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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1725 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati:
dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1725 /2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, via Luigi Cibrario 36, presso lo studio dell'avv. MASINO ELEONORA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e (c.f. ), nata in [...] in data [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, Via San Francesco d'Assisi 20/b, presso lo studio dell'avv. MESITI SONIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita della medesima che avrà residenza preferenziale e collocazione prevalente presso la madre in Novara, via Papa Sarto n. 1, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2. I genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia concordando liberamente gli incontri di volta in volta, senza particolari formalità, tenuto conto delle sue esigenze e/o impegni e di quelli della medesima o, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
• pernotterà a settimane alterne presso ciascun genitore, come già avviene, dalla Per_1 domenica sera alla domenica sera successiva quando verrà riaccompagnata a casa dal genitore non collocatario e prelevata da quest'ultimo in base alla settimana alternata;
• Negli anni in cui la figlia trascorrerà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, mentre negli anni in cui trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà la vigilia di Natale con il padre, il 31 dicembre con la madre e il capodanno con il padre ad anni alterni;
• Le vacanze pasquali saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, a far data dalla Pasqua 2025 che la figlia trascorrerà con la madre e Pasquetta con il padre;
• Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno di riferimento.
3. I genitori contribuiranno proporzionalmente al loro reddito al mantenimento della figlia e, in ogni caso, il padre contribuirà al mantenimento della stessa, finchè non sarà possibile attuare un affidamento paritetico, versando alla madre a mezzo bonifico bancario un contributo mensile dell'importo di € 200,00 (euro duecento//00), che sarà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2026, mentre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, purché concordate e documentate, saranno suddivise tra i genitori al 50% secondo le modalità indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.316 c.c.” adottato dal Tribunale di Torino, di cui le parti dichiarano di essere state edotte e di accettare interamente il contenuto.
4. I genitori stabiliscono, di comune accordo, che la figlia sarà a “carico fiscale” al 50% tra i genitori.
5. I genitori stabiliscono che l'assegno unico, se spettante, sarà esclusivamente percepito dalla madre.
6. I genitori, di comune accordo, stante l'equa divisione dei tempi di permanenza di con i Per_1 medesimi, si impegnano a rivalutare nel prossimo futuro la propria situazione economico- patrimoniale e, non appena le condizioni saranno paritarie, a depositare ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento optando congiuntamente per il regime paritetico, senza alcun riconoscimento di mantenimento ini capo ai genitori, ma con l'obbligo per entrambi di contribuire per le spese necessarie per la figlia minore.
7. I genitori, nel superiore interesse della figlia, si impegnano per il futuro a rispettarsi reciprocamente e a mantenere un contegno decoroso nei confronti l'uno dell'altro e dei rispettivi familiari e a non ostacolare il rapporto della figlia con l'altro genitore.
8. I genitori si impegnano, alla scadenza dei documenti d'identità della figlia o in ogni caso di eventuali altri documenti, a concordare le modalità di rinnovo e di rilascio dei nuovi documenti che si renderanno necessari per la medesima.
Confidando nell'accoglimento.” Per il PM.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 [...]
è nata la figlia (15.10.2013) ancora minorenne, riconosciuta da entrambi i CP_1 Per_1 genitori.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. i genitori hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 12/11/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, riportati in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole minorenne all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST Dott.ssa Rossella Incardona
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati:
dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1725 /2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, via Luigi Cibrario 36, presso lo studio dell'avv. MASINO ELEONORA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e (c.f. ), nata in [...] in data [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, Via San Francesco d'Assisi 20/b, presso lo studio dell'avv. MESITI SONIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita della medesima che avrà residenza preferenziale e collocazione prevalente presso la madre in Novara, via Papa Sarto n. 1, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2. I genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia concordando liberamente gli incontri di volta in volta, senza particolari formalità, tenuto conto delle sue esigenze e/o impegni e di quelli della medesima o, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
• pernotterà a settimane alterne presso ciascun genitore, come già avviene, dalla Per_1 domenica sera alla domenica sera successiva quando verrà riaccompagnata a casa dal genitore non collocatario e prelevata da quest'ultimo in base alla settimana alternata;
• Negli anni in cui la figlia trascorrerà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, mentre negli anni in cui trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà la vigilia di Natale con il padre, il 31 dicembre con la madre e il capodanno con il padre ad anni alterni;
• Le vacanze pasquali saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, a far data dalla Pasqua 2025 che la figlia trascorrerà con la madre e Pasquetta con il padre;
• Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno di riferimento.
3. I genitori contribuiranno proporzionalmente al loro reddito al mantenimento della figlia e, in ogni caso, il padre contribuirà al mantenimento della stessa, finchè non sarà possibile attuare un affidamento paritetico, versando alla madre a mezzo bonifico bancario un contributo mensile dell'importo di € 200,00 (euro duecento//00), che sarà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2026, mentre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, purché concordate e documentate, saranno suddivise tra i genitori al 50% secondo le modalità indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.316 c.c.” adottato dal Tribunale di Torino, di cui le parti dichiarano di essere state edotte e di accettare interamente il contenuto.
4. I genitori stabiliscono, di comune accordo, che la figlia sarà a “carico fiscale” al 50% tra i genitori.
5. I genitori stabiliscono che l'assegno unico, se spettante, sarà esclusivamente percepito dalla madre.
6. I genitori, di comune accordo, stante l'equa divisione dei tempi di permanenza di con i Per_1 medesimi, si impegnano a rivalutare nel prossimo futuro la propria situazione economico- patrimoniale e, non appena le condizioni saranno paritarie, a depositare ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento optando congiuntamente per il regime paritetico, senza alcun riconoscimento di mantenimento ini capo ai genitori, ma con l'obbligo per entrambi di contribuire per le spese necessarie per la figlia minore.
7. I genitori, nel superiore interesse della figlia, si impegnano per il futuro a rispettarsi reciprocamente e a mantenere un contegno decoroso nei confronti l'uno dell'altro e dei rispettivi familiari e a non ostacolare il rapporto della figlia con l'altro genitore.
8. I genitori si impegnano, alla scadenza dei documenti d'identità della figlia o in ogni caso di eventuali altri documenti, a concordare le modalità di rinnovo e di rilascio dei nuovi documenti che si renderanno necessari per la medesima.
Confidando nell'accoglimento.” Per il PM.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 [...]
è nata la figlia (15.10.2013) ancora minorenne, riconosciuta da entrambi i CP_1 Per_1 genitori.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. i genitori hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 12/11/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, riportati in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole minorenne all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST Dott.ssa Rossella Incardona