Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZI ARTI. 46 E39 Aula 'B' (IST.NE GIUDICE DI PACE) 007 1 0/03 71-1 1, N.374 REPUBBLICA ITALIANA DOLLO IN NOME DE OPOL ITA LA COR ES I CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno da SEZIONE TERZA CIVILE incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14491/01 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron. 1554 LUPO Dott. Ernesto Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 05/11/02 AMATUCCI Rel. ConsigliereDott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA VLE ROPPO GRAZIA, elettivamente ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FA AC, SAI ASSIC SPA, LLOYD ADRIATICO ASSIC;
intimati - avverso la sentenza n. 82/00 del Giudice di pace di MODUGNO, emessa il 19/05/00 e depositata il 22/05/00 (R.G. 315/98); 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 2134 consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza. Oggetto: risarcimento del danno da incidente stra- dale RILEVATO che con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Modugno, decidendo sulla domanda proposta da MM GR PP nei confronti di CH EL e della SAI s.p.a. e su quella riconvenzionale del EL nei confronti dell'attore e della chiamata in causa s.p.a. Lloyd Adriatico, ha dichiarato che la collisione fra i due veicoli coinvolti nell'incidente si era verificata per il paritetico apporto causale colposo tra i due conducenti, ha statuito che "ognuno provvederà alla riparazione dei propri danni" ed ha compensato interamente le spese;
che con i due motivi di ricorso, illustrati anche da memoria, è denunciata nullità della sentenza per mancanza di motivazione, per essere la stessa meramente apparente (primo motivo) e vizio di omessa pronuncia per non essersi il giudice di pace pronunciato sulla domanda proposta nei confronti della società assicura- trice della convenuta;
RITENUTO che
il giudice di pace, dopo aver dato at- 2 to che, in mancanza di prove certe, rigorose ed esau- rienti", si era inutilmente "sforzato per statuire o dell'altra autovet-l'esclusiva responsabilità di una tura", ha affermato che "i testi si sono limitati ad esporre i fatti, ma senza contribuire ad un diverso convincimento del giudicante", concludendo che dunque l'incidente si era verificato per colpa concorrente e paritetica dei due conducenti, "per cui ognuna delle parti si paga i propri danni"; che si verte in ipotesi di motivazione meramente apparente, determinante la nullità della sentenza, non potendo la ratio decidendi essere costituita dalla apo- ditticamente affermata inidoneità dei fatti esposti dai testi e "di quant'altro emergente dalle carte e verbali di causa" a convincere il giudice della fondatezza del- la domanda, ma essendo questi tenuto a dar conto, sia pure succintamente, delle ragioni per le quali le ri- sultanze istruttorie siano apparse inappaganti in rela- zione al thema probandum;
che, nella specie, non solo difetta ogni esplicita esposizione di tali ragioni, ma mancano anche i presup- posti minimi per coglierle in via implicita, essendo omesso qualsiasi riferimento al contenuto delle risul- tanze documentali e delle prove orali;
che appare manifestamente fondato anche il secondo 3 motivo, avendo il giudice di pace del tutto prescisso dalla domanda direttamente proposta nei confronti della società assicuratrice ai sensi della legge n. 990 del che, accolto il ricorso per la sua manifesta fonda- 1969; con rinvio a di- tezza, la sentenza va dunque cassata verso giudice di pace, che si designa in quello di Bari e che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità; #7.374 comma 2, c.p.c., come sostituito visto l'art. 375, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
cassa l'impugnata sentenza e accoglie il ricorso, rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Bari. Roma, 5 novembre 2002 Il consigliere estensore Il presidente Depositata in Cancelleria .
1.03 IL CANCELLIERE CT 18 Dott.ssa Mana Aiello ✓ LIERE C1 Maria Aiello +