Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'acquisizione di un verbale di arresto relativo ad un altro procedimento, non è necessaria la richiesta di parte ex art. 468, comma 4-bis, cod. proc. pen., da formularsi unitamente al deposito delle liste testimoniali, non costituendo esso un verbale di prova, ma la documentazione di un atto irripetibile, acquisibile a norma dell'art. 238, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2016, n. 14588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14588 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
14588 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2498/2016 Presidente - LUISA BIANCHI REGISTRO GENERALE ANTONIO LEONARDO TANGA N.22805/2016 CARLA MENICHETTI - Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO ALESSANDRO RANALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/07/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del FRANCA ZACCO che ha concluso per VI TUTTI VOITI 1 01 FBA 5 21 ALL. LOHEADO WIIN LUCA FRANCESCE 1512 магно MARBIEMI ANTONIO VERVER AN 11412 Udit i difensor Avv.; 2 RITENUTO IN FATTO I ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata, inerente al reato di 1. cui agli artt. 624 bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 5 e 61 n 7 cod. pen., in relazione ad un furto di oggetti in oro e di orologi, per un valore complessivo di 400 milioni di lire circa, dai locali di una gioielleria.
2. EL MA deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, ad iniziativa della polizia giudiziaria, sono state usate, per le intercettazioni, apparecchiature non installate presso la Procura al momento dell'emanazione del provvedimento del pubblico ministero di attivazione delle operazioni, con irrituale nomina ad ausiliario di polizia giudiziaria di un operatore dell'impresa fornitrice e conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Le predette apparecchiature, infatti, sebbene fisicamente collocate negli uffici della Procura, erano nella disponibilità di soggetti privati, non legittimati a procedere all'ascolto. D'altronde, il decreto integrativo emesso dal pubblico ministero il 10 maggio 2001 è illegittimo, in quanto emanato due giorni dopo l'inizio dell'attività captativa, intrapresa l' 8 maggio 2001. Anche il decreto dell'8-5-2001 è illegittimo, poichè non è dato comprendere i motivi dell'indisponibilità delle postazioni di ascolto nè sono state esplicitate le eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.,tanto più che non viene richiamata la nota dei Carabinieri di Fano dell'8 maggio 2001, non vi è un'attestazione di cancelleria e non ha rilievo che l'attività criminosa fosse ancora in corso o si fosse appena conclusa. Trattasi infatti di inutilizzabilità di tipo patologico e quindi rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, onde erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto la sanatoria del vizio.
2.1.Ingiustificatamente i giudici di merito hanno respinto la richiesta difensiva di audizione del perito trascrittore, il quale aveva proceduto ad alcune valutazioni meritevoli di chiarimento, tra cui l'attribuzione dei nomi agli interlocutori. Tale eccezione non era tardiva, perché ancora l'istruttoria dibattimentale non era stata chiusa, tant'è che il Tribunale ha deciso nel merito delle predette eccezioni e non le ha dichiarate inammissibili. Ragion per cui l'omessa audizione del trascrittore, trattandosi, a tutti gli effetti, di un perito, integra nullità a regime intermedio.
2.2.L'intera deposizione, come teste, del maresciallo BA, il quale ha commentato il contenuto dei colloqui intercettati, è inutilizzabile, avendo il testimone disquisito sulle conversazioni, non già come dal medesimo ascoltate 1 ma come intese dal trascrittore, effettuando inevitabili valutazioni, avulse dal proprio operato.
2.3.Irritualmente il Tribunale, su richiesta, peraltro tardiva, del pubblico ministero e malgrado l'opposizione della difesa, ha acquisito il verbale di arresto in data 7 giugno 2001, relativo ad altro procedimento, nonostante la violazione dell'art. 468 cod. proc. pen., secondo cui la parte che intende richiedere l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta, unitamente al deposito delle liste.
2.4. Privo di connotati di gravità, precisione e concordanza è il criterio adoperato per attribuire i nomi agli interlocutori delle telefonate intercettate e, conseguentemente, per identificare questi ultimi con gli imputati, senza alcuna indagine sulla titolarità delle utenze in contatto con quella dell'imputato OL, intercettata. Né il trascrittore, che non aveva alcuna conoscenza della voce degli imputati, ha effettuato un saggio comparativo. La scheda nella disponibilità del ricorrente aveva poi un numero diverso da quello emergente dalle intercettazioni e non è dato comprendere perché sia stata ritenuta in uso al EL.
