Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
olsong во о REPUBBLICA ITALIANA м M 0 2382/02 ) 4 7 E IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 3 O . C L L N A , O P 1 B I 9 E 9 NE D E 1 - Oggetto N E 1 O 1 C - I I Z 1 Risarcimento danni D A 2 SEZIONE TERZA CIVILE . R U I T L Pluralità di assicurazioni S G I 9 Applicabilità art. 1910 c.c. 3 G E E E 'Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R N condizioni . 6 A T 4 D S . I E T ( R.G.N. 22626/99 T T Dott. Ugo FAVARA - Presidente R N E A S E - Consigliere ·- Dott. Roberto PREDEN 5673 -Rel. Consigliere - Cron. Dott. Ennio MALZONE Rep. - Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. AN SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD RO, RD NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, difesi dagli avvocati PAOLO PICCOLO, DANTE RAGUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ON RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G D ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO PANSINI, difesa dagli avvocati GERARDO SESSA, GIUSEPPE LEONE quest'ultimo con studio in 80132 NAPOLI VIA MONTE 2001 DI DIO 66, giusta delega in atti;
1834 - controricorrente nonchè
contro
TORO SPA, con sede in Torino, in persona dell'Amministratore Delegato rag. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BERCHICCI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 19295/99 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 13/09/99 e depositata il 20/09/99 (R.G. 33170/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 28.2.98 NO RO e AN con- venivano avanti il giudice di pace di Napoli Barone Rosaria, per sentirla condannare al pagamento in loro favore della residua somma non soddisfatta per il ri- sarcimento dei danni subiti per le infiltrazioni d'acqua verificatesi in data 4.11.95 nel loro apparta- mento, sito in Napoli alla via M. Piscicelli 27, dal sovrastante appartamento della convenuta. 2 Sostenevano gli attori che i danni erano stati quantificati in complessive L.
3.500.000 dal perito della AD spa, assicuratore della responsabilità civi- le del condomino, e che la Toro Ass.ni spa, assicura- tore della responsabilità civile della Barone, su accor- do fra le parti, di tale menzione importo aveva loro corrisposto la somma di L. 1.985.000, ritenendo che ta- le era l'entità del risarcimento che le competeva in considerazione della coesistenza dell'altra polizza as- sicurativa contratta dal condominio con la AD spa. Con atto del 10.10.98 la convenuta chiamava in cau- sa la Toro spa per sentirsi manlevare dalle conseguenze pregiudizievole della domanda proposta dagli attori nei suoi confronti. La Toro spa, costituitasi in giudizio, impugnava la domanda, deducendo di avere estinto la propria obbliga- zione indennitaria, erogando la somma concordata. Il giudice di pace con sentenza 13.9.99 rigettava la domanda attorea e condannava gli attori alle spese di lite, ritenendo che dalla documentazione esibita era risultato provato che le parti con reciproco accordo avevano riconosciuto e concordato che l'ammontare com- plessivo del risarcimento del danno era di L.
1.985.000 e che tale somma era stata versata agli attori dalla Toro spa con assegno bancario di pari importo. 3 Per la cassazione della decisione ricorrono i pre- detti NO esponendo due motivi. Resistono con controricorso i resistenti con sal- vezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si denuncia omessa insufficiente motivazione della sentenza impugnata e nel punto in cui ha ritenuto che l'accordo intercorso tra gli attori e la Toro Ass.ni spa fu liberatorio di qualsiasi altro impegno della Baroni e si sostiene che tale affermazione è in contraddizione con la documenta- zione e con le dichiarazioni delle parti che avrebbero esplicitamente affermato che l'importo erogato dalla Toro corrispondeva alla porzione spettante alla stessa società di assicurazione per il danneggiamento in og- getto, in presenza di una seconda compagnia di assicu- razione tenuta a contribuire al relativo risarcimento e cioè la AD spa che avrebbe dovuto corrispondere il residuo importo di L.
1.015.000 a fronte della comples- siva entità del risarcimento valutata in L.
3.500.000. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa + applicazione degli artt. 1362, 1366, 1175, 1375 e 1391 C.C., si sostiene che il giudice di merito ha omesso di ri- cercare l'effettiva volontà delle parti nella stipula- zione del predetto accordo, che non era quella di estinguere per intero il diritto risarcitorio dei ri- correnti, bensì di estinguere la sola parte del debito coperta dalla polizza assicurativa della Toro in con- formità al disposto dell'art. 1910 c.c. Il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata osserva i limiti del giudizio di equità. Ed invero, il giudice di pace ha spiegato le ragioni per le quali ha liberatorio per la Baroneritenuto assolutamente l'accordo intercorso fra gli attori (NO RO) e la Toro Ass.ni spa, specificando che con tale accordo convenuto che "le parti hanno riconosciuto e complessivo del risarcimento era di L. l'ammontare 1.985.000", somma regolarmente corrisposta agli attori dalla predetta Toro spa: nel contempo, i ricorrenti pur proponendo una inammissibile violazione di norme di di- ritto sostanziale (cfr. Cass. 717/01) non spiegano per di più quali siano i vizi di ermeneutica in cui il giu- dice di merito sia incorso nell'interpretazione di tale accordo, essendosi gli stessi limitati a riportare cir- costanze di fatto che non escludono che le parti, pur in presenza di un accertamento del danno di maggiori proporzioni, si sono effettivamente accordate con la corresponsione della somma corrispondente alla quota a carico della Toro spa. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre le spese 5 di questo grado di giudizio, attesa la sussistenza di giusti motivi, possono ritenersi compensate fra le par- ti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo grado tra tutte le parti. Così deciso in Roma, addì 25.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Places IL CANCELLIERE 61 Depositata in Cancelleria Gina Casel Bloggi, 1 19.12.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Ca 60