Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 1
L'emissione di provvedimenti sulla libertà di un imputato nei cui confronti è in corso il dibattimento non legittima la ricusazione di uno o più dei giudici del dibattimento medesimo. (Fattispecie relativa a dichiarazione di ricusazione di presidente di corte di assise che aveva partecipato, come giudice dibattimentale, alla decisione in merito a istanza di revoca di misura cautelare applicata all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/1998, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai signori Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 16/12/1998
Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
Dott. Camillo Losana " N. 6443
Dott. Dario De Pascalis " REGISTRO GENERALE
Dott. Enrico Delehaye " N. 16990/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN GA avverso la ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro in data 28 febbraio 1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con la impugnata ordinanza la Corte territoriale ha dichiarato - inammissibile la dichiarazione di ricusazione formulata dall'AN nei confronti del dott. AS CH quale presidente della Corte Assise di Catanzaro.
A motivazione della sua dichiarazione l'AN aveva affermato che il detto magistrato, benché egli fosse un collaboratore di giustizia come tale riconosciuto anche da una sentenza della Corte di Assise di Palmi, aveva già affermato in altro procedimento che egli invece non aveva reciso i Suoi rapporti con l'ambiente mafioso di provenienza. La Corte territoriale nel dichiarare inammissibile la ricusazione ha chiarito che il detto magistrato aveva partecipato, come giudice del dibattimento, alla decisione in merito alla revoca della misura cautelare applicata all'AN, ed ha correttamente evidenziato che tale pronuncia non dava luogo ad alcuna incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il medesimo magistrato, di pronunciarsi anche sul merito del procedimento in dibattimento.
L'interessato, in sede di ricorso, ha mostrato di non condividere tale decisione e ne ha conseguentemente richiesto l'annullamento. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi addotti dal ricorrente non rientrano fra quelli di cui all'art. 606 c.p.p. avendo il giudice a quo adeguatamente motivato la propria decisione e risultando questa esente da violazioni di legge, posto che la emissione di provvedimenti sulla libertà di un imputato nei cui confronti è in corso il dibattimento non legittimano la ricusazione di uno o più dei giudici del dibattimento medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di L. 500.000 a favore della cassa per le ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999