3. LI IV eccepisce, con il primo motivo, nullità della citazione per il giudizio di appello, essendo stata effettuata la notifica mediante consegna di copia al difensore di fiducia, nonostante egli avesse dichiarato domicilio in Roma, presso la propria abitazione, e avesse ivi ricevuto le precedenti notifiche.
3.1. Con le ulteriori censure, vengono ribadite le doglianze formulate nel ricorso EL a proposito dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni espletate, dell'omessa audizione del perito trascrittore, della testimonianza del maresciallo BA, dell'acquisizione del verbale di arresto, in violazione dell'art. 468, comma 4-bis cod. proc. pen., e dell'identificazione degli imputati, con argomentazioni analoghe a quelle del ricorso EL.
3.2.L'ultimo motivo concerne l'applicazione della recidiva reiterata e specifica e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il carattere isolato dell'episodio criminoso e il totale cambiamento, negli anni, dello stile di vita dell'imputato, rimasto estraneo ad ogni ambiente delinquenziale.
4.Anche nel ricorso presentato da OL AN si ripropongono le medesime doglianze formulate con il ricorso EL, concernenti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni espletate;
l'omessa audizione del perito trascrittore;
la testimonianza del maresciallo BA e l'acquisizione del verbale di arresto relativo ad altro procedimento, con argomentazioni analoghe a quelle formulate nel ricorso EL. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Prendendo le mosse dai ricorsi di EL e OL, occorre osservare come il primo motivo sia infondato. Risulta infatti dalla sentenza impugnata come tutte le intercettazioni siano state effettuate mediante gli impianti installati all'interno dei locali della Procura della Repubblica di Pesaro. L'apparecchiatura RT 900, che è stata utilizzata unicamente a supporto dei predetti impianti, benché noleggiata da privati, è stata collocata presso i medesimi locali della Procura. Non si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., poiché le operazioni di intercettazione non sono state effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ragion per cui, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, il pubblico ministero non è tenuto a motivare circa l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti e la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza. È d'altronde irrilevante che si sia proceduto alla nomina, come ausiliario di polizia giudiziaria, di un operatore dell'impresa fornitrice, avendo il giudice a quo evidenziato che l'utilizzo è avvenuto sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria. Mera irregolarità è dunque il modesto ritardo nell'emanazione del provvedimento di autorizzazione al noleggio, dovuto al fatto che l'insufficienza delle strutture esistenti emerse solo in sede di esecuzione delle operazioni. Non è dunque ravvisabile alcuna inutilizzabilità. Per quanto attiene, invece, alle intercettazioni espletate sull'utenza fissa intestata alla Polimanti, mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, il pubblico ministero ha espressamente evidenziato, sulla base di una segnalazione dei Carabinieri, l'indisponibilità di postazioni d'ascolto. Non è d'altronde stabilito da alcuna norma che la relativa attestazione debba provenire necessariamente dalla cancelleria. Quanto alle eccezionali ragioni di urgenza, la Corte d'appello ha evidenziato come queste ultime si riconnettessero all'improcrastinabilità dell'individuazione dei responsabili del reato, da effettuarsi anche attraverso i contatti telefonici immediati, finalizzati piazzare la refurtiva, di valore ingente (oltre 400 milioni nel 2001), prima che avvenisse la dispersione o il riciclaggio di quest'ultima, in considerazione delle modalità altamente professionali del furto pluriaggravato per cui è processo.
1.1 Nemmeno la doglianza concernente l' omessa audizione del perito trascrittore può essere accolta. L'omesso esame del perito non determina infatti inutilizzabilità della perizia ma soltanto nullità generale a regime intermedio e quindi soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alle sanatorie di cui all'art. 183 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, n. 38157 del 26-9-2011, Rv. 250781; 3 f Sez 5, n. 38413 del 7-2-2003, Rv. 227412). La nullità è dunque sanata, in quanto, come rilevato dal giudice a quo, non eccepita nè al momento del rifiuto di audizione del perito né al momento dell'indicazione della perizia tra gli atti utilizzabili ai fini della decisione.
