Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 3
Come riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia CEE del 10 luglio 1997 in causa C-373 del 1995, non confligge con l'ordinamento comunitario la delimitazione - posta dallo Stato Italiano all'art. 2 comma settimo del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile) - al risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1990 n. 987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro, poiché detto danno può essere legittimamente risarcito con l'applicazione retroattiva delle misure di attuazione adottate tardivamente, ivi comprese le limitazioni dell'obbligo di pagamento a carico dell'organismo di garanzia, come previsto dall'art. 4 n. 3 della stessa Direttiva. Peraltro con detta disposizione i lavoratori non subiscono alcun danno per la ritardata attuazione della Direttiva perché, ove questa fosse stata tempestivamente recepita, non avrebbero ricevuto più di quello che con essa hanno diritto a percepire, atteso che la tempestività dell'attuazione non avrebbe precluso la fissazione di un tetto massimo, come previsto dall'art. 4 n. 3 della stessa Direttiva. (Nella specie, in applicazione di detto principio, è stata confermata la sentenza di merito che aveva limitato il risarcimento alle tre mensilità del trattamento straordinario di integrazione salariale, escludendo le richieste quote mensili delle mensilità aggiuntiva e dell'indennità sostitutiva delle ferie).
Poiché il risarcimento del danno derivante dalla ritardata attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1980 n. 987 (sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) non può essere determinato in misura superiore alla somma che si avrebbe avuto diritto a percepire ove la norma comunitaria fosse stata tempestivamente attuata, gli interessi e la rivalutazione relativi al risarcimento del danno non possono decorrere da data anteriore a quella del fallimento, atteso che la Direttiva non prevede la medesima tutela che spetterebbe nei confronti del datore di lavoro (per il quale l'obbligo di pagamento sorge alla data di maturazione del credito), ma pone l'obbligo di pagamento delle tre mensilità di retribuzione non corrisposte a carico di un organismo di garanzia, che deve provvedere solo quando il datore di lavoro si trovi in stato di insolvenza, per cui prima di detta data l'organismo di garanzia non deve ne' può provvedere al pagamento. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso che rivalutazione e interessi sull'indennizzo previsto dall'art. 2 comma settimo del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 potessero decorrere dalla data di maturazione del credito di lavoro, e ne aveva fissato la decorrenza dalla data del fallimento. La S. C. ha peraltro osservato che detto trattamento era più favorevole di quello previsto "a regime" per il quale interessi e rivalutazione decorrono dalla data della domanda, la quale può essere inoltrata al Fondo di garanzia solo dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo)
Ai sensi del comma quarto, espressamente richiamato dal comma settimo dell'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, il risarcimento del danno derivante dalla ritardata attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1980 n. 987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere calcolato detraendo le retribuzioni ovvero gli acconti percepiti non già dal massimale di legge (triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile), ma dal credito di lavoro relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione, procedendo poi alla riduzione della somma così ottenuta , se superiore, nei limiti del massimale di legge .In tal guisa anche il lavoratore che abbia già percepito cospicui acconti ha diritto al massimale in misura integrale, perché il suo effettivo credito residuo era superiore al massimale stesso, mentre, diversamente opinando, anche il lavoratore avente un credito superiore al massimale non ne avrebbe mai diritto nella misura integrale per il solo fatto di aver percepito degli anticipi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/1999, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EC LE, RD DI, BE LE, OT AV, ZZ IO, SO RA, RO AM, NI PA, LD EP, IN MA, CE MA, TR IO, IA BE, EN MA, ST LO, NA AN, IO LU, IN OS, ZZ LE, DE ON TO, NI IG, TI ER, SI DE, TI IT, LO OR, CO MA, CO IA, FÈ NA, UN ZI, EC RE, NI OL, ZO NO, NI ER, ER SI, GU ZO, MU LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato AMOS RE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, FEDERICO FREDIANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e da
SA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo STUDIO RE e D'NA, rappresentato e difeso dagli avvocati AMOS RE, FEDERICO FREDIANI, giusta procura speciale per atto Notaio Maria Patrizia BERSOTTI rep. 10677 del 30/05/97;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELA FREZZA n.17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 199/96 del Tribunale di MONTEPULCIANO, depositata il 03/07/96, R.G.N. 155/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato Antonio TODARO;
udito l'Avvocato Giuseppe LI MARZI per delega ALLEVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con ricorso del 21.2.95 IO TI e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati proponevano appello al Tribunale di Montepulciano avverso la sentenza in data 16/28.2.94 con cui il locale Pretore del lavora aveva dichiarato improcedibile per intervenuta decadenza annuale il loro ricorso teso ad ottenere da parte dell'Inps e/o della Stato Italiano il pagamento dell'indennizzo di cui all'art.2 settimo comma del D.Lvo 27.1.92 n. 80 per la ritardata attuazione della Direttiva Cee n. 987 del 1980.
