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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1124/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra: (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Cariati alla Frazione Fiumenicà, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rizzuti Francesca Rosa e Rizzuti Espedito - ATTRICE E
(CF: , (CF: CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
) e (CF: ), tutti nella C.F._2 CP_3 C.F._3 qualità di eredi di - CONVENUTI CONTUMACI Persona_1
OGGETTO: Usucapione I FATTI 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta l'11.05.2022, la Pt_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale , Parte_1 CP_1
e , quali eredi di , al fine di Controparte_2 CP_3 Persona_1 ottenere la declaratoria di usucapione dell'immobile sito in Cariati Marina, identificato nel catasto fabbricati al foglio 15, particella 409, sub 15. In particolare, parte attrice a supporto della domanda, ha dedotto:
- di possedere, animo domini, da più di 20 anni, l'appartamento-monolocale, sito nel Comune di Cariati Marina in via delle Marche, n. 1, interno 12, piano II, riportato in catasto alla partita 2031, foglio 15, particella 409, sub 15, ceduto in permuta da parte del a seguito di contratto preliminare di compravendita stipulato in Persona_1 data 04.10.1990, senza subire alcuna ingerenza da parte dei convenuti;
- che il possesso, con gestione esclusiva e continuativa per oltre vent'anni, dell'immobile veniva esercitato nell'ottica dell'animus possidenti, ossia con l'intenzione di tenere la cosa come propria, uti dominus, provvedendo a tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria resisi necessari nel corso degli anni, nonché a tutte le relative incombenze condominiali, amministrative e fiscali;
- che il possesso pacifico, non violento e ininterrotto del citato immobile, integrava perfettamente i requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione;
- che, vertendo il presente giudizio in materia di diritti reali, aveva debitamente esperito il prescritto tentativo obbligatorio di mediazione mediante deposito in data 11.02.2019 della relativa istanza presso l'Organismo competente, conclusosi in data 23.03.2019 con verbale negativo per assenza ingiustificata dei convenuti;
1 - che, essendo l'immobile in questione tuttora catastalmente intestato ai convenuti, aveva interesse alla sua regolarizzazione con le conseguenti necessarie trascrizioni, volturazioni e variazioni ipocatastali presso l'Agenzia del Territorio, ex Conservatoria di Cosenza. Tutto ciò dedotto, parte attrice ha concluso chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) Accertare e dichiarare che la Società
, in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. , ha Parte_1 CP_4 acquisito per usucapione la proprietà dell'appartamento-monolocale, con relative pertinenze, sito nel Comune di Cariati Marina in via delle Marche, n. 1, interno 12, piano II, riportato in catasto alla partita 2031, foglio n. 15, p.lla. n.409, sub 15, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
2) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Cosenza, nonché tutte le conseguenti e necessarie trascrizioni, volturazioni e variazioni ipocatastali, con esonero di ogni responsabilità al riguardo del Conservatore;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione”. 2. Con provvedimento del 17.07.2023, vista la ritualità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti , e CP_1 Controparte_2 CP_3
.
[...]
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., depositate le memorie, con ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 26.03.2024, il giudice istruttore ha ritenuto inammissibile la prova per testi articolata dalla parte attrice nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, secondo termine, c.p.c., essendo i relativi capi generici, oltre che relativi a circostanze da provare documentalmente, ovvero comportanti valutazioni non consentite.
