte d'appello (nella fattispecie, la Corte non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ma in base al principio di conservazione dell'impugnazione ha qualificato il ricorso per cassazione quale reclamo ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 e ha ordinato la trasmissione degli atti al presidente della corte di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2004, n. 13253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13253
    Data del deposito : 27 gennaio 2004

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