Articolo 12 della Legge 15 febbraio 1953, n. 184
Articolo 11
Versione
24 aprile 1953
Art. 12.
L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtu' delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74 , a tutti gli adempimenti fissati nella legge 3 agosto 1949, n. 589 , per conto e nell'interesse dei Comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664 .
Il predetto Ente, in base ad apposite convenzioni con i Comuni di cui sopra, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

Entrata in vigore il 24 aprile 1953
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