Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 1
L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà di astenersi dal deporre dà luogo ad una nullità soltanto relativa che, come tale, non è rilevabile di ufficio e può essere dedotta, a pena di decadenza, esclusivamente nei termini previsti dall'art. 181 ultimo comma cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1998, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 24/02/98
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Romano " N. 230
3. " TO GA " REGISTRO GENERALE
4. " NA FE " N. 31702/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
su ricorso proposto da RE LA, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 30/4/1997 visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Sansone
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio uditi i difensori avv.ti Marcello Petrelli e Antonio Lisi entrambi del foro di Lecce.
Fatto e Diritto
RE LA ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce datata 30/4/97, confermativa di quella 28/10/92 del Tribunale della stessa città il quale lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110-81 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 commesso nel gennaio 91, nonché del delitto di cui all'art. 10 L. n. 497/74 (illecita detenzione di una pistola fino al luglio 1991), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, e concesse le attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione e L. 40 milioni di multa, dichiarandolo inoltre interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, applicandogli, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due e disponendo, infine, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce il 28/11/87, nonché del condono applicato in relazione alla pena di cui alla sentenza 11/4/90 della Corte di Appello di Lecce. A sostegno del ricorso deduce:
1) difetto di motivazione e travisamento del fatto da parte dei giudici di appello i quali, per pervenire al riconoscimento della penale responsabilità di esso prevenuto, erano partiti da una premessa errata, avendo ritenuto che l'unico teste di accusa, PA ER, si fosse portata spontaneamente presso la p.g. per proporre denuncia, mentre, per contro, dalla disposizione dell'ispettore Galiotta era emerso che, nel corso di indagini già avviate, venne convocata ed ascoltata la ragazza. Tale errore aveva fatto sì che le dichiarazioni della predetta fossero considerate spontanee, mentre in realtà non lo furono.
Le dichiarazioni in questione, poi, erano state malamente acquisite e valutate dal primo giudice, in quanto, avendo la PA ritrattato le accuse, il Tribunale ne aveva dichiarata la utilizzabilità ai sensi dell'art. 500, 5^ comma, c.p.p., di cui invece mancavano nel modo più assoluto i presupposti di applicabilità, in quanto la circostanza che avrebbe potuto compromettere la genuinità dell'esame della predetta, circostanza ravvisata nella ripresa della convivenza della ragazza con l'imputato, non sussisteva affatto dato che la prima si trovava in una casa di rieducazione e il secondo in carcere. Sul punto, inoltre, nonostante le deduzioni poste a base dell'appello, la Corte del merito non si era affatto pronunciata, come non si era pronunciata nelle prospettazioni difensive concernenti la natura e sussistenza dei reati contestati, non potendo ritenersi provata la detenzione e lo spaccio di droga non individuata ne quantificata, come non era stata dimostrata la detenzione di una pistola, che al limite, poteva anche essere un giocattolo. 2) Assoluto difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante della lieve entità del fatto.
Con "motivi nuovi" depositati presso la Cancelleria di questa Corte, infine, è stata dedotta la nullità delle dichiarazioni rese dalla PA nel corso del dibattimento di primo grado, nullità già verificatasi nel corso delle indagini preliminari, posto che in entrambe le circostanze l'esame della predetta non fu preceduto dall'adempimento di cui all'art. 199/2^ comma c.p.p.. Tali doglianze sono, però, prive di qualsiasi fondamento. In particolare l'ultima sopra elencata è chiaramente inammissibile, in quanto introdotta nel procedimento in esame in palese violazione del divieto del "novum" in Cassazione. Nè, per contro, potrebbe prospettarsi una rilevabilità di ufficio della dedotta nullità, dato che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà di astenersi dal deporre dà luogo ad una nullità soltanto relativa che, come tale, non è rilevabile d'ufficio e può essere dedotta, a pena di decadenza, esclusivamente nei termini previsti dall'art. 181 ult. co. c.p.p., il che nella specie non si è verificato. Inconsistenti, poi, come già accennato, sono le ulteriori doglianze del RE.
Ed invero, quanto alla spontaneità o meno della presentazione alla P.S. della PA, va rilevato che il ragionamento logico della Corte del merito, la quale sulla scorta delle dichiarazioni dell'ispettore Galiotta ha escluso tale spontaneità (che avrebbe potuto far ritenere la predetta inattendibile in quanto mossa da risentimento verso il convivente che sembra la tradisse), trova conforto anche nelle affermazioni del teste Di Maggio, a fl. 31 del verbale di dibattimento di primo grado, il quale, a sua volta, riferì di aver "sentito "la PA nel corso di indagini riguardanti l'allontanamento della predetta, all'epoca minorenne, dalla casa in cui stava. Sussistente, quindi, il ventilato travisamento del fatto sul punto, dato che la ragazza fu coinvolta, come insussistente e la violazione dell'art. 500/5^ comma c.p.p.. In proposito, infatti, è sufficiente rilevare che - come emerge chiaramente dal contenuto di sentenza di I grado, ha pg.
