Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO03-580/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione. Diritti e doveri SEZIONE TERZA CIVILE del locatore e del condutto- re. Sussistenza di un giudi- cato. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7940/98 - Presidente Dott. Manfredo GROSSI Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Cron.7437 - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rep. 1181 - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud. 13/10/00 Rel. Consigliere -- Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio OZ AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 per diritti L. ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, "12 MAR 2001 IL CANCELLIERE che lo difende insieme all'avvocato ALFREDO GIANOLIO giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
GI LC, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che la difende insieme all'avvocato FEDERICO BENATTI, giusta delega in atti;
2000
- controricorrente -
1619 avverso la sentenza n. 1219/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 10/10/97, depositata il 25/11/97 RG.293/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Albe UFFICIO COPIE rto Richiesta copiar esecutiva TALEVI;
dal Sig. Riee. per diritti L.24.00046 B A udito l'Avvocato CARLA RIZZO;
11/9 MAG, 2001 udito l'Avvocato PIETRO RICCI;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Pro curatore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso p er il LIRE 2000 rigetto del ricorso. CANCELLERIA BB307450 LIRE 5000 CANCELLERIA 5000 CANCELLERIA AT965446 LIRE 5000 AT965442 CANCELLERIA AT965447 AT96544 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 15.12.86 PO NN esponeva: che era conduttore di un fabbricato locatogli dalla proprietaria CA AN affinché lo adibisse ad abitazione;
che nell'estate precedente la locatrice aveva fatto ammassare in un vano soprastante i locali abitati dal PO medesimo numerose balle di fieno pressato;
- che egli, temendo il pericolo di un incendio, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c.; -che il Pretore, il 25.8.86, aveva ordinato alla CA di rimuovere un numero di balle sufficiente a ridurre il peso e di collocare le balle residue ..si da conseguire la garanzia che dalle canne fumarie non possa derivare pericolo d'incendio..."; - che la CA non aveva provveduto. Conveniva pertanto in giudizio detta CA per ottenerne la condanna allo sgombero del vano ad uso fienile predetto, per tutta la durata del rapporto locatizio, da balle di fieno ed altri materiali infiammabili. Resisteva in giudizio la controparte. Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza 15 - 21.10.91, rigettava le domande del PO, condannandolo alla rifusione delle spese. Proponeva appello il PO. Resisteva in giudizio la controparte. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza 13.10 - 22.11.95, rigettava l'appello proposto dal PO contro la CA e proseguito nei confronti dell'erede di questa GI LC, e condannava l'appellante alla rifusione delle spese. Con atto notificato il 13/03/1996 PO NN conveniva innanzi alla Corte di Appello di Bologna GI LC impugnando per revocazione, ex artt. 395 n. 4 e 5, detta sentenza n. 1309 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna, esponendo: -A) che la stessa era contraria alla sentenza civile n.808/89 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia (in data 05/04-18/09/1989 e in una causa promossa 3 da CA OL nei confronti del PO e con la quale detto Tribunale aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dalla CA deducendo l'inadempimento del conduttore ex art. 80 L. 392/1978 per avere questi modificato la destinazione d'uso dell'immobile) rilevando che detto Tribunale aveva escluso che il PO avesse arbitrariamente cambiato destinazione d'uso all'immobile in quanto il fabbricato era stato locato come abitazione nella sua interezza ed i lavori nel bagno e nella cucina (non comprendenti la costruzione di canne fumarie) erano stati eseguiti dal PO col consenso della locatrice, conformemente ai patti contrattuali;
