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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 05/02/2026, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1050/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 689/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grazar 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1617/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010371175000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2386/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha proposto ricorso in appello per la sentenza della CTP Agrigento n. 1617/2024, depositata il 1 luglio 2024, in ordine all'annullamento dell'avviso di intimazione e delle cartelle di pagamento a carico di Resistente_1.
L'Agente della Riscossione (ADER) appella la sentenza deducendo:
- L'ammissibilità del deposito documentale in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/92, producendo in questa sede la relata di notifica della cartella n. 29120180010371175000.
- L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolarità della notifica e l'applicazione delle sospensioni e proroghe dei termini introdotte dalla normativa emergenziale COVID-19 (D.L. 18/2020 e succ. mod.).
2.-Con atto notificato la Sig.ra Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso l'intimazione
AVI 29120229001175926 000 e di questa le cartelle:
· nr. 29120140010016639000 notificata il 02/11/2014, ruolo nr. 3355/2013;
· nr. 29120150003256027000 notificata il 09/08/2015, ruolo nr. 3084/2014;
· nr. 29120160033547423000 notificata il 05/09/2016, ruolo nr. 1274/2016;
· nr. 29120160037210310000 notificata il 12/01/2017, ruolo nr. 479/2016;
· nr. 29120170004231475000 notificata il 06/03/2017, ruolo nr. 453/2017;
· nr. 29120180000821489000 notificata il 12/03/2018, ruolo nr. 173/2018;
· nr. 29120180006711225000 notificata il 11/05/2018, ruolo nr. 1040/2018;
. nr. 29120180008789569000 notificata il 03/07/2018, ruolo nr. 1224/2018;
· nr. 29120180010371175000 notificata il 21/09/2018, ruolo nr. 250161/2018;
· nr. 29120180012554857000 notificata il 19/11/2018, ruolo nr. 2446/2018;
· nr. 29120190002622036000 notificata il 25/03/2019, ruolo nr. 627/2019;
· nr. 29120190004909432000 notificata il 02/05/2019, ruolo nr. 973/2019.
La ricorrente aveva proposto una serie di motivi tra i quali la decadenza, omessa notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione, istanza di sospensione.
3.-Si era costituito il Concessionario il quale aveva dedotto circa l'infondatezza del ricorso depositando atti e documenti.
4.- La Corte di Giustizia di Primo Grado di Agrigento, con n. 1617/2024 depositata in data 1 luglio 2024 , attesi i documenti prodotti dichiarava il difetto di giurisdizione per diverse cartelle , respingeva il ricorso per altre ed lo accoglieva limitatamente alla cartella nr. 29120180010371175000 della quale aveva sostenuto che non fosse stata depositata la relativa notifica compensando le spese di lite.
5.- La Sig.ra Resistente_1 non risulta costituita nel presente giudizio.
6.- All'udienza camerale del 19 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla produzione documentale in appello In via preliminare, deve ritenersi pienamente ammissibile la produzione in questa sede della relata di notifica relativa alla cartella n. 29120180010371175000. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte e ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 (nella formulazione applicabile ratione temporis), nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Tale facoltà costituisce un'eccezione al divieto di nova in appello, finalizzata a garantire l'effettiva verifica della pretesa tributaria.
2. Sulla regolarità della notifica Dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante risulta che la cartella n. 29120180010371175000 è stata regolarmente notificata in data 21/09/2018, nel pieno rispetto delle formalità prescritte dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Ne consegue che il motivo di doglianza della contribuente circa l'omessa notifica dell'atto presupposto, accolto in primo grado per mero difetto di prova, risulta oggi smentito documentalmente.
3. Sull'infondatezza della prescrizione e termini COVID Rilevata la regolarità della notifica del 2018, non risulta maturata alcuna prescrizione. Al riguardo, appare corretto il richiamo operato dall'appellante alla normativa emergenziale. L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. In combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, tale sospensione (pari a complessivi 478 giorni per la generalità dei debitori) determina un corrispondente slittamento dei termini di prescrizione e decadenza. Inoltre, per i carichi i cui termini scadevano nel periodo di sospensione, opera la proroga al 31 dicembre del secondo anno successivo (31.12.2023). Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il credito era ampiamente azionabile.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha annullato la cartella n.
29120180010371175000, confermandosi la validità dell'intero atto impositivo.
