Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8571 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
E ee 66378 N 6 8 , O 9 I A Z Л I A B CA TA IANA8571/01 4 / R R 6 T Á 2 S . T I R . B G U P E . B L I D R L R L A A E T POROLO ITALIANO . D D B I A S E T A T N I E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 N S 3 R Oggetto E 1 I E S A . E T SEZIONE TRIBUTARIA N Tributaria A Demo di regiatico M Juntim Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELLI PRISCOLIDott. Mario Presidente R.G.N. 18186/99 Consigliere Cron. 19604 Dott. Enrico PAPA Dott. Giovanni PAOLINI - Bel. Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 15/02/01 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF. REGISTRO SIENA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAROMA VIA DEI 12, presso 1'AVVOCATURA PORTOGHESI GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
3 ,2001 ricorrente 280 contro . N -1- RESIDENZIALE TURISARDA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CARLO POMA 4, presso lo studio in ROMA VIA 1 dell'avvocato MARIA PAPADIA, che la difende unitamente all'avvocato STEFANO CARMINI, giusta procura Notaio ZMBELLINI ARTINI GIAMPAOLO di BOLOGNA, rep. 14204 del 29.10.1999; controricorrente avverso la sentenza n. 147/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 21/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CARMINI, che presenta procura speciale Notaio G. ZAMBELLINI di BOLOGNA rep. n. 15718 DEL 29.1.2001 e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in via preliminare;
in via subordinata il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La AGRICOLA MONTIVERDI s.r.l., con delibera consacrata in atto registrato il 10 gennaio 1992, fece luogo ad aumento del proprio capitale, a tal fine acquisendo un compendio di beni, assunto, integrante azienda agricola di proprietà della RESIDENZIALE TURISARDA s.p.a.. In sede di registrazione, l'atto suindicato fu tassato con l'aliquota dell'uno per cento sul ritenuto presupposto della relativa afferenza ad operazione societaria contemplante conferimento di azienda (agricola); sul medesimo presupposto non venne applicata l'invim sugli immobili risultati compresi nel compendio aziendale. L'Ufficio del registro di Siena, peraltro, sul rilievo della non inerenza all'azienda conferita di alcuni degli immobili stati oggetto della discorso, emise avviso di operazione in accertamento val. n. 921V000246, con il quale, rettificato il valore di detti cespiti, liquidò la maggiore imposta di registro e l'invim in relazione agli stessi dovute. La RESIDENZIALE TURISARDA s.p.a. impugnò a' e SS. d.p.r. 26.X.1972 n. termini degli artt. 15 considerato dinanzi alla 636 l'atto impositivo 3 allora operante, Commissione tributaria di primo grado di Siena, la quale, con decisione n. 100/2/96, accolse l'impugnativa sanzionando la reiezione della pretesa erariale sottesa all'atto reclamato. Sull'appello dell'Ufficio del registro di Ciena, la Commissione tributaria regionale della Toscana, cui la controversia era stata attribuita a mente dell'art. 72 d. lgs. 31.XII.1992 n.546, con sentenza del 21 settembre 1998, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice, Osservando, a supporto della resa statuizione, che "approfondita l'analisi della documentazione in atti (si) ritiene che i beni in questione siano caratteristici di una azienda agricola toscana e quindi formanti un unico complesso aziendale, e che non sono emersi elementi tali da modificare la decisione di primo grado". Il Ministero delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, non notificata. La RESIDENZIALE TURISARDA S..p.a. resiste al ricorso, notificatole il 30 settembre 1999, con controricorso del 9 novembre 1999. La controricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle Finanze, con il motivo articolato per suffragare il ricorso, censura la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Toscana denunciandola inficiata da "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., primo comma n. 3, in relazione all'art. 2555 c.c.)": più specificamente, dopo aver dedotto che "i Giudici dell'Appello hanno ritenuto che la sentenza (recte, decisione di primo grado) impugnata andasse esente da critiche, perché aveva messo in risalto che sia prassi delle aziende agricole toscane l'avere in proprietà la cosiddetta villa padronale, alla quale sono spesso riconducibili caratteristiche di lusso", ed "hanno ک anche evidenziato che i beni oggetto del ا ر ت و conferimento provenivano da altra azienda ن agricola", in tal guisa implicitamente confermando "il principio (evidenziato nella sentenza di primo grado) che solo la volontà dell'imprenditore rilevante per la creazione del vincolo finalistico dei beni che sostanzia la loro appartenenza all'azienda", prospetta che la sentenza qui contestata "concreta un palese vizio di violazione 5 di legge, in riferimento all'art. 2555 c.c.", in quanto, "indipendentemente dalle caratteristiche storiche delle aziende agricole toscane, la stima u.t.e. evidenziò che le caratteristiche del bene pertinenze erano in concreto escluso e delle a quelle degli immobili di ascrivibili lusso..... suscettibili di redditività ed utilizzo separati da beni agricoli”, sicché "risulta per verificato, in concreto, che i predetti tabulas immobili erano nettamente separati e distinti rispetto a tutti gli altri, chiaramente finalizzati all'esercizio della attività imprenditoriale "agricola"; puntualizza, ancora, che se è vero che assume rilievo preminente la volontà per l'identificazione dei benidell'imprenditore che formano l'azienda, è altrettanto vero che sono valutabili ai fini fiscali tutti i fatti e gli elementi che in concreto contraddicono tale volontà, evidentemente solo formale", sicuramente contraddice tale volontà la natura dei beni de quibus che per tipologia e caratteristiche non erano affatto organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa agricola (come richiede espressamente il citato art. 2555 c.c.) ma (erano) in tutto assimilabili ad immobili di lusso, in 6 quanto tali suscettibili di rendite e utilità del tutto separate dai beni agricoli dell'impresa, come rilevato direttamente dall'u.t.e."; chiosa, quindi che "sul punto, pertanto, del tutto erronea si rivela la decisione impugnata, generica, frettolosa, oltreché assolutamente carente di ogni motivazione". In ordine alla delibazione della così formulata necessarie le seguenti doglianza, si rendono riflessioni. A) Innanzi tutto, è da dire che, in contrasto con quanto dedotto dalla controricorrente, va esclusa la riscontrabilità di una inammissibilità del ricorso da correlarsi, a mente dell'art. 366, comma 1 n. 2, cod. proc. civ., ad, assunta, mancanza nello stesso di una inequivoca indicazione della sentenza impugnata. se, è benIn proposito, giova evidenziare che vero che nell'epigrafe del ricorso è in dicata come impugnata la sentenza della Commissione tributaria 21regionale della Toscana n. 147/03/98 del settembre 1998, e che, peraltro, nelle conclusioni formulate nell'atto, manifestamente per mera sciatteria, si chiede la cassazione di una sentenza diversa, e più precisamente di quella della 7 commissione anzidetta n. 65/03/98 del 4 giugno 1998, tenuto conto del dato, incontestato, che soltanto la prima delle sentenze cennate risulta resa а definizione di vertenza intercorsa fra le parti protagoniste del presente giudizio, mentre nel quadro di l'altra è stata pronunciata controversia fra l'amministrazione istituita MONTIVERDI s.r.l.,finanziaria ed una AGRICOLA dave, tuttavia, ritenersi che la RESIDENZIALE TURISARDA s.p.a., nel momento della ricezione della notificazione del delibato ricorso, non potesse avere serie ed oggettive ragioni per nutrire dubbi sulla identificazione della sentenza impugnata nei suoi confronti, posto che questa non poteva essere che quella che la riguardava. ب B)-La lagnanza della p.a. ricorrente circa la و د ر eterodossia dell'enunciazione, asseritamente, rinvenibile nella sentenza contestata, ○ quanto meno sottesa alla ratio decidendi di