Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2025, proposto da Riabilia di IG IL e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Possidonea, 46/B;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Letizia Monterosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova (Pal. Campanella);
Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di relativa competenza, a fronte della richiesta, da ultimo avanzata in data 04.06.2025, finalizzata al rilascio del parere di compatibilità all’esercizio per l’erogazione di n. 36 prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera ai sensi dell’art. 8 ter comma 1 del Dlgs 502/1992;
- avverso altresì, ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale in quanto diretto al diniego della domanda avanzata dall’odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 736 del 27/11/2025;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. PP AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 1/9/2025 e depositato il successivo 15/9/2025, la società ricorrente espone quanto segue:
- è in possesso di positivo parere di compatibilità con la programmazione sanitaria ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30/1/2020 rilasciato con provvedimento della Regione Calabria in data 2/2/2024 prot. n. 71913;
- con nota prot. n. 539540 del 27/8/2024 ha avanzato richiesta di rilascio del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, per l’erogazione di n. 36 prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera ai sensi dell’art. 8 ter comma 1 del D.lgs. n. 502/1992;
- attesa l’inerzia delle Amministrazioni resistenti, in data 4/6/2025 ha trasmesso atto extragiudiziario di invito e messa in mora finalizzato ad ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto (autorizzazione sanitaria all’esercizio);
- posto che tale “atto stragiudiziale di invito ad adempiere non ha sortito alcun effetto né da parte dell’ASP di Reggio Calabria, né sono stati adottati atti sostitutivi di imperio a cura della Regione Calabria, ovvero nuovo provvedimento” la società ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità “dell’omissione dell’esercizio del potere amministrativo da parte delle Amministrazioni resistenti, in ordine all’adozione degli atti di competenza – relativamente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ex art. 8 ter comma 4 del Dlgs 502/92 oggetto di debita richiesta da parte della società ricorrente” e la condanna delle Amministrazioni resistenti all’adozione dei provvedimenti richiesti.
2. In data 26/09/2025 si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, la Regione Calabria, con il patrocinio dell’avvocato Domenico Gullo.
2.1. Il successivo 10/10/2025, la Regione Calabria ha depositato ulteriore memoria di mero stile, con il patrocinio dell’avvocato Maria Letizia Monterosso.
3. Con ordinanza collegiale n. 736 del 27/11/2025, il Tribunale, “ RILEVATO che, unitamente al ricorso, la ricorrente ha depositato:
- la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria ex art. 8 ter D.Lgs. n. 502/92 nel Comune di Taurianova del 26/7/2024 (priva di prova di deposito al SUAP del medesimo Comune);
- l’istanza di autorizzazione datata 24/7/2024 alla realizzazione di una struttura sanitaria ex art. 8 ter D.Lgs. n. 502/92 “per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata per 180 prestazioni pro-die”;
- copia pdf dell’atto stragiudiziale del 26/5/2025 (oltre alla copia pdf delle pec del 4/6/2025 di accettazione e consegna del medesimo atto e non anche nel formato - tra cui quello ".eml" - e nelle modalità previsti dalla disciplina che regola il PAT) avente ad oggetto “il rilascio di autorizzazione all’esercizio per l’erogazione di n. 36 prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera domiciliare”;
RILEVATO, inoltre, che, nel corso dell’udienza in camera di consiglio del 19/11/2025, anche alla luce dei rilievi mossi dai difensori della Regione in ordine all’incertezza circa l’oggetto del giudizio, la ricorrente ha chiesto un differimento, al fine di produrre la documentazione integrativa a sostegno di quanto richiesto con l’atto introduttivo ”, ha onerato parte ricorrente del “ deposito, entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di tutta la documentazione concernente l’istanza relativamente alla quale si sarebbe formato il silenzio-inadempimento, specificando che qualora tale istanza sia stata trasmessa via pec va depositata in giudizio la prova della consegna della stessa pec nel formato (tra cui quello ".eml") e nelle modalità previsti dalla disciplina che regola il PAT, con rinvio alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026, rimanendo frattanto riservata ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese ”.
