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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/11/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica e in persona della dott.ssa MA ER NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi anno 2018, promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Leonardo Iamundo, presso il cui studio, sito in Polistena alla Via On. Luigi Longo n. 35, è elettivamente domiciliata.
- attrice -
contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Galluppi n. 17 (C.F.: rappresentato e difeso, per procura in calce CodiceFiscale_2 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marco Antonio Curti, presso il cui studio, sito in
Cittanova alla Via Lombardia n. 33, è elettivamente domiciliato;
- convenuto -
nonché contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] p. 1, C.F. C.F._3
- convenuto contumace –
Oggetto: divisione comunione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dall'atto di citazione per l'attrice: contraria richiesta, cosi disporre:
A) dichiarare aperte ab intestato le successioni del sig. , nato a [...]
Cittanova il 24 febbraio 1934 ed ivi deceduto il 18 luglio 2010, e della sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 6 febbraio 2016; Per_2
1 B) accertare e dichiarare che nelle due masse ereditarie ricadono i beni come descritti ai punti 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della premessa, salvo altri eventuali beni mobili ed immobili da accertare;
C) accertare e dichiarare l'indebito prelevamento di euro 15.000,00 operato dal sig.
sul deposito a risparmio del de cuius e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto, imputare tale importo alla quota ereditaria di spettanza del sig. CP_1
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 724 ss. c..c.;
[...]
D) accertare e dichiarare l'obbligo gravante sul sig. di rendere Controparte_1 conto della gestione dei beni ereditari in suo possesso, così come individuati ai punti
12, 13 e 14 della premessa, ex art. 723 c.c. e, per l'effetto, condannare il medesimo alla corresponsione dei frutti civili, maturati e maturandi, per la quota di spettanza dell'attrice, dalla data di apertura delle successioni e sino alla definizione della causa, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria;
E) valutare le masse ereditarie e formare le quote di spettanza di ogni singolo coerede;
F) predisporre i progetti di divisione per l'attribuzione ad ogni erede della propria quota;
G) emettere ogni altro provvedimento per la trascrizione e la voltura;
H) il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, anche relative a quelle sopportate in sede di mediazione, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.>>.
Dalla comparsa di costituzione del convenuto, : <
Tribunale adito, respinta ogni diversa e/o contraria istanza, voglia accogliere le seguenti richieste e conclusioni:
a) rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate per i motivi esposti;
b) nella ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare e dichiarare che la sig.ra ha, negli anni dal 2008 al 2010, percepito dal proprio Parte_1 genitore , oltre ai beni immobili dagli stessi ricevuti in donazione, Persona_1 la somma complessiva di € 21.600,00 e, per l'effetto, imputare tale importo alla quota ereditaria di spettanza della sig.ra ai sensi e per gli effetti di Parte_1 cui agli artt. 724 e ss c.c.;
c) accertare e dichiarare, altresì, che l'abitazione sita in via San ES n. 16 del
Comune di Cittanova ed adibita dalla sig.ra a propria residenza Parte_1 familiare è stata interamente realizzata a cura e spese del de cuius Per_1
e, per l'effetto, imputare le somme sostenute per i predetti lavori alla quota
[...]
2 ereditaria di spettanza della sig.ra ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 agli artt. 724 e ss c.c.;
d) in ogni caso, condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con atto di citazione, notificato in data 14/12/2018, l'attrice premette:
- che, in data 18.07.2010, è deceduto in Cittanova il padre, (nato a Persona_1
Cittanova il 24.02.1934), lasciando quali eredi legittimi la moglie, ed i figli, Persona_2
(odierna attrice), e (odierni Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 convenuti);
- che, in data 06.02.2016, è deceduta in Cittanova la madre, (nata a [...] Persona_2 il 14.06.1928), lasciando quali eredi legittimi i figli sopra indicati;
- che il de cuius ha lasciato agli eredi summenzionati i seguenti beni immobili: CP_1
a) quota di ½ di un uliveto situato nel Comune di Cittanova, identificato al NCT di quel
Comune ed identificato nel Catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n.
19;
b) quota di ½ di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 202;
c) quota di 5/8 di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto dei terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 203;
d) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla Via Panettieri n. 61 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n. 1210;
e) quota di ½ di un garage sito in Cittanova alla via Cristoforo Colombo n. 7 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 4;
f) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla via Cristoforo Colombo n.
9 ed identificato al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 3;
g) quota di ½ di una palazzina a due piani sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n 31 e
33 ed identificata nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n.
1530;
- che la de cuius, ha lasciato agli stessi eredi, oltre alla quota pervenutale Persona_2 dalla successione del marito (di 1/3 dei cespiti sopra meglio descritti), anche una palazzina sita nel Comune di Cittanova alla via Niccolò Macchiavelli n. 12 e 14 ed identificata al
Catasto fabbricati al foglio 74, particella n. 970 al sub. 1 e 2, nonché una porzione di fondo
3 edificabile (denominato “Carrera”) di 340 mq, sita nel Comune di Cittanova ed identificata al Catasto terreni di quel Comune al foglio 54, particella n. 457;
- che, nel corso della loro vita, i genitori, in regime di comunione legale dei beni, avevano distribuito parte dei cespiti ai loro figli tramite donazione e, nello specifico:
a) con atto di donazione a rogito del Notaio, dott. in data 20.09.1984, Persona_3
l'attrice ha ricevuto un <suolo edificabile di circa sessanta metri Parte_1 quadrati, con i ruderi di una preesistente fabbricato>>, sito in Cittanova alla Via
San ES n. 16 ed identificato al Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella 1490 al sub. 4: con la precisazione che la donazione è stata effettuata <in conto alla quota legittima che potrà spettare alla donataria dalla futura successione dei donanti e per l'eventuale supero sulla disponibile, con dispensa dalla collazione>> e che il de cuius, , aveva provveduto alla Persona_1 ristrutturazione del predetto immobile, facendo costruire una palazzina (come evincibile dalla concessione di costruzione edilizia rilasciata dal predetto Comune), alla quale nel corso degli anni essa attrice ha apportato a proprie spese diverse migliorie (tra cui la ristrutturazione del bagno nel 1993, nonché quella della cucina e l'installazione dell'impianto di riscaldamento nel 1999);
b) con atto di donazione a rogito del Notaio, dott. in data 01.10.1987, i Persona_3 convenuti e hanno ricevuto un fabbricato sito nel CP_2 Controparte_1
Comune di Cittanova, tra le vie Corso Italia, Marsala e Galluppi: precisamente, il convenuto ha ricevuto <il solo vano a pian terreno, posto ad Controparte_2 angolo fra il Corso Italia e la Via Marsala (…)>>, identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 73, particella n. 1545 al sub. 1, ed il convenuto ha Controparte_1 ricevuto <l'intero primo e secondo piano, con portone e scala di accesso indipendenti sulla Via Galuppi>> identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n. 1545 al sub.
3. La donazione è stata effettuata <in conto alla quota legittima che potrà spettare ai donatari dalla futura successione dei donanti e per l'eventuale supero sulla disponibile, con dispensa dalla collazione>>
e il de cuius ha provveduto alla ristrutturazione dei predetti Persona_1 immobili, come evincibile dalla concessione di costruzione edilizia rilasciata dal predetto Comune;
c) con atto di donazione a rogito del Notaio, dott. in data 05.12.1988, Persona_4 il de cuius ha donato al figlio, odierno convenuto, Persona_1 CP_2
, un esercizio commerciale;
quest'ultimo poi ha accettato la piena proprietà
[...]
4 dei beni mobili costituenti l'attrezzatura del predetto esercizio nonché tutti i pieni diritti sull'esercizio medesimo, con la voltura delle relative licenze commerciali: il valore di avviamento dell'attività è sicuramente rilevante, avendo costituito in passato l'attività principale del donante, con i proventi della quale egli ha mantenuto la propria famiglia ed ha acquistato gli immobili ricadenti nell'asse ereditario. La predetta donazione è stata effettuata <in conto di legittima per l'eventuale supero sulla disponibile con dispensa dalla collazione>>; che, inoltre, nell'asse ereditario del de cuius, , deve essere considerata Persona_1 anche la somma di euro 15.000,00, che il convenuto ha indebitamente Controparte_1 prelevato il 09.07.2010 dal “deposito a risparmio” n. 24728/90, acceso dal de cuius presso la banca BCC di Cittanova, ciò attraverso l'abuso di una procura ad operare conferita da quest'ultimo e versando, al contempo, il medesimo importo sul proprio conto corrente n.
47581, acceso presso lo stesso istituto bancario;
che l'intero asse ereditario deve essere devoluto alle odierne parti del procedimento e suddiviso in parti uguali tra le stesse ai sensi dell'art. 566 c.c.; che, peraltro, la comunione sui beni costituenti il relictum tra i coeredi non può essere mantenuta, poiché tra gli stessi intercorrono da diversi anni cattivi rapporti, tanto che essa attrice è impossibilitata ad esercitare i diritti sulla propria quota ereditaria per la condotta oppositiva del fratello;
Controparte_1 che, nello specifico, l'odierno convenuto possiede dal 19.07.2010 i Controparte_1 seguenti beni immobili: tre uliveti siti nel Comune di Cittanova ed identificati al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particelle n. 19, 202 e 203; i due garage siti in Cittanova alla Via Cristoforo Colombo n. 7 e 9 ed identificati al catasto fabbricati di quel Comune alla particella 1359 ai sub. 3 e 4; la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n. 31 ed identificata al catasto fabbricati di quel comune al foglio 73, particella n. 1530. Inoltre, il medesimo convenuto è in possesso dal 07.02.2016 della palazzina situata nel Comune di
Cittanova alla Via Machiavelli nn. 14 e 16 ed identificata al Catasto fabbricati di quel
Comune al foglio 74, particella n. 970 ai sub. 1 e 2; che inoltre lo stesso convenuto ha stipulato il 15.07.2010 un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n. 31 per la durata di quattro anni con il sig. , percependo un canone di locazione pari ad euro Pt_2
200,00 mensili, senza fornire il rendiconto ai propri fratelli comproprietari e senza corrispondere la quota di canone di locazione di loro spettanza;
5 che lo stesso ha stipulato il 17.10.2013 un contratto di comodato avente Controparte_1 ad oggetto l'uso a fini abitativi della palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti nn. 31
e 33 alla sig.ra ; Parte_3 che ha fatto pervenire alla odierna attrice nel 2011 solo le chiavi del Controparte_1 garage sito in Cittanova alla Via Panettieri, le cui cattivi condizioni manutentive non le hanno consentito di poterne usufruire;
che sempre ha comunicato, con missiva del 06.03.2018, la propria Controparte_1 disponibilità alla consegna delle chiavi degli immobili summenzionati che, purtuttavia, nonostante espressa richiesta, ad oggi non sono state consegnate;
che gli sforzi per definire bonariamente la controversia, ed il tentativo di mediazione, hanno avuto esito negativo per la mancata comparizione dei fratelli;
- tutto ciò premesso, l'attrice ha concluso come trascritto in epigrafe.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.05.2019, il convenuto ha contestato integralmente le deduzioni attoree, precisando che: Controparte_1
– in realtà è stato il comportamento dell'odierna attrice ad impedire il bonario componimento della lite, atteso che la stessa ha da sempre tentato di far rientrare nell'asse ereditario somme e beni già oggetto di pacifica divisione fra le parti, omettendo peraltro di calcolare le somme ed i beni dalla stessa ricevuti dai genitori deceduti;
– la ricostruzione dei fatti effettuata dall'attrice è parziale e lacunosa, dovendo essere integrata dalla valutazione di ulteriori atti dispositivi compiuti nel corso degli anni dai genitori, atti necessari per l'esatta configurazione dell'asse ereditario oggetto di causa;
– in particolare, mentre corrisponde a verità che l'immobile ricevuto in donazione dall'attrice sia stato ristrutturato dal de cuius, , non è invece Persona_1 veritiero che quest'ultimo abbia provveduto a ristrutturare gli immobili donati in data 01.10.1987 agli odierni convenuti: difatti, l'immobile donato allo stato di rudere ad esso è stato interamente ristrutturato a spese del donatario;
Controparte_1
– la somma di euro 15.000,00 prelevata da esso convenuto in data 09.07.2010 non ha costituito un atto di liberalità del sig. , in quanto le dette somme Persona_1 appartenevano ad esso convenuto e costituivano il frutto dei suoi risparmi, accumulati nel corso della propria attività lavorativa e depositati, con il consenso del padre, sul libretto del de cuius, attesa l'indisponibilità di un conto personale;
6 – nell'asse ereditario del de cuius devono essere considerate le Persona_1 somme donate da quest'ultimo all'attrice, ammontanti ad euro 14.600,00 (600 euro mensili donati dal 2008 al 2010, oltreché la somma finale di euro 800,00), oltre ad euro 7.000,00, donati nel settembre del 2009 per l'acquisto dell'autovettura;
– l'attrice è sempre stata a conoscenza del contratto di locazione e di quello di comodato stipulati da esso convenuto per la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi
Chitti n. 31 rispettivamente con e , poiché queste Pt_2 Parte_3 ultime sono state le badanti della propria madre ed i canoni di Persona_2 locazione percepiti dal sig. nel periodo di riferimento dal 2010 Controparte_1 al 2013 sono stati dettagliatamente rendicontati al Giudice Tutelare da esso convenuto nella qualità di tutore della madre e, dunque, non possono essere ricompresi nell'attivo ereditario;
Tutto ciò premesso, ha espresso le conclusioni trascritte in epigrafe. Controparte_1
2.- In prima udienza, è stata dichiarata la contumacia del convenuto , Controparte_2 regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
Inoltre, il difensore di parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda contenuta nelle conclusioni di controparte alla lettera B, poiché tardivamente introdotta, mentre il procuratore del convenuto ha rilevato che l'indicata domanda non ha natura riconvenzionale, ma descrive semplicemente i beni da ricomprendere nell'asse ereditario.
