Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
т 04459/0 1 ی ک E N O OPOLO ITALIANO I Z A R TE SUPREMA DI CASSAZIONE T Oggetto S I G E SEZIONE PRIMA CIVILE R A D Osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E T N R.G.N. 6861/00 Cott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente E S E Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere CELENTANO Rel. Consigliere .9665 Cron. Dott. Walter Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 21/02/2001 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di CHIETI, con ordinanza del 25/03/00, nella causa iscritta al n° 42/99 vertente tra FALLIMENTS CASA DEL FORMAGGIO Srl;
opudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la 2001 competenza del Tribunale di Chieti, con le ulteriori 472 statuizioni di legge. " Svolgimento del processo Con ordinanza del 22-23.03.2000 il Tribunale di Chieti ha richiesto d'ufficio il regolamento di compe- tenza in ordine al fallimento della S.r.l. Casa del Formaggio, denunziando il conflitto positivo insorto per essere stato, il fallimento della società suddetta, dichiarato da esso Tribunale con sentenza del 6.3.2000 e dal Tribunale di Roma con sentenza del 14.07.1999. Il tribunale di Chieti ha prospettato la propria competenza richiamandosi al principio di diritto di cui alla sentenza di questa Corte n. 550 del 1989, se- condo il quale "il momento in relazione al quale va effettuato l'accertamento della sede dell'impresa si identifica con la presentazione della prima istanza di fallimento" e deducendo che in tale momento (il 24.02.1999) non risultava ancora avvenuto (come da rapporto della G.d.F.) il trasferimento in Roma alla via Savoia n. 78, così che si rendeva rilevante ai fini della competenza la precedente sede della società in HI NA (provincia di Chieti). Motivi della decisione In conformità delle ragioni addotte dal Pubblico Ministero, dev'essere dichiarata la competenza del Tri- bunale di Chieti. E' jus receptum, infatti, (v. Cass. n. 1044 del ا ر 2 1996 e n. 7798 del 1995) che il momento in relazione al quale va effettuato l'accertamento della sede della so- cietà, ai fini dell'individuazione del tribunale compe- tente per la dichiarazione di fallimento, è quello del- la presentazione della prima istanza, mentre non assu- mono rilevanza, al suddetto fine, i successivi mutamen- ti (trasferimenti) della sede che avvengano allorché lo stato di insolvenza sia già in atto per essersi già manifestato. Nel caso di specie, come risulta dagli atti enunciati nell'ordinanza del tribunale di Chieti, il trasferimento della sede della società a r.l. Casa del Formaggio da HI NA (CH) in Roma alla via Savoia n. 78 è stato effettuato il 15.03.1999 e quindi in epoca posteriore alla presentazione dela pri- ma istanza di fallimento (24.02.1999), onde va dichuia- rata la competenza del tribunale di Chieti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Chieti in relazione al fallimento della S.r.l. Casa del Formaggio, già avente sede nel circondario di quel tribunale. Cassa senza rinvio la sentenza dichiarati- va di fallimento n. 1008 emessa il 14.07.1999 dal Tri- bunale di Roma. Così deciso addì 21 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di 良 3 Cassazione. Il Consigliere estensore Wal К DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2001 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo ток нною Il Presidente ису Во лвитки Vincenzo Baldassarre IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Mar 26 E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E