Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8406 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
S A 4 N C 8 I O 9 I L 1 T / B 4 B A / U R 6 08406/ 02 T P 2 S . E I R ITALIAN Oggetto G P E . A INVIM. D R T Spese incrementative. L R U E A Avvisi di accertamento. IN NOME DEL OPO . B D L D Individuazione I L I dell'immobile cui le S R A E spese si riferiscono. N A I CASSAZIONE T T . R I E S Vizio logico della S N R A E I sentenza d'appello. T E S A T E SEZIONE QUINTA CIVILE N 3 A 1 M . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N Cristarella Orestano Presidente R.G.N. 15156/98 Dott. Francesco Graziadei Consigliere Dott. Giulio Cron.23297 Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. Rel. Consigliere Rep. Di Palma Dott. Salvatore Ud. 15/02/02 Consigliere Tirelli Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: AB NI ND, elettivamente domiciliato in l'avvocato GuidoRoma, Via Pacuvio, n. 34, presso Romanelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giorgio A. L. Rossi, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato intimato avversO la sentenza della Commissione Tributaria 838 1 Regionale di Ancona, n. 85/03/97, depositata il 14.8.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito l'avv. Guido Romanelli;
Udito i... P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento in data 24.10.1994, relativo all'attc di vendita, concluso il 9.8.1991, di un complesso immobiliare sito in Pesaro, di proprietà di AB NI ND, l'ufficio del registro della stessa città comunicò la maggiore imposta dovuta a titolo di INVIM avendo escluso, perché non documentate, le spese incrementative dichiarate dal contribuente. La commissione tributaria provinciale di Pesaro accolse il ricorso proposto dal AB avversO detto avviso ritenendo che l'importo delle spesedi accertamento, incrementative indicato dal contribuente era sufficientemente documentato mediante la produzione di fatture per acquisto di materiali e lavoro. Avverso tale sentenza propose appello l'ufficio, deducend > che il contribuente era decaduto dalla 2 facoltà di alligare la documentazione delle spese, non dichiarazione, avendola prodotta contestualmente alla 26 ottobre come prescrive l'articolo 18 del D. P. R. 1972, n.643 (legge sull'INVIM). Con sentenza depositata il 14.8.1997, la commissione tributaria regionale di Ancona accolse l'appello, riformando la decisione di primo grado, sul presupposto di verificare la pertinenza delladell'impossibilità copiosa documentazione prodotta dal contribuente al complesso immobiliare in questione. Ricorre AB NI ND per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi di ricorso. L'intimato ministero delle finanze non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza. per vizio di extrapetizione (articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Sostiene che l'ufficio del registro di Pesaro, con l'atto d'appello, aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente all'asserita circostanza per cui il contribuente sarebbe incorso nella decadenza stabilita dall'articolo 18, D. P. R. 26 ottobre 1972, n.643, non avendo assolto l'onere di produrre la documentazione delle spese in Il giudice dell'appello, pur uno con la dichiarazione. dando atto esplicitamente della limitata doglianza 3 dell'appellante, ne prescindeva poi nella motivazione e perveniva ad una pronunzia favorevole all'ufficio in base ad altre considerazioni, attinenti al merito della documentazione di spesa prodotta. La censura è fondata. Risulta dalla sentenza impugnata, e dal diretto apprezzamento degli atti processuali consentito per le finalità proprie di questo giudizio di legittimità, che l'appello dell'ufficio avversO la sentenza di primo grado, era appunto fondato sul richiamo espresso ad una pretesa decadenza, derivante dall'articolo 18 del D.P.R.26 ottobre 1972, n.643, per cui il contribuente non avrebbe potuto esibire, secondo 1'appellante, la documentazione relativa alle spese incrementative dopo la presentazione della relativa dichiarazione. La commissione regionale, tuttavia, non prese in esame la censura specificamente mossa dall'ufficio con l'atto d'appello, relativa alla pretesa decadenza del contribuente dalla facoltà di esibire la documentazione di spesa, ma, superandola con una mera espressione di stile ("al di là della disquisizione se il venditore... debba contestualmente successivamente alla registrazione dell'atto notarile depositare la documentazione...") er in realtà, omettendo di deciderla, entrò nel merito della questione concernente h la congruità dei documenti di spesa, prodotti dal l'incrementazionecontribuente al fine di dimostrare del bene da lui asseritamente operata. di secondo grado, pertanto, La sentenza incorsa nel denunziato vizio di effettivamente ed quindi nulla, aj sensi extrapetizione, dell'articolo 112 c.p.c., ragion per cui deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale delle Marche, per la pronunzia sulla dedotta questione concernente l'eventuale decadenza del contribuente dalla facoltà di produrre la documentazione di spesa. Questa pronunzia assorbe, evidentemente, l'esame del secondo motivo di ricorso. Al giudice di rinvio Va rimessa anche la pronunzia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità. E N
P. Q. M.
O I Z Z 6 8 A I 5 La Corte di Cassazione 9 R R 1 T / N S A 4 I / - T 6 G Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito 2 H B E S R L I E L R A secondo. Cassa e rinvia ad altra sezione A D D B L E E A T tributaria regionale delle Mar commissione D A T I N I 1 S E R 3 N S 1 E E E per le spese di questo giudizio. S . T I N A A M Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile- tributaria, il 15 febbraio 2002. Grecipe Maglio Il consigliere est. Il presidente 13 GIU. 2002 5 B