Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
La ritardata trasmissione al GIP dell'opposizione tempestivamente proposta rende nullo, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione emesso "de plano".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2013, n. 28432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28432 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/06/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 967
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 7736/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI CH N. IL 05/10/1964 parte offesa;
nel procedimento c/:
AN SA N. IL 01/04/1969;
avverso il decreto n. 4161/2012 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del 10/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto;
lette le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Lucera.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. AP HE, personalmente e tramite il difensore fiduciario, persona offesa nel procedimento penale pendente ai danni di EL RA, indagata per calunnia e diffamazione, propone ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale il Gip presso il Tribunale di Lucera ha disposto ex art. 409 c.p.p., comma 1, l'archiviazione limitatamente alla contestazione di calunnia.
2. Segnala al fine di aver presentato una opposizione tempestiva ex art. 410 c.p.p., trasmessa dal PM successivamente al provvedimento reso de plano dal GIP. E in coerenza assume viziato tale ultimo provvedimento per non avere il Gip preso in considerazione siffatta opposizione e, alla luce della ritenuta ammissibilità della stessa, disposto la comparizione delle parti per poi decidere sulla archiviazione nella pienezza del relativo contraddittorio giusta il combinato disposto di cui all'art. 410 c.p.p., comma 3 e art. 409 c.p.p., commi da 2 a 5. 3. La procura generale, con requisitoria scritta, ribadita la tempestività del ricorso in ragione della data di effettiva conoscenza del provvedimento (8 gennaio 2013), mai comunicato al ricorrente, e di quella di deposito del gravame (14 gennaio 2013), ha chiesto l'annullamento con rinvio per la confermata fondatezza della doglianza .
4. Il ricorso è fondato.
5. Confermata la valutazione in fatto e diritto in punto alla tempestività del gravame alla luce di quanto osservato dalla Procura generale con la requisitoria scritta in atti, osserva la Corte come nel caso a mano sia altrettanto pacifico che l'opposizione ex art.410 c.p.p., comma 1, ritualmente proposta dalla persona offesa prima della decisione sulla archiviazione, non venne veicolata al GIP in uno alla richiesta del PM. Ciò ha determinato l'assoluta pretermissione della valutazione in ordine alla ammissibilità della stessa;
valutazione in esito alla quale il Gip avrebbe poi potuto scegliere tra di adottare, de plano, la declaratoria di archiviazione, in ipotesi di ritenuta inammissibilità della opposizione nonché di infondatezza della notizia di reato, o, per contro, in alternativa di fissare la comparizione delle parti per valutare in contraddittorio con le stesse la decisione da assumere rispetto alla richiesta proveniente dalla Procura. Ne consegue la chiara violazione del principio del contraddittorio giacché la mancata trasmissione dell'opposizione preclude in radice il diritto di intervento della persona offesa, tanto da giustificare il ricorso per Cassazione giusta il combinato disposto di cui all'art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucera per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013