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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
TI ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 357/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7756/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210100861083 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6432/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con sentenza n. 7756/11/2024, depositata in data 20 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 11, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Napoli, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 07120210100861083, emessa per TARES 2013, per un importo complessivo di € 816,49 (di cui € 558 per imposta, € 168 per sanzioni ed € 90,49 per interessi e oneri).
Il ricorrente aveva dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 607546/29798, che il Comune affermava essere stato notificato in data 12 settembre 2018.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si era costituita dichiarando la propria estraneità, trattandosi di somme di competenza del Comune.
Il Comune di Napoli, a sua volta, aveva documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento a mezzo raccomandata, producendo copia della ricevuta postale.
Il giudice di prime cure, ritenendo provata la regolare notifica dell'atto presupposto e quindi la legittimità della cartella impugnata, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
2) Avverso tale pronuncia, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, notificato via PEC in data 18 dicembre 2024 e depositato telematicamente in data 14 gennaio 2025, con il patrocinio del dott. prof. Difensore_1.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado sotto il duplice profilo procedurale e sostanziale, deducendo che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere valida la notifica dell'avviso di accertamento del 12 settembre
2018, poiché la ricevuta postale prodotta dal Comune presenta una doppia firma sovrapposta e illeggibile, priva della sottoscrizione dell'addetto alla ricezione, circostanza che – a suo dire – rende nulla la notifica dell'atto prodromico e, conseguentemente, la cartella di pagamento derivata;
non ha considerato l'inesistenza del presupposto impositivo, poiché il tributo riguarda l'immobile di Indirizzo_1 – Luogo_1, di proprietà del sig. Nominativo_1 e condotto in locazione dalla ex moglie Nominativo_2, dalla quale l'appellante risulta legalmente separato dal 2013 e non convivente sin dal 2009; non ha tenuto conto della giurisprudenza formatasi su identiche annualità (2014–2017), nelle quali il medesimo contribuente ha ottenuto sentenze favorevoli in entrambi i gradi di giudizio, con riconoscimento che il tributo era stato versato dal proprietario Nominativo_1 sino al 2016, e successivamente intestato alla sig.ra Nominativo_2 per gli anni successivi;
non ha valutato la duplicazione di imposta, atteso che il Comune ha ammesso in precedenti atti di causa di aver riscosso il tributo dallo stesso Nominativo_1 sino al 2016, rendendo quindi priva di fondamento ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'appellante per l'anno 2013.
L'appellante ribadisce, inoltre, che la notifica dell'avviso del 2018 fu eseguita presso un indirizzo non più riferibile al contribuente, essendo il suo domicilio già trasferito, dal 30 settembre 2014, in via Galdieri –
Napoli, come risultante anche da documenti ufficiali dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Sottolinea infine che, in presenza di tali circostanze e della riconosciuta estraneità del contribuente alla detenzione dell'immobile, la cartella impugnata deve ritenersi nulla per vizio del presupposto impositivo e per mancanza di notifica valida dell'atto presupposto.
Conclude chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 7756/11/2024, l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120210100861083, e la condanna del Comune di Napoli alle spese dei due gradi di giudizio. 3) Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli – Associazione_1, Servizio IMU–TARI, in persona del dirigente dott.ssa Nominativo_3, con comparsa di costituzione depositata in data 29 settembre 2025 per l'udienza del 22 ottobre 2025, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Ente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, poiché il contribuente, pur impugnando una cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, avrebbe notificato l'atto d'appello esclusivamente al Comune di Napoli, omettendo di evocare in giudizio il concessionario della riscossione che ha materialmente emesso e notificato l'atto impugnato.
Pertanto, secondo il Comune, l'appello andrebbe dichiarato inammissibile per difetto di contraddittorio.
In via subordinata, ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito, sostenendo che: la notifica dell'avviso di accertamento del 12 settembre 2018 risulta regolarmente effettuata a mezzo raccomandata A/R, in conformità all'art. 14 L. 890/1982 e all'art. 20 del D.M. 1 ottobre 2008; la cartolina di ricevimento reca una firma regolare e leggibile, la sigla dell'addetto alla consegna, il timbro postale e il numero identificativo del plico, sicché la notificazione deve ritenersi valida ed efficace, fino a querela di falso, non proposta dall'appellante; la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 12083/2016, 14501/2016, SS.UU. 21712/2004, tra le altre) ha riconosciuto la validità della notifica diretta a mezzo raccomandata semplice e la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. nel momento in cui l'atto giunge all'indirizzo del destinatario;
le eccezioni di merito avanzate dall'appellante in ordine alla titolarità del tributo o alla detenzione dell'immobile sono inammissibili, poiché, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, il giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento può riguardare solo vizi propri dell'atto impugnato e non questioni afferenti al merito del tributo, già oggetto di accertamento definitivo.
Il Comune ha pertanto chiesto che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiari in via principale l'inammissibilità dell'appello, e, in subordine, lo rigetti perché infondato, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante alle spese di lite, con richiesta di valutazione di lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente sig. Ricorrente_1 non merita accoglimento.
In via preliminare, va osservato che, sebbene l'atto di appello risulti notificato esclusivamente al Comune di
Napoli e non anche all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ciò non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione né la necessità di integrazione del contraddittorio.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. V, sent. n. 26138 del 16 ottobre 2019, nonché conformi Cass. nn. 23051/2015 e 15284/2020), nelle controversie tributarie, prima della riforma a partire dai giudizi introdotti dopo il 04.01.2024, aventi ad oggetto cartelle di pagamento,
l'omessa notifica del ricorso al concessionario non determina l'invalidità del giudizio quando il gravame è stato comunque proposto nei confronti dell'ente impositore che ha formato il titolo della pretesa tributaria, poiché la legittimazione sostanziale permane in capo all'ente titolare del credito.
Ne consegue che non è necessario disporre integrazione del contraddittorio, potendo la controversia ssere decisa nei confronti del solo Comune di Napoli, parte sostanziale del rapporto tributario dedotto in giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il contribuente ha reiterato l'eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 607546/29798 del 12 settembre 2018, sostenendo che la cartolina di ricevimento depositata dal Comune recherebbe una doppia firma illeggibile e priva della sottoscrizione dell'addetto alla consegna. Tale eccezione, tuttavia, è priva di fondamento, avendo il Comune di Napoli prodotto in atti copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R, correttamente compilato, firmato dal destinatario e munito di timbro postale, dal quale emerge la regolare consegna dell'atto all'indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1.
Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la notifica diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982 e dell'art. 20 del D.M. 1 ottobre 2008 non richiede formalità ulteriori, essendo sufficiente la sottoscrizione per ricevuta del destinatario o di persona abilitata a ricevere il plico.
L'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso della consegna e della data di ricezione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9962/2010; Cass. n. 17723/2006; Cass.
n. 11708/2011).
L'appellante non ha in alcun modo dimostrato che la notifica sia avvenuta presso un indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica né ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Anzi, dagli atti risulta che l'avviso di accertamento è stato effettivamente ricevuto dal contribuente, che non lo ha impugnato nei termini di legge, rendendolo pertanto definitivo e non più contestabile.
Deve pertanto confermarsi integralmente quanto già rilevato dalla Corte di primo grado, secondo cui la cartella di pagamento oggetto di impugnazione è legittima in quanto fondata su un avviso di accertamento regolarmente notificato e divenuto definitivo.
Non possono trovare accoglimento le ulteriori doglianze dell'appellante circa la pretesa duplicazione di imposta o la riferibilità del tributo ad altro soggetto, trattandosi di questioni attinenti al merito del rapporto tributario e non ai vizi propri della cartella, le quali risultano pertanto inammissibili nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.
