Art. 2. 1. Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarieta', nonche' studi, convegni, incontri e dibattiti presso le scuole e i principali mass-media, per richiamare l'attenzione e l'informazione sull'importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilita' di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive.
Articolo 2 della Legge 3 agosto 2007, n. 126
Articolo 1Articolo 3
- Legge 3 agosto 2007, n. 126
Articolo 2 della Legge 3 agosto 2007, n. 126
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17 agosto 2007
17 agosto 2007
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