2.1.- Con la prima memoria istruttoria, l'attrice ha precisato che: i) ha Controparte_1 da sempre posseduto i beni facenti parte del relictum, sin dalla morte dei genitori, senza mai dare contezza ai coeredi della gestione degli stessi immobili e ormai vivendo stabilmente nell'abitazione sita in Via Machiavelli n. 12 e 14 come ne fosse l'esclusivo proprietario;
ii) non corrisponde a verità che abbia ricevuto in donazione in data Controparte_1
01.10.1987 un immobile allo stato di rudere, perchè, come desumibile dalla documentazione esibita, l'immobile al foglio 73, particella n. 1545 ai sub. 1 e 3 è stato donato al sig.
con “l'intero primo e secondo piano con portone e scala di accesso Controparte_1 indipendenti sulla Via Galluppi” e ristrutturato dal de cuius come evincibile dalla concessione edilizia in atti. Peraltro, nel medesimo immobile al piano terra il convenuto ha avviato nel 1987, con l'aiuto paterno, un'attività commerciale e cioè Controparte_1 una profumeria-pelletteria; oltreché, aver locato il secondo ed il terzo piano della medesima unità immobiliare per lo svolgimento di attività di natura economica e politica;
iii) in ordine alla somma di € 15.000,00, indebitamente prelevata da , quest'ultimo ha Controparte_1 fornito una ricostruzione diversa dinanzi alla Guardia di Finanza nel verbale di sommarie
7 informazioni reso il 03.10.2017, nel quale ha dichiarato che al prelievo di predette somme sarebbe stato autorizzato dal de cuius, , a titolo di rimborso delle spese Persona_1 sostenute per il benessere dei propri genitori;
iv) la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso convenuto risulta preliminarmente inammissibile per la sua tardività e, nel merito, è infondata, poiché le presunte somme ricevute da essa attrice dal padre non hanno natura di atto liberale, bensì di retribuzione per l'attività di assistenza svolta in favore della madre,
come desumibile sia dalle buste paga registrate in favore delle successive Persona_2 badanti, ammontanti per l'appunto a 600 euro mensili, sia dalle sommarie informazioni rese dinanzi alla Guardia di Finanza dalla badante in data 22.06.2017; lo Parte_3 stesso , in un procedimento penale a suo carico per appropriazione Controparte_1 indebita ai danni del defunto (per una somma non rientrante negli odierni Persona_1 fatti di causa), ha dichiarato che l'odierna attrice aveva percepito un compenso di euro
600,00 mensili per l'attività di assistenza prestata ai propri genitori. Infine, anche il convenuto ha ricevuto la somma di euro 2.500,00 per l'assistenza prestata al padre durante un ricovero ospedaliero nel giugno del 2010 e, dunque, in definitiva, tutte le somme così ricevute dagli odierni eredi non possono essere considerate donazioni da far rientrare all'interno dell'asse ereditario;
v) essa attrice non ha mai ricevuto la somma di euro 7.000,00 dal de cuius per l'acquisto della autovettura nel settembre del 2009, pagato invece dal marito mediante cambiali;
vi) per quanto riguarda l'eccepita ricomprensione dei frutti civili derivanti dai contratti di locazione nella gestione tutelare della madre, il Persona_2 convenuto non ha tenuto in considerazione che la madre era proprietaria dei cespiti solo per la quota di un terzo e, pertanto, il tutore avrebbe dovuto rendicontare nella tutela solo il corrispettivo della quota di proprietà della tutelata. Peraltro, non corrisponde a verità che il convenuto sia stato autorizzato dal Giudice tutelare a concedere in locazione la palazzina di cui sopra alle badanti, atteso che l'autorità giudiziaria ha intimato al tutore, CP_1
, all'udienza del 05.03.2014 “di astenersi, con effetto immediato, dal disporre di
[...] beni immobili che non sono di esclusiva proprietà dell'interdetta”; vii) è pendente presso questo Tribunale, sezione penale, un procedimento penale recante n. 1221/2018 RG a carico di per le fattispecie di reato di appropriazione indebita, falsità ideologica Controparte_1 commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in relazione all'incarico di tutore svolto in favore della de cuius, procedimento scaturito dal provvedimento del Persona_2
12.07.2016, con cui il Giudice tutelare ha negato l'approvazione del rendiconto definitivo presentato dal tutore , disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Controparte_1 presso questo Tribunale;
viii) la palazzina ricevuta in donazione da essa attrice il 20.09.1984
8 sita in Cittanova alla Via San ES n. 16 è stata sottoposta a continui lavori e migliorie nel corso dei decenni a spese della stessa attrice, sebbene inizialmente costruita a spese del de cuius.
Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha precisato che: i) non corrisponde al vero che il bene ricevuto in donazione da esso convenuto in data 01.10.1987 dal padre sia stato dallo stesso ricostruito, in quanto dalla documentazione prodotta si evince che CP_1
ha presentato il 08.07.2008 all'Ufficio tecnico del Comune di Cittanova denuncia
[...] di inizio attività (c.d. DIA) per l'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sul predetto immobile per l'importo complessivo di euro 57.000,00, come da perizia tecnica giurata allegata;
ii) se l'attività prestata dall'attrice per l'assistenza della madre, dal 2008 al 2010 deve essere considerata a titolo oneroso, allora dovrà Persona_2 essere considerata anche a titolo oneroso l'attività di assistenza prestata da esso convenuto in favore della propria madre dal luglio del 2010 al febbraio del 2016 e, per l'effetto, deve essergli riconosciuta la somma complessiva di euro 40.600,00 (600 euro mensili), da detrarsi dalla massa ereditaria.
Con la terza memoria istruttoria, l'attrice ha rilevato che: i) dalla documentazione prodotta da parte convenuta afferente alla DIA rilasciata nel 2008 si evince la “ristrutturazione” dell'immobile donato e non, dunque, la sua costruzione, confermandosi che la donazione avvenuta nel 1.10.1987 comprendeva un'unità immobiliare già completa e non un semplice rudere: peraltro, dalla stessa documentazione si desume che la DIA è stata rilasciata solo per il rifacimento del tetto, dell'intonaco e per l'installazione di canali di gronda e rifacimento marciapiedi, a conferma del fatto che l'immobile donato fosse già stato eretto dal donatario:
ii) la documentazione prodotta per provare le spese afferenti il medesimo immobile non ha alcuna efficacia probatoria atteso che la perizia asseverata, a firma del dott. è Per_5 successiva al completamento dei lavori e fornisce dunque una valutazione a consuntivo, che, peraltro, non corrisponde alle somme indicate nell'unica fattura prodotta riconducibile alla ristrutturazione dell'immobile, pari ad euro 19.800,00: difatti, le altre fatture prodotte riguardano accessori e arredamento dell'unità immobiliare, per una somma totale di euro
28.732,62, e per giunta non sono corredate da alcuna quietanza che attesti il pagamento effettivo da parte del convenuto;
iii) nella somma di euro 14.600,00 – ricevuti per l'attività di assistenza della madre – sono comprese le spese sostenute personalmente da essa attrice per l'accudimento e il mantenimento della sig.ra iv) è inammissibile la Persona_2 domanda di detrazione della somma di euro 40.600,00 dalla massa ereditaria, formulata da parte convenuta per l'attività di assistenza da essa prestata dal luglio del 2010 al febbraio del
9 2016, poiché tardivamente introdotta con la seconda memoria istruttoria, e, comunque, il convenuto non ha svolto il ruolo di badante - per il quale ha invece assunto due figure professionali susseguitesi nel tempo, come da lui stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni dinanzi alla Guardia di Finanza - ma quello di tutore della propria madre: tanto che l'istanza di riconoscimento di uno stipendio mensile di euro 600,00 per l'attività di assistenza della madre dal gennaio 2014 al febbraio 2016, proposta dal dinanzi al CP_1
Giudice tutelare, era stata rigettata.
2.2.- Con ordinanza del 29.07.2023, resa a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice onorario ha ammesso la prova testimoniale di parte attrice limitatamente ai capitoli
32, 33 e 34 della seconda memoria istruttoria, rigettando nel resto le altre prove costituende;
ha altresì disposto che depositasse il rendiconto afferente alla gestione Controparte_1 delle unità immobiliari indicate nel predetto provvedimento, e ha ordinato ad Agenzia delle
Entrate il deposito delle dichiarazioni fiscali presentate dal convenuto Controparte_2 negli anni dal 2007 al 2010, rinviando la causa per l'escussione del teste e per l'esame della documentazione richiesta.
All'udienza del 17.10.23, a seguito dell'escussione dell'unico teste, il procuratore di parte convenuta ha dichiarato di non aver depositato il rendiconto poiché i beni amministrati da non producono reddito, chiedendo di essere autorizzato al deposito di Controparte_1 documenti attestanti l'improduttività reddituale dei cespiti.
Con ordinanza del 19.12.2023, il Giudice ha revocato l'ordinanza resa dal Giudice delegato in data 31.07.2023 e, rigettata ogni altra istanza, ha disposto CTU, nominando all'uopo l'ing.
, per la formulazione dei progetti divisionali delle due distinte divisioni, Persona_6 ciascuna per ogni massa ereditaria, con i criteri meglio precisati nei quesiti.
All'udienza dell'1.10.2024, il procuratore di parte attrice ha dichiarato la disponibilità della propria assistita ad addivenire ad un'unica divisione per entrambe le masse ereditarie, riportandosi a tutti gli scritti difensivi. Di contro, il difensore di parte convenuta ha dichiarato che il proprio assistito non è disponibile a procedere ad un'unica divisione, chiedendo invece distinte divisioni tante quanto sono le masse ereditarie. Preso atto di ciò, il Giudice ha disposto CTU per la riformulazione dei progetti divisionali in base ai quesiti originariamente formulati, con la previsione di due distinte divisioni ciascuna per ogni massa ereditaria;
altresì, precisando che dalla massa ereditaria paterna doveva essere espunta la somma calcolata a titolo di valore locativo, limitatamente all'immobile concesso in comodato d'uso gratuito alle badanti della madre.
10 A seguito di ulteriori rilievi alla CTU, formulati dal difensore di parte convenuta all'udienza del 21.01.2025 in ordine alla questione del possesso esclusivo attribuito a CP_1
, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, alla quale il
[...] procuratore di parte attrice ha insistito in tutte le domande sia in ordine allo scioglimento della comunione che in ordine al rendiconto e alla restituzione dei frutti percepiti e della somma indebitamente prelevata dal convenuto , mentre il convenuto si Controparte_1
è riportato ai propri atti ed ai verbali di causa.
3.1 Occorre premettere che le domande introdotte con l'atto di citazione riguardano due distinte divisioni, e cioè quella derivante dalla comunione ereditaria sui beni del defunto padre delle parti, , deceduto il 18 luglio 2010, e quella attinente la Persona_1 successione della madre delle parti, deceduta il 6 febbraio 2016. Persona_2
E' noto invero che “Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi” (in termini, v. ex multis Cassazione civile, sez. II, ordinanza del 30 ottobre 2018, n. 27645).
E' vero che, anche nei casi in discorso, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante per quante sono le masse: tuttavia al fine indicato tutte le parti devono prestare il proprio consenso “con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ.”; e, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest'ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto la domanda (in tal senso, v. Cassazione civile, sez. II, 15 maggio
1992, n. 5798 e successive conformi, tra cui ord. 25756 del 15 ottobre 2018).
11 Nel caso che occupa, il convenuto si è espressamente opposto a procedere ad un'unica divisione e, pertanto, le operazioni divisionali dovranno separatamente riguardare le singole masse ereditarie.
3.2. Dunque, con riferimento allo scioglimento della comunione sui beni del de cuius
, deceduto senza testamento il 18.7.2010, occorre applicare le norme sulla Persona_1 successione legittima (artt. 565 ss.c.c.), che prevedono la devoluzione dell'eredità per 1/3 alla moglie, e per i rimanenti 2/3 (ossia in ragione di 2/9 ciascuno) ai tre figli, Persona_2 odierne parti.
Inoltre, non essendovi domande di riduzione, le operazioni divisionali devono svolgersi unicamente sui beni che compongono il relictum, considerato che non è stata dedotta l'esistenza di debiti in capo al de cuius, mentre le donazioni effettuate in vita da quest'ultimo, con distinti atti per notar (del 20.09.1984, in favore dell'attrice, e dell'1.10.1987, Persona_3 in favore dei convenuti e ) e per notar (del 5.12.1988, in CP_2 Controparte_1 Per_4 favore del figlio ), sono tutte fatte in conto di legittima e per l'esubero sulla CP_2 disponibile, con espressa dispensa dalla collazione: pertanto, i donatari sono tutti esonerati dall'obbligo di conferire il "donatum" in sede di formazione della massa ereditaria da dividere.
Va precisato, peraltro, che la dispensa dalla collazione delle donazioni effettuate in favore dei figli, se importa che la successione e la divisione debbano essere limitate al relictum, non esclude la necessità di procedere alla riunione fittizia del donatum, al solo fine di calcolare la porzione spettante sul relictum a ciascun coerede donatario, ferma l'inattaccabilità delle donazioni stesse (cfr. Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 1521 del 06/03/1980 e Ordinanza n.
14193 del 05/05/2022; v. anche Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 74 del 07/01/1967, secondo la quale “l'istituto della collazione - regolato, per quanto riflette i figli legittimi, dall'art.737 cod. civ. - e quello della riunione fittizia del relictum e del donatum ai fini della determinazione della porzione disponibile - disciplinato dall'art.556 dello stesso codice - debbono essere tenuti distinti per le loro caratteristiche, le loro finalità e i loro effetti, con la conseguenza che l'esclusione della collazione di un bene donato, per esservi stata dispensa da parte del de cuius, non importa che del bene stesso non si debba tener conto, riunendolo fittiziamente agli altri beni per la formazione della massa cosiddetta di calcolo”).
In altri termini, come anche di recente chiarito dalla S.C. “ La dispensa dalla collazione ha la finalità, potenziando la facoltà di disposizione del donante, di esonerare il donatario dal conferimento del donatum, con l'effetto che la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu
12 l'oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale (Cass. n. 711/1966; n.
268/1984; n. 989/1995); il tutto, naturalmente, fino all'invalicabile limite dell'intangibilità della quota di riserva dei legittimari (Cass. n. 2633/1969). È fin troppo ovvio, infatti, tenuto conto del carattere cogente delle norme sulla c.d. successione necessaria, che la dispensa dalla collazione non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né implica la non assoggettabilità della donazione alla riduzione. Ciò risulta dall'art. 737, comma 2, c.c., ove si dice che significa che, se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto per l'eccedenza all'azione di riduzione (Cass. n 711/1966)” (cfr. in motivazione la citata Ordinanza n. 14193 del
05/05/2022).
Nel caso che occupa, non essendo stata esercitata alcuna azione di riduzione, i donatari non sono tenuti al conferimento dei beni ricevuti, neanche se il loro valore eccede quello della disponibile: tuttavia, il valore del donatum incide sul calcolo della porzione spettante sul relictum a ciascun coerede donatario, dal momento che, in base all'art 553 c.c., il legittimario, chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, ha diritto ad ottenere la riduzione della porzione spettante sul relictum ai coeredi donatari, nella misura necessaria ad integrare la quota di riserva spettante
(in base all'operazione predetta) agli altri coeredi, ferma sempre – attesa la non proposizione dell'azione di riduzione – l'inattaccabilità delle donazioni nel caso in cui il relictum non sia sufficiente.
3.3. Ciò posto, quanto ai beni che rientrano a far parte della massa attiva, occorre premettere che non vi è contestazione sul fatto che, alla data di apertura della successione, il patrimonio del de cuius fosse composto dai seguenti beni immobili, il cui valore, all'attualità, è stato stimato dal c.t.u. nella prima relazione, depositata il 3.7.2024:
a) quota di ½ di un uliveto situato nel Comune di Cittanova, identificato al NCT di quel
Comune ed identificato nel Catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n.
19;
b) quota di ½ di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 202;
c) quota di 5/8 di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto dei terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 203;
13 d) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla Via Panettieri n. 61 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n. 1210;
e) quota di ½ di un garage sito in Cittanova alla via Cristoforo Colombo n. 7 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 4;
f) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla via Cristoforo Colombo n.
