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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 7800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7800 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UN VA NO nato a [...] il [...] LL MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE)APPELLO di CALTANISSETTA udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata ad eccezione, per quanto riguarda il ricorso di ND, dell'accertamento dell'episodio del di cessione di stupefacente del 10 marzo 2014; udito l'Avv. GIUSEPPE ORESTE FIORENZA, difensore di LL MA e sostituto del difensore di UN VA, Avv.VA MACRI', il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7800 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2019, il iudice delle indagini preliminari del fribunale di Caltanissetta riteneva LA Ma(jch, ND AL NO e RA IO DA responsabili del reato di partecipazione ad una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con DO DA e HE PP e di plurimi reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, aggravati ai sensi dell'art. 7 1.203/91; LA veniva ritenuto responsabile anche del reato di associazione a delinquere dedita alla commissione di delitti in materia di armi, anche questo aggravato ai sensi dell'art. 7 1.203/91; la Corte di Appello di Caltanissetta rideterminava la pena nei confronti degli imputati. A seguito di ricorso la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/91, che escludeva nei confronti di ND AL NO e RA IO DA;
annullava la sentenza nei confronti di LA relativamente alla medesima aggravante, nei confronti di ND AL NO relativamente al reato di cui al capo 2) e nei confronti di RA IO DA in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza irrevocabile, rinviando alla Corte d'appello per nuovo giudizio. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 maggio 2022, riteneva sussistente per LA la circostanza aggravante di cui all'articolo 416- bis.1 cod. pen. come contestata in imputazione e confermava la sentenza impugnata nei confronti di ND AL NO in ordine al reato di cui al capo 2) dell'imputazione, rideterminando la pena. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di LA AJi., lamentando la contraddittorietà, illogicità, la carenza e/o apparenza della motivazione in relazione all'aggravante ex art. 416-6/5.1 cod.pen. con riferimento ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90 (capi 1 e 2 dell'imputazione), in quanto la Corte di appello, dovendo indicare -secondo il principio di diritto fissato da questa Corte- la sussistenza o meno in capo a-Nella della consapevolezza di agevolare, con la propria condotta, la consorteria criminale ai fini della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, aveva riproposto e valorizzato una serie di elementi fattuali già esaminati e ritenuti non dirimenti nel giudizio di legittimità, non indicando le fonti di prova da cui aveva tratto le proprie valutazioni;
inoltre, la Corte di merito aveva ritenuto di poter desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'aggravante contestata dal semplice contatto con HE PP senza svolgere alcuna ulteriore indagine, ossia se l'imputato fosse almeno a conoscenza che l'attività di HE era diretta a favorire l'associazione mafiosa, e aveva evidenziato il rinvenimento di una pistola semiautomatica nel corso della perquisizione effettuata presso l'abitazione di RA senza considerare che la Corte aveva già escluso l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. contestata a RA. Inoltre, nessun contatto telefonico o ambientale era stato mai registrato fra LA e RA e non risultavano effettuati sequestri di stupefacenti per quantitativi rilevanti a carico di LA, così come erroneamente ritenuto in motivazione. I collaboratori di giustizia -prosegue il difensore - avevano confermato solo l'appartenenza di DO all'associazione mafiosa denominata clan Rinzivillo ma nulla avevano riferito sul ruolo rivestito da LA quale soggetto esterno;
anzi il collaboratore Di ST aveva escluso la compartecipazione e condivisione da parte di LA ai propositi e finalità dell'associazione criminale;