4. In data 11/12/2025, parte ricorrente ha depositato:
- copia pdf dell’istanza di “autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria ex art. 8 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. della struttura denominata "Riabilia di IG IL e c Srl", con sede nel comune di Taurianova” con “ulteriore modulo da 36 prestazioni al dì”, trasmessa dalla società al Comune di Taurianova con ricevuta di protocollazione numero 525036/2024 (codice Univoco SUAP 3495) del 12.08.2024;
- copia pdf della pec del 27/8/2024 di trasmissione dell’istanza della ricorrente al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Settore 4 – Autorizzazioni e Accreditamento, da parte del medesimo Comune di Taurianova (con attestazione di conformità all’originale rilasciata dal medesimo Comune), con (in pdf) copia delle ricevute di accettazione e consegna della stessa pec del 27/8/2024 alla pec della Regione Calabria (autorizzazioni.salute@pec.regione.calabria.it).
5. In data 30/12/2025, l’Avv. Domenico Gullo ha dichiarato di “ rinunciare alla costituzione, avvenuta con il ministero del sottoscritto difensore, in quanto effettuata per errore materiale, restando così l’Amministrazione regionale costituita con l’Avvocato Maria Letizia Monterosso ”.
6. Alla camera di consiglio del 9/1/2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
8. La ricorrente, a seguito dell’ordinanza collegiale istruttoria, ha dato prova di aver presentato al Comune di Taurianova, in data 12.8.2024, un’istanza di “ autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria ex art. 8 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. della struttura denominata "Riabilia di IG IL e c Srl", con sede nel comune di Taurianova ” con “ ulteriore modulo da 36 prestazioni al dì ” di «Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera “Ambulatoriale” – RRE1 –RRE2» e che tale istanza è stata trasmessa dal Comune all’Amministrazione regionale per il previsto parere di compatibilità con la programmazione sanitaria da parte della Regione Calabria il successivo 27/8/2024.
8.1. L’azione avverso il silenzio è stata tempestivamente proposta nel termine decadenziale previsto dall’articolo 31, comma 2, c.p.a. considerando la data (27/8/2024) di richiesta del prescritto parere al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie da parte del Comune di Taurianova.
8.2. La Regione Calabria, ritualmente costituitasi in giudizio, non ha contestato che perdura il suo silenzio - inadempimento sull’istanza della società ricorrente.
9. Il procedimento attivato dalla ricorrente ha ad oggetto la richiesta di autorizzazione all'erogazione di nuove tipologie di prestazioni (“36 prestazioni al dì” di riabilitazione estensiva extraospedaliera “ambulatoriale”), non ricomprese nell'autorizzazione già posseduta dalla ricorrente ed è perciò riconducibile all’istituto di cui all’art. 8 ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992.
L’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria è rilasciata dal Comune ove è collocata la struttura, previa «verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione», verifica da compiersi «in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale» (art. 8 ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992).
Il procedimento di autorizzazione alla realizzazione, di competenza comunale, si articola, dunque, al suo interno in un subprocedimento volto alla verifica, da parte della Regione, di compatibilità con la programmazione sanitaria.
9.1. La disciplina procedimentale è integrata, a livello regionale, dalla L.R. Calabria n. 24/2008 e dal D.C.A. n. 38/2020.
L’art. 3 comma 5 della L.R. Calabria n. 24/2008 prevede che “ L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, ferma restando la libertà di impresa e previa verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale da parte del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ”.
Il D.C.A. n. 38 del 30/1/2020, a sua volta, precisa che:
- « Il procedimento di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. deve essere obbligatoriamente attivato ogni qual volta un qualsiasi soggetto privato richieda un premesso a costruire per una delle suddette tipologie di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie, e abbia ad oggetto: 1. la costruzione di nuove strutture; 2. l'ampliamento strutturale che non modifica le prestazioni già autorizzate e/o accreditate; 3. il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate e /o accreditate; 4. le richieste relative all'erogazione di nuove tipologie di prestazioni da autorizzare, non ricomprese in un'autorizzazione già posseduta ivi incluse le richieste di aumento del numero di prestazioni di una stessa tipologia che siano già autorizzate e/o accreditate; 5. la riconversione/trasformazione di attività/prestazioni sanitarie autorizzate all'esercizio, accreditate e contrattualizzate ».