questa, secondo la quale "solo la volontà dell'imprenditore è rilevante per la creazione del vincolo finalistico fra i beni che (a mente dell'art. 2555 c.c.) sostanzia la loro appartenenza all'azienda" non coglie nel segno. Nella pronuncia del giudice del merito, di 8 fatti, non è contenuta, neppure per implicito, l'enunciazione criticata. C) -La Commissione tributaria regionale della con declaratoria che, all'evidenza,Toscana, integra risultante di un accertamento di fatto, in quanto tale, utilmente censurabile in cassazione solo con critiche intese а denunciare l'insufficienza e la contraddittorietà, а mente dell'art. 360, comma n. 5, del codice di rito, della motivazione articolata per supportarla, ha affermato ricavarsi "da una approfondita analisi della documentazione in atti" il convincimento che "i beni (stati oggetto della traslazione) in questione siano . formanti un unico complesso N aziendale. Le deduzioni sviluppate nel ricorso per sostenere che, contrariamente а quanto come sopra ritenuto dalla commissione anzidetta, "le caratteristiche del bene escluso e delle u.t.e.",pertinenze", sulla base di "stima avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere ravvisate in concreto ascrivibili a quelle degli immobili di lusso..... suscettibili di redditività ed utilizzo separati dai beni agricoli", per un verso, avuto riguardo al relativo tenore, si rivelano inidonee a 9 costituire valida denuncia dell'errore di diritto, assunto, riscontrabile nella sentenza impugnata, e, per un altro, si risolvono in, surrettizia, prospettazione di quaestio facti, da tenere per inutiliter nella presente sede disollevata legittimità. D) -Vale la pena di puntualizzare, prima di concludere, che il mezzo di ricorso andrebbe ravvisato immeritevole di ingresso anche se, prescindendo dalla sua espressa formulazione letterale e dal richiamo in esso contenuto all'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., lo si volesse intendere rivolto а denunciare un vizio della motivazione della sentenza impugnata da correlarsi ad omessa, inadeguata, valutazione delle risultanze istruttorie, e segnatamente delle emergenze ricavabili dalla più volte citata "stima u.t.e.". Al riguardo sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo il quale, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca vizi della motivazione della sentenza impugnata dovuti a mancata, erronea, valutazione di risultanze istruttorie ha l'onere, in considerazione del 10 principio di autosufficienza del ricorso per trascrivendole cassazione, di specificare, integralmente, le prove, asserite, non, о mal, valutate, e di evidenziare, in particolare, in cosa concretamente consistessero gli elementi oggetto della prova (cfr., da ultimo, espressamente in tal senso, Cass. Sez. I I civ., sent. n. 12080 del 13.IX.2000) esaminato, nel ricorso manca ogni Nel caso precisa sul contenuto della ridetta indicazione ""stima u.t.e. e segnatamente circa l'identità e la natura dei beni cui la stessa ha riferimento: tale quincipia dato, alla stregua del, condivisibile enunciato, rilevanza le lamentele del vale a privare di ministero ricorrente in ordine alla omessa, erronea, valutazione delle emergenze probatorie considerate. E) Conclusivamente, nella riscontrata inac- coglibilità delle censure che lo suffragano, il ricorso deve essere rigettato. Vagliati tutti i profili, anche sostanziali, della situazione controversa, le spese vengono compensate fra i contendenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese 11 fra le parti. camera di consiglio Così deciso in Roma, nella della Sezione Gributaria della Corte Suprema di illtumi Josilimi cassazione, il 15 febbraio 2001. Sebbraio IfRelat Il Presidente ore Maus Velli Suscol інилось м IL CANCELLIERE C: DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 22 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio N O I Z 3 8 A 9 R 1 5 T / S 4 I / N 6 G 2 E . A R .R L R .F A L A D D A T L . E E B U T D A B I N T I S E A 1 R N S I E 3 T E 1 S R I E . A T N A M 12