9 ed identificato al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 3;
g) quota di ½ di una palazzina a due piani sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n 31 e
33 ed identificata nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n.
1530.
3.4 Oltre ai beni immobili sopra elencati, il patrimonio del de cuius, all'epoca della morte, comprendeva il credito verso il figlio derivante dall'obbligo di restituzione, CP_1 gravante su quest'ultimo, della somma di € 15.000,00, prelevata senza alcun titolo in data
9.7.2010, pochi giorni prima del decesso del dante causa (18.7.2010), dal conto corrente intestato al padre (v. documenti allegati al fascicolo attoreo).
Sul punto, a fronte della domanda attorea di restituzione dell'indebito, la tesi sostenuta dal convenuto nella comparsa di costituzione in giudizio, che si trattasse cioè di somme rinvenienti dalla propria attività lavorativa, solo temporaneamente depositate sul conto corrente bancario del padre, non è provata, ma anzi è smentita da quanto dichiarato dallo stesso il 3.10.2017, in sede di interrogatorio da parte della Guardia di Controparte_1
Finanza, P.G. delegata dal P.M. nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2415/2016
(v. verbale, allegato n. 3 alle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositate da parte attrice il 27.6.2019): in quella sede, invero, il - indagato per il reato di cui all'art. CP_1
314 c.p. – aveva dichiarato di aver prelevato l'importo su autorizzazione del padre (il quale, secondo il convenuto, lo avrebbe fatto per riconoscenza, “conoscendo tutte le spese che, di tasca mia, avevo sostenuto per il benessere dei miei genitori”), circostanza questa non solo non dimostrata, ma addirittura negata, con l'atto di costituzione nel presente giudizio di divisione, salvo poi essere riaffermata, del tutto incoerentemente con le difese prima espletate, nella comparsa conclusionale.
Pertanto, non essendo stata dimostrata alcuna causa giustificativa (neanche a titolo di liberalità), il prelievo della somma in discorso ha originato un'obbligazione per la restituzione dell'indebito in capo al convenuto ed un corrispondente credito in favore del de cuius e della massa ereditaria, che va considerato ai fini della divisione.
14 In particolare, all'indebito oggettivo si applica il principio nominalistico, sicchè
l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, con interessi legali ex art. 1224 cod. civ., quale danno presunto (mentre va escluso, perché non provato, il risarcimento del danno maggiore, da svalutazione monetaria, per la parte eccedente rispetto a quella risarcita con gli interessi legali).
3.5. Con riferimento alle donazioni, pacificamente operate in favore dei figli e risultanti dagli atti pubblici allegati all'atto di citazione, entrambe le parti costituite in giudizio deducono la necessità di sottrarre dal calcolo il valore dei miglioramenti apportati ai beni rispettivamente ricevuti;
l'attrice peraltro chiede dichiararsi inammissibile l'istanza del fratello CP_1
(proposta con la comparsa di costituzione tardivamente depositata), qualificandola
[...] come domanda riconvenzionale, tardivamente proposta.
Deve sul punto osservarsi che le deduzioni sui miglioramenti proposte dai donatari non integrano alcuna domanda riconvenzionale, trattandosi di semplici eccezioni in senso lato, come tali liberamente proponibili e rilevabili anche in grado d'appello (in tal senso, v. Cass. civile, sez. II, Sentenza n. 29247 del 22/12/2020), considerato che, secondo l'art. 748 c.c.
(applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 556 alle regole dettate dagli articoli da
747 a 750 sulla collazione dei beni nella divisione) “in tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione”.
In altri termini, dell'incremento di valore derivante dai miglioramenti apportati dal donatario non può tenersi conto nella riunione fittizia, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez.
II, n. 29247 del 22/12/2020, già citata).
Ciò posto, deve aggiungersi che le eccezioni in senso lato, in quanto rilevabili d'ufficio, non sono soggette alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (Cassazione civile, sez. VI-
III, ordinanza 30 giugno 2020, n. 12980): pertanto, l'eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dall'attrice, va rigettata, dovendosi piuttosto valutare nel merito la fondatezza della domanda, in relazione alle prove esibite.
3.6. Nel merito, tuttavia, le deduzioni di entrambe le parti, relative ai lavori effettuati sugli immobili rispettivamente ricevuti in donazione, integrano solo in parte le caratteristiche dei miglioramenti.
Invero, va preliminarmente chiarito che l'art. 748 c.c. consente la deduzione sia dei miglioramenti eseguiti dal donatario prima dell'apertura della successione, sia delle spese
15 straordinarie sostenute per la conservazione della cosa. Tuttavia, mentre le migliorie apportate vanno calcolate in relazione all'incremento di valore del fondo (cfr. Cass. n.
5982/1979), le spese straordinarie devono essere dedotte in base agli esborsi effettivamente sostenuti, calcolati secondo il valore nominale del denaro speso, senza alcuna rivalutazione.
Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall'art. 748 cod. civ., la giurisprudenza afferma che l'opera realizzata deve incorporarsi nel fondo e aumentare le opere esistenti, ovvero migliorarne l'efficienza, negandosi per contro la “natura di miglioria a quell'opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacchè in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione. La miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento e, quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell'art. 748 cod. civ., non può che coincidere con l'aumento di valore della cosa migliorata” (Cass. n. 2621/1974).
Nel caso che occupa, i lavori di riparazione dei rispettivi immobili, che le parti sostengono di aver effettuato e di cui chiedono la detrazione, consistono, per l'attrice, nel rifacimento dell'impianto idrico e nella ristrutturazione di un bagno, nonché nella realizzazione di una cucina in muratura e nell'installazione dell'impianto di riscaldamento e, per il convenuto, nei “lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione”, risultanti dalla DIA presentata all'UTC del comune di Cittanova in data 8/7/2008, eseguiti dalla ditta e meglio Pt_4 descritti nel computo metrico allegato alla perizia giurata dell'arch. come Persona_7 chiarito dallo stesso convenuto, peraltro solo con la seconda memoria istruttoria.
Sotto quest'ultimo profilo, deve precisarsi che i lavori oggetto della DIA sono indicati nella Cont relazione tecnica asseverata del geom. allegata alla pratica amministrativa, che descrive principalmente lavori di sostituzione del tetto in tegole con pannelli di lamiera coibentata e di rifacimento dell'intonaco delle facciate (v. doc. n. 1 allegato alle memorie istruttorie del convenuto), mentre la perizia tecnica giurata dell'arch. invocata dal Persona_7 convenuto, costituisce solo una consulenza di parte, relativa al computo metrico necessario per quantificare i lavori di recupero eseguiti sull'immobile, e comprende anche lavori di rifacimento impianto idrico, elettrico e di riscaldamento, nonché sostituzione di mattonelle, intonaci e tinteggiatura (v. doc. n. 4 allegato alle memorie istruttorie del convenuto).
Le suddette opere, come risulta già dalle descrizioni delle stesse parti, costituiscono, in parte, spese di abbellimento o arredamento della cosa (cucina in muratura) o di manutenzione
(tinteggiatura) di natura ordinaria, come tali non rimborsabili, in parte spese di conservazione e ristrutturazione (rifacimento tetto, facciate e sostituzione impianti già
16 esistenti), di natura straordinaria, per le quali la parte che ne ha invocato il rimborso avrebbe dovuto dimostrare i costi effettivamente sostenuti, e, solo in piccola parte – con riferimento all'installazione dei rispettivi impianti di riscaldamento, prima inesistenti – costituiscono migliorie.
Pertanto, solo con riferimento agli impianti termici, incontestatamente eseguiti ex novo da ciascuna delle parti sui rispettivi immobili, deve darsi incarico al c.t.u. di detrarre il valore del miglioramento da quello dell'immobile rispettivamente ricevuto, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettivo esborso (per questo motivo i capitoli di prova articolati sul punto sono irrilevanti).
Con riferimento alle restanti opere, che hanno originato spese straordinarie, invece, l'attrice non ha prodotto alcun documento contabile che consenta di ricostruire gli esborsi effettivamente sostenuti, né il dato si sarebbe potuto ricavare dall'espletamento della prova per testi, considerato che tutti i capitoli di prova (dal 21al 34 della seconda memoria istruttoria attorea) vertono sull'esecuzione dei lavori e non riguardano la quantificazione delle spese effettuate.
Mentre il convenuto ha prodotto diverse fatture (all. 7 alla seconda memoria istruttoria), alcune non rilevanti ai fini che occupano, perché non riconducibili ai lavori effettuati nel
2008 e ultimati nel 2009, ma riguardanti anni successivi (2010, 2014 e 2017), in relazione ai quali non risulta articolata alcuna deduzione né alcuna prova, per dimostrare se e quali opere siano eventualmente state realizzate sull'immobile (anche al fine di verificare se si tratti di spese ordinarie o straordinarie).
Le medesime considerazioni valgono per le altre fatture, non intestate al convenuto ovvero intestate alla sua attività commerciale (Articolo da regalo di ); mentre Controparte_1
l'unica fattura che riguarda i lavori di manutenzione straordinaria della facciata e di sostituzione del tetto, eseguiti dall'Impresa edile (fatt. n. 1 del 4.12.2008), Controparte_4 per la complessiva somma di euro 19.800 (IVA compresa), non è idonea a provare l'effettivo pagamento (anzi, le condizioni riportate sul documento riportano “in contanti, a 30, 60, 90,
120 e 150 giorni”; peraltro, dalla documentazione in atti risulta che i lavori in discorso erano stati ammessi al contributo in conto capitale per recupero della prima casa, previsto dalla legge regionale 22.5.2006, n. 23, art. 6 comma 10, fino alla concorrenza dell'ammontare di euro 23.058,7: v. doc. n. 2, allegato alla memoria istruttoria di parte convenuta).
Infine, l'effettività e la quantificazione dell'esborso non emergono neanche dai capitoli di prova articolati dal convenuto nella seconda memoria istruttoria (i primi cinque superflui, perché volti a confermare le risultanze di documenti già esibiti, quali la relazione del geom.
17 Rao ed il computo metrico dell'arch. ed il sesto, attinente il pagamento dei lavori, Per_5 generico perché privo di ogni quantificazione d'importi), peraltro neanche richiamati in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, in difetto di prova sulla quantificazione delle spese straordinarie sostenute dai donatari, va escluso il diritto alle chieste detrazioni, e la riunione fittizia deve farsi secondo il valore del donatum all'epoca di apertura della successione, con la sola esclusione dei miglioramenti consistenti nell'installazione ex novo dei rispettivi impianti di riscaldamento.
Appare solo il caso di rilevare che le statuizioni che precedono sottraggono ogni rilevanza alle contrapposte tesi, relative alle opere asseritamente eseguite dal dante causa sugli immobili donati, dal momento che questi ultimi vanno stimati nella loro consistenza al momento dell'apertura della successione, con le sole deduzioni per i miglioramenti sopra indicati.
Va inoltre precisato che il valore dell'azienda donata dal padre al figlio andrà CP_2 valutato considerando sia il valore dell'avviamento e delle autorizzazioni amministrative, che quello dei beni mobili ceduti, da calcolarsi sempre al momento di apertura della successione e sulla base dei documenti in atti.
3.7. Non costituisce donazione, e non va dunque inserita nel calcolo della massa, l'importo percepito dall'attrice, negli anni dal 2008 al 2010, dal padre, pari a € 14.600,00.
Sul punto, l'attrice ha ammesso di aver ricevuto dal padre, negli anni in esame, un importo mensile di euro 600,00, che ha imputato a “retribuzione per l'attività di assistenza”, svolta in favore della madre, consistente nel prelevare quest'ultima ogni mattina e tenerla con sé in casa fino alla sera, provvedendo a tutte le sue esigenze di salute e di vitto (come descritto nella memoria attorea n. 1 e nel verbale d'udienza del 23.9.2015, contenente la trascrizione della deposizione testimoniale dell'attrice nell'ambito del procedimento penale iscritto al n.
2570/2011 in cui il fratello era imputato per prelievi illegittimi dal conto Controparte_1 paterno).
A fronte della contestazione sull'intento liberale dell'erogazione, nessuna prova ha articolato il convenuto – sul quale gravava l'onere probatorio - per dimostrare la natura degli emolumenti;
né la liberalità può essere presunta, in ragione degli stretti rapporti di parentela, perché le modalità dell'erogazione (sempre dello stesso importo, con cadenza mensile) sono compatibili anche con la tesi del rimborso – compenso, sostenuta dall'attrice.
Analogamente, l'attrice ha espressamente negato la circostanza della donazione, da parte del padre, di euro 7.000,00 da destinare all'acquisto di autovettura, dichiarando che l'acquisto
18 era stato effettuato dal marito, con pagamento rateale mediante cambiali, e il convenuto nulla ha chiesto di dimostrare sul punto.
Le predette somme non possono dunque essere considerate donazioni, ai fini della riunione fittizia.
4.1. Passando allo scioglimento della comunione sui beni della de cuius Persona_2 deceduta senza testamento il 6.2.2016, le norme sulla successione legittima (artt. 565 ss.c.c.) impongono la devoluzione dell'eredità per 1/3 ciascuno ai tre figli, odierne parti.
Anche nel caso in esame, non essendovi domande di riduzione, le operazioni divisionali consistono unicamente nell'individuazione dei beni che compongono il relictum, in mancanza di debiti in capo alla de cuius, mentre le donazioni effettuate in vita da quest'ultima sono le medesime effettuate dal marito (con gli atti per notar del Persona_3
20.09.1984, in favore dell'attrice, e dell'1.10.1987, in favore dei convenuti e CP_2
): poiché si tratta, come già sopra indicato, di donazioni in conto di Controparte_1 legittima e per l'esubero sulla disponibile, con espressa dispensa dalla collazione, è escluso l'obbligo di conferire il "donatum" alla massa ereditaria da dividere, fermo l'obbligo di procedere alla riunione fittizia, al solo fine di calcolare la porzione spettante sul relictum a ciascun coerede donatario.
Ebbene, quanto al relictum, il patrimonio della de cuius, alla data di apertura della successione, era composto dai seguenti beni immobili:
a) quota di ½ di un uliveto situato nel Comune di Cittanova, identificato al NCT di quel
Comune ed identificato nel Catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n.
19;
b) quota di ½ di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 202;
c) quota di 3/8 di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto dei terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 203;
d) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla Via Panettieri n. 61 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n. 1210;
e) quota di ½ di un garage sito in Cittanova alla via Cristoforo Colombo n. 7 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 4;
f) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla via Cristoforo Colombo n.
9 ed identificato al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 3;
19 g) quota di ½ di una palazzina a due piani sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n 31 e
33 ed identificata nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n.
1530.
h) la quota pervenutale dalla successione del marito, di 1/3 dei cespiti sopra meglio descritti alle lettere da a) a g);
i) per intero, una palazzina sita nel Comune di Cittanova alla via Niccolò Macchiavelli
n. 12 e 14 ed identificata al Catasto fabbricati al foglio 74, particella n. 970 al sub. 1
e 2;
j) per intero, porzione di fondo edificabile (denominato “Carrera”) di 340 mq, sita nel
Comune di Cittanova ed identificata al Catasto terreni di quel Comune al foglio 54, particella n. 457.