In conclusione, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
Considerata la totale soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante contribuente al pagamento, in favore del Comune, delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 300,00.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
TI ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 357/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7756/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210100861083 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6432/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con sentenza n. 7756/11/2024, depositata in data 20 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 11, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Napoli, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 07120210100861083, emessa per TARES 2013, per un importo complessivo di € 816,49 (di cui € 558 per imposta, € 168 per sanzioni ed € 90,49 per interessi e oneri).
Il ricorrente aveva dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 607546/29798, che il Comune affermava essere stato notificato in data 12 settembre 2018.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si era costituita dichiarando la propria estraneità, trattandosi di somme di competenza del Comune.
Il Comune di Napoli, a sua volta, aveva documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento a mezzo raccomandata, producendo copia della ricevuta postale.
Il giudice di prime cure, ritenendo provata la regolare notifica dell'atto presupposto e quindi la legittimità della cartella impugnata, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
2) Avverso tale pronuncia, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, notificato via PEC in data 18 dicembre 2024 e depositato telematicamente in data 14 gennaio 2025, con il patrocinio del dott. prof. Difensore_1.
L'appellante contesta la sentenza di primo grado sotto il duplice profilo procedurale e sostanziale, deducendo che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere valida la notifica dell'avviso di accertamento del 12 settembre
2018, poiché la ricevuta postale prodotta dal Comune presenta una doppia firma sovrapposta e illeggibile, priva della sottoscrizione dell'addetto alla ricezione, circostanza che – a suo dire – rende nulla la notifica dell'atto prodromico e, conseguentemente, la cartella di pagamento derivata;
non ha considerato l'inesistenza del presupposto impositivo, poiché il tributo riguarda l'immobile di Indirizzo_1 – Luogo_1, di proprietà del sig. Nominativo_1 e condotto in locazione dalla ex moglie Nominativo_2, dalla quale l'appellante risulta legalmente separato dal 2013 e non convivente sin dal 2009; non ha tenuto conto della giurisprudenza formatasi su identiche annualità (2014–2017), nelle quali il medesimo contribuente ha ottenuto sentenze favorevoli in entrambi i gradi di giudizio, con riconoscimento che il tributo era stato versato dal proprietario Nominativo_1 sino al 2016, e successivamente intestato alla sig.ra Nominativo_2 per gli anni successivi;
non ha valutato la duplicazione di imposta, atteso che il Comune ha ammesso in precedenti atti di causa di aver riscosso il tributo dallo stesso Nominativo_1 sino al 2016, rendendo quindi priva di fondamento ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'appellante per l'anno 2013.
L'appellante ribadisce, inoltre, che la notifica dell'avviso del 2018 fu eseguita presso un indirizzo non più riferibile al contribuente, essendo il suo domicilio già trasferito, dal 30 settembre 2014, in via Galdieri –
Napoli, come risultante anche da documenti ufficiali dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Sottolinea infine che, in presenza di tali circostanze e della riconosciuta estraneità del contribuente alla detenzione dell'immobile, la cartella impugnata deve ritenersi nulla per vizio del presupposto impositivo e per mancanza di notifica valida dell'atto presupposto.
Conclude chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 7756/11/2024, l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120210100861083, e la condanna del Comune di Napoli alle spese dei due gradi di giudizio. 3) Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli – Associazione_1, Servizio IMU–TARI, in persona del dirigente dott.ssa Nominativo_3, con comparsa di costituzione depositata in data 29 settembre 2025 per l'udienza del 22 ottobre 2025, chiedendo il rigetto dell'appello.
L'Ente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, poiché il contribuente, pur impugnando una cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, avrebbe notificato l'atto d'appello esclusivamente al Comune di Napoli, omettendo di evocare in giudizio il concessionario della riscossione che ha materialmente emesso e notificato l'atto impugnato.
Pertanto, secondo il Comune, l'appello andrebbe dichiarato inammissibile per difetto di contraddittorio.