L'Inps, nel costituirsi in giudizio, aderiva al motivo d'appello proposto dagli attori convenendo che non era maturata la decadenza e chiedeva venissero determinate tramite CTU le somme spettanti, maggiorate dei soli interessi. Costituitasi la Repubblica Italiana che insisteva nella eccezioni già sollevato ed esperita consulenza contabile, il Tribunale adito, con sentenza del 25.6/3.7.96, rigettata la domanda nei confronti della Repubblica Italiana, condannava l'Inps a pagare a ciascuna dei lavoratori le somme rispettivamente indicate, con esclusione di TE BA, IA BA, LE RB ed ZA RR, oltre monetaria e interessi con decorrenza dalla data di apertura delle singole procedure concorsuali.
Il Tribunale - premessa la tempestività dell'azione esercitata come era pacifica tra le parti e premesso altresì che era ormai certa, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, la esclusiva legittimazione passiva dell'Inps - riteneva corretti i conteggi effettuati dal CTU giacché, stante il tenore del secondo comma del l'art. 2 del D.Lvo, si doveva fare riferimento al "tetto" del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile vigente al momento in cui erano maturati i crediti di lavoro e si dovevano detrarre dall'importo complessivo massima erogabile così determinato le somme già percepite dai lavoratori in accanto: senza detta detrazione Infatti si potrebbe verificare una sperequazione tra coloro che avevano già percepito acconti e coloro che non li avevano percepiti, parché tutti finirebbero con il ricevere dall'Inps la stessa somma. Sulla scorta di queste argomentazione il Tribunale escludeva l'esistenza di crediti residui della BA, della BA, del RB e del RR di cui rigettava le domande. Indi il Tribunale, esclusa la natura di credito di lavoro ed affermata la natura risarcitoria dell'indennità spettante per l'inadempienza dello Stato Italiano all'obbligo di attuazione della direttiva, riconosceva il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi della data della dichiarazione di fallimento, in quanto il danno sofferto dai lavoratori - pur risalendo all'inadempimento del datore di lavoro - derivava direttamente dell'insoddisfazione del relativo diritto in sede fallimentare.
Avverso detta sentenza i lavoratori in epigrafe indicati propongono ricorso affidato a tre motivi.
Resiste l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELA DECISIONE
Con il prima motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.5 del Trattato CEE, dell'art. 4, punti 1 e 3, della Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 ( 80/98 7/Cee) e della sentenza della Corte di Giustizia 19 novembre 1991 (C - 6/90 e C 9/90) VI e CI e altri. I ricorrenti - premesso che gli Stati membri erano tenuti a dare attuazione alla Direttiva sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro entro il 23 ottobre 1983 che l'inadempimento dell'Italia era stato accertato con sentenza 2 febbraio 19, 99 e che con la sentenza VI era stato poi sancito il diritto al risarcimento nel confronti della Stato per la mancata attuazione della Direttiva - affermano di aver proposta nei confronti dell'Inps un'azione diretta al risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva attuazione della direttiva, facendo valere il diritto ad essere risarciti integralmente per i crediti sarti negli ultimi tre mesi del rapporto, compresa, per ciascun mese, la retribuzione, la quota mensile di tredicesima e quattordicesima mensilità, l'indennità di mancato preavviso, il compenso per la quota mensile di ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione. La facoltà, di cui all'art. 4 n. 3 della Direttiva, di imporre un massimale alla garanzia riconosciuta ai lavoratori delle imprese insolventi, avrebbe consentito allo Stato italiano di prevedere un tetto ai crediti spettanti, ma ciò solo per le situazioni a regimre, mentre analogo tetto non avrebbe dovuto essere fissato per le situazioni precedenti, come sarebbe desumibile da talune affermazioni fatte dalla Corte di Giustizia.