4. Spese di lite La particolarità della vicenda, legata alla produzione documentale avvenuta solo in grado di appello (circostanza che ha determinato la soccombenza di ADER in primo grado), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie appello. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 689/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grazar 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1617/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010371175000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2386/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha proposto ricorso in appello per la sentenza della CTP Agrigento n. 1617/2024, depositata il 1 luglio 2024, in ordine all'annullamento dell'avviso di intimazione e delle cartelle di pagamento a carico di Resistente_1.
L'Agente della Riscossione (ADER) appella la sentenza deducendo:
- L'ammissibilità del deposito documentale in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/92, producendo in questa sede la relata di notifica della cartella n. 29120180010371175000.
- L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolarità della notifica e l'applicazione delle sospensioni e proroghe dei termini introdotte dalla normativa emergenziale COVID-19 (D.L. 18/2020 e succ. mod.).
2.-Con atto notificato la Sig.ra Resistente_1 aveva proposto ricorso avverso l'intimazione
AVI 29120229001175926 000 e di questa le cartelle:
· nr. 29120140010016639000 notificata il 02/11/2014, ruolo nr. 3355/2013;
· nr. 29120150003256027000 notificata il 09/08/2015, ruolo nr. 3084/2014;
· nr. 29120160033547423000 notificata il 05/09/2016, ruolo nr. 1274/2016;
· nr. 29120160037210310000 notificata il 12/01/2017, ruolo nr. 479/2016;
· nr. 29120170004231475000 notificata il 06/03/2017, ruolo nr. 453/2017;
· nr. 29120180000821489000 notificata il 12/03/2018, ruolo nr. 173/2018;
· nr. 29120180006711225000 notificata il 11/05/2018, ruolo nr. 1040/2018;
. nr. 29120180008789569000 notificata il 03/07/2018, ruolo nr. 1224/2018;
· nr. 29120180010371175000 notificata il 21/09/2018, ruolo nr. 250161/2018;
· nr. 29120180012554857000 notificata il 19/11/2018, ruolo nr. 2446/2018;
· nr. 29120190002622036000 notificata il 25/03/2019, ruolo nr. 627/2019;
· nr. 29120190004909432000 notificata il 02/05/2019, ruolo nr. 973/2019.
La ricorrente aveva proposto una serie di motivi tra i quali la decadenza, omessa notifica degli atti presupposti;
intervenuta prescrizione, istanza di sospensione.
3.-Si era costituito il Concessionario il quale aveva dedotto circa l'infondatezza del ricorso depositando atti e documenti.
4.- La Corte di Giustizia di Primo Grado di Agrigento, con n. 1617/2024 depositata in data 1 luglio 2024 , attesi i documenti prodotti dichiarava il difetto di giurisdizione per diverse cartelle , respingeva il ricorso per altre ed lo accoglieva limitatamente alla cartella nr. 29120180010371175000 della quale aveva sostenuto che non fosse stata depositata la relativa notifica compensando le spese di lite.
5.- La Sig.ra Resistente_1 non risulta costituita nel presente giudizio.
6.- All'udienza camerale del 19 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla produzione documentale in appello In via preliminare, deve ritenersi pienamente ammissibile la produzione in questa sede della relata di notifica relativa alla cartella n. 29120180010371175000. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte e ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 (nella formulazione applicabile ratione temporis), nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Tale facoltà costituisce un'eccezione al divieto di nova in appello, finalizzata a garantire l'effettiva verifica della pretesa tributaria.
2. Sulla regolarità della notifica Dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante risulta che la cartella n. 29120180010371175000 è stata regolarmente notificata in data 21/09/2018, nel pieno rispetto delle formalità prescritte dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Ne consegue che il motivo di doglianza della contribuente circa l'omessa notifica dell'atto presupposto, accolto in primo grado per mero difetto di prova, risulta oggi smentito documentalmente.
3. Sull'infondatezza della prescrizione e termini COVID Rilevata la regolarità della notifica del 2018, non risulta maturata alcuna prescrizione. Al riguardo, appare corretto il richiamo operato dall'appellante alla normativa emergenziale. L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. In combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, tale sospensione (pari a complessivi 478 giorni per la generalità dei debitori) determina un corrispondente slittamento dei termini di prescrizione e decadenza. Inoltre, per i carichi i cui termini scadevano nel periodo di sospensione, opera la proroga al 31 dicembre del secondo anno successivo (31.12.2023). Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il credito era ampiamente azionabile.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha annullato la cartella n.
29120180010371175000, confermandosi la validità dell'intero atto impositivo.
4. Spese di lite La particolarità della vicenda, legata alla produzione documentale avvenuta solo in grado di appello (circostanza che ha determinato la soccombenza di ADER in primo grado), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie appello. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale