Sentenza 3 maggio 2013
Massime • 2
In tema di sequestro conservativo, l'avviso della fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato deve essere dato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l'emissione del relativo provvedimento.
La parte civile è legittimata a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame ha revocato il sequestro conservativo disposto nel suo interesse.
Commentari • 7
- 1. Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione dellaJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1]. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per …
Leggi di più… - 2. Di nuovo alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazioneGiulia Ducoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza qui presentata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati di bancarotta fraudolenta, su richiesta presentata dalla costituita parte civile, veniva disposto il sequestro conservativo di alcuni beni immobili appartenenti a due imputate. In seguito ad istanza di riesame presentata da queste ultime, il Tribunale di Lecce ordinava l'annullamento della misura, disponendo la contestuale restituzione dei beni. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la parte civile esponendo, oltre alla sussistenza di un danno di grave entità, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 127, 178 lett. c) …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite negano la legittimazione della parte civile aJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 4. Le Sezioni unite tornano sulla legittimazione della parte civile aGiulia Ducoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno stabilito che «il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell'udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all'udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare le nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.»[1]. Per meglio comprendere la portata della pronuncia …
Leggi di più… - 5. Misure cautelari reali, riesame, sequestro conservativo, annullamento, parte civile, fissazione udienza, omessa notificaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2013, n. 25449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25449 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/05/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 785
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 10275/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
FI AS EL AG IO, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del 14 gennaio 2013 emessa dal Tribunale di Salerno;
nel procedimento a carico di:
OL RI e MA UI;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l'avvocato Vito Sola, sostituto processuale dell'avvocato Michele Troisi, difensore degli imputati, che ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 14 dicembre 2012 il Tribunale di Nocera Inferiore, all'esito del giudizio di primo grado in cui OL RI e UI MA erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 388 c.p., e condannati anche al risarcimento dei danni in favore di FI AS EL AG IO, quantificati in Euro 210.000, aveva disposto su istanza della parte civile il sequestro conservativo del credito di Euro 190.000, che la OL vantava nei confronti del Comune di Roccapiedimonte.
2. Sull'istanza di riesame proposta dai due imputati il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 14 gennaio 2013, ha annullato il sequestro per insussistenza del periculum in mora, non risultando che il giudice abbia valutato la sussistenza del concreto ed attuale rischio di perdita o di dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
3. Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione IO FI AS EL AG, parte civile, per mezzo del procuratore speciale, avvocato Francesco Carli, deducendo, con un unico motivo, la nullità dell'intero giudizio di riesame per omesso avviso dell'udienza camerale alla costituita parte civile, che aveva richiesto il sequestro conservativo.
4. Gli imputati hanno depositato una memoria in cui resistono al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. su istanza della stessa parte civile. Sebbene l'art. 325 c.p.p., comma 1, non indichi espressamente la parte civile tra i soggetti aventi titolo all'impugnazione, tuttavia si ritiene che la norma vada collocata all'interno del sistema delle cautele reali e posta in relazione con l'art. 325 c.p.p., comma 2, e art. 318 c.p.p., i quali, riconoscendo la legittimazione a proporre la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione a chiunque abbia interesse, ricomprende tra tali soggetti anche la parte civile che, conseguentemente, deve ritenersi possa proporre impugnazione anche ex art. 325 c.p.p., comma 1 (in questo senso, Sez. 5^, 17 dicembre 2003, n. 5021, Feola;
Sez. 4^, 21 giugno 1995, n. 2394, Tirelli;
in termini contrari, Sez. 6^, 31 gennaio 2012, n. 5928, Cipriani).
5.2. Quanto premesso consente anche di affermare che l'avviso della fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato debba essere dato anche alla parte civile, in quanto il contraddittorio deve estendersi a tutte le parti del processo interessate alla misura in questione (Sez. 6^, 17 marzo 2008, n. 25610, Figini;
Sez. 2^, 10 ottobre 2007, n. 40831, Eboli;
Sez. 2^, 9 marzo 2006, n. 11887, Mauri;
Sez. 1^, 7 luglio 1997, n. 4695, Avaltroni;
Sez. 2^, 31 gennaio 1996, n. 512, Antonelli). Anche in questo caso la circostanza che l'art. 324 c.p.p., comma 6, indichi come destinatari dell'avviso solo il pubblico ministero, il difensore e chi ha proposto la richiesta di riesame non è sufficiente ad escludere la parte civile, in quanto deve ritenersi che si tratta di una indicazione non esaustiva, perché riferita alla fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di costituzione di parte civile. Invero, gli artt. 318, 324 e 127 c.p.p., vanno interpretati alla luce del principio costituzionale della tutela del contraddittorio e dei diritti della difesa sicché, anche in difetto di una espressa previsione, deve ritenersi che alla parte civile debba essere notificato l'avviso dell'udienza camerale, in quanto soggetto interessato al mantenimento della misura cautelare reale.
Nel caso in esame il sequestro conservativo era stato richiesto dalla parte civile, che poi non risulta essere stata avvisata dell'udienza fissata davanti al Tribunale di riesame di Salerno su istanza proposta dagli imputati, omissione che ha determinato la lesione del diritto di difesa della parte civile, che non è stata posta nelle condizioni di tutelare il suo interesse a garantire le obbligazioni civili derivanti dal reato.
6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame a seguito dell'udienza camerale prevista dall'art. 324 c.p.p., comma 6, in cui dovrà essere garantita la partecipazione della parte civile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013