4. Giunta per variazione tabellare allo scrivente magistrato, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni. Questo giudicante, sciogliendo la riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 13.10.2025, ha assunto la causa in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito della comparsa conclusionale. LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal Giudice Istruttore e riproposte dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni. Deve ribadirsi l'inammissibilità delle richieste istruttorie già rigettate in relazione alle quali il Tribunale si riporta al contenuto dell'ordinanza del 27.03.2024, emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.03.2024 e che si intende in questa sede integralmente richiamata. La prova testimoniale richiesta da parte attrice non è stata ammessa essendo i relativi capitoli formulati in modo generico, nonché inidonei a dimostrare circostanze comprovanti la possibile fondatezza della domanda di usucapione. In particolare, va ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia
2 collocato univocamente nel tempo, nel luogo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. Civ. Ordinanza n. 20997 del 2011). Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con riferimento a fatti specifici, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (Cass. Civ. n. 1824 del 2000). Più specificatamente, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (Cass. Civ. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assume rilievo la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (Tribunale Castrovillari n. 907 del 2021). Ad ogni modo, la richiesta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni di ammissione dei mezzi istruttori e della prova testimoniale, così come articolata e capitolata e con i testi indicati nella memoria ex art. 183 c.p.c., secondo termine, non può essere accolta stante l'irrilevanza della stessa, per la palese infondatezza della domanda che il Tribunale ritiene debba essere rigettata per le ragioni che si andranno di seguito ad illustrare. 6. Orbene, prima di esaminare la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, giova rammentare i principi che governano la materia. In punto di diritto va rilevato che l'istituto dell'usucapione trova la sua fonte nell'art. 1158 c.c. ai sensi del quale “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria, quindi, la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo necessario previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (Cass. Civ. n. 8662 del 2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti
3 conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Corte Appello Lecce n. 589/2022). Secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. e 832 c.c. ha l'onere di dimostrare tutti i requisiti del possesso - sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cass. Civ. n. 12984 del 2002). 7. Delineate le peculiarità dell'usucapione, occorre procedere ora all'esatta qualificazione giuridica da attribuire alla scrittura privata intercorsa tra le parti, considerato che la Società si era impegnata a vendere un compendio Parte_1 immobiliare da costruire in favore di , il quale, a sua volta si era Persona_1 impegnato a trasferirle, a titolo di parte del corrispettivo concordato, la proprietà del bene oggetto della domanda di usucapione per cui è causa. In specie, va chiarito entro quali coordinate giuridiche questa operazione si è perfezionata: ossia se il prospettato passaggio sia avvenuto tramite una vendita (recte lo scambio della proprietà dell'immobile contro un prezzo in denaro) ovvero, come sostenuto da parte attrice, tramite una permuta (recte lo scambio della proprietà di unità immobiliare da realizzare contro la proprietà dell'immobile oggetto di causa). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi” (Cass. Civ. n. 5605 del 2014; Cass. Civ. n. 9088 del 2007).
4 In questa dimensione è necessario che l'accertamento del giudice di merito, ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, investa l'esistenza, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale, nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto (Cass. Civ. n. 22353 del 2021; Cass. Civ. n. 20634 del 2018). Orbene, tenendo presente i principi appena richiamati, si può asserire, a prescindere dal nomen iuris adottato dalle parti, che nel caso di specie non si è in presenza di un contratto di permuta, bensì di una compravendita, in quanto il corrispettivo del trasferimento per il compendio immobiliare da costruire è costituito sia dal denaro, in maniera prevalente, sia da un bene in natura (il monolocale), quest'ultimo considerato dalle parti come bene equivalente al denaro e non nella qualità di mero oggetto di scambio. 8. Ricondotta la fattispecie sotto la previsione della compravendita e tenuto conto, poi, delle ragioni addotte da parte della Società a sostegno della domanda di Parte_1 usucapione e, in particolare, dell'individuazione del dies a quo del tempus usucapionis con la stipula del “contratto preliminare di compravendita” è necessario altresì rammentare i seguenti principi relativi all'acquisto del possesso in caso di contratti con effetti obbligatori. In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata, in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non rappresenta la trasmissione del suo possesso, bensì l'insorgere di una mera detenzione, seppur qualificata, salvo che si realizzi una interversione del possesso, attraverso una manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, considerato che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass. Civ. n. 29594 del 2021; Cass. Civ. n. 24637 del 2016). Ed ancora, la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma provenga da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, in quanto l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente, ovvero in seguito ad un atto di interversione che si traduca non in un semplice atto di volizione interna, ma in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, dal quale si possa desumere la cessazione da parte del detentore dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa in nome altrui e l'inizio di un esercizio del potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio.