- « In tutti questi casi il Comune interessato, prima di poter rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria, deve richiedere alla Regione Calabria - Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", il rilascio del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, avvalendosi della modulistica approvata con Decreto del Dirigente Generale n. 16301 del 19 dicembre 2016 - Allegati n. 7 e n. 8 »;
- « Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, con proprio provvedimento, rilascia il parere di compatibilità con la programmazione regionale che viene trasmesso al Comune richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune stesso »;
- « Le richieste di rilascio del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale trasmesse alla Regione Calabria, dai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., sono valutate dal Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" e, più dettagliatamente, dal Settore competente, che si esprime nel termine ordinatorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza sulla base degli atti di programmazione sanitaria regionale tempo per tempo vigenti ».
9.2. La giurisprudenza formatasi in materia ha chiarito che, « a dispetto della qualificazione dell’atto regionale come “parere”, lo stesso consiste in un autonomo provvedimento di carattere tecnico-discrezionale, il cui rilascio è pertanto suscettibile di essere coartato mediante l’azione avverso il silenzio amministrativo. La definizione del subprocedimento di verifica non consente, naturalmente, alla struttura di acquisire il bene della vita finale cui ambisce, perché esso passa per l’ulteriore intervento autorizzatorio del Comune, ma le permette di ottenere il provvedimento prodromico e indispensabile per l’attivazione del potere comunale » (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 18/05/2022 n. 840, 25/11/2021 n. 2129 e 27/5/2021, n. 1096).
9.3. Anche di recente, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire funzione e ratio della verifica di compatibilità di competenza della Regione (TAR Reggio Calabria n. 526 del 7/7/2025), anche alla luce della giurisprudenza sia della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 17.04.2023 n. 74) che del Consiglio di Stato (per tutte, sez. III, 6.03.2025, n. 1885), essendo rimessa alla Regione la competenza ad effettuare, a fronte di una richiesta autorizzatoria all’apertura di una nuova struttura sanitaria, una valutazione volta a verificare, in concreto, la compatibilità del progetto del privato in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992.
10. Ne consegue che, a fronte dell’istanza della ricorrente, ritualmente trasmessa dal Comune di Taurianova alla Regione Calabria, quest’ultima “ entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune stesso ” (e cioè entro sessanta giorni dal 27/8/2024) avrebbe dovuto esprimere il previsto parere di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti, senza il quale si determina un arresto procedimentale non altrimenti superabile dal Comune (competente, invece, all’adozione del provvedimento finale, e cioè al rilascio dell'autorizzazione sanitaria alla realizzazione ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.).
10.1. Ed infatti, come chiarisce lo stesso D.C.A. n. 38 del 30/1/2020 «il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale espresso dalla Regione, in quanto reso in materia sanitaria, non può essere sostituito da valutazioni tecniche di altra amministrazione » ed « è obbligatorio e vincolante per il Comune richiedente, conseguentemente il Comune non può discostarsi dal suddetto parere nel momento in cui emana il provvedimento definitivo sull'istanza di autorizzazione alla realizzazione», ma deve attendere il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale della Regione Calabria, prima di adottare, con provvedimento espresso, il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria.
10.2. Il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta del Comune è, invece, scaduto senza che il competente Dipartimento regionale abbia provveduto.
11. Ne consegue che il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale sull’istanza della società ricorrente è illegittimo, con conseguente accoglimento del ricorso e condanna della Regione Calabria a concludere il subprocedimento per il rilascio della valutazione di compatibilità con la programmazione sanitaria entro trenta giorni dalla comunicazione – o notificazione a cura di parte ricorrente – della presente sentenza con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, negativo o positivo.
12. Essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso da parte della società ricorrente, si provvede altresì a nominare sin d’ora un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione regionale, in caso di ulteriore inerzia della stessa, che viene individuato nel Segretario generale del Ministero della Salute o un funzionario suo delegato del Segretariato o di altra Direzione generale, affinché si sostituisca all’amministrazione soccombente, in caso di perdurante inerzia e su istanza di parte, demandando a un separato provvedimento la liquidazione del compenso dell’eventuale incarico commissariale.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore della ricorrente e a carico della Regione Calabria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando ex art. 117, comma 2, c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto accerta l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria sulla istanza della ricorrente, indicata in parte motiva, e ordina alla Regione Calabria di concludere il subprocedimento tramite l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Segretario generale del Ministero della Salute o un funzionario suo delegato del Segretariato o di altra Direzione generale, affinché si sostituisca all’amministrazione regionale soccombente, in caso di perdurante inerzia e su istanza di parte.
Condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 1.000,00, a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, oltre a quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PP AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP AS | ER TI |
IL SEGRETARIO