-B) che sussisteva inoltre un errore di fatto in ordine all'asserzione che il PO avrebbe installato canne fumarie. Resisteva in giudizio il GI. Con sentenza 10.10 - 25.11.97 la Corte di Appello di Bologna rigettava la domanda proposta dal PO condannandolo alla rifusione delle spese. Contro questa decisione propone ricorso per cassazione il PO con tre motivi. Resiste con controricorso il GI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il PO denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO in relazione all'art 395 n.5 cpc. con il combinato disposto degli artt.324, 1' art 2909 c.c. (COSA GIUDICATA)" esponendo le seguenti doglianze. ... Ammesso e non concesso che la questione delle canne fumarie non fosse stata sollevata nei due procedimenti, il che non è dato, poiché tra le contestazioni mosse dalla CA al OZ per l'inadempimento contrattuale vi erano quei "lavori eseguiti «conformemente» ai patti contrattuali, lavori inerenti all' impianto igenico", ecc. (sent. 808, pg 2,6), la Corte di Appello, comunque è scivolata sulla questione di identità di cause.. La causa petendi dei due procedimenti, si fonda e fonda le pretese consequenziali, su di un unico rapporto obbligatorio, unico fatto costitutivo di diritti: la locazione, da un lato accertata nel suo contenuto di rapporto obbligatorio come locazione abitativa ab origine non mutata in destinazione dal OZ (sentenza 808/89), e dall'altro intesa come fatto costitutivo accertato dalla precedente sentenza - dal quale scaturisce il diritto al godimento non pericoloso sul bene locato. Anche qualora si ravvisi il rapporto obbligatorio di locazione come oggetto dell'un giudizio e presupposto dell'altro si verterebbe in tema di c.d. giudicato implicito. Ed è per tutto ciò che risulta palese come la causa promossa da CA nel 1986 per la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dovuto a mutamento di destinazione d'uso, nonché risarcimento danni e ripristino, abbia un contenuto vincolante (in giudicato) in ordine alla successiva causa promossa dal PO per raggiungere il godimento non pericoloso di codesta locazione definita nei termini e nelle modalità dal precedente giudizio. Anche qualora e in denegata ipotesi si attribuisse al OZ l'installazione o l'utilizzo di canne fumarie già esistenti, non si può che concludere che: rientra nell'oggetto del rapporto locatizio instaurato, il diritto di avere un locale riscaldato con possibilità di acqua calda per una corretta igienizzazione. Il motivo deve ritenersi inammissibile. Premesso che l'apprezzamento del Giudice della revocazione in ordine alla effettiva contrarietà della sentenza impugnata (ex art. 395 n. 5 c.p.c.) ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici (cfr. tra le altre Cass. 7697/92), occorre rilevare anzitutto che secondo la tesi della Corte di Appello di Bologna (sent. n. 1219/97) "... tra le due sentenze richiamate dal PO a fondamento dell'istanza di revocazione, non esiste alcuna indentità di oggetto..." in quanto nella causa definita con la sentenza n. 808/89 era in questione la sussistenza o meno dell'inadempimento del conduttore ex art. 80 L. 392/78 e nella presente causa invece è in questione un preteso comportamento della locatrice in locali non oggetto della locazione;
dal contesto della motivazione emerge poi che un elemento essenziale di differenziazione (che la Corte di merito l'abbia ritenuto essenziale appare evidente dal contesto) è costituito dal fatto che nella causa definita con la sentenza n. 808 la questione delle canne fumarie non è stata per nulla trattata. In altri termini detta Corte ha chiaramente (anche se in parte implicitamente) rilevato che il mutamento d'uso non era necessariamente collegato all'installazione delle canne fumarie (nell'evidente senso che poteva ben ipotizzarsi mutamento d'uso senza detta installazione ovvero detta installazione senza mutamento d'uso) e che in concreto nell'altro procedimento si era trattata la questione del mutamento d'uso ma non quella dell'installazione delle canne fumarie. La parte ricorrente ha omesso di denunciare ritualmente (con adeguato supporto argomentativo) specifici vizi concernenti detta parte essenziale e fondamentale (costituente in realtà la vera ratio decidendi) della motivazione;
ed inoltre si è limitata (sul punto) a rilievi (tendenti ad una diversa interpretazione delle risultanze piuttosto che ad una rituale denuncia di vizi) sostanzialmente apodittici o comunque mancanti dei requisiti della specificità, della compiutezza e della (chiara) concludenza (si veda in particolare il brano: ....Ammesso e non concesso che la questione delle canne fumarie non fosse stata sollevata nei due procedimenti, il che non è dato, poiché tra le contestazioni mosse dalla CA al OZ per l'inadempimento contrattuale vi erano quei "lavori eseguiti conformemente» ai patti contrattuali, lavori inerenti all' impianto igenico", ecc. (sent. 808, pg 2,6), la Corte di Appello, comunque è scivolata sulla questione di identità di cause >>). Perdono pertanto rilevanza e divengono di conseguenza inammissibili pure le ulteriori doglianze (comunque già di per sé generiche ed inammissibili) in concreto esposte. Non sembra comunque inutile aggiungere che il ricorrente, anche laddove rileva che" rientra nell'oggetto del rapporto locatizio instaurato, il diritto di avere un locale riscaldato con possibilità di acqua calda per una corretta igienizzazione..." prospetta in realtà doglianze inammissibili (prima ancora che giuridicamente infondate dato che il conduttore, ove non previsto dal contratto, non ha il diritto di modificare l'immobile installando nuove canne fumarie;
