Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 05/02/2026, n. 1050
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per omessa notifica della cartella di pagamento, ma tale decisione è stata riformata in appello a seguito della produzione della relata di notifica.

  • Accolto
    Ammissibilità produzione documentale in appello

    La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, come eccezione al divieto di nova in appello.

  • Accolto
    Regolarità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella n. 29120180010371175000 sia stata regolarmente notificata in data 21/09/2018, nel rispetto delle formalità prescritte dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Accolto
    Infondatezza eccezione di prescrizione e termini COVID

    La Corte ha ritenuto che, stante la regolarità della notifica del 2018, non sia maturata alcuna prescrizione, considerando la sospensione dei termini di riscossione per il periodo COVID-19 e la conseguente proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 05/02/2026, n. 1050
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1050
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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