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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1900/2025 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...], il [...] (avv. BENIGNO MARIA Parte_1
LAVINIA);
-parte ricorrente- contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
-parte resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/10/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , Controparte_1
citato e non costituitosi nel presente procedimento.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il temrine di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione Giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1969/2024, passata in giudicato come da attestazione in atti.
Ne discende che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Per quanto attiene alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore Per_1
ritiene il Tribunale di disporne l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori
[...]
con domicilio prevalente presso la madre, in conformità a quanto stabilito in sede di separazione e richiesto dalla medesima ricorrente.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per la minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
All'udienza del 28/10/2025, invero, parte ricorrente, ha riferito con riferimento ai rapporti tra il e la minore: “Il resistente sente nostra figlia telefonicamente in CP_1
quanto lavora fuori e quando è venuto per il suo compleanno ha dormito da noi due giorni. Lui paga regolarmente il contributo al mantenimento mensile. Chiedo la conferma delle condizioni di separazione” (cfr. verbale udienza del 28/10/2025).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa, secondo tempi e modi concordati con la ricorrente.
In caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il padre avrà facoltà di incontrare la figlia minore con le modalità di cui alla sentenza di separazione giudiziale.
Non pare necessario procedere, altresì, all'audizione della minore, tenuto conto anche delle circostanze emerse a seguito della audizione della ricorrente.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025).
In considerazione dei superiori indici, tenuto conto di quanto allegato e documentato in ordine alle condizioni economiche delle parti e a fronte della richiesta della ricorrente di conferma delle condizioni già disposte in sede di separazione, appare opportuno prevedere l'obbligo di di versare alla ricorrente la somma Controparte_1 complessiva di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
Persona_2
La ricorrente, in particolare, ha prodotto certificazione della Agenzia delle Entrate relativa ai redditi del CP_1
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nella sentenza di separazione, il cui contenuto va richiamato.
L'assegno unico, come per legge, verrà ripartito tra le parti nella misura del 50%.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente, avendo la medesima rinunciato all'udienza del 28 ottobre 2025 alla richiesta di un contributo per il proprio mantenimento nonché all'ulteriore domanda di assegnazione della casa familiare (cfr. verbale udienza del 28/10/2025).
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : Controparte_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Occhiobello (RO), in data
10/06/2007, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2007;
2) dispone l'affidamento condiviso della minore nata a [...] Persona_2
il 09/08/2011 con collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_2
la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
4) lascia a carico di parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
5) dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1900/2025 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...], il [...] (avv. BENIGNO MARIA Parte_1
LAVINIA);
-parte ricorrente- contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
-parte resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/10/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , Controparte_1
citato e non costituitosi nel presente procedimento.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il temrine di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione Giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1969/2024, passata in giudicato come da attestazione in atti.
Ne discende che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Per quanto attiene alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore Per_1
ritiene il Tribunale di disporne l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori
[...]
con domicilio prevalente presso la madre, in conformità a quanto stabilito in sede di separazione e richiesto dalla medesima ricorrente.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per la minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
All'udienza del 28/10/2025, invero, parte ricorrente, ha riferito con riferimento ai rapporti tra il e la minore: “Il resistente sente nostra figlia telefonicamente in CP_1
quanto lavora fuori e quando è venuto per il suo compleanno ha dormito da noi due giorni. Lui paga regolarmente il contributo al mantenimento mensile. Chiedo la conferma delle condizioni di separazione” (cfr. verbale udienza del 28/10/2025).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé la minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa, secondo tempi e modi concordati con la ricorrente.
In caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il padre avrà facoltà di incontrare la figlia minore con le modalità di cui alla sentenza di separazione giudiziale.
Non pare necessario procedere, altresì, all'audizione della minore, tenuto conto anche delle circostanze emerse a seguito della audizione della ricorrente.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
1997, n. 11025).
In considerazione dei superiori indici, tenuto conto di quanto allegato e documentato in ordine alle condizioni economiche delle parti e a fronte della richiesta della ricorrente di conferma delle condizioni già disposte in sede di separazione, appare opportuno prevedere l'obbligo di di versare alla ricorrente la somma Controparte_1 complessiva di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
Persona_2
La ricorrente, in particolare, ha prodotto certificazione della Agenzia delle Entrate relativa ai redditi del CP_1
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nella sentenza di separazione, il cui contenuto va richiamato.
L'assegno unico, come per legge, verrà ripartito tra le parti nella misura del 50%.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente, avendo la medesima rinunciato all'udienza del 28 ottobre 2025 alla richiesta di un contributo per il proprio mantenimento nonché all'ulteriore domanda di assegnazione della casa familiare (cfr. verbale udienza del 28/10/2025).
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore di parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : Controparte_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Occhiobello (RO), in data
10/06/2007, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2007;
2) dispone l'affidamento condiviso della minore nata a [...] Persona_2
il 09/08/2011 con collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_2
la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
4) lascia a carico di parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
5) dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.