né a maggior ragione ha il diritto di installarle con caratteristiche di pericolosità in relazione ai potenziali possibili usi dei locali sovrastanti) posto che dà per scontata la destinazione delle nuove canne fumarie per la produzione "...di acqua calda per una corretta igienizzazione..." senza alcun'altra ulteriore precisazione, tra l'altro in ordine alle risultanze sulle quali baserebbe la prova di tali scopi e del fatto che la produzione di acqua calda non era assicurata altrimenti;
e, prima ancora, senza la precisazione di dove una sua tesi in tal senso sarebbe stata esposta innanzi ai giudici di merito: v, tra le altre Cass. n. 9861 del 05/10/98: "Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita', per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa". Una ulteriore autonoma ragione di inammissibilità (che in realtà investe, in concreto, oltre al primo, anche il secondo ed il terzo motivo) è costituita dal fatto che (anche a prescindere dal punto ora considerato) le tesi della parte ricorrente (anche quando sono in diritto) si fondano (in parte implicitamente) su assunti in fatto concernenti la causa definita con la sentenza 808/89, i quali a loro volta si basano su ..risultanze (ad es. una ..perizia...") non riportate o non adeguatamente riportate (con il contesto necessario per una adeguata valutazione) in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (cfr., tra le altre, Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Con il secondo motivo il PO denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO dell'art 395 n. 4 c.p.c. (ERRORE Di FATTO)" esponendo le seguenti doglianze. Se il giudicato copre il dedotto e il deducibile e fa stato tra le parti>> i fatti accertati in sentenza sono figurabili come fatti provati sui quali ben può ricadere l'errore o la svista dei giudice. L'errore che si invoca è l'illecito, tuttavia non attuato, mutamento di destinazione d'uso dell'immobile locato al OZ, deducibile dagli atti di causa: sentenza 808189 prodotta, perizia dei NOVELLINI. Vogliansi riprendere le parole della Corte di Appello nella sentenza oggetto di revocazione: "Anche sul punto l'appello è infondato atteso che il pericolo di incendio, dato per pacifico, è stato causato dal PO e non dalla locatrice. Ed infatti il PO ha trasformato la stalla in abitazione in mancanza di una esplicita autorizzazione", ed ancora "atteso che l'autorizzazione contenuta nel contratto ( n.d.r. strana autorizzazione che appare e poi scompare ad libitum) di locazione non equivale ad autorizzazione a trasformare il locale in abitazione". Ebbene non è forse un accertamento in pieno e 8 palese senso contrastante con quella contenuto nella precedente sentenza? Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile (prima ancora che giuridicamente errato in considerazione del seguente principio di diritto: il legislatore ha evidentemente inteso ricomprendere nella fattispecie di cui al n. 5 dell'art. 395 tutte le ipotesi di contrarietà della sentenza ad altra precedente avente tra le parti l'autorità di cosa giudicata;
e quindi anche quella di contrarietà rispetto ad un accertamento di fatto passato in giudicato;
con la conseguenza che tale ultima ipotesi va inquadrata nella sola fattispecie astratta di cui al n. 5 cit;
mentre non può ritenersi in tal caso sussistente anche quella di cui al n. 4 cit.) per quattro ragioni ciascuna delle quali decisiva già da sola: -a) in quanto non considera ritualmente la vera ratio decidendi predetta, e cioè che nella presente causa non è in questione il mutamento d'uso da parte del conduttore ma il comportamento della CA (non riferito ai locali oggetto di locazione) che avrebbe causato pericolo di crollo e di incendio del fienile;
- b) in quanto i citati brani di motivazione della prima decisione della Corte d'Appello, nella parte che parlano della "... trasformazione..." non concernono la vera ratio decidendi (costituita dal fatto che il pericolo di incendio era stato causato non dalla locatrice ma dal PO che aveva installato le canne fumarie in corso di locazione) ma considerazioni palesemente aggiunte ad abundantiam, e quindi costituiscono risultanze prive del requisito della decisività ai fini della decisione in ordine all'immunità da vizi della seconda sentenza di detta Corte di Appello;