In via subordinata, ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito, sostenendo che: la notifica dell'avviso di accertamento del 12 settembre 2018 risulta regolarmente effettuata a mezzo raccomandata A/R, in conformità all'art. 14 L. 890/1982 e all'art. 20 del D.M. 1 ottobre 2008; la cartolina di ricevimento reca una firma regolare e leggibile, la sigla dell'addetto alla consegna, il timbro postale e il numero identificativo del plico, sicché la notificazione deve ritenersi valida ed efficace, fino a querela di falso, non proposta dall'appellante; la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 12083/2016, 14501/2016, SS.UU. 21712/2004, tra le altre) ha riconosciuto la validità della notifica diretta a mezzo raccomandata semplice e la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. nel momento in cui l'atto giunge all'indirizzo del destinatario;
le eccezioni di merito avanzate dall'appellante in ordine alla titolarità del tributo o alla detenzione dell'immobile sono inammissibili, poiché, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, il giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento può riguardare solo vizi propri dell'atto impugnato e non questioni afferenti al merito del tributo, già oggetto di accertamento definitivo.
Il Comune ha pertanto chiesto che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiari in via principale l'inammissibilità dell'appello, e, in subordine, lo rigetti perché infondato, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante alle spese di lite, con richiesta di valutazione di lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente sig. Ricorrente_1 non merita accoglimento.
In via preliminare, va osservato che, sebbene l'atto di appello risulti notificato esclusivamente al Comune di
Napoli e non anche all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ciò non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione né la necessità di integrazione del contraddittorio.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. V, sent. n. 26138 del 16 ottobre 2019, nonché conformi Cass. nn. 23051/2015 e 15284/2020), nelle controversie tributarie, prima della riforma a partire dai giudizi introdotti dopo il 04.01.2024, aventi ad oggetto cartelle di pagamento,
l'omessa notifica del ricorso al concessionario non determina l'invalidità del giudizio quando il gravame è stato comunque proposto nei confronti dell'ente impositore che ha formato il titolo della pretesa tributaria, poiché la legittimazione sostanziale permane in capo all'ente titolare del credito.
Ne consegue che non è necessario disporre integrazione del contraddittorio, potendo la controversia ssere decisa nei confronti del solo Comune di Napoli, parte sostanziale del rapporto tributario dedotto in giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il contribuente ha reiterato l'eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 607546/29798 del 12 settembre 2018, sostenendo che la cartolina di ricevimento depositata dal Comune recherebbe una doppia firma illeggibile e priva della sottoscrizione dell'addetto alla consegna. Tale eccezione, tuttavia, è priva di fondamento, avendo il Comune di Napoli prodotto in atti copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R, correttamente compilato, firmato dal destinatario e munito di timbro postale, dal quale emerge la regolare consegna dell'atto all'indirizzo di residenza del sig. Ricorrente_1.
Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la notifica diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982 e dell'art. 20 del D.M. 1 ottobre 2008 non richiede formalità ulteriori, essendo sufficiente la sottoscrizione per ricevuta del destinatario o di persona abilitata a ricevere il plico.
L'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso della consegna e della data di ricezione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9962/2010; Cass. n. 17723/2006; Cass.
n. 11708/2011).
L'appellante non ha in alcun modo dimostrato che la notifica sia avvenuta presso un indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica né ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Anzi, dagli atti risulta che l'avviso di accertamento è stato effettivamente ricevuto dal contribuente, che non lo ha impugnato nei termini di legge, rendendolo pertanto definitivo e non più contestabile.
Deve pertanto confermarsi integralmente quanto già rilevato dalla Corte di primo grado, secondo cui la cartella di pagamento oggetto di impugnazione è legittima in quanto fondata su un avviso di accertamento regolarmente notificato e divenuto definitivo.
Non possono trovare accoglimento le ulteriori doglianze dell'appellante circa la pretesa duplicazione di imposta o la riferibilità del tributo ad altro soggetto, trattandosi di questioni attinenti al merito del rapporto tributario e non ai vizi propri della cartella, le quali risultano pertanto inammissibili nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.
In conclusione, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
Considerata la totale soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante contribuente al pagamento, in favore del Comune, delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 300,00.