3 - l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla PA nel corso delle indagini preliminari fu dichiarata dal tribunale, che si era trovato di fronte ad una imprevista totale ritrattazione operata dalla stessa, non in considerazione di una ripresa della convivenza tra la suddetta e l'imputato, non per effetto dell'accertato riallaccio della relazione tra i due, relazione che poteva ben prescindere dalla convivenza, il che fu correttamente valutato come una particolare situazione, tale da compromettere la genuinità della deposizione testimoniale della donna e conseguentemente - tenendo conto anche dell'interesse di costei a mantenere in vita la ripresa relazione - pienamente apprezzabile ai sensi della citata norma.
Tale valutazione del tribunale, che la Corte del merito non era tenuta ad approfondire in quanto assorbita nel ragionamento concernente l'attendibilità della PA, e quindi implicitamente fatta propria, non si presta pertanto a censure.
Nè maggior pregio hanno gli altri motivi di ricorso del RE con i quali, in pratica non si fa altro che prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali, sostenendosi la propria estraneità ai fatti, l'errata ricostruzione degli stessi da parte dei giudici di merito e l'incertezza e l'ambiguità degli elementi posti a base dell'espresso giudizio di responsabilità basato sulle sole dichiarazioni di una testimone inattendibile, autodichiaratasi menzognera.
Ma i corposi elementi posti in luce dai detti giudici, con motivazione ineccepibile, non lasciano spazio alle prospettazioni difensive suddette e non consentono, comunque, un sindacato di puro merito da parte di questa Corte in assenza di difetta logico- giuridici, dovendosi invece dare atto della logicità e linearità della motivazione della impugnata sentenza.
Si deve infatti osservare in proposito che i primi giudici, proprio perché trovatasi in presenza di una plateale ritrattazione dell'unica teste di accusa, non si sono limitati a disattenderla con una semplice presa d'atto ed a far discendere sic et simpliciter dalle iniziali dichiarazioni accusatorie un giudizio di colpevolezza. Essi invece, proprio in considerazione delle ragioni di sospetto nascenti dai rapporti della PA con il RE e dalla riattivazione degli stessi, si sono premurati di accertare a fondo i motivi della ritrattazione, individuandoli nella necessità di riparare alle precedenti accuse e di abbandonare il suo ruolo di debitrice incompatibile con la prosecuzione del rapporto, eppoi di individuare e specificare le ragioni per le quali avevano invece ritenuto di dare pieno credito alle iniziali dichiarazioni accusatorie della ragazza. E in proposito sia il Tribunale che la Corte del merito hanno valutato positivamente l'attendibilità delle dichiarazioni iniziali della predetta, evidenziandone la spontaneità, il disinteresse nel renderle, la precisione nei dettagli, la reiterazione delle stesse ed il "modus operandi" del RE, del tutto incompatibili con la successiva ritrattazione, pervenendo poi al convincimento di una reale descrizione dei fatti, resa per cognizione diretta dalla PA, i quanti oltre tutto avevano trovato conferma anche nei nominativi di giovani acquirenti della droga i quali poi, nel corso delle successive indagini, si erano in effetti rivelati soggetti tossicodipendenti.
Di qui la piena e motivata credibilità attribuita dai primi giudici alle dichiarazioni della denunciante, credibilità che giustifica ampiamente l'espresso giudizio di responsabilità nei confronti del RE sia per il delitto di spaccio continuato di eroina, sia per la illecita detenzione di una pistola. Nè, per contro, rilevanza di sorta possono, nella specie, assumere le deduzioni difensive dirette a porre in dubbio la qualità stupefacente della merce trattata dal prevenuto, nonché la natura di arma dell'oggetto dallo stesso detenuto. Su proposito, infatti, che il RE commerciasse in eroina è stato motivatamente dimostrato dai primi giudici che sono giunti a tale risultato in forza di in ragionamento in fatto congruamente motivato, basato su una serie di dati incontrovertibili che non consentono alternativa (rifornimento quotidiano da parte di stessi giovani, modalità dello spaccio e del confezionamento delle dosi, ammissioni dell'imputato alla convivente), che l'oggetto contemplato al capo b) fosse una pistola, infine, non è da porsi in dubbio sia per la descrizione fattane dalla PA che ne indicò anche casa produttrice "Beretta", sia per l'uso che faceva il RE, quale ben descritto dalla suddetta teste.
Nè, infine, rilevanza alcuna può avere la doglianza del ricorrente relativa all'omessa applicazione delle attenuanti di cui al 5^ comma dell'art. 73 L. ???? in relazione al reato sub A).
In proposito infatti è sufficiente rilevare che il giudice di merito, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, hanno giustificato il diniego che hanno correttamente applicato i criteri più volte indicati da questa Corte nel concetto di "lieve entità del fatto", osservando correttamente che l'attenuante in parola non era assolutamente configurabile nel caso in esame sulla base di una valutazione globale del fatto la cui estrema negatività emergeva non solo dalla destinazione della propria abitazione al luogo di spaccio, ma anche dal non trascurabile numero di clienti che la frequentavano e dalla utilizzazione della pistola nel corso di detta attività che ne acuiva pericolosità e valenza antisociale.
La valutazione, perché logica e corretta, non si presta quindi a censure.
Il ricorso del RE va perciò rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998