5 Tale accertamento realizza un'indagine, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché sia logica e congruamente motivata (Cass. Civ. n. 4931 del 2022; Cass. Civ. n. 26688 del 2020; Cass. Civ. n. 27411 del 2019; Cass. Civ. n. 21690 del 2014; Cass. Civ. n. 5551del 2005; Cass. Civ. n. 7271 del 2003).
9.a Orbene, passando all'esame della fattispecie per cui è causa e partendo dal presupposto che l'acquisto a titolo originario per usucapione non è impedito dalla trascrizione o iscrizione di formalità sul bene, è necessario verificare se nel presente giudizio avente ad oggetto l'usucapione di un bene immobile l'attrice abbia fornito prova indiscussa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo dell'esercizio del potere di fatto sul bene oggetto di causa, ininterrotto per venti anni, in modo pubblico e pacifico, ma anche dell'intento di godere del bene quale proprietario. Nel caso in esame, l'attrice nel chiedere l'accertamento in suo favore della proprietà esclusiva dell'immobile, sito nel Comune Cariati Marina, identificato nel catasto fabbricati al foglio 15, particella 409, sub 15, per intervenuta usucapione ha cristallizzato quale momento iniziale del possesso con animo domini la data della sottoscrizione della scrittura privata (04.10.1990) avente ad oggetto, oltre all'acquisto dell'immobile da costruire, anche il trasferimento, come parte del prezzo concordato, dell'immobile per cui è causa. Orbene, giova osservare che sebbene parte attrice si riferisca indistintamente a
“preliminare” e “compravendita” in relazione alla scrittura privata sottoscritta il 04.10.1990, i due concetti, invero, non sono fungibili. Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita, infatti, si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, ad impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà, e nel secondo ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. Invero, nella specie, ai fini che qui interessano, non rileva, per la maturazione del possesso utile ad usucapire il bene, né la circostanza che alla scrittura privata intercorsa tra le parti venga attribuita valenza di contratto preliminare né il fatto che essa possa integrare un trasferimento definitivo della proprietà dell'immobile oggetto di causa.
9.b Infatti, è pacifico che nel contratto preliminare ad effetti anticipati - in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l' altruità della cosa, con la conseguenza che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'animus possidendi, sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell'usucapione (Cass. Civ. n. 24290 del 2006).
6 Proprio con particolare riferimento al contratto preliminare la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito, precisando, che <nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, salvo la dimostrazione di un'intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.>> (Cass. Civ., Sez. Un., n. 7930 del 2008). Principio ribadito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale il soggetto che entra in relazione con il bene in forza di un titolo valido non ne acquista il possesso ma la detenzione. Nel caso di un contratto preliminare ad effetti anticipati, in virtù del quale avviene la consegna immediata del bene, il promissario acquirente è consapevole dell'altruità dell'immobile che risulta dal titolo e, quindi, è insussistente l'animus possidendi “sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell'usucapione” (Cass. Civ. n. 26761 del 2024)
9.c Applicando i principi richiamati al caso di specie si può sostenere che la relazione della con il bene immobile può essere configurata solo in termini Parte_1 di mera detenzione, sicché, in assenza di atto di interversione del possesso, tra l'altro mai dedotto, la citata Società non avrebbe mai potuto usucapire il bene. Tale essendo l'origine del rapporto con la cosa, si può di certo affermare che l'attrice non ha fornito la prova di un evento idoneo a realizzare l'interversione del possesso. Sul punto giova chiarire che, se un mero detentore intende usucapire un bene, deve convertire la detenzione in possesso. Secondo l'art. 1141, comma 2, c.c., l'interversione del possesso può avvenire per causa proveniente da un terzo o per atto di opposizione contro il possessore: la causa proveniente da un terzo consiste nell'atto giuridico di attribuzione del possesso da parte dell'attuale possessore, l'atto di opposizione (contradictio) postula non già un cambiamento di atteggiamento psichico ma un atto unilaterale mediante il quale il detentore afferma il proprio possesso sul bene disconoscendo il possesso del soggetto-opposto; si tratta di un atto di affermazione del proprio possesso e di negazione del possesso altrui. Invero, dagli atti di causa non è emerso quel contegno dell'attrice idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. L'utilizzo esclusivo del bene, il compimento di atti di amministrazione, l'attività esercitata sull'immobile da parte dell'attrice, non possono assumere il carattere di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Ed infatti, per come già in parte evidenziato, l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e