i contatti di DO riguardavano altri imputati e l'unico contatto menzionato senza indicazione della fonte probatoria di riferimento riguardava le rispettive consorti di DO e LA. 1.2 il difensore eccepisce la carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla violazione degli articoli 416 e 416-bis.1 cod. pen. per i delitti contestati ai capi 3, 4 e 8 dell'imputazione: la Corte di appello aveva posto a base del proprio convincimento le affermazioni del collaboratore di giustizia Di ST, trascurando che tali armi modificate non erano state consegnate a seguito di minacce o ordini di lavoro impartiti dai vertici dell'organizzazione mafiosa o da DO, ma dietro il corrispettivo di un prezzo da parte di LI NC in un'occasione quale estinzione del debito contratto dai germani LA AJ e LA NO per l'acquisto di stupefacente;
che le armi consegnate a di ST o a DO costituissero il mezzo per ottenere un illecito profitto a fini personali solo dal padre LA NC era stato dallo stesso collaboratore ribadito nel corso di una successiva contestazione. Anche in ordine ai fatti-reato contestati ai capi 3), 4) e 8) la Corte di appello era incorsa in illogicità e contraddittorietà di motivazione, ritenendo che i contatti tra il ricorrente e RA IO DA deponessero per la sussistenza dell'aggravante contestata, dimenticando Ì che per RA era stata esclusa la sussistenza dell'aggravante in sede di rinvio dalla Sesta Sezione di questa Corte. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di ND AL NO. 2.1 Il difensore rileva che la sentenza impugnata non rispettava le indicazioni di questa Corte e del tutto insufficienti erano le argomentazioni esposte per giustificare la condanna del ricorrente anche per il reato di cui al capo 2): infatti, la Corte di appello aveva individuato quattro episodi in quattro ..Ar. I v -4.N1‘.- date diverse (03/03/2014, 10/03/2014, 17/03/2014 e 28/03/2014) e per ognuno di essi aveva indicato dati del tutto neutri, inidonei a fondare il giudizio di responsabilità; non si poteva attribuire a ND alcun ruolo o contributo nell'azione illecita per avere colloquiato al telefono con DO DA in data 03/03/2014, posto che il processo non aveva fornito alcun elemento circa la verificazione del successivo incontro tra gli stessi;
anche con riferimento all'episodio del 10/03/2014, che annoverava la consegna di sacchetti di plastica ) nessun addebito poteva essere fatto a ND semplicemente perché aveva consegnato stupefacente in buste in altre occasioni;
men che meno in ordine ai fatti del 17/03/2014, ove vi era stato soltatno il tentativo, neppure riuscito, di incontro in Ragusa con soggetti del luogo ma nessun altro dato era acquisito in ordine a quanto fosse effettivamente accaduto;
così come nessuna responsabilità poteva essere ascritta a ND sulla base di una affermazione resa da altri (Castiglia) circa l'opportunità di far effettuare il trasporto allo stesso soggetto proprietario dell'auto nera, Alfa Romeo 17, perché anche tale dato, ove collegato al trasporto di stupefacente, era irrilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di LA AJ è manifestamente infondato. 1.1 Infatti, quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso, la Corte di appello ha messo in evidenza che) nel minacciare i soggetti che non pagavano il corrispettivo della droga ottenuta, LA evocava il possibile intervento di un terzo, da identificarsi con assoluta certezza nel DO, "confidando sulla maggiore capacità di persuasione che la caratura criminale mafiosa del DO, ben nota evidentemente al suo interlocutore, avrebbe avuto su quest'ultimo" (pag.12 sentenza impugnata), riportando poi alcune conversazioni evocative di tale fatto a pag. 13 della sentenza. Deve ritenersi che il riferimento ad altro soggetto noto come criminale integri) pertanto/ un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso, posto che la persona offesa ritiene di trovarsi al cospetto di un soggetto che agisce per conto di un'associazione, con conseguente sussistenza dell'aggravante. Nessun interesse ha inoltre il ricorrente alla contestazione dell'aggravante sotto il profilo della agevolazione mafiosa quanto al capo 2), visto che 4 l'aggravante è stata applicata una solta volta nel computo della pena (si veda pag. 213 della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 27 ottobre 2020). 1.2 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata per i rimanenti reati, appare opportuno riportare la motivazione della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte: "Con riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore Di ST, tuttavia, il riferimento al ruolo svolto dalla famiglia VA nel contesto non solo del traffico degli stupefacenti ma anche in materia di armi, rende necessario verificare se le condotte poste in essere da LA AJ in seno ai due sodalizi di cui è risultato partecipe, fossero connotate dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di cui DO faceva parte, sia con riferimento al traffico degli stupefacenti e sia con riferimento ai reati ascritti ai capi 3) e 4) in materia di armi, tenendo però sempre conto della differenza che esiste tra agevolare gli scopi dell'associazione mafiosa e la finalità di favorire semplicemente un membro di detta associazione, essendo sempre necessario l'accertamento della funzionalità della condotta posta in essere rispetto all'agevolazione delle attività e finalità del sodalizio criminoso nel suo complesso. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha evidenziato, alle pagine 15 e seguenti, che il ricorrente collaborava con il padre LO ed il fratello NO, condannati in via definitiva per le sue medesime imputazioni, inclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nella custodia e nella consegna delle armi ad esponenti del clan Rinzivillo, come risultava dalle attività di ascolto effettuata dalla PG e dalle dichiarazioni di Di ST (pagine 14 e seguenti della sentenza impugnata), concludendo quindi, visti i rapporti intrattenuti dal ricorrente sia con DO DA che con Di ST RO, per la piena consapevolezza in capo a AJ VA delle finalità per cui le armi modificate e da lui consegnate ai predetti associati erano destinate,. s,u1 punto, il motivo di ricorso si sostanzia in una inammissibil rivalutazione delle risultanze processuali. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ND è fondato. 2.1 Le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata per ritenere ND responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo 2) sono infatti apparenti, in quanto per tutti gli episodi si valorizzano circostanze assolutamente neutre (l'appuntamento con DO di ritorno da un viaggio, il rientrare a casa portando due buste di plastica, l'essersi recato ad un altro appuntamento alla guida della stessa autovettura Alfa 5 \ • 147 a bordo della quale era stato successivamente arrestato) e si ricorre ad un ragionamento congetturale per cui, visto che ND era stato arrestato 1'8 aprile 2014 di rientro da un viaggio a Ragusa, su una autovettura Alfa 147 ed in possesso di sostanza stupefacente contenuta all'interno di buste di plastica, ciò significava che anche nelle altre occasioni in cui tale elementi erano presenti doveva essere ritenuto responsabile di attività di spaccio. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto. 2. Per quanto invece riguarda il ricorso di LA, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di ND AL NO la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso di NA AJ, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7800 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2019, il iudice delle indagini preliminari del fribunale di Caltanissetta riteneva LA Ma(jch, ND AL NO e RA IO DA responsabili del reato di partecipazione ad una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con DO DA e HE PP e di plurimi reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, aggravati ai sensi dell'art. 7 1.203/91; LA veniva ritenuto responsabile anche del reato di associazione a delinquere dedita alla commissione di delitti in materia di armi, anche questo aggravato ai sensi dell'art. 7 1.203/91; la Corte di Appello di Caltanissetta rideterminava la pena nei confronti degli imputati. A seguito di ricorso la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/91, che escludeva nei confronti di ND AL NO e RA IO DA;
annullava la sentenza nei confronti di LA relativamente alla medesima aggravante, nei confronti di ND AL NO relativamente al reato di cui al capo 2) e nei confronti di RA IO DA in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza irrevocabile, rinviando alla Corte d'appello per nuovo giudizio. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 25 maggio 2022, riteneva sussistente per LA la circostanza aggravante di cui all'articolo 416- bis.1 cod. pen. come contestata in imputazione e confermava la sentenza impugnata nei confronti di ND AL NO in ordine al reato di cui al capo 2) dell'imputazione, rideterminando la pena. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di LA AJi., lamentando la contraddittorietà, illogicità, la carenza e/o apparenza della motivazione in relazione all'aggravante ex art. 416-6/5.1 cod.pen. con riferimento ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90 (capi 1 e 2 dell'imputazione), in quanto la Corte di appello, dovendo indicare -secondo il principio di diritto fissato da questa Corte- la sussistenza o meno in capo a-Nella della consapevolezza di agevolare, con la propria condotta, la consorteria criminale ai fini della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, aveva riproposto e valorizzato una serie di elementi fattuali già esaminati e ritenuti non dirimenti nel giudizio di legittimità, non indicando le fonti di prova da cui aveva tratto le proprie valutazioni;