4.2. Oltre ai beni immobili sopra elencati, il patrimonio della de cuius, all'epoca della morte, comprendeva gli ulteriori beni rientranti nella successione del marito, per la quota di 1/3, compreso il credito verso il figlio già quantificato in € 15.000,00 oltre interessi CP_1 legali dalla data dell'indebito prelievo.
4.3. Quanto alle donazioni in favore dei figli, risultanti dagli atti pubblici allegati all'atto di citazione, va ribadito che, in difetto di prova sulla quantificazione delle spese straordinarie sostenute dai donatari, la riunione fittizia deve farsi secondo il valore del donatum all'epoca di apertura della successione, sottraendo unicamente il valore dei miglioramenti derivanti dall'installazione ex novo degli impianti termici.
La causa va dunque rimessa sul ruolo, per l'integrazione della c.t.u. sotto il rilevato profilo della riunione fittizia con i beni donati.
4.4. Con la seconda memoria istruttoria il convenuto ha chiesto di Controparte_1 considerare l'attività di assistenza, da lui stesso prestata in favore della propria madre da luglio 2010 a febbraio 2016, come a titolo oneroso, chiedendo la detrazione dalla massa ereditaria del debito di euro 40.600,00, da riconoscersi maturato in favore dello stesso convenuto.
La domanda, oltre che inammissibile perché tardivamente spiegata dopo la scadenza dei termini per le domande riconvenzionali, è anche infondata.
Dai documenti in atti emerge invero che l'assistenza alla de cuius fu assicurata, dal
23.5.2013, mediante l'assunzione della badante e, prima di allora, Parte_3 dalla badante , come dichiarato dallo stesso , nominato Persona_8 Controparte_1 quale tutore della madre, dinanzi al Giudice tutelare (v. verbale del 5.3.2014, doc. 7 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice); peraltro, l'istanza con la quale lo stesso
20 tutore aveva richiesto allo stesso G.T., sempre nell'ambito della procedura di V.G. iscritta al n. 159/2011, il riconoscimento di “uno stipendio mensile di euro 600 per l'attività di assistenza svolta”, era stata rigettata per difetto dei presupposti, “considerato che per l'attività di assistenza della madre lo stesso tutore si era attivato assumendo una badante e che l'attività di amministrazione del patrimonio dell'interdetta è stata sostanzialmente irrilevante” (v. decreto del 2.3.2016, emesso dal G.T., allegato n. 1 alla terza memoria istruttoria di parte attrice).
5. Infine, va esaminata la domanda di rendiconto, proposta dall'attrice nei confronti del fratello convenuto ,ai sensi dell'art. 723 c.c., in relazione alla gestione Controparte_1 esclusiva dei beni ereditari in suo possesso, “così come individuati ai punti 12, 13 e 14 della premessa”, con la corrispondente domanda di condanna “alla corresponsione dei frutti civili, maturati e maturandi, per la quota di spettanza dell'attrice, dalla data di apertura delle successioni e sino alla definizione della causa, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria”.
In particolare, l'attrice assume il possesso esclusivo da parte del convenuto, sin dal luglio
2010, dei seguenti beni immobili, rientranti pro quota nella successione paterna: tre uliveti siti nel Comune di Cittanova ed identificati al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particelle n. 19, 202 e 203 (rientranti pro quota nella successione paterna, nella misura indicata sopra, par. 3.3, sub a, b e c); due garage siti in Cittanova alla Via Cristoforo Colombo
n. 7 e 9 ed identificati al catasto fabbricati di quel Comune alla particella 1359 ai sub. 3 e 4; la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n. 31 ed identificata al catasto fabbricati di quel comune al foglio 73, particella n. 1530 (rientranti pro quota nella successione paterna, nella misura indicata sopra, par. 3.3, sub e ed f).
Inoltre, il rendiconto è chiesto anche sulla base del dedotto possesso esclusivo, da parte del convenuto, dei beni rientranti nella successione materna, corrispondenti a quelli sopra indicati (uliveti, garage e palazzina di via Chitti), per la quota in testa alla madre, nonché agli ulteriori immobili in proprietà esclusiva della de cuius, indicati nel par. 4.1, lett. i) e j).
In proposito, il convenuto sostiene di non aver impedito il possesso dei coeredi, e richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”(Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 20/01/2022).
21 In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, che qui si condivide, deve dirsi che, nel caso che occupa, parte attrice ha dimostrato sia di aver più volte richiesto le chiavi per l'accesso agli uliveti ed ai depositi- garage, sia che il fratello abbia CP_1 locato l'immobile di via Chitti, a decorrere dal 15.7.2010, percependo canoni che non ha suddiviso con i coeredi comproprietari.
Sotto quest'ultimo profilo, dai documenti prodotti da parte attrice risulta che lo stesso convenuto, in qualità di locatore, ha stipulato in proprio il 15.07.2010 un contratto di locazione ad uso abitativo, per la durata di quattro anni, avente ad oggetto la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n. 31, con tale sig. , percependo un canone di Pt_2 locazione pari ad euro 200,00 mensili, per 39 mensilità, come da ricevute in atti (v. doc. nn.
17 e 18 allegati in cartaceo all'atto di citazione); peraltro, a differenza da quanto sostenuto dal convenuto, il canone non risulta rendicontato dinanzi al Giudice Tutelare, nella procedura di interdizione della perché in quella sede il tutore Per_2 Controparte_1 aveva dichiarato di aver dato in comodato l'immobile (v. verbale di audizione dinanzi al GT, allegato 7 alle memorie istruttorie attoree).
Prima della scadenza del quadriennio, lo stesso convenuto ha stipulato per lo stesso immobile un contratto di comodato ad uso abitativo in data 17/10/2013, con tale
[...]
, badante della madre, che ha anche confermato la circostanza di aver goduto Parte_3 gratuitamente dell'abitazione, nell'ambito delle SIT rilasciate alla Guardia di Finanza (v. verbale SIT rilasciate il 22.6.2017 nel proc. pen. n. 2415/16 RGNR, all. n. 5 alla memoria istruttoria n. 1 attorea).
Pertanto, escluso il periodo in cui l'immobile è stato dato in comodato gratuito, il calcolo dei frutti civili ritratti dall'immobile, e percepito dal convenuto, per le sole 39 mensilità di cui vi sono le ricevute in atti e per la sola quota di proprietà del de cuius Persona_1
(50%), è pari ad un ammontare complessivo di euro 3.900,00.
In difetto di prova sulla restituzione pro quota dei canoni percepiti agli altri coeredi comproprietari, il credito vantato da parte attrice per il titolo in discorso è dunque pari ad euro 866,66 (2/9 di euro 3.900,00) oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale mese per mese maturata, dalla riscossione dei canoni fino al soddisfo.
Inoltre, con riferimento sia agli uliveti che ai depositi – garage, l'attrice ha dimostrato di aver chiesto al fratello con missiva del 24.9.2015 (ricevuta il 25.9.2015), seguita da CP_1 altri numerosi solleciti (all. 16 all'atto di citazione), le chiavi di accesso, senza ricevere alcunchè.
22 Peraltro, il c.t.u. nominato in corso di causa, previo accurato sopralluogo, ha riferito che “i fondi ulivetati versano, da lungo tempo, in una condizione agronomica tale che la produzione vendibile ottenibile è decisamente irrisoria ed i costi per riportare i fondi nelle condizioni ordinarie di produttività, superano di gran lunga quello che è il reddito netto che si potrebbe ottenere da un'eventuale produzione propria o da locazione a terzi”, escludendo – con valutazione che qui si condivide, perché logicamente motivata – la possibilità di ricavare frutti civili dai terreni in discorso.
Per contro, in relazione ai garage, l'ausiliare ha stimato il valore locativo dei due depositi siti in via C. Colombo n. 7 e n. 9, considerando come parametro i valori medi delle locazioni di immobili simili ricadenti nella stessa area, desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I.), riferite a depositi siti in Cittanova nella zona B1 (area che ricomprende gli immobili che ci occupano), e abbattendo i predetti valori medi del 20%, per tenere conto delle cattive condizioni generali.
Pur condividendosi – in mancanza peraltro di osservazioni delle parti sul punto - i criteri di stima sopra indicati, i calcoli del c.t.u. vanno epurati dalla rivalutazione (perché i frutti civili costituiscono, secondo la giurisprudenza di legittimità, debito di valuta – soggetto, come tale, al principio nominalistico e non suscettibile di rivalutazione automatica: Cass. Sez. II,
Sentenza n. 21906 del 30/07/2021) e limitati al periodo successivo alla richiesta delle chiavi
(settembre 2015), sicchè il debito del convenuto verso i coeredi, per il titolo in discorso, ammonta ad euro 5.625,00 fino a tutto dicembre 2024 (calcolato secondo i valori esposti nella tabella pubblicata a pag. 24 della prima relazione di c.t.u., per il periodo da ottobre
2015 a dicembre 2024, senza rivalutazione).
Da quanto detto, deriva che il credito dell'attrice nei confronti del fratello convenuto è pari, per il titolo in esame, ad euro 1.250,00, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 27 settembre 2015 fino al soddisfo.
Analogamente, con riferimento ai medesimi immobili, vanno calcolati i frutti civili che costituiscono il corrispettivo del godimento esclusivo, da parte del convenuto, della parte caduta nella successione materna: applicando i medesimi criteri sopra illustrati, risulta un debito del convenuto verso i coeredi, per il titolo in discorso, pari ad euro 5.410,00 fino a tutto dicembre 2024 (calcolato secondo i valori esposti nella tabella pubblicata a pag. 24 della prima relazione di c.t.u., per il periodo dall'apertura della successione – 6.2.2016 - a dicembre 2024, senza rivalutazione).
23 Da quanto detto, deriva che il credito dell'attrice nei confronti del fratello convenuto è pari, per il titolo in esame, ad euro 1.202,00, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 6.2.2016 fino al soddisfo.
Infine, il c.t.u. ha calcolato i frutti civili ritraibili dal fabbricato di via Machiavelli n. 14 e n.
16, già in proprietà esclusiva della defunta considerando come parametro i Persona_2 valori medi delle locazioni relative agli edifici residenziali ricadenti nella stessa area, desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I.), abbattuti del 15% per tenere conto delle condizioni generali.
Con riferimento al fabbricato in discorso, l'attrice ha dimostrato di aver contestato il possesso esclusivo del fratello con raccomandata a/r del 16.1.2017 (ricevuta il CP_1
17.01.2017), seguita da altra missiva del 2.8.2017 (ricevuta il 4.8.2017), con la quale lamentava espressamente che lo stesso vivesse nell'immobile “senza il mio consenso e senza corrispondermi alcuna somma di denaro, a titolo di locazione” (all. 16 all'atto di citazione).
Applicando pertanto i condivisibili criteri di stima del c.t.u., epurati dalla rivalutazione e limitati al periodo da gennaio 2017 in poi, il debito del convenuto verso i coeredi, per il titolo in discorso, ammonta ad euro 15.360,00 fino a tutto dicembre 2024 (calcolato secondo i valori esposti nella tabella pubblicata a pag. 26 della prima relazione di c.t.u., per il periodo da ottobre 2015 a dicembre 2024, senza rivalutazione).
Da quanto detto, deriva che il credito dell'attrice nei confronti del fratello convenuto è pari, per il titolo in esame, ad euro 3.413,33, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 17.1.2017 fino al soddisfo.
In accoglimento della domanda di rendiconto, il convenuto va dunque Controparte_1 condannato a corrispondere all'attrice le somme sopra indicate.
6. Attesa la soccombenza reciproca sulla domanda di detrazione dei miglioramenti, e considerata la soccombenza su quella di rendiconto, le spese di lite vanno compensate per
½, ed il convenuto va condannato alla refusione, in favore di parte Controparte_1 attrice, dell'ulteriore mezzo, liquidato complessivamente in euro 7.051,50 (scaglione fino a
260.000, valori medi, tutte le fasi), oltre accessori di legge e oltre alle spese di c.t.u., che restano poste per ½ in solido ad entrambe le parti, e per il residuo mezzo in capo al convenuto
; Controparte_1
Devono per contro essere interamente compensate le spese di lite nei confronti del convenuto contumace, . Controparte_2
P.Q.M.
24 Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , contro e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1. dichiara aperta la successione ab intestato di , deceduto in Persona_1
Cittanova il 18.7.2010, e di deceduta in Cittanova il 6.2.2016; Persona_2
2. dichiara che, nell'asse ereditario di , rientrano a far parte della Persona_1 massa attiva i beni immobili, meglio indicati alle lettere da a) a g) della parte motiva, par. 3.2., ed il credito vantato verso il coerede per la restituzione Controparte_1 di somme indebitamente prelevate, pari a euro 15.000,00, oltre interessi legali maturati anno per anno, a decorrere dalla data del prelievo;
3. dichiara che, nell'asse ereditario di rientrano a far parte della massa Persona_2 attiva i beni immobili, meglio indicati alle lettere da a) a j) della parte motiva, par.
4.1, oltre agli ulteriori beni rientranti nella successione del marito, per la quota di 1/3, compreso il credito verso il figlio come già sopra quantificato;
CP_1
4. rigetta le domande di detrazione delle spese straordinarie sui beni donati dai de cuius ai figli e e dichiara che, ai fini della divisione, la riunione Pt_1 Controparte_1 fittizia va operata tenendo conto del valore, all'epoca di apertura della successione, dei beni donati, al netto dei soli miglioramenti apportati ai rispettivi immobili dall'attrice e dal convenuto , limitatamente a quelli consistenti Controparte_1 nell'installazione ex novo degli impianti di riscaldamento;
5. accoglie la domanda di rendiconto proposta da parte attrice nei confronti del convenuto , e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento Controparte_1 delle seguenti somme: euro 866,66, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale mese per mese maturata, dalla riscossione dei canoni fino al soddisfo;
euro 1.250,00, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 27 settembre 2015 fino al soddisfo;
euro 1.202,00, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 6.2.2016 fino al soddisfo;
euro 3.413,33, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal
17.1.2017 fino al soddisfo;
6. rimette la causa sul ruolo, disponendo per la prosecuzione come da separata ordinanza;
7. compensa per ½ le spese di lite, condannando il convenuto alla Controparte_1 refusione, in favore dell'attrice, del rimanente mezzo, liquidato complessivamente in euro 7.051,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, ed oltre alle
25 spese di c.t.u., che – liquidate con separato decreto - restano poste per ½ in solido ad entrambe le parti, e per il residuo mezzo in capo al convenuto;
Controparte_1
8. compensa interamente le spese di lite nei confronti del convenuto contumace,
. Controparte_2
Così deciso in Palmi, lì 3 novembre 2025
Il Giudice
MA ER NT
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica e in persona della dott.ssa MA ER NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi anno 2018, promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Leonardo Iamundo, presso il cui studio, sito in Polistena alla Via On. Luigi Longo n. 35, è elettivamente domiciliata.
