Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
La revoca del decreto di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato è immediatamente ricorribile in cassazione solo se emessa su richiesta dell'ufficio finanziario competente, ai sensi del disposto di cui agli artt. 112, comma primo lett. d) e 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre negli altri casi, in mancanza di una specifica disciplina, deve applicarsi in via analogica l'art. 99 d.P.R. cit., che prevede la reclamabilità dell'originario provvedimento di diniego di ammissione davanti al presidente del tribunale o della corte d'appello (nella fattispecie, la Corte non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ma in base al principio di conservazione dell'impugnazione ha qualificato il ricorso per cassazione quale reclamo ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 e ha ordinato la trasmissione degli atti al presidente della corte di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2004, n. 13253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13253 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. Presidente del 27/01/2004
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere N. 129
Dott. DE BIASE Arcangelo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere N. 011017/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI AN N. IL 31/03/1924;
2) MINISTERO DEL TESORO;
avverso DECRETO del 06/02/2002 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi non luogo a procedere e trasmettersi gli atti al Tribunale di Calatanissetta.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 25.2.2002 CO AD ha proposto ricorso avverso il decreto 6.2.2002 della Corte di assise d'appello di Caltanissetta con il quale è stato revocato il provvedimento 11.10.2000 della stessa Corte di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Osserva questa Corte che il provvedimento di revoca è ricorritele direttamente per cassazione unicamente quando è emesso sulla richiesta proveniente dall'ufficio finanziario competente, ai sensi dell'art. 113 D.P.R. 115/02 (già art. 10, comma 2^, legge 217): nel caso in cui invece il decreto venga emesso mota proprio, situazione non regolata espressamente dalla legge, tanto se la revoca abbia luogo all'esito delle informative richieste dal giudice nel momento in cui ammette al patrocinio dei non abbienti, ipotesi espressamente prevista dall'art. 112, co. 2, D.P.R. cit. (già art. 6, comma 1^ bis, in rei. art 1, comma 9^ bis e ter, legge 217), ma non regolata circa i mezzi d'impugnazione, quanto se sia frutto di iniziativa del giudice sul presupposto di un opinabile potere di autotutela (negato dalla prevalente giurisprudenza: cfr. per tutte Cass., sez. 4^, 11.12.2002, Greco), la situazione è assimilabile a quella che discende dall'originale diniego di ammissione, ed il provvedimento deve ritenersi reclamatale a norma dell'art. 99, comma 1^ (già art. 6 comma 4^ della legge 217/90), davanti allo stesso giudice che lo ha emesso (Cassazione penale, sez. 6^, 26 marzo 1998, n. 1078, Sinisi;
Cass., 18.4.2002, Contrafatto), ed ora innanzi al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello. Indubbiamente il ricorrente ha fatto erroneamente uso del ricorso per Cassazione, e ciò comporta il dilemma se debbano trasmettersi gli atti al giudice che ha emesso il provvedimento, competente sul ricorso-reclamo o lo si debba dichiarare inammissibile.
Secondo un orientamento giurisprudenziale minoritario, il ricorso per Cassazione proposto dall'interessato ai sensi dell'art. 6 comma 4^ l. 30 luglio 1990 n. 217 (ora art. 99, comma 1^ D.P.R. 115/02) va dichiarato inammissibile anche se con lo stesso siano dedotti vizi di legittimità, atteso che il rimedio previsto dalla legge ha natura di "reclamo" o "opposizione", da proporsi innanzi allo stesso organo giudiziario che ha emesso il provvedimento (ora al presidente del tribunale o della corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato); ne' può esserne ordinata la trasmissione al giudice competente in quanto trattandosi di rimedi non omogenei non opera il principio di conservazione dell'impugnazione (Cassazione penale, sez. 3^, 21 gennaio 2001, n. 5952, Roman Faiardo Ced Cassazione 2001, RV. 218959; Cassazione penale, sez. 4^, 5.12 2002, Oppedisano). Altro sarebbe infatti un rimedio oppositivo, altro un rimedio impugnativo.
Ritiene questo collegio che vada condiviso invece il decisum delle SS.UU. di questa Corte, che con sentenza 24.11.1999, n. 25, Di Dona, in cui peraltro l'affermazione costituiva un obiter dictum, ribadita dalla sentenza 31.10 - 20.12.2001, Bonaventura, che ha affrontato ex professo la questione, hanno ritenuto che debba valere il principio di conservazione dell'impugnazione, indipendentemente dal nomen iuris che erroneamente sia stato attribuito all'atto, volto a provocare l'eliminazione dal mondo giuridico o la modificazione di un provvedimento giurisdizionale, quando è chiara la volontà in tal senso, sul rilievo che il nuovo codice di rito ha optato senza possibilità di equivoci per una concezione sostanziatistica, che privilegia l'esatta qualificazione dell'impugnazione da parte del giudice officiato, imponendo la rimessione degli atti al giudice effettivamente competente in ordine al mezzo consentito, anche qualora la volontà della parte sia volta ad officiare il giudice del mezzo non consentito, ed addirittura qualora l'atto di parte, pur non potendosi qualificare impugnazione in senso stretto, sia comunque diretto ad ottenere rimedio a determinate situazioni (Cass. pen., sez. 5^, 1.2.2001, Biancardo). Pertanto anche il ricorso-reclamo, quale mezzo volto ad ottenere la rimozione di un provvedimento pregiudizievole, deve considerarsi retto, sulla scorta della concezione sostanzialistica, dai principi dell'art. 568, co. 5^, c.p.p.. Ne consegue che gli atti vanno trasmessi all'autorità competente ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115.
P.Q.M.
qualificato il ricorso per Cassazione quale ricorso ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/02, ordina trasmettersi gli atti al Presidente della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004