7 abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine, quindi, sono inidonei gli atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso. In buona sostanza, non è l'atto negoziale intervenuto inter alios, indipendentemente dalla sua validità ed efficacia, a produrre l'effetto di interversione, ma è solo quell'atto o quel comportamento posto in essere direttamente nei confronti del titolare della proprietà. Anche dal punto di vista della prova testimoniale articolata da parte attrice e non ammessa, si rileva come dalla stessa non si evincono atti di interversione per quanto già riferito in narrativa. Inoltre, non risulta prodotta in atti idonea documentazione relativa agli asseriti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dall'attrice sull'immobile in contesa (incarichi, conferimenti, preventivi), ai pagamenti effettuati per tali lavori (bonifici, fatture), nonché alle incombenze condominiali, amministrative e fiscali (ricevute di pagamento) sostenute dalla stessa parte attrice, con la conseguenza che tali deduzioni non sono idonee a dimostrare atti di interversione, in quanto mere affermazioni prive di riscontro probatorio. A fronte di questo complessivo accertamento in fatto, questo Giudice non può che escludere la sussistenza dei requisiti previsti per l'acquisto a titolo originario invocato dall'attrice, posto che non risulta fornita alcuna prova di un evento idoneo a trasformare da detenzione in possesso la relazione con la cosa, instauratasi a seguito della scrittura del 04.10.1990. 10 Qualora invece alla scrittura privata del 04.10.1990 volesse attribuirsi valore di contratto definitivo, ancorché mancante della forma dell'atto pubblico, comunque, non vi sarebbe spazio per ipotizzare la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, posto il principio, che mette conto ribadire, secondo cui il riferimento del momento iniziale della relazione di fatto con la cosa ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà esclude la configurabilità di un possesso utile ai fini dell'usucapione. Né rileva la circostanza che il contratto con cui la proprietà sia stata trasferita non abbia i requisiti dell'atto pubblico o non venga trascritto nei registri immobiliari, trattandosi di libera scelta delle parti, le cui conseguenze non si riflettono sulla validità del titolo, ma soltanto sulla sua eventuale opponibilità ai terzi. Tanto precisato, e considerato che peraltro non è in contestazione l'intervenuta compravendita, quanto piuttosto il profilo dell'opponibilità della stessa, non può che escludersi la sussistenza dell'usucapione invocata da parte della Società Parte_1 secondo la quale il possesso utile all'usucapione sarebbe iniziato con la scrittura privata del 04.10.1990. Ed infatti, il riferimento del momento iniziale della relazione di fatto con la cosa ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà esclude la configurabilità
8 di un possesso utile ai fini dell'usucapione, posto che “il proprietario non può usucapire quel che già gli appartiene” (Cass. Civ. n. 18242 del 2024). Di conseguenza, sia nel caso in cui si intenda attribuire alla scrittura del 04.10.1990 valore di contratto preliminare, sia nella diversa ipotesi in cui si voglia affermare che essa abbia trasferito definitivamente la proprietà del bene all'odierna parte attrice, resta esclusa, nel caso concreto, la configurabilità del possesso utile ad usucapionem. In conclusione, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione va rigettata. 11. Nulla per le spese delle parti convenute non costituite, atteso che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore dei contumaci vittoriosi per il fatto di non aver sostenuto alcuna spesa per la costituzione e difesa in giudizio (Cass. Civ. n. 15135 del 2016; Cass. Civ. n. 18806 del 2015; Cass. Civ. n. 17432 del 2011).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
e , disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: CP_2 CP_3
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese. Così deciso in Castrovillari, in data 23/12/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe Nerone, addetto all' Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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