- attrice -
contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Galluppi n. 17 (C.F.: rappresentato e difeso, per procura in calce CodiceFiscale_2 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marco Antonio Curti, presso il cui studio, sito in
Cittanova alla Via Lombardia n. 33, è elettivamente domiciliato;
- convenuto -
nonché contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] p. 1, C.F. C.F._3
- convenuto contumace –
Oggetto: divisione comunione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dall'atto di citazione per l'attrice: contraria richiesta, cosi disporre:
A) dichiarare aperte ab intestato le successioni del sig. , nato a [...]
Cittanova il 24 febbraio 1934 ed ivi deceduto il 18 luglio 2010, e della sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 6 febbraio 2016; Per_2
1 B) accertare e dichiarare che nelle due masse ereditarie ricadono i beni come descritti ai punti 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della premessa, salvo altri eventuali beni mobili ed immobili da accertare;
C) accertare e dichiarare l'indebito prelevamento di euro 15.000,00 operato dal sig.
sul deposito a risparmio del de cuius e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto, imputare tale importo alla quota ereditaria di spettanza del sig. CP_1
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 724 ss. c..c.;
[...]
D) accertare e dichiarare l'obbligo gravante sul sig. di rendere Controparte_1 conto della gestione dei beni ereditari in suo possesso, così come individuati ai punti
12, 13 e 14 della premessa, ex art. 723 c.c. e, per l'effetto, condannare il medesimo alla corresponsione dei frutti civili, maturati e maturandi, per la quota di spettanza dell'attrice, dalla data di apertura delle successioni e sino alla definizione della causa, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria;
E) valutare le masse ereditarie e formare le quote di spettanza di ogni singolo coerede;
F) predisporre i progetti di divisione per l'attribuzione ad ogni erede della propria quota;
G) emettere ogni altro provvedimento per la trascrizione e la voltura;
H) il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, anche relative a quelle sopportate in sede di mediazione, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.>>.
Dalla comparsa di costituzione del convenuto, : <
Tribunale adito, respinta ogni diversa e/o contraria istanza, voglia accogliere le seguenti richieste e conclusioni:
a) rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate per i motivi esposti;
b) nella ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare e dichiarare che la sig.ra ha, negli anni dal 2008 al 2010, percepito dal proprio Parte_1 genitore , oltre ai beni immobili dagli stessi ricevuti in donazione, Persona_1 la somma complessiva di € 21.600,00 e, per l'effetto, imputare tale importo alla quota ereditaria di spettanza della sig.ra ai sensi e per gli effetti di Parte_1 cui agli artt. 724 e ss c.c.;
c) accertare e dichiarare, altresì, che l'abitazione sita in via San ES n. 16 del
Comune di Cittanova ed adibita dalla sig.ra a propria residenza Parte_1 familiare è stata interamente realizzata a cura e spese del de cuius Per_1
e, per l'effetto, imputare le somme sostenute per i predetti lavori alla quota
[...]
2 ereditaria di spettanza della sig.ra ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 agli artt. 724 e ss c.c.;
d) in ogni caso, condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con atto di citazione, notificato in data 14/12/2018, l'attrice premette:
- che, in data 18.07.2010, è deceduto in Cittanova il padre, (nato a Persona_1
Cittanova il 24.02.1934), lasciando quali eredi legittimi la moglie, ed i figli, Persona_2
(odierna attrice), e (odierni Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 convenuti);
- che, in data 06.02.2016, è deceduta in Cittanova la madre, (nata a [...] Persona_2 il 14.06.1928), lasciando quali eredi legittimi i figli sopra indicati;
- che il de cuius ha lasciato agli eredi summenzionati i seguenti beni immobili: CP_1
a) quota di ½ di un uliveto situato nel Comune di Cittanova, identificato al NCT di quel
Comune ed identificato nel Catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n.
19;
b) quota di ½ di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 202;
c) quota di 5/8 di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto dei terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 203;
d) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla Via Panettieri n. 61 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n. 1210;
e) quota di ½ di un garage sito in Cittanova alla via Cristoforo Colombo n. 7 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 4;
f) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla via Cristoforo Colombo n.
9 ed identificato al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 3;
g) quota di ½ di una palazzina a due piani sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n 31 e
33 ed identificata nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n.
1530;
- che la de cuius, ha lasciato agli stessi eredi, oltre alla quota pervenutale Persona_2 dalla successione del marito (di 1/3 dei cespiti sopra meglio descritti), anche una palazzina sita nel Comune di Cittanova alla via Niccolò Macchiavelli n. 12 e 14 ed identificata al
Catasto fabbricati al foglio 74, particella n. 970 al sub. 1 e 2, nonché una porzione di fondo
3 edificabile (denominato “Carrera”) di 340 mq, sita nel Comune di Cittanova ed identificata al Catasto terreni di quel Comune al foglio 54, particella n. 457;
- che, nel corso della loro vita, i genitori, in regime di comunione legale dei beni, avevano distribuito parte dei cespiti ai loro figli tramite donazione e, nello specifico:
a) con atto di donazione a rogito del Notaio, dott. in data 20.09.1984, Persona_3
l'attrice ha ricevuto un <suolo edificabile di circa sessanta metri Parte_1 quadrati, con i ruderi di una preesistente fabbricato>>, sito in Cittanova alla Via
San ES n. 16 ed identificato al Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella 1490 al sub. 4: con la precisazione che la donazione è stata effettuata <in conto alla quota legittima che potrà spettare alla donataria dalla futura successione dei donanti e per l'eventuale supero sulla disponibile, con dispensa dalla collazione>> e che il de cuius, , aveva provveduto alla Persona_1 ristrutturazione del predetto immobile, facendo costruire una palazzina (come evincibile dalla concessione di costruzione edilizia rilasciata dal predetto Comune), alla quale nel corso degli anni essa attrice ha apportato a proprie spese diverse migliorie (tra cui la ristrutturazione del bagno nel 1993, nonché quella della cucina e l'installazione dell'impianto di riscaldamento nel 1999);
b) con atto di donazione a rogito del Notaio, dott. in data 01.10.1987, i Persona_3 convenuti e hanno ricevuto un fabbricato sito nel CP_2 Controparte_1
Comune di Cittanova, tra le vie Corso Italia, Marsala e Galluppi: precisamente, il convenuto ha ricevuto <il solo vano a pian terreno, posto ad Controparte_2 angolo fra il Corso Italia e la Via Marsala (…)>>, identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 73, particella n. 1545 al sub. 1, ed il convenuto ha Controparte_1 ricevuto <l'intero primo e secondo piano, con portone e scala di accesso indipendenti sulla Via Galuppi>> identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n. 1545 al sub.
3. La donazione è stata effettuata <in conto alla quota legittima che potrà spettare ai donatari dalla futura successione dei donanti e per l'eventuale supero sulla disponibile, con dispensa dalla collazione>>
e il de cuius ha provveduto alla ristrutturazione dei predetti Persona_1 immobili, come evincibile dalla concessione di costruzione edilizia rilasciata dal predetto Comune;
c) con atto di donazione a rogito del Notaio, dott. in data 05.12.1988, Persona_4 il de cuius ha donato al figlio, odierno convenuto, Persona_1 CP_2
, un esercizio commerciale;
quest'ultimo poi ha accettato la piena proprietà
[...]
4 dei beni mobili costituenti l'attrezzatura del predetto esercizio nonché tutti i pieni diritti sull'esercizio medesimo, con la voltura delle relative licenze commerciali: il valore di avviamento dell'attività è sicuramente rilevante, avendo costituito in passato l'attività principale del donante, con i proventi della quale egli ha mantenuto la propria famiglia ed ha acquistato gli immobili ricadenti nell'asse ereditario. La predetta donazione è stata effettuata <in conto di legittima per l'eventuale supero sulla disponibile con dispensa dalla collazione>>; che, inoltre, nell'asse ereditario del de cuius, , deve essere considerata Persona_1 anche la somma di euro 15.000,00, che il convenuto ha indebitamente Controparte_1 prelevato il 09.07.2010 dal “deposito a risparmio” n. 24728/90, acceso dal de cuius presso la banca BCC di Cittanova, ciò attraverso l'abuso di una procura ad operare conferita da quest'ultimo e versando, al contempo, il medesimo importo sul proprio conto corrente n.
47581, acceso presso lo stesso istituto bancario;
che l'intero asse ereditario deve essere devoluto alle odierne parti del procedimento e suddiviso in parti uguali tra le stesse ai sensi dell'art. 566 c.c.; che, peraltro, la comunione sui beni costituenti il relictum tra i coeredi non può essere mantenuta, poiché tra gli stessi intercorrono da diversi anni cattivi rapporti, tanto che essa attrice è impossibilitata ad esercitare i diritti sulla propria quota ereditaria per la condotta oppositiva del fratello;
Controparte_1 che, nello specifico, l'odierno convenuto possiede dal 19.07.2010 i Controparte_1 seguenti beni immobili: tre uliveti siti nel Comune di Cittanova ed identificati al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particelle n. 19, 202 e 203; i due garage siti in Cittanova alla Via Cristoforo Colombo n. 7 e 9 ed identificati al catasto fabbricati di quel Comune alla particella 1359 ai sub. 3 e 4; la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n. 31 ed identificata al catasto fabbricati di quel comune al foglio 73, particella n. 1530. Inoltre, il medesimo convenuto è in possesso dal 07.02.2016 della palazzina situata nel Comune di
Cittanova alla Via Machiavelli nn. 14 e 16 ed identificata al Catasto fabbricati di quel
Comune al foglio 74, particella n. 970 ai sub. 1 e 2; che inoltre lo stesso convenuto ha stipulato il 15.07.2010 un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n. 31 per la durata di quattro anni con il sig. , percependo un canone di locazione pari ad euro Pt_2
200,00 mensili, senza fornire il rendiconto ai propri fratelli comproprietari e senza corrispondere la quota di canone di locazione di loro spettanza;
5 che lo stesso ha stipulato il 17.10.2013 un contratto di comodato avente Controparte_1 ad oggetto l'uso a fini abitativi della palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti nn. 31
e 33 alla sig.ra ; Parte_3 che ha fatto pervenire alla odierna attrice nel 2011 solo le chiavi del Controparte_1 garage sito in Cittanova alla Via Panettieri, le cui cattivi condizioni manutentive non le hanno consentito di poterne usufruire;
che sempre ha comunicato, con missiva del 06.03.2018, la propria Controparte_1 disponibilità alla consegna delle chiavi degli immobili summenzionati che, purtuttavia, nonostante espressa richiesta, ad oggi non sono state consegnate;
che gli sforzi per definire bonariamente la controversia, ed il tentativo di mediazione, hanno avuto esito negativo per la mancata comparizione dei fratelli;
- tutto ciò premesso, l'attrice ha concluso come trascritto in epigrafe.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.05.2019, il convenuto ha contestato integralmente le deduzioni attoree, precisando che: Controparte_1
– in realtà è stato il comportamento dell'odierna attrice ad impedire il bonario componimento della lite, atteso che la stessa ha da sempre tentato di far rientrare nell'asse ereditario somme e beni già oggetto di pacifica divisione fra le parti, omettendo peraltro di calcolare le somme ed i beni dalla stessa ricevuti dai genitori deceduti;
– la ricostruzione dei fatti effettuata dall'attrice è parziale e lacunosa, dovendo essere integrata dalla valutazione di ulteriori atti dispositivi compiuti nel corso degli anni dai genitori, atti necessari per l'esatta configurazione dell'asse ereditario oggetto di causa;
– in particolare, mentre corrisponde a verità che l'immobile ricevuto in donazione dall'attrice sia stato ristrutturato dal de cuius, , non è invece Persona_1 veritiero che quest'ultimo abbia provveduto a ristrutturare gli immobili donati in data 01.10.1987 agli odierni convenuti: difatti, l'immobile donato allo stato di rudere ad esso è stato interamente ristrutturato a spese del donatario;
Controparte_1
– la somma di euro 15.000,00 prelevata da esso convenuto in data 09.07.2010 non ha costituito un atto di liberalità del sig. , in quanto le dette somme Persona_1 appartenevano ad esso convenuto e costituivano il frutto dei suoi risparmi, accumulati nel corso della propria attività lavorativa e depositati, con il consenso del padre, sul libretto del de cuius, attesa l'indisponibilità di un conto personale;
6 – nell'asse ereditario del de cuius devono essere considerate le Persona_1 somme donate da quest'ultimo all'attrice, ammontanti ad euro 14.600,00 (600 euro mensili donati dal 2008 al 2010, oltreché la somma finale di euro 800,00), oltre ad euro 7.000,00, donati nel settembre del 2009 per l'acquisto dell'autovettura;
– l'attrice è sempre stata a conoscenza del contratto di locazione e di quello di comodato stipulati da esso convenuto per la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi
Chitti n. 31 rispettivamente con e , poiché queste Pt_2 Parte_3 ultime sono state le badanti della propria madre ed i canoni di Persona_2 locazione percepiti dal sig. nel periodo di riferimento dal 2010 Controparte_1 al 2013 sono stati dettagliatamente rendicontati al Giudice Tutelare da esso convenuto nella qualità di tutore della madre e, dunque, non possono essere ricompresi nell'attivo ereditario;
Tutto ciò premesso, ha espresso le conclusioni trascritte in epigrafe. Controparte_1
2.- In prima udienza, è stata dichiarata la contumacia del convenuto , Controparte_2 regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
Inoltre, il difensore di parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda contenuta nelle conclusioni di controparte alla lettera B, poiché tardivamente introdotta, mentre il procuratore del convenuto ha rilevato che l'indicata domanda non ha natura riconvenzionale, ma descrive semplicemente i beni da ricomprendere nell'asse ereditario.