In ogni caso l'imposizione di un massimale anche per le situazioni anteriori violerebbe il principio generale di irretroattività della legge.
La Commissione della Comunità, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia a norma dell'art. 177 del Trattato CEE Della Pretura circondariale di Venezia, era pervenuta a conclusioni diverse da quelle adottate dalla pronuncia 285 del 1993 della Corte Costituzionale. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del Trattato Cee nonché dell'art. 4 co. 3 della Direttiva 80/987/Cee in combinato disposto con gli artt. 48, lett. b,
L. 29/12/90 n. 428 e artt. 1 e 2 co.2 comma 7 D.lvo 80/1992, in quanto ai sensi di dette disposizioni occorre in primis quantificare l'inadempimento deducendo dalla retribuzione inizialmente dovuta l'acconto percepito: ottenuto così l'ammontare dell'inadempimento effettivo, si dovrebbe confrontarlo con il massimale al fine di liquidare la porzione non eccedente, mentre la sentenza impugnata aveva svincolato l'acconto dal credito complessivo per usarlo in diminuzione del massimale, salvo poi confrontare il massimale residuo con l'inadempimento effettivo. Il confronto tra lavoratori con o senza acconti sarebbe inammissibile perché tendente a parificare situazioni disomogenee, stante la diversità dell'inadempimento risarcibile.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 409 e 429 c. p. c. giacché, trattandosi di risarcimento danni, la rivalutazione e gli interessi dovrebbero maturare con decorrenza (retroattiva rispetto all'entrata in vigore della norma) dalla maturazione del credito, cioè dal verificarsi della perdita retributiva.
Il prima motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento. Infatti la previsione ad opera del settimo comma dell'art. 2 del D.lvo 80/92 che il risarcimento del danno da ritardata attuazione della Direttiva sia sottoposta allo stesso massimale previsto per le situazioni a regime (ossia per le procedure concorsuali intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge) non confligge affatto con le norme comunitarie, come recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 10 luglio 1997 - causa C- 373/93, avente ad aggetta propria la legislazione italiana in esame e la domanda di lavoratori che facevano valere il diritto all'integrale risarcimento del danno, chiedendo oltre le retribuzioni degli ultimi tre mesi anche le mensilità aggiuntive e la quota mensile delle ferie.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che nell'ambito del risarcimento del danno subito da taluni lavoratori a seguito della tardiva attuazione della Direttiva 80/987 lo Stato membro può legittimamente applicare con efficacia retroattiva nei loro confronti le misure di attuazione adottate tardivamente - ivi comprese le norme anticumolo o altre limitazioni dell'obbligo di pagamento a carico dell'organismo di garanzia - a condizione che la Direttiva sia stata regolarmente recepita, è solo fatta salva per i beneficiari la possibilità di dimostrare l'esistenza di danni ulteriori eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva.
I ricorrenti non hanno però allegato ne' dimostrato di aver subito danni ulteriori e diversi, e d'altra parte questi sarebbero difficilmente rinvenibili sulla scorta di quanto rilevato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 285/93, perché "la norma è congegnata in modo da ottenere praticamente un risultato analogo a quello della retroattività della disciplina dell'intervento del Fondo di garanzia nel sistema a regime". In effetti nessun danno i ricorrenti subiscono per il ritardo nell'attuazione della norma comunitaria perché, ove questa fosse stata tempestivamente recepita, non avrebbero ricevuto più di quello che hanno ora diritto a ricevere, posto che la tempestività dell'attuazione non avrebbe precluso la fissazione di un tetto massimo, come sancito dall'art. 4 n. 3 della stessa Direttiva, sulla scorta dal quale l'art. 2 comma 7 del D.lvo 80 del 1992 ha previsto un tetto anche per il danno da ritardata attuazione.