1.2. Anche la doglianza concernente la deposizione del Mar. BA è infondata, avendo la Corte d'appello evidenziato che l'esame dell'operante non si è configurato come un atto sostitutivo della trascrizione delle conversazioni intercettate, regolarmente espletata, essendo finalizzato esclusivamente a lumeggiare la correlazione tra i dialoghi captati, l'attività di polizia giudiziaria di riscontro e l'identificazione degli interlocutori. Dunque nessun profilo di irritualità è ravvisabile, non essendo stata la deposizione del teste uno strumento per introdurre surrettiziamente nel processo i contenuti di conversazioni non trascritte.
1.3. Priva di pregio è anche l'eccezione inerente all'acquisizione del verbale di arresto. La necessità di un'espressa richiesta, da formulare unitamente al deposito della lista testimoniale, inerisce infatti, a norma dell'art. 468, comma 4- bis, cod. proc. pen. esclusivamente ai verbali di prove. Ma l'arresto non è una prova e dunque il relativo verbale non costituisce verbale di prova ma soltanto documentazione di un atto non ripetibile, comunque acquisibile a norma dell'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., a prescindere dalla formulazione della richiesta ex art. 468 comma 4-bis cod. proc. pen.
1.4. La doglianza inerente all'attribuzione dei nomi agli interlocutori dei dialoghi intercettati e all'identificazione di questi ultimi con gli imputati si colloca sul piano del merito, onde la relativa valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, qualora sia supportata da motivazione congrua ed esente da vizi logico giuridici. Nel caso di specie, l'apparato argomentativo al riguardo è senz'altro adeguato, come si desume dalle considerazioni espresse, alle pagine 65 -66 e 72-81 della sentenza impugnata, dal giudice a quo, il quale ha esaminato, con grande cura, tutte le risultanze acquisite e, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate,come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Cass., Sez. 5, n. 47892 del 17-11-2003, Serino;
Cass., 4 디 Sez. 6, n. 17619 del 8-1-2008; Sez. 6, n. 15396 del'11-12-2007, Rv. 239636 ). Del resto, il giudice a quo ha evidenziato come il riconoscimento delle identità vocali non sia stato contestato nel merito dagli imputati, i quali si sono lamentati soltanto del modus procedendi.
2. Il primo motivo del ricorso di LI IV è privo di fondamento. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, allorchè la notifica di un atto sia invalida, occorre distinguere tra modalità di notifica inidonee ad assicurare la conoscenza dell'atto e modalità di notifica che, sebbene irrituali, sono idonee a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. In presenza di queste ultime, ove si intenda eccepire l'invalidità della notifica, non è possibile limitarsi a segnalare l'inosservanza della relativa norma processuale ma occorre rappresentare al giudice la mancata cognizione dell'atto e indicare tutti gli elementi a sostegno di tale asserto (Sez. U. n. 17179 del 27-2-2002, Conti, Rv. 221402; Sez. U. n. 119 del 27-10-2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Nel caso in disamina, la notifica effettuata non presso il domicilio eletto bensì presso il difensore di fiducia, sebbene irrituale, è senz'altro idonea a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, poichè il difensore, in forza del mandato conferitogli, è tenuto ad informare il proprio cliente della ricezione dell'atto e a trasmetterglielo o comunque a porlo a disposizione del cliente stesso. Sicchè la mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato non può, sic et simpliciter, essere inferita dall'irritualità della notifica ma deve costituire oggetto di specifica allegazione di parte, supportata da ogni elemento utile a suffragare il relativo asserto (Sez. 1, n. 19035 del 17-3-2005, Rv. 231620; Sez. 6, n. 22707 del 29- 5-2007, Rv. 236700). Nel caso di specie, nulla di tutto ciò si evince dal ricorso, essendosi il ricorrente limitato a rilevare l'irritualità connessa al luogo di genericamente la nullità di effettuazione della notifica e a segnalare quest'ultima, per violazione del diritto di difesa.
2.1 Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla recidiva e alle attenuanti generiche, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi congrua, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali e alla gravità del delitto commesso, sia nell'ottica del disvalore patrimoniale in quella dell'organizzazione, accurata che e "professionale", dell'azione esecutiva del delitto. 5 2.2. Le rimanenti censure ripropongono le doglianze sollevate nei ricorsi di EL e di OL, con argomentazioni non dissimili, onde si rinvia alla relativa trattazione.
3.Tutti i ricorsi vanno pertanto rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14-12-2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Brid Depositata in Cancelleria Oggi. 24 MAR. 2017 Il Funzionario udiziario Patrizia Ciorra