Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
Il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) in relazione a condanne inflitte per determinati reati, non opera per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari previsto dall'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 25/03/1998
1. Dott. MABELLI ANNA Consigliere SENTENZA
2. " RD OL " N. 1774
3. " MP TE " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO GIOVANNI rel. " N. 45385/1997
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE NA, nata il [...] a [...],
avverso il decreto del presidente del tribunale di sorveglianza di Perugia in data 10.9.1997, che dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova in casi particolari per il divieto di cui all'art.
4-bis o.p.
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Lette le richieste del P.M., in persona del sost. proc. gen., dott. Gianfranco Iadecola, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
Osserva.
1. - Il presidente del tribunale di sorveglianza di Perugia con decreto in data 10.9.1997 dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova "in casi particolari" avanzata da NA NE, poiché la stessa risultava condannata per un delitto ostativo all'applicazione del beneficio in forza del divieto di cui all'art.
4-bis o.p..
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, la quale ha dedotto violazione di legge per la ritenuta applicabilità delle restrizioni previste dall'art.
4-bis o.p. alla domanda di affidamento in prova in casi particolari, dal momento che questa misura - disciplinata dall'art. 94 d.p.r. 309/90 - non si colloca fra le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, poiché la disciplina dell'affidamento in prova in casi particolari riservato ai tossicodipendenti si colloca ormai al di fuori del novero delle misure alternative alla detenzione contemplate dall'ordinamento penitenziario, alle quali soltanto si riferiscono le restrizioni e i divieti sanciti dall'art.
4-bis o.p.
2. - Il thema decidendum sottoposto all'esame del Collegio ha ad oggetto il primo comma dell'art.
4-bis o.p. (introdotto dall'art.
1.1 d.l. 13.5.1991 n. 152 conv. in l. 12.7.1991 n. 203, sost. dall'art.15 d.l.
8.6.1992 n. 306 conv. in l.
7.8.1992 n. 356), che dispone il divieto di concessione delle "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della l. 26.7.1975 n. 354", perciò anche dell'affidamento in prova al servizio sociale, al condannato per delitto c.d. ostativo, ed investe tale disposizione nella parte in cui essa - secondo l'interpretazione fatta propria dal giudice di sorveglianza s'applicherebbe anche al particolare affidamento in prova al servizio sociale di persona tossicodipendente o alcooldipendente, al fine di proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato tra lo stesso condannato e un organismo a ciò deputato, affidamento previsto già dall'art. 47-bis l. 26.7.1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario e, oggi, dall'art. 94 d.p.r.
9.10.1990 n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. 2.1. - Mette conto di osservare preliminarmente - condividendosi in termini la puntuale analisi condotta dalla recente sentenza 5.12.1997 n. 377 della Corte costituzionale - che delle due citate disposizioni che disciplinano l'affidamento in prova "in casi particolari", è da ritenere oggi in vigore solo l'art. 94 del testo unico approvato con d.p.r. n. 309 del 1990, che ha sostituito l'art.47-bis l. n. 354 del 1975.
L'art. 47-bis, originariamente inserito nella legge sull'ordinamento penitenziario dal d.l. 22.4.1985 n. 144 conv. in l.21.6.1985 n. 297, poi sostituito dall'art. 12 l. 10.10.1986 n. 663,
è stato in seguito inserito nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, approvato con d.p.r. n. 309 del 1990, previo coordinamento con le disposizioni della l. 26.6.1990 n.162: testo unico di valore legislativo, emanato in base alla delega contenuta nell'art. 37 della stessa legge n. 162 del 1990 (che contemplava espressamente, fra le disposizioni da coordinare, anche quelle di cui al citato d.l. n. 144 del 1985), e quindi idoneo a "novare" la fonte delle disposizioni in esso incluse. E in effetti il testo dell'art. 94, pur riprendendo sostanzialmente quello del previgente art. 47-bis, vi ha apportato modifiche di coordinamento.
2.2. - Quanto ai rapporti fra i due istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato in via generale dall'art. 47 o.p., e dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art.94 d.p.r. 309/90, osserva il Collegio che quest'ultimo, pur inserendosi come species nel genus già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una "risposta differenziata dell'ordinamento penale" giustificata dalla "singolarità della situazione dei suoi destinatari", vale a dire le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti (C. cost., ord. n. 367 del 1995). Esso quindi, pur non essendo del tutto estraneo alla logica generale dell'affidamento in prova, quella cioè di perseguire la risocializzazione del condannato attraverso regimi alternativi rispetto a quello carcerario, risulta caratterizzato da presupposti e finalità nettamente differenziati.
Di talché, anche a voler ritenere (cfr. Cass., Sez. I, 24.5.1996, Bartolomeo, rv. 205680) che la concessione della misura presupponga pur sempre un giudizio prognostico positivo sulla possibilità che essa "contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", sarebbe tuttavia ben differenziato l'assetto dei presupposti (il più ampio limite della pena da scontare, lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, l'idoneità del programma ai fini del recupero del condannato) e delle finalità dei due istituti, restando ferma in particolare la specifica finalità perseguita, oltre il generico scopo rieducativo, della risocializzazione mediante la cura e il recupero del soggetto tossicodipendente o alcooldipendente. 3. - Orbene, stante l'autonomia dei due istituti, non può ritenersi che ogni norma la quale si riferisca all'affidamento in prova al servizio sociale, e in particolare che il riferimento fatto dalla disposizione dell'art.
4-bis o.p., inserita nel 1991, alla misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della l.354/75 - perciò anche all'affidamento in prova -, disponendo il divieto della sua concessione nel caso di delitti c.d. ostativi, si estenda automaticamente alla diversa ipotesi dell'affidamento in prova del tossicodipendente o dell'alcooldipendente, pure introdotta e poi novata dal legislatore prima del 1991.
D'altra parte, la clausola di rinvio - "per quanto non diversamente stabilito" - contenuta nel sesto comma dell'art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, non si riferisce ad ogni altra disposizione in materia di affidamento in prova, ma solo alla "disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986 n. 663" sull'ordinamento penitenziario.
E però, nell'ambito di tale disciplina, lo speciale divieto di cui all'art.
4-bis (dettato peraltro nel 1991 - dopo che il legislatore aveva già configurato e novato la particolare ipotesi di affidamento in prova "terapeutico" - avendo riguardo solo all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto in via generale dall'art. 47 o.p.) risulta connotato da tassatività e tipicità delle previsioni ostative, insuscettibili di interpretazione estensiva e tantomeno analogica.
Ciò soprattutto nel caso dell'affidamento "terapeutico" di persona tossicodipendente o alcooldipendente, per il quale secondo la ratio legis è preminente l'intento di cura dello stato di dipendenza, donde l'essenzialità del programma di recupero come contenuto della misura, che mai si concilierebbe con la rigidità e l'automatismo delle suindicate restrizioni.
In definitiva, l'analisi logico-sistematica della disciplina normativa conduce a concludere (condividendosi le esatte osservazioni svolte sul punto dal P.G. nella requisitoria scritta e in consapevole contrasto rispetto alla precedente contraria decisione di questa Corte di cassazione, Sez. I, 14.2.1997, Longo, rv. 207213) per la non applicabilità del divieto in questione all'affidamento in prova "in casi particolari" di cui all'art. 94 del testo unico delle leggi sugli stupefacenti.
Il decreto presidenziale impugnato, pronunciato sul presupposto dell'opposta ed erronea premessa interpretativa, dev'essere pertanto annullato senza rinvio, mentre gli atti devono essere trasmessi al tribunale di sorveglianza di Perugia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di sorveglianza di Perugia per il giudizio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1998