Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2008, n. 43312
CASS
Sentenza 28 ottobre 2008

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'istante, detenuto e cittadino extracomunitario, sia stato ammesso al beneficio sulla base della dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare in relazione ai redditi prodotti all'estero, il giudice che ha provveduto in merito dispone la revoca del decreto di ammissione se la certificazione non viene prodotta entro il termine previsto dall'art. 94, comma terzo, d.P.R. n. 115 del 2002. (La Corte ha poi precisato che, ciò non di meno, qualora il suddetto giudice non vi abbia provveduto, il decreto non può essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata poi prodotta, non assumendo tale tardiva produzione carattere invalidante della dichiarazione sostitutiva).

Commentari3

  • 1Lo straniero (anche non UE) può depositare la dichiarazione sostitutiva dello stato di non abbienza, in caso di impossibile produzione dell’attestazione consolare.
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 settembre 2021

  • 2Patrocinio a spese dello Stato, basta autocertificazione (Cass. 12418/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2019

  • 3Patrocinio a spese dello Stato per stranieri: basta autocertificazione (Cass. 53557/17)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2008, n. 43312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43312
Data del deposito : 28 ottobre 2008

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