Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/1999, n. 3382
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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Come riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia CEE del 10 luglio 1997 in causa C-373 del 1995, non confligge con l'ordinamento comunitario la delimitazione - posta dallo Stato Italiano all'art. 2 comma settimo del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile) - al risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1990 n. 987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro, poiché detto danno può essere legittimamente risarcito con l'applicazione retroattiva delle misure di attuazione adottate tardivamente, ivi comprese le limitazioni dell'obbligo di pagamento a carico dell'organismo di garanzia, come previsto dall'art. 4 n. 3 della stessa Direttiva. Peraltro con detta disposizione i lavoratori non subiscono alcun danno per la ritardata attuazione della Direttiva perché, ove questa fosse stata tempestivamente recepita, non avrebbero ricevuto più di quello che con essa hanno diritto a percepire, atteso che la tempestività dell'attuazione non avrebbe precluso la fissazione di un tetto massimo, come previsto dall'art. 4 n. 3 della stessa Direttiva. (Nella specie, in applicazione di detto principio, è stata confermata la sentenza di merito che aveva limitato il risarcimento alle tre mensilità del trattamento straordinario di integrazione salariale, escludendo le richieste quote mensili delle mensilità aggiuntiva e dell'indennità sostitutiva delle ferie).

Poiché il risarcimento del danno derivante dalla ritardata attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1980 n. 987 (sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) non può essere determinato in misura superiore alla somma che si avrebbe avuto diritto a percepire ove la norma comunitaria fosse stata tempestivamente attuata, gli interessi e la rivalutazione relativi al risarcimento del danno non possono decorrere da data anteriore a quella del fallimento, atteso che la Direttiva non prevede la medesima tutela che spetterebbe nei confronti del datore di lavoro (per il quale l'obbligo di pagamento sorge alla data di maturazione del credito), ma pone l'obbligo di pagamento delle tre mensilità di retribuzione non corrisposte a carico di un organismo di garanzia, che deve provvedere solo quando il datore di lavoro si trovi in stato di insolvenza, per cui prima di detta data l'organismo di garanzia non deve ne' può provvedere al pagamento. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso che rivalutazione e interessi sull'indennizzo previsto dall'art. 2 comma settimo del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 potessero decorrere dalla data di maturazione del credito di lavoro, e ne aveva fissato la decorrenza dalla data del fallimento. La S. C. ha peraltro osservato che detto trattamento era più favorevole di quello previsto "a regime" per il quale interessi e rivalutazione decorrono dalla data della domanda, la quale può essere inoltrata al Fondo di garanzia solo dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo)

Ai sensi del comma quarto, espressamente richiamato dal comma settimo dell'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, il risarcimento del danno derivante dalla ritardata attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1980 n. 987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere calcolato detraendo le retribuzioni ovvero gli acconti percepiti non già dal massimale di legge (triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile), ma dal credito di lavoro relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione, procedendo poi alla riduzione della somma così ottenuta , se superiore, nei limiti del massimale di legge .In tal guisa anche il lavoratore che abbia già percepito cospicui acconti ha diritto al massimale in misura integrale, perché il suo effettivo credito residuo era superiore al massimale stesso, mentre, diversamente opinando, anche il lavoratore avente un credito superiore al massimale non ne avrebbe mai diritto nella misura integrale per il solo fatto di aver percepito degli anticipi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/1999, n. 3382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3382
    Data del deposito : 7 aprile 1999

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