2.1.- Con la prima memoria istruttoria, l'attrice ha precisato che: i) ha Controparte_1 da sempre posseduto i beni facenti parte del relictum, sin dalla morte dei genitori, senza mai dare contezza ai coeredi della gestione degli stessi immobili e ormai vivendo stabilmente nell'abitazione sita in Via Machiavelli n. 12 e 14 come ne fosse l'esclusivo proprietario;
ii) non corrisponde a verità che abbia ricevuto in donazione in data Controparte_1
01.10.1987 un immobile allo stato di rudere, perchè, come desumibile dalla documentazione esibita, l'immobile al foglio 73, particella n. 1545 ai sub. 1 e 3 è stato donato al sig.
con “l'intero primo e secondo piano con portone e scala di accesso Controparte_1 indipendenti sulla Via Galluppi” e ristrutturato dal de cuius come evincibile dalla concessione edilizia in atti. Peraltro, nel medesimo immobile al piano terra il convenuto ha avviato nel 1987, con l'aiuto paterno, un'attività commerciale e cioè Controparte_1 una profumeria-pelletteria; oltreché, aver locato il secondo ed il terzo piano della medesima unità immobiliare per lo svolgimento di attività di natura economica e politica;
iii) in ordine alla somma di € 15.000,00, indebitamente prelevata da , quest'ultimo ha Controparte_1 fornito una ricostruzione diversa dinanzi alla Guardia di Finanza nel verbale di sommarie
7 informazioni reso il 03.10.2017, nel quale ha dichiarato che al prelievo di predette somme sarebbe stato autorizzato dal de cuius, , a titolo di rimborso delle spese Persona_1 sostenute per il benessere dei propri genitori;
iv) la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso convenuto risulta preliminarmente inammissibile per la sua tardività e, nel merito, è infondata, poiché le presunte somme ricevute da essa attrice dal padre non hanno natura di atto liberale, bensì di retribuzione per l'attività di assistenza svolta in favore della madre,
come desumibile sia dalle buste paga registrate in favore delle successive Persona_2 badanti, ammontanti per l'appunto a 600 euro mensili, sia dalle sommarie informazioni rese dinanzi alla Guardia di Finanza dalla badante in data 22.06.2017; lo Parte_3 stesso , in un procedimento penale a suo carico per appropriazione Controparte_1 indebita ai danni del defunto (per una somma non rientrante negli odierni Persona_1 fatti di causa), ha dichiarato che l'odierna attrice aveva percepito un compenso di euro
600,00 mensili per l'attività di assistenza prestata ai propri genitori. Infine, anche il convenuto ha ricevuto la somma di euro 2.500,00 per l'assistenza prestata al padre durante un ricovero ospedaliero nel giugno del 2010 e, dunque, in definitiva, tutte le somme così ricevute dagli odierni eredi non possono essere considerate donazioni da far rientrare all'interno dell'asse ereditario;
v) essa attrice non ha mai ricevuto la somma di euro 7.000,00 dal de cuius per l'acquisto della autovettura nel settembre del 2009, pagato invece dal marito mediante cambiali;
vi) per quanto riguarda l'eccepita ricomprensione dei frutti civili derivanti dai contratti di locazione nella gestione tutelare della madre, il Persona_2 convenuto non ha tenuto in considerazione che la madre era proprietaria dei cespiti solo per la quota di un terzo e, pertanto, il tutore avrebbe dovuto rendicontare nella tutela solo il corrispettivo della quota di proprietà della tutelata. Peraltro, non corrisponde a verità che il convenuto sia stato autorizzato dal Giudice tutelare a concedere in locazione la palazzina di cui sopra alle badanti, atteso che l'autorità giudiziaria ha intimato al tutore, CP_1
, all'udienza del 05.03.2014 “di astenersi, con effetto immediato, dal disporre di
[...] beni immobili che non sono di esclusiva proprietà dell'interdetta”; vii) è pendente presso questo Tribunale, sezione penale, un procedimento penale recante n. 1221/2018 RG a carico di per le fattispecie di reato di appropriazione indebita, falsità ideologica Controparte_1 commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in relazione all'incarico di tutore svolto in favore della de cuius, procedimento scaturito dal provvedimento del Persona_2
12.07.2016, con cui il Giudice tutelare ha negato l'approvazione del rendiconto definitivo presentato dal tutore , disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Controparte_1 presso questo Tribunale;
viii) la palazzina ricevuta in donazione da essa attrice il 20.09.1984
8 sita in Cittanova alla Via San ES n. 16 è stata sottoposta a continui lavori e migliorie nel corso dei decenni a spese della stessa attrice, sebbene inizialmente costruita a spese del de cuius.
Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha precisato che: i) non corrisponde al vero che il bene ricevuto in donazione da esso convenuto in data 01.10.1987 dal padre sia stato dallo stesso ricostruito, in quanto dalla documentazione prodotta si evince che CP_1
ha presentato il 08.07.2008 all'Ufficio tecnico del Comune di Cittanova denuncia
[...] di inizio attività (c.d. DIA) per l'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sul predetto immobile per l'importo complessivo di euro 57.000,00, come da perizia tecnica giurata allegata;
ii) se l'attività prestata dall'attrice per l'assistenza della madre, dal 2008 al 2010 deve essere considerata a titolo oneroso, allora dovrà Persona_2 essere considerata anche a titolo oneroso l'attività di assistenza prestata da esso convenuto in favore della propria madre dal luglio del 2010 al febbraio del 2016 e, per l'effetto, deve essergli riconosciuta la somma complessiva di euro 40.600,00 (600 euro mensili), da detrarsi dalla massa ereditaria.
Con la terza memoria istruttoria, l'attrice ha rilevato che: i) dalla documentazione prodotta da parte convenuta afferente alla DIA rilasciata nel 2008 si evince la “ristrutturazione” dell'immobile donato e non, dunque, la sua costruzione, confermandosi che la donazione avvenuta nel 1.10.1987 comprendeva un'unità immobiliare già completa e non un semplice rudere: peraltro, dalla stessa documentazione si desume che la DIA è stata rilasciata solo per il rifacimento del tetto, dell'intonaco e per l'installazione di canali di gronda e rifacimento marciapiedi, a conferma del fatto che l'immobile donato fosse già stato eretto dal donatario:
ii) la documentazione prodotta per provare le spese afferenti il medesimo immobile non ha alcuna efficacia probatoria atteso che la perizia asseverata, a firma del dott. è Per_5 successiva al completamento dei lavori e fornisce dunque una valutazione a consuntivo, che, peraltro, non corrisponde alle somme indicate nell'unica fattura prodotta riconducibile alla ristrutturazione dell'immobile, pari ad euro 19.800,00: difatti, le altre fatture prodotte riguardano accessori e arredamento dell'unità immobiliare, per una somma totale di euro
28.732,62, e per giunta non sono corredate da alcuna quietanza che attesti il pagamento effettivo da parte del convenuto;
iii) nella somma di euro 14.600,00 – ricevuti per l'attività di assistenza della madre – sono comprese le spese sostenute personalmente da essa attrice per l'accudimento e il mantenimento della sig.ra iv) è inammissibile la Persona_2 domanda di detrazione della somma di euro 40.600,00 dalla massa ereditaria, formulata da parte convenuta per l'attività di assistenza da essa prestata dal luglio del 2010 al febbraio del
9 2016, poiché tardivamente introdotta con la seconda memoria istruttoria, e, comunque, il convenuto non ha svolto il ruolo di badante - per il quale ha invece assunto due figure professionali susseguitesi nel tempo, come da lui stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni dinanzi alla Guardia di Finanza - ma quello di tutore della propria madre: tanto che l'istanza di riconoscimento di uno stipendio mensile di euro 600,00 per l'attività di assistenza della madre dal gennaio 2014 al febbraio 2016, proposta dal dinanzi al CP_1
Giudice tutelare, era stata rigettata.
2.2.- Con ordinanza del 29.07.2023, resa a scioglimento della riserva assunta in udienza, il
Giudice onorario ha ammesso la prova testimoniale di parte attrice limitatamente ai capitoli
32, 33 e 34 della seconda memoria istruttoria, rigettando nel resto le altre prove costituende;
ha altresì disposto che depositasse il rendiconto afferente alla gestione Controparte_1 delle unità immobiliari indicate nel predetto provvedimento, e ha ordinato ad Agenzia delle
Entrate il deposito delle dichiarazioni fiscali presentate dal convenuto Controparte_2 negli anni dal 2007 al 2010, rinviando la causa per l'escussione del teste e per l'esame della documentazione richiesta.
All'udienza del 17.10.23, a seguito dell'escussione dell'unico teste, il procuratore di parte convenuta ha dichiarato di non aver depositato il rendiconto poiché i beni amministrati da non producono reddito, chiedendo di essere autorizzato al deposito di Controparte_1 documenti attestanti l'improduttività reddituale dei cespiti.
Con ordinanza del 19.12.2023, il Giudice ha revocato l'ordinanza resa dal Giudice delegato in data 31.07.2023 e, rigettata ogni altra istanza, ha disposto CTU, nominando all'uopo l'ing.
, per la formulazione dei progetti divisionali delle due distinte divisioni, Persona_6 ciascuna per ogni massa ereditaria, con i criteri meglio precisati nei quesiti.
All'udienza dell'1.10.2024, il procuratore di parte attrice ha dichiarato la disponibilità della propria assistita ad addivenire ad un'unica divisione per entrambe le masse ereditarie, riportandosi a tutti gli scritti difensivi. Di contro, il difensore di parte convenuta ha dichiarato che il proprio assistito non è disponibile a procedere ad un'unica divisione, chiedendo invece distinte divisioni tante quanto sono le masse ereditarie. Preso atto di ciò, il Giudice ha disposto CTU per la riformulazione dei progetti divisionali in base ai quesiti originariamente formulati, con la previsione di due distinte divisioni ciascuna per ogni massa ereditaria;
altresì, precisando che dalla massa ereditaria paterna doveva essere espunta la somma calcolata a titolo di valore locativo, limitatamente all'immobile concesso in comodato d'uso gratuito alle badanti della madre.
10 A seguito di ulteriori rilievi alla CTU, formulati dal difensore di parte convenuta all'udienza del 21.01.2025 in ordine alla questione del possesso esclusivo attribuito a CP_1
, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, alla quale il
[...] procuratore di parte attrice ha insistito in tutte le domande sia in ordine allo scioglimento della comunione che in ordine al rendiconto e alla restituzione dei frutti percepiti e della somma indebitamente prelevata dal convenuto , mentre il convenuto si Controparte_1
è riportato ai propri atti ed ai verbali di causa.
3.1 Occorre premettere che le domande introdotte con l'atto di citazione riguardano due distinte divisioni, e cioè quella derivante dalla comunione ereditaria sui beni del defunto padre delle parti, , deceduto il 18 luglio 2010, e quella attinente la Persona_1 successione della madre delle parti, deceduta il 6 febbraio 2016. Persona_2
E' noto invero che “Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi” (in termini, v. ex multis Cassazione civile, sez. II, ordinanza del 30 ottobre 2018, n. 27645).
E' vero che, anche nei casi in discorso, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante per quante sono le masse: tuttavia al fine indicato tutte le parti devono prestare il proprio consenso “con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ.”; e, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest'ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto la domanda (in tal senso, v. Cassazione civile, sez. II, 15 maggio
1992, n. 5798 e successive conformi, tra cui ord. 25756 del 15 ottobre 2018).
11 Nel caso che occupa, il convenuto si è espressamente opposto a procedere ad un'unica divisione e, pertanto, le operazioni divisionali dovranno separatamente riguardare le singole masse ereditarie.
3.2. Dunque, con riferimento allo scioglimento della comunione sui beni del de cuius
, deceduto senza testamento il 18.7.2010, occorre applicare le norme sulla Persona_1 successione legittima (artt. 565 ss.c.c.), che prevedono la devoluzione dell'eredità per 1/3 alla moglie, e per i rimanenti 2/3 (ossia in ragione di 2/9 ciascuno) ai tre figli, Persona_2 odierne parti.
Inoltre, non essendovi domande di riduzione, le operazioni divisionali devono svolgersi unicamente sui beni che compongono il relictum, considerato che non è stata dedotta l'esistenza di debiti in capo al de cuius, mentre le donazioni effettuate in vita da quest'ultimo, con distinti atti per notar (del 20.09.1984, in favore dell'attrice, e dell'1.10.1987, Persona_3 in favore dei convenuti e ) e per notar (del 5.12.1988, in CP_2 Controparte_1 Per_4 favore del figlio ), sono tutte fatte in conto di legittima e per l'esubero sulla CP_2 disponibile, con espressa dispensa dalla collazione: pertanto, i donatari sono tutti esonerati dall'obbligo di conferire il "donatum" in sede di formazione della massa ereditaria da dividere.
Va precisato, peraltro, che la dispensa dalla collazione delle donazioni effettuate in favore dei figli, se importa che la successione e la divisione debbano essere limitate al relictum, non esclude la necessità di procedere alla riunione fittizia del donatum, al solo fine di calcolare la porzione spettante sul relictum a ciascun coerede donatario, ferma l'inattaccabilità delle donazioni stesse (cfr. Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 1521 del 06/03/1980 e Ordinanza n.
14193 del 05/05/2022; v. anche Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 74 del 07/01/1967, secondo la quale “l'istituto della collazione - regolato, per quanto riflette i figli legittimi, dall'art.737 cod. civ. - e quello della riunione fittizia del relictum e del donatum ai fini della determinazione della porzione disponibile - disciplinato dall'art.556 dello stesso codice - debbono essere tenuti distinti per le loro caratteristiche, le loro finalità e i loro effetti, con la conseguenza che l'esclusione della collazione di un bene donato, per esservi stata dispensa da parte del de cuius, non importa che del bene stesso non si debba tener conto, riunendolo fittiziamente agli altri beni per la formazione della massa cosiddetta di calcolo”).
In altri termini, come anche di recente chiarito dalla S.C. “ La dispensa dalla collazione ha la finalità, potenziando la facoltà di disposizione del donante, di esonerare il donatario dal conferimento del donatum, con l'effetto che la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu
12 l'oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale (Cass. n. 711/1966; n.
268/1984; n. 989/1995); il tutto, naturalmente, fino all'invalicabile limite dell'intangibilità della quota di riserva dei legittimari (Cass. n. 2633/1969). È fin troppo ovvio, infatti, tenuto conto del carattere cogente delle norme sulla c.d. successione necessaria, che la dispensa dalla collazione non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né implica la non assoggettabilità della donazione alla riduzione. Ciò risulta dall'art. 737, comma 2, c.c., ove si dice che significa che, se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto per l'eccedenza all'azione di riduzione (Cass. n 711/1966)” (cfr. in motivazione la citata Ordinanza n. 14193 del
05/05/2022).
Nel caso che occupa, non essendo stata esercitata alcuna azione di riduzione, i donatari non sono tenuti al conferimento dei beni ricevuti, neanche se il loro valore eccede quello della disponibile: tuttavia, il valore del donatum incide sul calcolo della porzione spettante sul relictum a ciascun coerede donatario, dal momento che, in base all'art 553 c.c., il legittimario, chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, ha diritto ad ottenere la riduzione della porzione spettante sul relictum ai coeredi donatari, nella misura necessaria ad integrare la quota di riserva spettante
(in base all'operazione predetta) agli altri coeredi, ferma sempre – attesa la non proposizione dell'azione di riduzione – l'inattaccabilità delle donazioni nel caso in cui il relictum non sia sufficiente.
3.3. Ciò posto, quanto ai beni che rientrano a far parte della massa attiva, occorre premettere che non vi è contestazione sul fatto che, alla data di apertura della successione, il patrimonio del de cuius fosse composto dai seguenti beni immobili, il cui valore, all'attualità, è stato stimato dal c.t.u. nella prima relazione, depositata il 3.7.2024:
a) quota di ½ di un uliveto situato nel Comune di Cittanova, identificato al NCT di quel
Comune ed identificato nel Catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n.
19;
b) quota di ½ di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 202;
c) quota di 5/8 di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto dei terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 203;
13 d) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla Via Panettieri n. 61 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n. 1210;
e) quota di ½ di un garage sito in Cittanova alla via Cristoforo Colombo n. 7 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 4;
f) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla via Cristoforo Colombo n.
9 ed identificato al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 3;
g) quota di ½ di una palazzina a due piani sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n 31 e
33 ed identificata nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n.
1530.
