Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
In tema di riesame, la facoltà del difensore di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia deve necessariamente coniugarsi con esigenze di rapidità e snellezza della procedura, derivanti dalla brevità del termine (fissato in tre giorni) previsto per la notifica degli avvisi e dalla natura perentoria di quello (fissato in dieci giorni) stabilito per la decisione, termine, per altro, insuscettibile di sospensione o di interruzione; ne consegue che, quando le operazioni di formazione e rilascio delle copie possono determinare ritardo, comportando il probabile mancato rispetto dei termini predetti, il difensore non può pretendere, ne' l'autorità giudiziaria può concedere, dilazioni, qualora risulti impossibile procedere per tempo alla copia di tutti gli atti richiesti (vedasi sentenza Corte cost. N. 192 del 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2001, n. 18568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18568 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 20/03/2001
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. " RENATO L. CALABRESE " N. 1751
3. " MA LL " REGISTRO GENERALE
4. " IE PP " N. 49205/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI BE, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste in data 7 novembre 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA
IO BE è indagato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta.
Il GIP presso il Tribunale di Udine, con provvedimento del 14 ottobre 2000, ha disposto nei suoi riguardi la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Il IO ha chiesto il riesame, ma il Tribunale di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento del GIP.
Il Tribunale osserva innanzi tutto: "Quanto al fatto che i difensori non hanno avuto la possibilità di avere in tempo le copie di tutti gli atti, ciò evidentemente è dovuto a ragioni materiali, ossia alla gran quantità di atti che un'indagine assai complessa ha prodotto. Tale situazione d'altra parte non è riconducibile in alcuna ipotesi di nullità tra quelle previste dall'art. 178 c.p.p.". I giudici passano poi ad occuparsi dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari che - a loro avviso - giustificano il mantenimento della misura.
Ricorre per cassazione l'indagato, che deduce inosservanza dell'art. 309, comma 8, c.p.p. con conseguente violazione dell'art. 178, lett c) dello stesso codice.
Il ricorso non merita accoglimento.
La legge n. 332 del 1995, inserendo nel comma 8 dell'art. 309 c.p.p. l'espressa facoltà del difensore di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria, ha risolto legislativamente il contrasto giurisprudenziale su cui erano intervenute le Sezioni unite di questa Corte con sentenza 3 febbraio 1995, Sciancalepore, che aveva ritenuto non configurabile "un diritto delle parti ad ottenere 'de plano' copia degli atti di indagine". Sicché ora la mera messa a disposizione degli atti, non accompagnata dalla possibilità effettiva di estrarre copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa. Vero è anche però che l'esercizio di tale diritto deve necessariamente coniugarsi con la rapidità e la snellezza della procedura di riesame, insite nella brevità del termine previsto per la notifica degli avvisi (soli tre giorni) e nella perentorietà di quello, altrettanto breve (dieci giorni), stabilito per la decisione (non suscettibile ne' di sospensione ne' di interruzione, non essendo consentita la sua proroga, nemmeno al fine di acquisire eventuali richieste dell'istante di acquisizione di documenti o di elementi attinenti alla misura restrittiva), per avere il legislatore privilegiato la immediatezza della tutela dello "status libertatis" ritenuta prevalente su ogni altro interesse giudiziale, anche d'ordine generale.
Così che appare di tutta evidenza doverne inferire che, allorché le operazioni di rilascio delle copie possano interferire con i termini rapidi e vincolanti suddetti, ne' il difensore potrà pretendere, ne' l'autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti - come si è verificato nel caso concreto - materialmente impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per il riesame: rilievo, questo, inelluttabile e - del resto - del tutto omologo a quello che il giudice delle leggi ha ritenuto doveroso sottolineare a proposito della situazione ontologicamente eguale disciplinate dall'art. 293 comma 3 c.p.p., dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia della richiesta di misura cautelare e degli atti presentati dal P.M. con la stessa.
Agli esposti concetti si ispira sostanzialmente l'impugnato provvedimento, che pertanto di sottrae a censura.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001