inoltre, la Corte di merito aveva ritenuto di poter desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'aggravante contestata dal semplice contatto con HE PP senza svolgere alcuna ulteriore indagine, ossia se l'imputato fosse almeno a conoscenza che l'attività di HE era diretta a favorire l'associazione mafiosa, e aveva evidenziato il rinvenimento di una pistola semiautomatica nel corso della perquisizione effettuata presso l'abitazione di RA senza considerare che la Corte aveva già escluso l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. contestata a RA. Inoltre, nessun contatto telefonico o ambientale era stato mai registrato fra LA e RA e non risultavano effettuati sequestri di stupefacenti per quantitativi rilevanti a carico di LA, così come erroneamente ritenuto in motivazione. I collaboratori di giustizia -prosegue il difensore - avevano confermato solo l'appartenenza di DO all'associazione mafiosa denominata clan Rinzivillo ma nulla avevano riferito sul ruolo rivestito da LA quale soggetto esterno;
anzi il collaboratore Di ST aveva escluso la compartecipazione e condivisione da parte di LA ai propositi e finalità dell'associazione criminale;
i contatti di DO riguardavano altri imputati e l'unico contatto menzionato senza indicazione della fonte probatoria di riferimento riguardava le rispettive consorti di DO e LA. 1.2 il difensore eccepisce la carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla violazione degli articoli 416 e 416-bis.1 cod. pen. per i delitti contestati ai capi 3, 4 e 8 dell'imputazione: la Corte di appello aveva posto a base del proprio convincimento le affermazioni del collaboratore di giustizia Di ST, trascurando che tali armi modificate non erano state consegnate a seguito di minacce o ordini di lavoro impartiti dai vertici dell'organizzazione mafiosa o da DO, ma dietro il corrispettivo di un prezzo da parte di LI NC in un'occasione quale estinzione del debito contratto dai germani LA AJ e LA NO per l'acquisto di stupefacente;
che le armi consegnate a di ST o a DO costituissero il mezzo per ottenere un illecito profitto a fini personali solo dal padre LA NC era stato dallo stesso collaboratore ribadito nel corso di una successiva contestazione. Anche in ordine ai fatti-reato contestati ai capi 3), 4) e 8) la Corte di appello era incorsa in illogicità e contraddittorietà di motivazione, ritenendo che i contatti tra il ricorrente e RA IO DA deponessero per la sussistenza dell'aggravante contestata, dimenticando Ì che per RA era stata esclusa la sussistenza dell'aggravante in sede di rinvio dalla Sesta Sezione di questa Corte. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di ND AL NO. 2.1 Il difensore rileva che la sentenza impugnata non rispettava le indicazioni di questa Corte e del tutto insufficienti erano le argomentazioni esposte per giustificare la condanna del ricorrente anche per il reato di cui al capo 2): infatti, la Corte di appello aveva individuato quattro episodi in quattro ..Ar. I v -4.N1‘.- date diverse (03/03/2014, 10/03/2014, 17/03/2014 e 28/03/2014) e per ognuno di essi aveva indicato dati del tutto neutri, inidonei a fondare il giudizio di responsabilità; non si poteva attribuire a ND alcun ruolo o contributo nell'azione illecita per avere colloquiato al telefono con DO DA in data 03/03/2014, posto che il processo non aveva fornito alcun elemento circa la verificazione del successivo incontro tra gli stessi;
anche con riferimento all'episodio del 10/03/2014, che annoverava la consegna di sacchetti di plastica ) nessun addebito poteva essere fatto a ND semplicemente perché aveva consegnato stupefacente in buste in altre occasioni;
men che meno in ordine ai fatti del 17/03/2014, ove vi era stato soltatno il tentativo, neppure riuscito, di incontro in Ragusa con soggetti del luogo ma nessun altro dato era acquisito in ordine a quanto fosse effettivamente accaduto;
così come nessuna responsabilità poteva essere ascritta a ND sulla base di una affermazione resa da altri (Castiglia) circa l'opportunità di far effettuare il trasporto allo stesso soggetto proprietario dell'auto nera, Alfa Romeo 17, perché anche tale dato, ove collegato al trasporto di stupefacente, era irrilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di LA AJ è manifestamente infondato. 1.1 Infatti, quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso, la Corte di appello ha messo in evidenza che) nel minacciare i soggetti che non pagavano il corrispettivo della droga ottenuta, LA evocava il possibile intervento di un terzo, da identificarsi con assoluta certezza nel DO, "confidando sulla maggiore capacità di persuasione che la caratura criminale mafiosa del DO, ben nota evidentemente al suo interlocutore, avrebbe avuto su quest'ultimo" (pag.12 sentenza impugnata), riportando poi alcune conversazioni evocative di tale fatto a pag. 13 della sentenza. Deve ritenersi che il riferimento ad altro soggetto noto come criminale integri) pertanto/ un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso, posto che la persona offesa ritiene di trovarsi al cospetto di un soggetto che agisce per conto di un'associazione, con conseguente sussistenza dell'aggravante. Nessun interesse ha inoltre il ricorrente alla contestazione dell'aggravante sotto il profilo della agevolazione mafiosa quanto al capo 2), visto che 4 l'aggravante è stata applicata una solta volta nel computo della pena (si veda pag. 213 della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 27 ottobre 2020). 1.2 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata per i rimanenti reati, appare opportuno riportare la motivazione della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte: "Con riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore Di ST, tuttavia, il riferimento al ruolo svolto dalla famiglia VA nel contesto non solo del traffico degli stupefacenti ma anche in materia di armi, rende necessario verificare se le condotte poste in essere da LA AJ in seno ai due sodalizi di cui è risultato partecipe, fossero connotate dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di cui DO faceva parte, sia con riferimento al traffico degli stupefacenti e sia con riferimento ai reati ascritti ai capi 3) e 4) in materia di armi, tenendo però sempre conto della differenza che esiste tra agevolare gli scopi dell'associazione mafiosa e la finalità di favorire semplicemente un membro di detta associazione, essendo sempre necessario l'accertamento della funzionalità della condotta posta in essere rispetto all'agevolazione delle attività e finalità del sodalizio criminoso nel suo complesso. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha evidenziato, alle pagine 15 e seguenti, che il ricorrente collaborava con il padre LO ed il fratello NO, condannati in via definitiva per le sue medesime imputazioni, inclusa l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nella custodia e nella consegna delle armi ad esponenti del clan Rinzivillo, come risultava dalle attività di ascolto effettuata dalla PG e dalle dichiarazioni di Di ST (pagine 14 e seguenti della sentenza impugnata), concludendo quindi, visti i rapporti intrattenuti dal ricorrente sia con DO DA che con Di ST RO, per la piena consapevolezza in capo a AJ VA delle finalità per cui le armi modificate e da lui consegnate ai predetti associati erano destinate,. s,u1 punto, il motivo di ricorso si sostanzia in una inammissibil rivalutazione delle risultanze processuali. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ND è fondato. 2.1 Le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata per ritenere ND responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo 2) sono infatti apparenti, in quanto per tutti gli episodi si valorizzano circostanze assolutamente neutre (l'appuntamento con DO di ritorno da un viaggio, il rientrare a casa portando due buste di plastica, l'essersi recato ad un altro appuntamento alla guida della stessa autovettura Alfa 5 \ • 147 a bordo della quale era stato successivamente arrestato) e si ricorre ad un ragionamento congetturale per cui, visto che ND era stato arrestato 1'8 aprile 2014 di rientro da un viaggio a Ragusa, su una autovettura Alfa 147 ed in possesso di sostanza stupefacente contenuta all'interno di buste di plastica, ciò significava che anche nelle altre occasioni in cui tale elementi erano presenti doveva essere ritenuto responsabile di attività di spaccio. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto. 2. Per quanto invece riguarda il ricorso di LA, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di ND AL NO la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso di NA AJ, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2023