3.4 Oltre ai beni immobili sopra elencati, il patrimonio del de cuius, all'epoca della morte, comprendeva il credito verso il figlio derivante dall'obbligo di restituzione, CP_1 gravante su quest'ultimo, della somma di € 15.000,00, prelevata senza alcun titolo in data
9.7.2010, pochi giorni prima del decesso del dante causa (18.7.2010), dal conto corrente intestato al padre (v. documenti allegati al fascicolo attoreo).
Sul punto, a fronte della domanda attorea di restituzione dell'indebito, la tesi sostenuta dal convenuto nella comparsa di costituzione in giudizio, che si trattasse cioè di somme rinvenienti dalla propria attività lavorativa, solo temporaneamente depositate sul conto corrente bancario del padre, non è provata, ma anzi è smentita da quanto dichiarato dallo stesso il 3.10.2017, in sede di interrogatorio da parte della Guardia di Controparte_1
Finanza, P.G. delegata dal P.M. nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2415/2016
(v. verbale, allegato n. 3 alle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., depositate da parte attrice il 27.6.2019): in quella sede, invero, il - indagato per il reato di cui all'art. CP_1
314 c.p. – aveva dichiarato di aver prelevato l'importo su autorizzazione del padre (il quale, secondo il convenuto, lo avrebbe fatto per riconoscenza, “conoscendo tutte le spese che, di tasca mia, avevo sostenuto per il benessere dei miei genitori”), circostanza questa non solo non dimostrata, ma addirittura negata, con l'atto di costituzione nel presente giudizio di divisione, salvo poi essere riaffermata, del tutto incoerentemente con le difese prima espletate, nella comparsa conclusionale.
Pertanto, non essendo stata dimostrata alcuna causa giustificativa (neanche a titolo di liberalità), il prelievo della somma in discorso ha originato un'obbligazione per la restituzione dell'indebito in capo al convenuto ed un corrispondente credito in favore del de cuius e della massa ereditaria, che va considerato ai fini della divisione.
14 In particolare, all'indebito oggettivo si applica il principio nominalistico, sicchè
l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, con interessi legali ex art. 1224 cod. civ., quale danno presunto (mentre va escluso, perché non provato, il risarcimento del danno maggiore, da svalutazione monetaria, per la parte eccedente rispetto a quella risarcita con gli interessi legali).
3.5. Con riferimento alle donazioni, pacificamente operate in favore dei figli e risultanti dagli atti pubblici allegati all'atto di citazione, entrambe le parti costituite in giudizio deducono la necessità di sottrarre dal calcolo il valore dei miglioramenti apportati ai beni rispettivamente ricevuti;
l'attrice peraltro chiede dichiararsi inammissibile l'istanza del fratello CP_1
(proposta con la comparsa di costituzione tardivamente depositata), qualificandola
[...] come domanda riconvenzionale, tardivamente proposta.
Deve sul punto osservarsi che le deduzioni sui miglioramenti proposte dai donatari non integrano alcuna domanda riconvenzionale, trattandosi di semplici eccezioni in senso lato, come tali liberamente proponibili e rilevabili anche in grado d'appello (in tal senso, v. Cass. civile, sez. II, Sentenza n. 29247 del 22/12/2020), considerato che, secondo l'art. 748 c.c.
(applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 556 alle regole dettate dagli articoli da
747 a 750 sulla collazione dei beni nella divisione) “in tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione”.
In altri termini, dell'incremento di valore derivante dai miglioramenti apportati dal donatario non può tenersi conto nella riunione fittizia, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez.
II, n. 29247 del 22/12/2020, già citata).
Ciò posto, deve aggiungersi che le eccezioni in senso lato, in quanto rilevabili d'ufficio, non sono soggette alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (Cassazione civile, sez. VI-
III, ordinanza 30 giugno 2020, n. 12980): pertanto, l'eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dall'attrice, va rigettata, dovendosi piuttosto valutare nel merito la fondatezza della domanda, in relazione alle prove esibite.
3.6. Nel merito, tuttavia, le deduzioni di entrambe le parti, relative ai lavori effettuati sugli immobili rispettivamente ricevuti in donazione, integrano solo in parte le caratteristiche dei miglioramenti.
Invero, va preliminarmente chiarito che l'art. 748 c.c. consente la deduzione sia dei miglioramenti eseguiti dal donatario prima dell'apertura della successione, sia delle spese
15 straordinarie sostenute per la conservazione della cosa. Tuttavia, mentre le migliorie apportate vanno calcolate in relazione all'incremento di valore del fondo (cfr. Cass. n.
5982/1979), le spese straordinarie devono essere dedotte in base agli esborsi effettivamente sostenuti, calcolati secondo il valore nominale del denaro speso, senza alcuna rivalutazione.
Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall'art. 748 cod. civ., la giurisprudenza afferma che l'opera realizzata deve incorporarsi nel fondo e aumentare le opere esistenti, ovvero migliorarne l'efficienza, negandosi per contro la “natura di miglioria a quell'opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacchè in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione. La miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento e, quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell'art. 748 cod. civ., non può che coincidere con l'aumento di valore della cosa migliorata” (Cass. n. 2621/1974).
Nel caso che occupa, i lavori di riparazione dei rispettivi immobili, che le parti sostengono di aver effettuato e di cui chiedono la detrazione, consistono, per l'attrice, nel rifacimento dell'impianto idrico e nella ristrutturazione di un bagno, nonché nella realizzazione di una cucina in muratura e nell'installazione dell'impianto di riscaldamento e, per il convenuto, nei “lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione”, risultanti dalla DIA presentata all'UTC del comune di Cittanova in data 8/7/2008, eseguiti dalla ditta e meglio Pt_4 descritti nel computo metrico allegato alla perizia giurata dell'arch. come Persona_7 chiarito dallo stesso convenuto, peraltro solo con la seconda memoria istruttoria.
Sotto quest'ultimo profilo, deve precisarsi che i lavori oggetto della DIA sono indicati nella Cont relazione tecnica asseverata del geom. allegata alla pratica amministrativa, che descrive principalmente lavori di sostituzione del tetto in tegole con pannelli di lamiera coibentata e di rifacimento dell'intonaco delle facciate (v. doc. n. 1 allegato alle memorie istruttorie del convenuto), mentre la perizia tecnica giurata dell'arch. invocata dal Persona_7 convenuto, costituisce solo una consulenza di parte, relativa al computo metrico necessario per quantificare i lavori di recupero eseguiti sull'immobile, e comprende anche lavori di rifacimento impianto idrico, elettrico e di riscaldamento, nonché sostituzione di mattonelle, intonaci e tinteggiatura (v. doc. n. 4 allegato alle memorie istruttorie del convenuto).
Le suddette opere, come risulta già dalle descrizioni delle stesse parti, costituiscono, in parte, spese di abbellimento o arredamento della cosa (cucina in muratura) o di manutenzione
(tinteggiatura) di natura ordinaria, come tali non rimborsabili, in parte spese di conservazione e ristrutturazione (rifacimento tetto, facciate e sostituzione impianti già
16 esistenti), di natura straordinaria, per le quali la parte che ne ha invocato il rimborso avrebbe dovuto dimostrare i costi effettivamente sostenuti, e, solo in piccola parte – con riferimento all'installazione dei rispettivi impianti di riscaldamento, prima inesistenti – costituiscono migliorie.
Pertanto, solo con riferimento agli impianti termici, incontestatamente eseguiti ex novo da ciascuna delle parti sui rispettivi immobili, deve darsi incarico al c.t.u. di detrarre il valore del miglioramento da quello dell'immobile rispettivamente ricevuto, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettivo esborso (per questo motivo i capitoli di prova articolati sul punto sono irrilevanti).
Con riferimento alle restanti opere, che hanno originato spese straordinarie, invece, l'attrice non ha prodotto alcun documento contabile che consenta di ricostruire gli esborsi effettivamente sostenuti, né il dato si sarebbe potuto ricavare dall'espletamento della prova per testi, considerato che tutti i capitoli di prova (dal 21al 34 della seconda memoria istruttoria attorea) vertono sull'esecuzione dei lavori e non riguardano la quantificazione delle spese effettuate.
Mentre il convenuto ha prodotto diverse fatture (all. 7 alla seconda memoria istruttoria), alcune non rilevanti ai fini che occupano, perché non riconducibili ai lavori effettuati nel
2008 e ultimati nel 2009, ma riguardanti anni successivi (2010, 2014 e 2017), in relazione ai quali non risulta articolata alcuna deduzione né alcuna prova, per dimostrare se e quali opere siano eventualmente state realizzate sull'immobile (anche al fine di verificare se si tratti di spese ordinarie o straordinarie).
Le medesime considerazioni valgono per le altre fatture, non intestate al convenuto ovvero intestate alla sua attività commerciale (Articolo da regalo di ); mentre Controparte_1
l'unica fattura che riguarda i lavori di manutenzione straordinaria della facciata e di sostituzione del tetto, eseguiti dall'Impresa edile (fatt. n. 1 del 4.12.2008), Controparte_4 per la complessiva somma di euro 19.800 (IVA compresa), non è idonea a provare l'effettivo pagamento (anzi, le condizioni riportate sul documento riportano “in contanti, a 30, 60, 90,
120 e 150 giorni”; peraltro, dalla documentazione in atti risulta che i lavori in discorso erano stati ammessi al contributo in conto capitale per recupero della prima casa, previsto dalla legge regionale 22.5.2006, n. 23, art. 6 comma 10, fino alla concorrenza dell'ammontare di euro 23.058,7: v. doc. n. 2, allegato alla memoria istruttoria di parte convenuta).
Infine, l'effettività e la quantificazione dell'esborso non emergono neanche dai capitoli di prova articolati dal convenuto nella seconda memoria istruttoria (i primi cinque superflui, perché volti a confermare le risultanze di documenti già esibiti, quali la relazione del geom.
17 Rao ed il computo metrico dell'arch. ed il sesto, attinente il pagamento dei lavori, Per_5 generico perché privo di ogni quantificazione d'importi), peraltro neanche richiamati in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, in difetto di prova sulla quantificazione delle spese straordinarie sostenute dai donatari, va escluso il diritto alle chieste detrazioni, e la riunione fittizia deve farsi secondo il valore del donatum all'epoca di apertura della successione, con la sola esclusione dei miglioramenti consistenti nell'installazione ex novo dei rispettivi impianti di riscaldamento.
Appare solo il caso di rilevare che le statuizioni che precedono sottraggono ogni rilevanza alle contrapposte tesi, relative alle opere asseritamente eseguite dal dante causa sugli immobili donati, dal momento che questi ultimi vanno stimati nella loro consistenza al momento dell'apertura della successione, con le sole deduzioni per i miglioramenti sopra indicati.
Va inoltre precisato che il valore dell'azienda donata dal padre al figlio andrà CP_2 valutato considerando sia il valore dell'avviamento e delle autorizzazioni amministrative, che quello dei beni mobili ceduti, da calcolarsi sempre al momento di apertura della successione e sulla base dei documenti in atti.
3.7. Non costituisce donazione, e non va dunque inserita nel calcolo della massa, l'importo percepito dall'attrice, negli anni dal 2008 al 2010, dal padre, pari a € 14.600,00.
Sul punto, l'attrice ha ammesso di aver ricevuto dal padre, negli anni in esame, un importo mensile di euro 600,00, che ha imputato a “retribuzione per l'attività di assistenza”, svolta in favore della madre, consistente nel prelevare quest'ultima ogni mattina e tenerla con sé in casa fino alla sera, provvedendo a tutte le sue esigenze di salute e di vitto (come descritto nella memoria attorea n. 1 e nel verbale d'udienza del 23.9.2015, contenente la trascrizione della deposizione testimoniale dell'attrice nell'ambito del procedimento penale iscritto al n.
2570/2011 in cui il fratello era imputato per prelievi illegittimi dal conto Controparte_1 paterno).
A fronte della contestazione sull'intento liberale dell'erogazione, nessuna prova ha articolato il convenuto – sul quale gravava l'onere probatorio - per dimostrare la natura degli emolumenti;
né la liberalità può essere presunta, in ragione degli stretti rapporti di parentela, perché le modalità dell'erogazione (sempre dello stesso importo, con cadenza mensile) sono compatibili anche con la tesi del rimborso – compenso, sostenuta dall'attrice.
Analogamente, l'attrice ha espressamente negato la circostanza della donazione, da parte del padre, di euro 7.000,00 da destinare all'acquisto di autovettura, dichiarando che l'acquisto
18 era stato effettuato dal marito, con pagamento rateale mediante cambiali, e il convenuto nulla ha chiesto di dimostrare sul punto.
Le predette somme non possono dunque essere considerate donazioni, ai fini della riunione fittizia.
4.1. Passando allo scioglimento della comunione sui beni della de cuius Persona_2 deceduta senza testamento il 6.2.2016, le norme sulla successione legittima (artt. 565 ss.c.c.) impongono la devoluzione dell'eredità per 1/3 ciascuno ai tre figli, odierne parti.
Anche nel caso in esame, non essendovi domande di riduzione, le operazioni divisionali consistono unicamente nell'individuazione dei beni che compongono il relictum, in mancanza di debiti in capo alla de cuius, mentre le donazioni effettuate in vita da quest'ultima sono le medesime effettuate dal marito (con gli atti per notar del Persona_3
20.09.1984, in favore dell'attrice, e dell'1.10.1987, in favore dei convenuti e CP_2
): poiché si tratta, come già sopra indicato, di donazioni in conto di Controparte_1 legittima e per l'esubero sulla disponibile, con espressa dispensa dalla collazione, è escluso l'obbligo di conferire il "donatum" alla massa ereditaria da dividere, fermo l'obbligo di procedere alla riunione fittizia, al solo fine di calcolare la porzione spettante sul relictum a ciascun coerede donatario.
Ebbene, quanto al relictum, il patrimonio della de cuius, alla data di apertura della successione, era composto dai seguenti beni immobili:
a) quota di ½ di un uliveto situato nel Comune di Cittanova, identificato al NCT di quel
Comune ed identificato nel Catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n.
19;
b) quota di ½ di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 202;
c) quota di 3/8 di un uliveto sito nel Comune di Cittanova ed identificato al catasto dei terreni di quel Comune al foglio 42, particella n. 203;
d) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla Via Panettieri n. 61 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n. 1210;
e) quota di ½ di un garage sito in Cittanova alla via Cristoforo Colombo n. 7 ed identificato nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 4;
f) quota di ½ di un garage sito nel Comune di Cittanova alla via Cristoforo Colombo n.
9 ed identificato al foglio 74, particella n. 1359 al sub. 3;
19 g) quota di ½ di una palazzina a due piani sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n 31 e
33 ed identificata nel Catasto fabbricati di quel Comune al foglio 73, particella n.
1530.
h) la quota pervenutale dalla successione del marito, di 1/3 dei cespiti sopra meglio descritti alle lettere da a) a g);
i) per intero, una palazzina sita nel Comune di Cittanova alla via Niccolò Macchiavelli
n. 12 e 14 ed identificata al Catasto fabbricati al foglio 74, particella n. 970 al sub. 1
e 2;
j) per intero, porzione di fondo edificabile (denominato “Carrera”) di 340 mq, sita nel
Comune di Cittanova ed identificata al Catasto terreni di quel Comune al foglio 54, particella n. 457.