-c) in quanto il fatto de quo (che le canne fumarie di cui si tratta siano state o meno installate dal PO in corso di locazione senza autorizzazione) e la rilevanza della sentenza n. 808/89 costituirono punti controversi sui quali la sentenza oggetto di revocazione ebbe (sia pure in parte implicitamente) a pronunciare;
-d) in quanto, anche a prescindere da quanto sinora esposto, si sarebbe comunque di fronte 9 (con riferimento a detta sentenza;
e con riferimento alle doglianze in esame nei limiti in cui sono state ritualmente esposte) non ad una inesatta percezione ma ad una (asseritamente) inesatta valutazione (con conseguente impossibilità di ipotizzare un errore ex art 395 n. 4 cit.). A proposito dei punti c) e d) ora esposti, non considerati nell'impugnata decisione n. 1219/97, va affermato il seguente principio di diritto: le ragioni di inammissibilità della revocazione (come nella specie le due di cui sopra), anche se non rilevate nella sentenza che ha deciso sulla medesima, ben possono essere rilevate d'ufficio da questa Corte Suprema in sede di decisione sul ricorso per cassazione contro la sentenza predetta. Con il terzo motivo il PO denuncia “VIZIO DI MOTIVAZIONE (art 360 n. 3) in relazione all'art 132 n.4 cpc, 111 Cost. VIZIO DI MOTIVAZIONE (art 360 n. 5) su di un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio o prospettato delle parti" lamentando la “... lacunosità ( alcuni suggerirebbero omissione) della motivazione in ordine all'errore di fatto....". Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile per quattro ragioni ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -a) in quanto non considera ritualmente (e comunque nella sua esatta interpretazione) la prima delle due rationes esposte nel punto in questione della motivazione: infatti la Corte ha evidentemente inteso affermare (in parte implicitamente) che comunque ("...anche se si ammetta che la questione delle canne fumarie sia stata introdotta in entrambi i giudizi di merito..."; e cioè “...anche se si ammetta..." che detta questione sia stata introdotta non solo nel presente ma anche nell'altro giudizio) nel presente processo le decisioni si sono fondate (ed il punto non è oggetto di errore ex art. 395 n. 4 cit.) sull'installazione delle canne fumarie da parte del PO (quindi deve ritenersi dovuta ad un mero 10 lapsus la frase, che sembrerebbe concernere le canne fumarie, che si legge a pag. 9: "...Peraltro, nessuno dei due giudizi è risultato fondato su tale circostanza...") e tale accertamento ha costituito sufficiente fondamento delle decisioni stesse, senza che intervenissero ulteriori accertamenti (fondati sul predetto), in relazione ai quali si sarebbe potuta eventualmente affermare la loro ricollegabilità alla questione dibattuta nell'altro processo (mutamento della destinazione) e quindi in ipotesi suscettibili di essere viziati dall'errore in questione;
- b) in quanto in ogni caso non prende in specifica e rituale considerazione la seconda delle due rationes predette (insussistenza di qualsivoglia “... relazione causale...” tra la suddetta domanda del conduttore e la pretesa erronea supposizione dell'installazione delle canne fumarie da parte di quest'ultimo), con la conseguenza che la decisione resterebbe comunque ferma sulla base di detta seconda ratio certamente non (ritualmente) impugnata. Sono inoltre applicabili anche con riferimento a tale motivo i rilievi di cui ai punti c) e d) sopra esposti. Si deve dunque concludere che i motivi di gravame sono inammissibili (prima ancora che infondati, dato che l'impugnata decisione è immune dai vizi logici e giuridici in questione). Il ricorso va di conseguenza respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte 78700 controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £ oltre £6.000.000 (seimilioni) per onorario. Così deciso a Roma il 13.10.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Albert. Ledo 11 IL DIRETTORE DI CANICELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria LIVARRAZ oggi, IO N O IL DIRETTORE DI CANCELLERIA A Umberto Gicero FREEANS 60000 310000 FFICIO DELLE ENTRATE POMA 2 Registrato in data 3. APR. 2001 4 an 16078 al ... versate C. 310.000 (lire trecentodiecimila p. Dirigento Area vizi (Do sa Marta Grazi o Responsabile Servizio diziari (Dr. M. RACOCHIM) ma ELLE D