Sentenza 5 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, i documenti favorevoli all'indagato che debbono essere trasmessi dall'autorità procedente al Gip ed al Tribunale del riesame per la decisione, concernono elementi fattuali di natura oggettiva - idonei a contrastare concretamente, vanificando o attenuando, gli elementi posti a fondamento della misura cautelare - tra i quali non rientra la consulenza tecnica di parte, la quale può, comunque, ex art. 324 e 309, comma nono, cod. proc. pen., essere prodotta direttamente dalla parte dinanzi al Tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2012, n. 5795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5795 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 05/12/2012
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1395
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 26832/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO GA N. IL 11/01/1963;
avverso l'ordinanza n. 23/2012 TRIB. LIBERTÀ di CUNEO, del 11/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio perché la mancata precisa indicazione del fatto contestato si riflette sulla pertinenzialità dei beni immobili sequestrati;
Udito il difensore dell'indagata avvocato Michela Cristiano, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
FATTO E DIRITTO
Il 21 marzo 2012 il GIP presso il tribunale di Saluzzo disponeva il sequestro preventivo di due immobili intestati a SS LA indagata, in concorso con IE DR, del delitto di cui alla L. Fall., artt. 216, 219 e 223. Secondo l'accusa poco prima del fallimento della società GR srl, riconducibile, almeno in parte, al DR, la società Calpi Immobiliare sas, della quale erano soci il DR e la SS, vendette un immobile alla SS per un prezzo inferiore alla metà del prezzo reale;
l'immobile venne acquistato anche con proventi della GR, che il DR aveva dato alla convivente SS;
con tale sistema, utilizzato anche per un altro immobile, si sarebbero sottratte risorse della GR alla massa dei creditori e si sarebbero posti schermi tra i beni e le attività societarie. Il tribunale del riesame di Cuneo, con ordinanza in data 11 aprile 2012, dopo avere respinto alcune eccezioni preliminari, rigettava l'istanza di IE DR e LA SS.
Con il ricorso per cassazione la sola LA SS -il DR non è ricorrente- deduceva:
1) la violazione dell'art. 34 c.p.p., comma 3 per la incompatibilità del giudice che ha emesso il sequestro preventivo perché, nella qualità di giudice delegato al fallimento, aveva trasmesso alla procura della Repubblica, la relazione del curatore L. Fall., ex art.33. 2) La violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 3, per mancata trasmissione al tribunale degli atti posti a fondamento del provvedimento di sequestro, ed in particolare di quelli della difesa, ovvero della consulenza tecnica di parte del dottor Nava. Veniva trasmessa soltanto una informativa della Guardia di Finanza di Saluzzo, che per essere stata compiuta nell'ambito di altro procedimento dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari, era da ritenersi inutilizzabile.
3) La nullità del provvedimento impugnato per la mancata contestazione in forma precisa dei fatti che sarebbero stati commessi dagli indagati.
4) La violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in relazione alle doglianze difensive avanzate in udienza ed alla produzione di documenti concernenti i contributi, non derivanti da distrazioni, erogati dal DR in favore della convivente e del figlio e l'ammontare dei redditi della SS.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalla SS non sono fondati.
È infondato nel merito il primo motivo di impugnazione perché, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, non sussiste nessun motivo di incompatibilità tra la funzione di giudice delegato al fallimento e quella di GIP, che si occupi del processo per bancarotta fraudolenta (vedi, Corte Cost. 13 novembre 1997, n. 351 e, tra le tante, Cass. 5 gennaio 1999, Calcagni). Nè la trasmissione della relazione del curatore fallimentare alla Procura della Repubblica disposta dal giudice delegato sposta i termini della questione perché anche in tal caso il giudice delegato non compie alcuna valutazione di fondatezza dei rilievi di natura penale che dalla relazione dovessero emergere, limitandosi a disporre la trasmissione della stessa alla Procura proprio per consentire alle autorità giudiziarie competenti di adottare le opportune decisioni. In ogni caso il motivo sarebbe inammissibile perché la questione di incompatibilità del giudice, comunque insussistente, come si è detto, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere fatta valere con lo speciale rimedio della ricusazione del giudice, non potendo essere fatta valere nel procedimento di cognizione o nei procedimenti incidentali.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. Nella prima parte del motivo di impugnazione la ricorrente sembra dolersi del fatto che il tribunale non abbia avuto a disposizione tutti gli atti che avrebbero potuto garantire una cognizione approfondita dei risultati delle indagini;
in particolare sarebbero stati esclusi dalla sua cognizione documenti quali la relazione del curatore fallimentare e la consulenza tecnica del pubblico ministero. Ora, a prescindere dal fatto che non compete al giudice del procedimento incidentale valutare i risultati dell'indagine, dal momento che il GIP decide sulla fondatezza o meno della richiesta del pubblico ministero in base ai documenti posti a fondamento della richiesta stessa ed il tribunale valuta la fondatezza dell'istanza di riesame in base ai predetti documenti ed a quelli eventualmente prodotti dall'istante, va detto che l'affermazione della ricorrente che il tribunale non avrebbe avuto a disposizione alcuni atti nella disponibilità del GIP costituisce mera affermazione non confortata da alcun elemento;
sotto tale profilo il motivo presenta indubbi elementi di genericità.
Ed, infatti, la circostanza che il tribunale non abbia richiamato siffatti documenti nella motivazione, mentre abbia fatto riferimento ad una informativa della Guardia di finanza, non significa che non abbia avuto cognizione dei documenti stessi, essendo evidente che in motivazione non è necessario indicare tutti i documenti esaminati e vagliati.