4.2. Oltre ai beni immobili sopra elencati, il patrimonio della de cuius, all'epoca della morte, comprendeva gli ulteriori beni rientranti nella successione del marito, per la quota di 1/3, compreso il credito verso il figlio già quantificato in € 15.000,00 oltre interessi CP_1 legali dalla data dell'indebito prelievo.
4.3. Quanto alle donazioni in favore dei figli, risultanti dagli atti pubblici allegati all'atto di citazione, va ribadito che, in difetto di prova sulla quantificazione delle spese straordinarie sostenute dai donatari, la riunione fittizia deve farsi secondo il valore del donatum all'epoca di apertura della successione, sottraendo unicamente il valore dei miglioramenti derivanti dall'installazione ex novo degli impianti termici.
La causa va dunque rimessa sul ruolo, per l'integrazione della c.t.u. sotto il rilevato profilo della riunione fittizia con i beni donati.
4.4. Con la seconda memoria istruttoria il convenuto ha chiesto di Controparte_1 considerare l'attività di assistenza, da lui stesso prestata in favore della propria madre da luglio 2010 a febbraio 2016, come a titolo oneroso, chiedendo la detrazione dalla massa ereditaria del debito di euro 40.600,00, da riconoscersi maturato in favore dello stesso convenuto.
La domanda, oltre che inammissibile perché tardivamente spiegata dopo la scadenza dei termini per le domande riconvenzionali, è anche infondata.
Dai documenti in atti emerge invero che l'assistenza alla de cuius fu assicurata, dal
23.5.2013, mediante l'assunzione della badante e, prima di allora, Parte_3 dalla badante , come dichiarato dallo stesso , nominato Persona_8 Controparte_1 quale tutore della madre, dinanzi al Giudice tutelare (v. verbale del 5.3.2014, doc. 7 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice); peraltro, l'istanza con la quale lo stesso
20 tutore aveva richiesto allo stesso G.T., sempre nell'ambito della procedura di V.G. iscritta al n. 159/2011, il riconoscimento di “uno stipendio mensile di euro 600 per l'attività di assistenza svolta”, era stata rigettata per difetto dei presupposti, “considerato che per l'attività di assistenza della madre lo stesso tutore si era attivato assumendo una badante e che l'attività di amministrazione del patrimonio dell'interdetta è stata sostanzialmente irrilevante” (v. decreto del 2.3.2016, emesso dal G.T., allegato n. 1 alla terza memoria istruttoria di parte attrice).
5. Infine, va esaminata la domanda di rendiconto, proposta dall'attrice nei confronti del fratello convenuto ,ai sensi dell'art. 723 c.c., in relazione alla gestione Controparte_1 esclusiva dei beni ereditari in suo possesso, “così come individuati ai punti 12, 13 e 14 della premessa”, con la corrispondente domanda di condanna “alla corresponsione dei frutti civili, maturati e maturandi, per la quota di spettanza dell'attrice, dalla data di apertura delle successioni e sino alla definizione della causa, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria”.
In particolare, l'attrice assume il possesso esclusivo da parte del convenuto, sin dal luglio
2010, dei seguenti beni immobili, rientranti pro quota nella successione paterna: tre uliveti siti nel Comune di Cittanova ed identificati al catasto terreni di quel Comune al foglio 42, particelle n. 19, 202 e 203 (rientranti pro quota nella successione paterna, nella misura indicata sopra, par. 3.3, sub a, b e c); due garage siti in Cittanova alla Via Cristoforo Colombo
n. 7 e 9 ed identificati al catasto fabbricati di quel Comune alla particella 1359 ai sub. 3 e 4; la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n. 31 ed identificata al catasto fabbricati di quel comune al foglio 73, particella n. 1530 (rientranti pro quota nella successione paterna, nella misura indicata sopra, par. 3.3, sub e ed f).
Inoltre, il rendiconto è chiesto anche sulla base del dedotto possesso esclusivo, da parte del convenuto, dei beni rientranti nella successione materna, corrispondenti a quelli sopra indicati (uliveti, garage e palazzina di via Chitti), per la quota in testa alla madre, nonché agli ulteriori immobili in proprietà esclusiva della de cuius, indicati nel par. 4.1, lett. i) e j).
In proposito, il convenuto sostiene di non aver impedito il possesso dei coeredi, e richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”(Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 20/01/2022).
21 In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato, che qui si condivide, deve dirsi che, nel caso che occupa, parte attrice ha dimostrato sia di aver più volte richiesto le chiavi per l'accesso agli uliveti ed ai depositi- garage, sia che il fratello abbia CP_1 locato l'immobile di via Chitti, a decorrere dal 15.7.2010, percependo canoni che non ha suddiviso con i coeredi comproprietari.
Sotto quest'ultimo profilo, dai documenti prodotti da parte attrice risulta che lo stesso convenuto, in qualità di locatore, ha stipulato in proprio il 15.07.2010 un contratto di locazione ad uso abitativo, per la durata di quattro anni, avente ad oggetto la palazzina sita in Cittanova alla Via Luigi Chitti n. 31, con tale sig. , percependo un canone di Pt_2 locazione pari ad euro 200,00 mensili, per 39 mensilità, come da ricevute in atti (v. doc. nn.
17 e 18 allegati in cartaceo all'atto di citazione); peraltro, a differenza da quanto sostenuto dal convenuto, il canone non risulta rendicontato dinanzi al Giudice Tutelare, nella procedura di interdizione della perché in quella sede il tutore Per_2 Controparte_1 aveva dichiarato di aver dato in comodato l'immobile (v. verbale di audizione dinanzi al GT, allegato 7 alle memorie istruttorie attoree).
Prima della scadenza del quadriennio, lo stesso convenuto ha stipulato per lo stesso immobile un contratto di comodato ad uso abitativo in data 17/10/2013, con tale
[...]
, badante della madre, che ha anche confermato la circostanza di aver goduto Parte_3 gratuitamente dell'abitazione, nell'ambito delle SIT rilasciate alla Guardia di Finanza (v. verbale SIT rilasciate il 22.6.2017 nel proc. pen. n. 2415/16 RGNR, all. n. 5 alla memoria istruttoria n. 1 attorea).
Pertanto, escluso il periodo in cui l'immobile è stato dato in comodato gratuito, il calcolo dei frutti civili ritratti dall'immobile, e percepito dal convenuto, per le sole 39 mensilità di cui vi sono le ricevute in atti e per la sola quota di proprietà del de cuius Persona_1
(50%), è pari ad un ammontare complessivo di euro 3.900,00.
In difetto di prova sulla restituzione pro quota dei canoni percepiti agli altri coeredi comproprietari, il credito vantato da parte attrice per il titolo in discorso è dunque pari ad euro 866,66 (2/9 di euro 3.900,00) oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale mese per mese maturata, dalla riscossione dei canoni fino al soddisfo.
Inoltre, con riferimento sia agli uliveti che ai depositi – garage, l'attrice ha dimostrato di aver chiesto al fratello con missiva del 24.9.2015 (ricevuta il 25.9.2015), seguita da CP_1 altri numerosi solleciti (all. 16 all'atto di citazione), le chiavi di accesso, senza ricevere alcunchè.
22 Peraltro, il c.t.u. nominato in corso di causa, previo accurato sopralluogo, ha riferito che “i fondi ulivetati versano, da lungo tempo, in una condizione agronomica tale che la produzione vendibile ottenibile è decisamente irrisoria ed i costi per riportare i fondi nelle condizioni ordinarie di produttività, superano di gran lunga quello che è il reddito netto che si potrebbe ottenere da un'eventuale produzione propria o da locazione a terzi”, escludendo – con valutazione che qui si condivide, perché logicamente motivata – la possibilità di ricavare frutti civili dai terreni in discorso.
Per contro, in relazione ai garage, l'ausiliare ha stimato il valore locativo dei due depositi siti in via C. Colombo n. 7 e n. 9, considerando come parametro i valori medi delle locazioni di immobili simili ricadenti nella stessa area, desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I.), riferite a depositi siti in Cittanova nella zona B1 (area che ricomprende gli immobili che ci occupano), e abbattendo i predetti valori medi del 20%, per tenere conto delle cattive condizioni generali.
Pur condividendosi – in mancanza peraltro di osservazioni delle parti sul punto - i criteri di stima sopra indicati, i calcoli del c.t.u. vanno epurati dalla rivalutazione (perché i frutti civili costituiscono, secondo la giurisprudenza di legittimità, debito di valuta – soggetto, come tale, al principio nominalistico e non suscettibile di rivalutazione automatica: Cass. Sez. II,
Sentenza n. 21906 del 30/07/2021) e limitati al periodo successivo alla richiesta delle chiavi
(settembre 2015), sicchè il debito del convenuto verso i coeredi, per il titolo in discorso, ammonta ad euro 5.625,00 fino a tutto dicembre 2024 (calcolato secondo i valori esposti nella tabella pubblicata a pag. 24 della prima relazione di c.t.u., per il periodo da ottobre
2015 a dicembre 2024, senza rivalutazione).
Da quanto detto, deriva che il credito dell'attrice nei confronti del fratello convenuto è pari, per il titolo in esame, ad euro 1.250,00, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 27 settembre 2015 fino al soddisfo.
Analogamente, con riferimento ai medesimi immobili, vanno calcolati i frutti civili che costituiscono il corrispettivo del godimento esclusivo, da parte del convenuto, della parte caduta nella successione materna: applicando i medesimi criteri sopra illustrati, risulta un debito del convenuto verso i coeredi, per il titolo in discorso, pari ad euro 5.410,00 fino a tutto dicembre 2024 (calcolato secondo i valori esposti nella tabella pubblicata a pag. 24 della prima relazione di c.t.u., per il periodo dall'apertura della successione – 6.2.2016 - a dicembre 2024, senza rivalutazione).
23 Da quanto detto, deriva che il credito dell'attrice nei confronti del fratello convenuto è pari, per il titolo in esame, ad euro 1.202,00, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 6.2.2016 fino al soddisfo.
Infine, il c.t.u. ha calcolato i frutti civili ritraibili dal fabbricato di via Machiavelli n. 14 e n.
16, già in proprietà esclusiva della defunta considerando come parametro i Persona_2 valori medi delle locazioni relative agli edifici residenziali ricadenti nella stessa area, desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (O.M.I.), abbattuti del 15% per tenere conto delle condizioni generali.
Con riferimento al fabbricato in discorso, l'attrice ha dimostrato di aver contestato il possesso esclusivo del fratello con raccomandata a/r del 16.1.2017 (ricevuta il CP_1
17.01.2017), seguita da altra missiva del 2.8.2017 (ricevuta il 4.8.2017), con la quale lamentava espressamente che lo stesso vivesse nell'immobile “senza il mio consenso e senza corrispondermi alcuna somma di denaro, a titolo di locazione” (all. 16 all'atto di citazione).
Applicando pertanto i condivisibili criteri di stima del c.t.u., epurati dalla rivalutazione e limitati al periodo da gennaio 2017 in poi, il debito del convenuto verso i coeredi, per il titolo in discorso, ammonta ad euro 15.360,00 fino a tutto dicembre 2024 (calcolato secondo i valori esposti nella tabella pubblicata a pag. 26 della prima relazione di c.t.u., per il periodo da ottobre 2015 a dicembre 2024, senza rivalutazione).
Da quanto detto, deriva che il credito dell'attrice nei confronti del fratello convenuto è pari, per il titolo in esame, ad euro 3.413,33, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 17.1.2017 fino al soddisfo.
In accoglimento della domanda di rendiconto, il convenuto va dunque Controparte_1 condannato a corrispondere all'attrice le somme sopra indicate.
6. Attesa la soccombenza reciproca sulla domanda di detrazione dei miglioramenti, e considerata la soccombenza su quella di rendiconto, le spese di lite vanno compensate per
½, ed il convenuto va condannato alla refusione, in favore di parte Controparte_1 attrice, dell'ulteriore mezzo, liquidato complessivamente in euro 7.051,50 (scaglione fino a
260.000, valori medi, tutte le fasi), oltre accessori di legge e oltre alle spese di c.t.u., che restano poste per ½ in solido ad entrambe le parti, e per il residuo mezzo in capo al convenuto
; Controparte_1
Devono per contro essere interamente compensate le spese di lite nei confronti del convenuto contumace, . Controparte_2
P.Q.M.
24 Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , contro e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1. dichiara aperta la successione ab intestato di , deceduto in Persona_1
Cittanova il 18.7.2010, e di deceduta in Cittanova il 6.2.2016; Persona_2
2. dichiara che, nell'asse ereditario di , rientrano a far parte della Persona_1 massa attiva i beni immobili, meglio indicati alle lettere da a) a g) della parte motiva, par. 3.2., ed il credito vantato verso il coerede per la restituzione Controparte_1 di somme indebitamente prelevate, pari a euro 15.000,00, oltre interessi legali maturati anno per anno, a decorrere dalla data del prelievo;
3. dichiara che, nell'asse ereditario di rientrano a far parte della massa Persona_2 attiva i beni immobili, meglio indicati alle lettere da a) a j) della parte motiva, par.
4.1, oltre agli ulteriori beni rientranti nella successione del marito, per la quota di 1/3, compreso il credito verso il figlio come già sopra quantificato;
CP_1
4. rigetta le domande di detrazione delle spese straordinarie sui beni donati dai de cuius ai figli e e dichiara che, ai fini della divisione, la riunione Pt_1 Controparte_1 fittizia va operata tenendo conto del valore, all'epoca di apertura della successione, dei beni donati, al netto dei soli miglioramenti apportati ai rispettivi immobili dall'attrice e dal convenuto , limitatamente a quelli consistenti Controparte_1 nell'installazione ex novo degli impianti di riscaldamento;
5. accoglie la domanda di rendiconto proposta da parte attrice nei confronti del convenuto , e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento Controparte_1 delle seguenti somme: euro 866,66, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale mese per mese maturata, dalla riscossione dei canoni fino al soddisfo;
euro 1.250,00, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 27 settembre 2015 fino al soddisfo;
euro 1.202,00, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal 6.2.2016 fino al soddisfo;
euro 3.413,33, oltre interessi legali, calcolati sulla sorte capitale anno per anno maturata, dal
17.1.2017 fino al soddisfo;
6. rimette la causa sul ruolo, disponendo per la prosecuzione come da separata ordinanza;
7. compensa per ½ le spese di lite, condannando il convenuto alla Controparte_1 refusione, in favore dell'attrice, del rimanente mezzo, liquidato complessivamente in euro 7.051,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, ed oltre alle
25 spese di c.t.u., che – liquidate con separato decreto - restano poste per ½ in solido ad entrambe le parti, e per il residuo mezzo in capo al convenuto;
Controparte_1
8. compensa interamente le spese di lite nei confronti del convenuto contumace,
. Controparte_2
Così deciso in Palmi, lì 3 novembre 2025
Il Giudice
MA ER NT
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