Invero l'ammontare del danno che si può pretendere per la tardiva attuazione della Direttiva non può superare quanto sarebbe spettato in caso di sua tempestiva attuazione e quindi i ricorrenti non si possono dolere della riduzione nei limiti del massimale che la norma comunitaria consentiva di fissare.
Va invece accolta il secondo motivo di ricorso.
Per determinare il credito dei ricorrenti doveva essere preliminarmente calcolato il credito relativa agli ultimi tre mesi di lavoro e quindi dovevano essere detratte le retribuzioni percepite. La somma così ottenuta, se era inferiore al massimale fissato dall'art. 2 secondo comma del D.lvo, doveva essere integralmente pagata dal Fondo di garanzia, mentre se era superiore doveva essere ridotta nei limiti del massimale stesso. Ossia occorreva prima accertare la somma effettivamente spettante detraendo il percepito dal credito di lavoro maturata e solo all'esito di questa operazione si poteva operare la riduzione nei limiti del massimale, mentre non era consentito detrarre il percepito direttamente dal massimale. Lo fa palese il comma quarto dell'art. 2 laddove prevede che il pagamento di cui al comma 1 - costituito dalle retribuzioni degli ultimi tre mesi di rapporto - non è cumulabile con le retribuzioni percepite nello stesso periodo: ciò significa che il percepito si deve detrarre dal complessivo credito di lavoro e non dal massimale. In tal guisa anche un lavoratore che abbia ricevuto cospicui anticipi può avere diritto al massimale in misura integrale perché il suo effettivo credito residuo era superiore la massimale stesso. Diversamente opinando, anche colui che vantasse un credito residuo ben superiore al massimale non si vedrebbe mai riconoscere il massimale in misura integrale per il solo fatto di aver ricevuto degli anticipi.
Le argomentazioni del Tribunale sulla parità di trattamento tra lavoratori non sono condivisibili, perché la disparità della misura del credito di lavoro vantano da ciascuno.
Da respingere è invece il terzo motivo.
Gli interessi e la rivalutazione monetaria non possono decorrere dalla data di maturazione del credito - come pretendendo i ricorrenti - in quanto la Direttiva, e quindi anche la normativa interna di attuazione, non sanciscono la stessa tutela che spetterebbe nei confronti del datore di lavoro, per il quale l'obbligo di pagamento sorge alla data di maturazione del credito. Infatti esse pongono l'obbligo di pagamento di tre mensilità di retribuzioni non corrisposte a carico di un organismo di garanzia non può ne' deve intervenire e quindi nessun obbligo di pagamento può sorgere nei suoi confronti prima di questo momento.
È ben vero che nella specie si controverte del risarcimento del danno derivante dalla ritardata attuazione della normativa comunitaria;
tuttavia questo danno, come già rilevato, non può essere determinato in misura maggiore rispetto a quella cui si avrebbe avuto diritto ove la norma comunitaria fosse stata tempestivamente attuata.
La decorrenza degli interessi e della rivalutazione fissata dal Tribunale della data del fallimento, avvenuto in data anteriore al D.lvo 80/1992, consente il risarcimento dell'integrale pregiudizio subito dai lavoratori per il ritardato conseguimento delle somme spettanti a causa della tardiva attuazione della direttiva. Si tratta peraltro di un trattamento più favorevole di quello previsto a regime, nel quale gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla domanda (cfr. art. 2 comma 5 del D.lvo), la quale può essere inoltrata al Fondo di garanzia solo dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo (cfr. art. 2 comma 3 del D.lvo che fa riferimento all'art. 2 comma 2 della L. 297/82 sul Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto).
Vanno quindi respinti il primo ed il terzo motivo, mentre va accolto il secondo;
la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Siena, il quale provvederà, anche in ordine alle spese del presente giudizio, sulla base dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Siena.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999