Nella seconda parte del motivo, invece, la ricorrente si è doluta che non fosse stata trasmessa al tribunale, e forse anche al GIP, la consulenza di parte, strumento difensivo importante perché con la stessa, come affermato dalla ricorrente, si contestavano le distrazioni attribuite all'indagata. La deduzione non è fondata perché per documenti favorevoli all'indagato, che vanno trasmessi al GIP ed al tribunale per la decisione, debbono intendersi quegli elementi fattuali di natura oggettiva che siano idonei a contrastare concretamente, cioè a vanificare o attenuare, gli elementi posti a fondamento della misura cautelare (vedi per la analoga questione in materia di misure cautelari personali Sez. 3, 22 marzo-22 maggio 2001, n. 20692, Piga, CED 219863); tra queste, quindi, non rientrano atti difensivi come la memoria difensiva (Sez. 5, 25 gennaio-27 febbraio 1996, n. 260, Massaro) e la consulenza tecnica di parte. In ogni caso è noto che in materia di misure cautelari reali, per effetto del richiamo all'art. 309 c.p.p., comma 9 operato dall'art.324 c.p.p., è riconosciuta alla parte la possibilità di produrre nuovi documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione (Sez. 3, 6 febbraio-16 marzo 2007, n. 11468, CED 236572); la ricorrente avrebbe, quindi, potuto produrre la consulenza tecnica di parte dinanzi al tribunale, cosa che, invece, non risulta abbia fatto.
Infine nella terza parte del motivo la ricorrente ha denunciato che il provvedimento era fondato su una informativa della Guardia di Finanza acquisita dagli atti di altro procedimento penale;
tale informativa, nel procedimento originario, sarebbe stata acquisita dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari, cosicché sarebbe inutilizzabile;
la inutilizzabilità verificatasi nel primo procedimento si riverbererebbe nel presente procedimento. La deduzione, così come proposta, è generica.
È noto, infatti, che quando una eccezione processuale di inutilizzabilità o di invalidità di un atto implichi la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali sia onere della parte interessata di adeguatamente rappresentarli (S.U. 16 luglio-8 ottobre 2009, n. 39061, De Iorio, CED 244328); in caso di mancata specifica indicazione dei dati necessari alla adozione di una carretta decisione il motivo dovrà ritenersi generico (S.U. 23 aprile-10 giugno 2009, n. 23868, Fruci, CED 243416). Orbene la ricorrente si è limitata a dedurre la inutilizzabilità di un atto, ma non ha assolto all'onere di allegazione dei dati necessari per la decisione, operazione tanto più necessaria, essendosi nella specie, nella tesi della ricorrente, la inutilizzabilità verificatasi in altro e diverso procedimento penale;
questa parte del motivo in discussione è, quindi, inammissibile.
È infondato anche il terzo motivo di impugnazione perché nella fase delle indagini preliminari la contestazione del fatto è ancora fluida e, quindi, modificabile;
nel caso di specie in effetti non è ravvisabile la imprecisione denunciata.
Infatti oltre ad essere state indicate con precisione le norme di legge violate, dal che si desume che la SS è sottoposta a procedimento penale per ipotesi di distrazione patrimoniale fraudolenta in relazione al fallimento della GR, nella motivazione del provvedimento di sequestro, inoltre, è stato indicato il modo in cui si sarebbero realizzate le distrazioni ed i beni oggetto delle distrazioni, cosicché la ricorrente è stata posta in condizione di adeguatamente difendersi.
Quanto alla eccezione concernente la violazione del ne bis in idem in virtù dei rapporti tra i due procedimenti penali, di cui si è già detto, è la stessa ricorrente a chiarire che la eccezione non riguarda la sua posizione, ma quella del DR, che non è parte nel presente procedimento;
la eccezione è, quindi, inammissibile. L'ultimo motivo di impugnazione è manifestamente infondato e si risolve in censure di merito inammissibili in sede di legittimità. Quanto al difetto motivazionale, peraltro non deducibile perché il ricorso in materia di misure cautelari è ammissibile soltanto per violazione di legge, per mancata considerazione delle istanze difensive, va detto che il giudice deve certamente tenere conto di tutti gli elementi processuali, ma nella motivazione dei provvedimenti adottati è tenuto ad indicare soltanto le ragioni poste a sostegno degli stessi, non essendo necessario confutare tutte le deduzioni delle parti, dovendosi ritenere le stesse implicitamente disattese perché incompatibili con la decisione adottata. Ebbene nel caso di specie il tribunale ha motivato con chiarezza in ordine alle ragioni che imponevano il provvedimento di sequestro, precisando che ricorrevano sia il fumus commissi delicti che il periculum in mora, requisiti, peraltro, nemmeno messi in discussione dalla ricorrente.
Cosicché non può assolutamente parlarsi di mancanza assoluta di motivazione, che costituirebbe una violazione di legge ed in quanto tale deducibile con il ricorso per cassazione.
Nell'ultima parte del motivo, infine, la ricorrente ha contestato le valutazioni di merito compiute dai giudici insistendo sul fatto che le provviste necessarie per acquistare gli immobili non provenivano dal DR e dalle sue presunte distrazioni, ma da altre fonti;
si tratta di una deduzioni di merito, inammissibili in sede di legittimità.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il data 5 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013